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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2170/2022 R.G., promosso da:
nato l'[...] a [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Caltanissetta Via Malta n. 10, presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca Assennato, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo..
Ricorrente
Contro
nata il [...], ad [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Canicattì, in Largo Catello, n. 40, presso lo studio dell'Avv. Luigia Di Fede, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 2.7.2024, il ricorrente concludeva chiedendo darsi atto del raggiungimento della maggiore età da parte della figlia, trasferitasi a vivere presso la Persona_1 madre e chiedendo determinarsi nella misura minima possibile il contributo a suo carico per il mantenimento della predetta figlia non indipendente economicamente.
La convenuta concludeva riportandosi alle conclusioni di cui ai propri scritti difensivi rimettendosi alle decisioni del Tribunale in ordine al contributo per il mantenimento della figlia, Persona_1 maggiorenne ma non indipendente economicamente, da porre a carico del padre odierno ricorrente. Il Pubblico Ministero ha concluso rimettendosi al Tribunale per ciò che concerne le determinazioni di natura economica da adottare nell'interesse della figlia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2022, e premesso di aver avuto Parte_1 Controparte_1 una figlia, ( nata il [...]), di avere contratto matrimonio in data 8.02.2013, in Persona_1
UN PR (CL) e che con sentenza n. 570/2019 questo Tribunale aveva pronunciato la loro separazione personale, chiedevano congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate nella convenzione di trasformazione del ricorso per separazione dei coniugi che prevedevano, sinteticamente: l'affido condiviso della figlia minore collocata presso Persona_1 la Comunità “San Marco” di Canicattì, con facoltà di entrambi i genitori di incontrarla secondo le modalità di volta in volta disposte dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, e con l'impegno di entrambi i genitori di partecipare a tutte le spese della minore in ragione del 50% ciascuno.
Esponevano altresì, che per le parti, era impossibile occuparsi personalmente della figlia e che nei confronti della sig.ra era stato pronunciato un decreto di decadenza dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale in data 18.3.2021 dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta.
Con ordinanza del 8.05.2023, il Tribunale disponeva così, rimettersi la causa sul ruolo al fine di acquisire il decreto di decadenza della responsabilità genitoriale del Tribunale per i Minorenni di
Caltanissetta nonché per valutare la rispondenza all'interesse della minore delle condizioni proposte dalle parti nel ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio. Con successiva ordinanza del
20/11/2023 il Tribunale valutava non conformi all'interesse della minore le condizioni proposte dai genitori e disponeva, ai sensi dell'art. 8, comma 16, della L. 898/70 , rimettersi le parti innanzi al
Presidente del Tribunale per essere sentite e per l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti rimettersi il procedimento
In esito alla udienza presidenziale, con ordinanza del 2.1.2024 venivano confermate le condizioni della separazione giudiziale di cui alla sentenza di separazione personale emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 4.11.2019.
In data 15.03.2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore già Persona_1 nominata dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta.
Con sentenza non definitiva dell' 1/6/2024 il Tribunale, dopo l'istruzione della causa con prove documentali, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a UN PR l'8.02.2013, mentre il procedimento proseguiva
[...] Controparte_1 per le determinazioni da adottare nell'interesse della figlia , nelle more divenuta Persona_1 maggiorenne. Così brevemente riassunta la vicenda processuale si osserva che le parti hanno dato atto pacificamente, nel corso dell'udienza del 2/7/2024, della circostanza per cui la loro figlia a seguito del raggiungimento della maggiore età non è più accolta presso la comunità ove stata collocata sin dal tempo della separazione dei coniugi e si è trasferita a vivere presso la madre. Nessuna determinazione deve pertanto adottarsi per ciò che concerne l'affidamento della figlia la quale ha scelto liberamente il genitore presso cui andare a vivere.
Entrambe le parti sono, altresì, concordi nel ritenere allo stato la figlia non indipendente economicamente.
Ricorrono in ragione di quanto sopra brevemente evidenziato i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 337 septies Cod. Civ. un contributo per il mantenimento della figlia, da Persona_1 porre a carico del padre e odierno ricorrente come peraltro dallo stesso riconosciuto. Quanto alla misura del contributo dovuto deve darsi atto delle precarie condizioni reddituali ed economiche del genitore ricorrente, peraltro afflitto da grave patologia invalidante che ha comportato l'amputazione di una gamba e che lo costringe a deambulare su una sedia a rotelle. Il sig. percepisce Parte_1 unicamente una pensione di invalidità, di minimo importo ( circa € 700,00) come da lui dichiarato e non contestato da controparte e pertanto la misura del contributo dovuto non può che tenere conto di tale gravosa e difficile situazione economica e reddituale. Sotto altro profilo si osserva che la figlia,
AV è in procinto di concludere un corso di formazione professionale e dunque è vicino Per_1 il suo ingresso nel mondo del lavoro mentre per quanto concerne le condizioni economiche della madre queste , per quanto da lei stessa dichiarato, sono pressoché equivalenti a quelle del ricorrente svolgendo l'attività di operatrice in una casa di cura con una retribuzione mensile di circa € 700,00. Le condizioni delle parti, comunque non certo floride, e il verosimile imminente completamento della formazione professionale della figlia maggiorenne inducono a ritenere che sia conforme ai principi e canoni di cui al combinato disposto degli artt. 337 ter e 337 septies Cod. Civ. , un contributo che si quantifica in € 100,00 mensili dovuto da per il mantenimento della figlia , da Parte_1 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a far data da quello successivo al raggiungimento della maggiore età oltre alla metà delle spese straordinarie nel suo interesse.
Le spese di lite, tenuto conto delle ragioni della decisione e delle conclusioni delle parti sostanzialmente non dissimili, devono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2170/2022 RGAC, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, pone a carico di l'obbligo di versare in favore di a far data dal mese di Parte_1 Controparte_1 luglio del corrente anno, ed entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Persona_1 oltre alla metà delle spese straordinarie nel suo interesse previamente concordate;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile il 17 dicembre 2024.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata