CA
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/08/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 559/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Cons. ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto
da
con l'avv. Enrico Visciano, del Foro di Milano Parte_1 appellante nei confronti di
con l'avv. Piertacito Ruggerini del Foro di Mantova Controparte_1 appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 492/24 pubblicata il 3.5.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
Principalmente e nel merito:
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 559/2024 RG
1. riformare l'impugnata sentenza poiché erronea in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa, con riferimento al capo 1) dichiarando la corretta proposizione delle domande ex art. 533 c.c. dispiegate in primo grado e, per l'effetto di ciò, la propria competenza a decidere sulle domande degli appellanti, e per l'effetto di ciò, principalmente, dichiarare il diritto della SI.ra alla Parte_1 rivendicazione di tutti i beni caduti in successione individuati previa necessaria nomina di CTU esperto in materia successoria ed inventario, revocando ogni altra disposizione o passaggio di proprietà nel frattempo intervenuta, con ogni consequenziale pronunzia di legge ai fini di cui ex art. 713 cc e 554 cc, subordinatamente, ed in denegata ipotesi principale statuire e dichiarare ex art 533 c.c. l'attrice in qualità di unica erede ad esclusione di ogni altro del compianto SI.
contestatasi esplicitamente la qualità di erede del convenuto, con Parte_2 impugnazione sin d'ora di ogni altra scheda testamentaria contraria, fatte salve le consequenziali pronunzie di legge, e come tale immetterla nel possesso di tutti i beni al 50% del defunto, per i motivi dedotti;
2. riformare l'impugnata sentenza quanto al capo 2) in merito al rigetto della domanda subordinata, emettendo declaratoria di indegnità a succedere dell'appellato ex art. 463 nn. 1 e 5 c.c. per i motivi dedotti con ogni consequenziale pronuncia ai sensi di legge;
3. riformare l'impugnata sentenza quanto al capo 3), condannando il SI.
[...] al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre CP_1 iva, c.p.a. e successive occorrende. In sede istruttoria: Delegare il Giudice istruttore nominato od il relatore del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 356 c.c. per l'assunzione delle prove richieste in primo grado che si intendono integralmente richiamate e ritrascritte, ivi compresa la nomina di esperto in materia successoria quale CTU con riguardo all'elenco beni e ciò ai fini di cui ex art. 713 cc e 554 cc, il giuramento decisorio, estimatorio o suppletorio non espletato, l'interrogatorio libero ex art. 117 cpc
PER L'APPELLATO
Rigettare l'appello proposto da , e conseguentemente confermare Parte_1 la sentenza n. 492-2024 del Tribunale di Mantova. Con vittoria di spese e compenso di causa, e con attribuzione al procuratore antistatario che dichiara la mancata riscossione degli onorari per questo grado di giudizio e l'anticipazione delle spese per questo grado di giudizio CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato il 14.11.2022 conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Mantova il fratello esponendo: Controparte_1 che in data 6.7.2013 era deceduto padre delle parti in causa, Parte_2 lasciando disposizioni testamentarie con le quali così disponeva “Revoco qualsiasi disposizione testamentaria fatta fino a questo momento e dispongo delle mie sostanze
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 559/2024 RG
come segue: lascio a mio figlio la porzione di immobile a Buscoldo di CP_1
Curtatone evidenziata con colorazione blue nella planimetria allegata sotto “A”, gravata dal diritto di abitazione vitalizio a favore di mia madre. Lascio a mia figlia
la residua porzione dell'immobile sopradescritto, evidenziata con Pt_1 colorazione viola nella planimetria allegata sotto “A”, per il diritto di piena proprietà della quota di ½ (un mezzo) e per il diritto di nuda proprietà della quota di ½ (un mezzo), in quanto gravata, quest'ultima dal diritto di usufrutto vitalizio che intendo attribuire a mia moglie alla quale ho comunque già Parte_3 fornito la maggior parte dei fondi necessari per l'acquisto dell'appartamento nel quale la stessa risiede in Comune di Martinsicuro (Teramo). Tutti gli altri beni intendo siano attribuiti ai miei figli in parti uguali. Gradirei che l'amministrazione della Società rumena TRAVEMI fosse assunta da mio figlio ; che dal tenore CP_1 letterale della scheda testamentaria, la volontà del de cuius era quella di ripartire tutti i suoi diritti e possedimenti perfettamente al 50% tra i due figli, limitandosi semplicemente ad indicare che avrebbe meramente gradito che la gestione della società di famiglia Travemi fosse affidata al figlio ma senza alcuna CP_1 prescrizione in tal senso, a differenza della altre indicazioni molto puntuali e precise;
che tuttavia il fratello non aveva rispettato le volontà del padre sia perché non l'aveva coinvolta in nulla che riguardasse la gestione della società e soprattutto perché, sin dopo i primi mesi dal decesso del padre, aveva cominciato a dissipare tutti i beni e le proprietà facenti capo alla società stessa;
che, inoltre, il testamento era stato redatto dal padre durante la degenza ospedaliera mentre il testatore era in stato confusionale e, quindi, su pressioni ricevute dal convenuto per condizionarne la volontà, facendogli esprimere una preferenza ulteriore in suo favore rispetto al mero riconoscimento a entrambi i figli del 50% delle quote societarie e della sua gestione paritetica. Per tutti questi motivi, l'attrice chiedeva in via principale di accertare la propria qualità di erede ex art. 533 c.c., anche in contestazione della analoga qualità del convenuto per le condotte poste in essere dal medesimo e di dichiarare il proprio diritto alla rivendicazione di tutti i beni caduti in successione, individuati anche mediante CTU esperto in materia successoria e di inventario, revocando ogni altra disposizione o passaggio di proprietà nel frattempo intervenuta, con ogni consequenziale pronunzia di legge;
in via subordinata, di statuire e dichiarare ex art. 533 cod. civ. che ella era l'unica erede del padre contestando Parte_2 esplicitamente la qualità di erede del convenuto e per tale motivo chiedeva di immetterla nel possesso di tutti i beni al 50% del defunto e, in modo peculiare, dell'immobile con giardino sito in Via Bertani 45/47 Buscoldo di Curtatone (MN); in ulteriore ed estremo subordine ed in caso di denegata ipotesi principale e subordinata, 3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 559/2024 RG
di pronunciare declaratoria di indegnità a succedere del convenuto ex art. 463 nn. 1 e 5 cod. civ. e condanna del convenuto alle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio eccependo che nessuno aveva mai Controparte_1 contestato la qualità di erede dell'attrice in quanto nominata nel testamento redatto dal padre;
tuttavia, la richiesta di rivendicazione di tutti i beni caduti in successione era infondata in quanto generica, non avendo l'attrice individuato i beni relitti di cui egli si sarebbe impossessato e poi perché il testamento divideva i beni del de cuius in modo molto dettagliato e non al 50% tra i figli. Le volontà del de cuius erano state rispettate tanto che l'appellante era nella piena disponibilità della casa civile di abitazione citata nel testamento ove aveva fissato pure la residenza;
in merito alla società questa aveva sede in Romania e non era vero che egli avesse escluso Pt_4 la sorella dalla gestione della società ma era stata la medesima a nominarlo rappresentate legale;
inoltre, egli contestava di aver dissipato i beni della società i quali tra l'altro non entravano a far parte dell'asse ereditario e in ogni caso l' attrice aveva già tentato di impossessarsi della Travemi avanti al Giudice ma senza CP_2 successo. Il convenuto eccepiva altresì la nullità e improcedibilità dell'atto di citazione per il mancato deposito della domanda di mediazione nonché la nullità e improcedibilità dello stesso nella parte in cui lo aveva ritenuto indegno a succedere in quanto di tale domanda non vi era traccia nelle conclusioni;
la violazione del contraddittorio in quanto non erano stati citati tutti gli eredi indicati nel testamento del cuius in quanto litisconsorti necessari;
l'inammissibilità della domanda principale in quanto indeterminata non essendo stati individuati i beni relitti di cui egli si sarebbe appropriato. Per tutti questi motivi, il convenuto chiedeva di dichiarare le domande inammissibili e comunque di rigettarle nel merito;
con vittoria di spese e compenso di causa.
3. Con sentenza n. 492/2024 il Tribunale di Mantova così giudicava:
“pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- dichiara inammissibile la domanda di petizione di eredità proposta dall'attrice;
- rigetta la domanda di indegnità a succedere di proposta Controparte_1 dall'attrice;
- condanna alla refusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 5.261,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge”. In sintesi, osservava il Tribunale:
‣ le domande preliminari del convenuto, circa la mancata mediazione obbligatoria e la violazione del contradditorio, erano state superate nel corso del giudizio avendo parte 4 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 559/2024 RG
attrice depositato verbale di mediazione ed essendosi il Giudice già pronunciato in merito alla regolarità del contradditorio non sussistendo nel caso in esame un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
‣ le domande proposta da parte attrice, per quanto poco chiare, erano due: l'azione di petizione dell'eredità e azione di indegnità a succedere. Le altre domande andavano dichiarare inammissibili in quanto tardivamente proposte.
‣ la domanda principale di petizione dell'eredità promossa ai sensi dell'art. 533 c.c. da parte attrice era inammissibile non sussistendone i presupposti. In particolare, l'azione di petizione dell'eredità era proponibile dall'erede al fine di ottenere il riconoscimento della sua qualifica contro chiunque, non avendone il diritto e contestando la qualifica di erede del richiedente, si trovava in possesso di tutti o parte dei beni ereditari, allo scopo di ottenerne la restituzione. Quindi il presupposto era la contestazione della qualità di erede da parte di chi era in possesso dei beni del de cuius. Nel caso in esame, mancava la contestazione da parte del convenuto della qualità di coerede della sorella dell'eredità paterna, anzi la stessa era stata pure confermata in seno agli atti del giudizio dove era emerso che la sorella era entrata in possesso dei beni ereditari e che le era stata riconosciuta dal fratello la proprietà del 50% anche della società facente capo al de cuius. Pertanto, non sussisteva il presupposto per la proposizione dell'azione di petizione dell'eredità. In realtà, ciò che lamentava l'attrice era la mala gestio da parte del fratello della società Travemi, di cui il convenuto risultava essere amministratore, sicché i diritti che l'attrice intendeva far valere non riguardavano la vicenda successoria ma attenevano il rapporto societario tra socio ed amministratore.
‣ la domanda di indegnità a succedere del fratello proposta dall'attrice in via subordinata andava rigettata in quanto basata su congetture non fornite di alcuna prova.
‣ le spese di lite andavano poste a carico dell'attrice in quanto soccombente.
4. La sentenza è stata ritualmente impugnata da che ha rassegnato Parte_1 le conclusioni sopra trascritte. L'appellato regolarmente Controparte_1 costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Le parti hanno quindi depositato comparse conclusionali, memorie di replica e note per l'udienza cartolare del 6.5.2025 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, causa decisa nella camera di consiglio del 27.5.2025.
5. L'appello è infondato e va condannata a rifondere alla Parte_1 controparte le spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
5 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 559/2024 RG
6. Lamenta innanzi tutto l'appellante che il Tribunale abbia erroneamente statuito che
“tutte le domande proposte successivamente dall'attrice devono essere dichiarate inammissibili in quanto tardivamente proposte”, contestando di avere nel corso del giudizio di primo grado proposto domande nuove rispetto a quelle introdotte con l'atto di citazione. La doglianza è priva di rilievo dal momento che non si traduce in alcun motivo di impugnazione, non precisando d'altra parte l'appellante quale incidenza -in effetti del tutto inesistente- la affermazione del Tribunale possa aver avuto sulla decisione resa, il che connota di per sé una evidente mancanza di interesse a una impugnazione peraltro neppure proposta.
7. Il primo motivo di impugnazione si appunta sulle seguenti affermazioni contenute nella sentenza impugnata:
“Si osserva preliminarmente che l'azione di petizione è l'azione con la quale l'erede chiede il riconoscimento della sua qualifica contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, allo scopo di ottenerne la restituzione. Tale azione ha carattere universale, perché l'erede non chiede il riconoscimento di un diritto su un singolo bene, ma il riconoscimento della sua qualità di erede per subentrare nella stessa posizione giuridica del defunto. L'azione di petizione, quindi, tutela l'erede dal pericolo che soggetti non aventi diritto si appropriano dei beni del defunto, con definitivo pregiudizio dell'erede stesso. La Corte di Cassazione, con pronuncia dell'8 ottobre 2013 numero 22915, ha poi chiarito che la petizione ereditaria ha come presupposto la contestazione della qualità di erede da parte di chi è nel possesso dei beni ereditari, posto che nel caso in cui non vi sia contestazione verrebbero meno infatti le ragioni per proporre un'azione di petizione, potendo invece trovare eventualmente luogo un'azione di rivendicazione. Nel caso di specie quindi, dalle stesse deduzioni dell'attrice, confermate, e poi anche dalle difese del convenuto, emerge in modo chiaro come difetti il presupposto per proporre l'azione di petizione di eredità. Non è infatti in alcun modo contestata la qualità di coerede dell'attrice, che viene anzi confermata dal convenuto, così come peraltro emerge, dallo stesso atto di citazione, che l'attrice è entrata in possesso dei beni ereditari e che le è stata riconosciuta dal fratello la proprietà del 50% anche della società facente capo al de cuius. A ben vedere infatti ciò che la odierna attrice contesta è la mala gestio da parte del fratello della società Travemi, di cui tuttavia il convenuto risulta essere amministratore, sicché i diritti che l'attrice intende far valere attengono al rapporto societario tra socio ed amministratore, e non riguardano la vicenda successoria. La domanda principale proposta ai sensi dell'articolo 533 c.c. deve essere pertanto dichiarata inammissibile in assenza dei presupposti per proporre tale azione”. L'appellante, pur nell'ambito di una argomentazione tutt'altro che chiara e coerente, che si manifesta anche nella conclusione n. 1 da questa rassegnata, e sopra riportata, sembra sostenere, in buona sostanza, di avere in realtà proposto una azione di
6 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 559/2024 RG
rivendica invocando il seguente passo delle conclusioni rassegnate anche in primo grado: “dichiarare il diritto della SI.ra alla rivendicazione di tutti Parte_1
i beni caduti in successione individuati previa necessaria nomina di CTU esperto in materia successoria ed inventario, revocando ogni altra disposizione o passaggio di proprietà nel frattempo intervenuta, con ogni consequenziale pronunzia di legge ai fini di cui ex art. 713 cc e 554 cc”. Resta però il fatto che la appellante ha ripetutamente e chiaramente inquadrato la azione da essa svolta nell'ambito dell'art. 533 c.c., che per l'appunto regola l'istituto della petizione di eredità. Ciò a partire dalla stessa intestazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, formulata come segue: “ATTO DI CITAZIONE DI PETITIO HAEREDITATIS EX ART. 533 COD. CIV.”, e proseguendo su questa via anche nel corso del giudizio d'appello, dove la disposizione in parola viene più volte citata, anche nelle conclusioni rassegnate. Essendo d'altra parte pacifico e incontestato, anche da parte dell'appellante, in linea di fatto che nella presente vertenza nessuno ha mai contestato la qualità di erede della appellante, in linea di diritto che tale contestazione è presupposto fondamentale dell'azione di ripetizione dell'eredità ex art. 533 c.c., ne segue che correttamente il Tribunale ha rigettato l'azione così proposta. Se poi si volesse superare la obiettiva confusione delle domande, concentrandosi sulla azione di rivendica che la appellante sostiene di aver proposto, rimane comunque il fatto, sottolineato dalla parte appellata e sul quale l'appellante, anche nei propri scritti difensivi finali, è rimasto del tutto silente, che l'interessata non ha neppure precisato quali siano i beni sui quali avrebbe esercitato questa ipotetica azione di rivendica. Ciò, che configura un grave difetto di prospettazione prima ancora che di prova, è confermato dalla richiesta dell'appellante affinché i beni in questione vengano
“individuati previa necessaria nomina di CTU esperto in materia successoria ed inventario”, invocando in tal modo accertamenti di carattere puramente esplorativo all'evidenza del tutto inammissibili. Conferma quanto sopra anche la ulteriore richiesta dell'appellante di revocare “ogni altra disposizione o passaggio di proprietà nel frattempo intervenuta, con ogni consequenziale pronunzia di legge ai fini di cui ex art. 713 cc e 554 cc”, senza curarsi di indicare neppure vagamente quali siano queste “altre disposizioni o passaggi di proprietà” di cui chiede la revoca. L'appello su questo punto non può quindi che essere totalmente rigettato.
8. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante contesta la decisione secondo cui “la domanda proposta in via subordinata di indegnità a succedere del convenuto
… si basa su mere congetture dell'attrice, in alcun modo provate e pertanto la stessa deve essere rigettata”. L'appellante sostiene sul punto di aver prodotto a comprova “copiosa documentazione”, richiamando anche le sue “numerose richieste istruttorie rigettate
7 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 559/2024 RG
anche a fronte di ripetute istanze di rimessione in termini”. Tuttavia, l'appellante neppure si cura di indicare quali sarebbero i documenti che, a suo dire, dimostrerebbero l'indegnità di a succedere al padre, né i Controparte_1 motivi di doglianza rispetto alla mancata ammissione delle prove orali dedotte in primo grado, che si limita puramente e semplicemente a ribadire, facendo esclusivo riferimento ai propri scritti di primo grado. Ricordato che l'art. 342 c.p.c. richiede che i motivi di impugnazione debbano essere formulati “in modo chiaro e specifico”, ne segue che il motivo in esame deve essere dichiarato, prima ancora che infondato, inammissibile, così come inammissibili sono le prove richieste.
9. Si duole infine l'appellante del regolamento delle spese di primo grado che appare invece del tutto corretto, anche alla luce del rigetto integrale dell'appello. Anche le spese di questo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, valori tra minimo e medio).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale d Mantova n. 492/24, nel Parte_1 contraddittorio delle parti, così provvede:
respinge l'appello proposto da confermando integralmente la Parte_1 sentenza impugnata;
condanna a rifondere al procuratore antistatario l'importo Parte_1 complessivo di € 4.500 oltre rimborso forfetario spese 15%, IVA e CAP.
Così deciso in Brescia, 27.5.2025
Pres. est Maria Grazia Domanico
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Cons. ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto
da
con l'avv. Enrico Visciano, del Foro di Milano Parte_1 appellante nei confronti di
con l'avv. Piertacito Ruggerini del Foro di Mantova Controparte_1 appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 492/24 pubblicata il 3.5.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
Principalmente e nel merito:
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 559/2024 RG
1. riformare l'impugnata sentenza poiché erronea in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa, con riferimento al capo 1) dichiarando la corretta proposizione delle domande ex art. 533 c.c. dispiegate in primo grado e, per l'effetto di ciò, la propria competenza a decidere sulle domande degli appellanti, e per l'effetto di ciò, principalmente, dichiarare il diritto della SI.ra alla Parte_1 rivendicazione di tutti i beni caduti in successione individuati previa necessaria nomina di CTU esperto in materia successoria ed inventario, revocando ogni altra disposizione o passaggio di proprietà nel frattempo intervenuta, con ogni consequenziale pronunzia di legge ai fini di cui ex art. 713 cc e 554 cc, subordinatamente, ed in denegata ipotesi principale statuire e dichiarare ex art 533 c.c. l'attrice in qualità di unica erede ad esclusione di ogni altro del compianto SI.
contestatasi esplicitamente la qualità di erede del convenuto, con Parte_2 impugnazione sin d'ora di ogni altra scheda testamentaria contraria, fatte salve le consequenziali pronunzie di legge, e come tale immetterla nel possesso di tutti i beni al 50% del defunto, per i motivi dedotti;
2. riformare l'impugnata sentenza quanto al capo 2) in merito al rigetto della domanda subordinata, emettendo declaratoria di indegnità a succedere dell'appellato ex art. 463 nn. 1 e 5 c.c. per i motivi dedotti con ogni consequenziale pronuncia ai sensi di legge;
3. riformare l'impugnata sentenza quanto al capo 3), condannando il SI.
[...] al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre CP_1 iva, c.p.a. e successive occorrende. In sede istruttoria: Delegare il Giudice istruttore nominato od il relatore del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 356 c.c. per l'assunzione delle prove richieste in primo grado che si intendono integralmente richiamate e ritrascritte, ivi compresa la nomina di esperto in materia successoria quale CTU con riguardo all'elenco beni e ciò ai fini di cui ex art. 713 cc e 554 cc, il giuramento decisorio, estimatorio o suppletorio non espletato, l'interrogatorio libero ex art. 117 cpc
PER L'APPELLATO
Rigettare l'appello proposto da , e conseguentemente confermare Parte_1 la sentenza n. 492-2024 del Tribunale di Mantova. Con vittoria di spese e compenso di causa, e con attribuzione al procuratore antistatario che dichiara la mancata riscossione degli onorari per questo grado di giudizio e l'anticipazione delle spese per questo grado di giudizio CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato il 14.11.2022 conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Mantova il fratello esponendo: Controparte_1 che in data 6.7.2013 era deceduto padre delle parti in causa, Parte_2 lasciando disposizioni testamentarie con le quali così disponeva “Revoco qualsiasi disposizione testamentaria fatta fino a questo momento e dispongo delle mie sostanze
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 559/2024 RG
come segue: lascio a mio figlio la porzione di immobile a Buscoldo di CP_1
Curtatone evidenziata con colorazione blue nella planimetria allegata sotto “A”, gravata dal diritto di abitazione vitalizio a favore di mia madre. Lascio a mia figlia
la residua porzione dell'immobile sopradescritto, evidenziata con Pt_1 colorazione viola nella planimetria allegata sotto “A”, per il diritto di piena proprietà della quota di ½ (un mezzo) e per il diritto di nuda proprietà della quota di ½ (un mezzo), in quanto gravata, quest'ultima dal diritto di usufrutto vitalizio che intendo attribuire a mia moglie alla quale ho comunque già Parte_3 fornito la maggior parte dei fondi necessari per l'acquisto dell'appartamento nel quale la stessa risiede in Comune di Martinsicuro (Teramo). Tutti gli altri beni intendo siano attribuiti ai miei figli in parti uguali. Gradirei che l'amministrazione della Società rumena TRAVEMI fosse assunta da mio figlio ; che dal tenore CP_1 letterale della scheda testamentaria, la volontà del de cuius era quella di ripartire tutti i suoi diritti e possedimenti perfettamente al 50% tra i due figli, limitandosi semplicemente ad indicare che avrebbe meramente gradito che la gestione della società di famiglia Travemi fosse affidata al figlio ma senza alcuna CP_1 prescrizione in tal senso, a differenza della altre indicazioni molto puntuali e precise;
che tuttavia il fratello non aveva rispettato le volontà del padre sia perché non l'aveva coinvolta in nulla che riguardasse la gestione della società e soprattutto perché, sin dopo i primi mesi dal decesso del padre, aveva cominciato a dissipare tutti i beni e le proprietà facenti capo alla società stessa;
che, inoltre, il testamento era stato redatto dal padre durante la degenza ospedaliera mentre il testatore era in stato confusionale e, quindi, su pressioni ricevute dal convenuto per condizionarne la volontà, facendogli esprimere una preferenza ulteriore in suo favore rispetto al mero riconoscimento a entrambi i figli del 50% delle quote societarie e della sua gestione paritetica. Per tutti questi motivi, l'attrice chiedeva in via principale di accertare la propria qualità di erede ex art. 533 c.c., anche in contestazione della analoga qualità del convenuto per le condotte poste in essere dal medesimo e di dichiarare il proprio diritto alla rivendicazione di tutti i beni caduti in successione, individuati anche mediante CTU esperto in materia successoria e di inventario, revocando ogni altra disposizione o passaggio di proprietà nel frattempo intervenuta, con ogni consequenziale pronunzia di legge;
in via subordinata, di statuire e dichiarare ex art. 533 cod. civ. che ella era l'unica erede del padre contestando Parte_2 esplicitamente la qualità di erede del convenuto e per tale motivo chiedeva di immetterla nel possesso di tutti i beni al 50% del defunto e, in modo peculiare, dell'immobile con giardino sito in Via Bertani 45/47 Buscoldo di Curtatone (MN); in ulteriore ed estremo subordine ed in caso di denegata ipotesi principale e subordinata, 3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 559/2024 RG
di pronunciare declaratoria di indegnità a succedere del convenuto ex art. 463 nn. 1 e 5 cod. civ. e condanna del convenuto alle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio eccependo che nessuno aveva mai Controparte_1 contestato la qualità di erede dell'attrice in quanto nominata nel testamento redatto dal padre;
tuttavia, la richiesta di rivendicazione di tutti i beni caduti in successione era infondata in quanto generica, non avendo l'attrice individuato i beni relitti di cui egli si sarebbe impossessato e poi perché il testamento divideva i beni del de cuius in modo molto dettagliato e non al 50% tra i figli. Le volontà del de cuius erano state rispettate tanto che l'appellante era nella piena disponibilità della casa civile di abitazione citata nel testamento ove aveva fissato pure la residenza;
in merito alla società questa aveva sede in Romania e non era vero che egli avesse escluso Pt_4 la sorella dalla gestione della società ma era stata la medesima a nominarlo rappresentate legale;
inoltre, egli contestava di aver dissipato i beni della società i quali tra l'altro non entravano a far parte dell'asse ereditario e in ogni caso l' attrice aveva già tentato di impossessarsi della Travemi avanti al Giudice ma senza CP_2 successo. Il convenuto eccepiva altresì la nullità e improcedibilità dell'atto di citazione per il mancato deposito della domanda di mediazione nonché la nullità e improcedibilità dello stesso nella parte in cui lo aveva ritenuto indegno a succedere in quanto di tale domanda non vi era traccia nelle conclusioni;
la violazione del contraddittorio in quanto non erano stati citati tutti gli eredi indicati nel testamento del cuius in quanto litisconsorti necessari;
l'inammissibilità della domanda principale in quanto indeterminata non essendo stati individuati i beni relitti di cui egli si sarebbe appropriato. Per tutti questi motivi, il convenuto chiedeva di dichiarare le domande inammissibili e comunque di rigettarle nel merito;
con vittoria di spese e compenso di causa.
3. Con sentenza n. 492/2024 il Tribunale di Mantova così giudicava:
“pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- dichiara inammissibile la domanda di petizione di eredità proposta dall'attrice;
- rigetta la domanda di indegnità a succedere di proposta Controparte_1 dall'attrice;
- condanna alla refusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 5.261,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge”. In sintesi, osservava il Tribunale:
‣ le domande preliminari del convenuto, circa la mancata mediazione obbligatoria e la violazione del contradditorio, erano state superate nel corso del giudizio avendo parte 4 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 559/2024 RG
attrice depositato verbale di mediazione ed essendosi il Giudice già pronunciato in merito alla regolarità del contradditorio non sussistendo nel caso in esame un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
‣ le domande proposta da parte attrice, per quanto poco chiare, erano due: l'azione di petizione dell'eredità e azione di indegnità a succedere. Le altre domande andavano dichiarare inammissibili in quanto tardivamente proposte.
‣ la domanda principale di petizione dell'eredità promossa ai sensi dell'art. 533 c.c. da parte attrice era inammissibile non sussistendone i presupposti. In particolare, l'azione di petizione dell'eredità era proponibile dall'erede al fine di ottenere il riconoscimento della sua qualifica contro chiunque, non avendone il diritto e contestando la qualifica di erede del richiedente, si trovava in possesso di tutti o parte dei beni ereditari, allo scopo di ottenerne la restituzione. Quindi il presupposto era la contestazione della qualità di erede da parte di chi era in possesso dei beni del de cuius. Nel caso in esame, mancava la contestazione da parte del convenuto della qualità di coerede della sorella dell'eredità paterna, anzi la stessa era stata pure confermata in seno agli atti del giudizio dove era emerso che la sorella era entrata in possesso dei beni ereditari e che le era stata riconosciuta dal fratello la proprietà del 50% anche della società facente capo al de cuius. Pertanto, non sussisteva il presupposto per la proposizione dell'azione di petizione dell'eredità. In realtà, ciò che lamentava l'attrice era la mala gestio da parte del fratello della società Travemi, di cui il convenuto risultava essere amministratore, sicché i diritti che l'attrice intendeva far valere non riguardavano la vicenda successoria ma attenevano il rapporto societario tra socio ed amministratore.
‣ la domanda di indegnità a succedere del fratello proposta dall'attrice in via subordinata andava rigettata in quanto basata su congetture non fornite di alcuna prova.
‣ le spese di lite andavano poste a carico dell'attrice in quanto soccombente.
4. La sentenza è stata ritualmente impugnata da che ha rassegnato Parte_1 le conclusioni sopra trascritte. L'appellato regolarmente Controparte_1 costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Le parti hanno quindi depositato comparse conclusionali, memorie di replica e note per l'udienza cartolare del 6.5.2025 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, causa decisa nella camera di consiglio del 27.5.2025.
5. L'appello è infondato e va condannata a rifondere alla Parte_1 controparte le spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
5 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 559/2024 RG
6. Lamenta innanzi tutto l'appellante che il Tribunale abbia erroneamente statuito che
“tutte le domande proposte successivamente dall'attrice devono essere dichiarate inammissibili in quanto tardivamente proposte”, contestando di avere nel corso del giudizio di primo grado proposto domande nuove rispetto a quelle introdotte con l'atto di citazione. La doglianza è priva di rilievo dal momento che non si traduce in alcun motivo di impugnazione, non precisando d'altra parte l'appellante quale incidenza -in effetti del tutto inesistente- la affermazione del Tribunale possa aver avuto sulla decisione resa, il che connota di per sé una evidente mancanza di interesse a una impugnazione peraltro neppure proposta.
7. Il primo motivo di impugnazione si appunta sulle seguenti affermazioni contenute nella sentenza impugnata:
“Si osserva preliminarmente che l'azione di petizione è l'azione con la quale l'erede chiede il riconoscimento della sua qualifica contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, allo scopo di ottenerne la restituzione. Tale azione ha carattere universale, perché l'erede non chiede il riconoscimento di un diritto su un singolo bene, ma il riconoscimento della sua qualità di erede per subentrare nella stessa posizione giuridica del defunto. L'azione di petizione, quindi, tutela l'erede dal pericolo che soggetti non aventi diritto si appropriano dei beni del defunto, con definitivo pregiudizio dell'erede stesso. La Corte di Cassazione, con pronuncia dell'8 ottobre 2013 numero 22915, ha poi chiarito che la petizione ereditaria ha come presupposto la contestazione della qualità di erede da parte di chi è nel possesso dei beni ereditari, posto che nel caso in cui non vi sia contestazione verrebbero meno infatti le ragioni per proporre un'azione di petizione, potendo invece trovare eventualmente luogo un'azione di rivendicazione. Nel caso di specie quindi, dalle stesse deduzioni dell'attrice, confermate, e poi anche dalle difese del convenuto, emerge in modo chiaro come difetti il presupposto per proporre l'azione di petizione di eredità. Non è infatti in alcun modo contestata la qualità di coerede dell'attrice, che viene anzi confermata dal convenuto, così come peraltro emerge, dallo stesso atto di citazione, che l'attrice è entrata in possesso dei beni ereditari e che le è stata riconosciuta dal fratello la proprietà del 50% anche della società facente capo al de cuius. A ben vedere infatti ciò che la odierna attrice contesta è la mala gestio da parte del fratello della società Travemi, di cui tuttavia il convenuto risulta essere amministratore, sicché i diritti che l'attrice intende far valere attengono al rapporto societario tra socio ed amministratore, e non riguardano la vicenda successoria. La domanda principale proposta ai sensi dell'articolo 533 c.c. deve essere pertanto dichiarata inammissibile in assenza dei presupposti per proporre tale azione”. L'appellante, pur nell'ambito di una argomentazione tutt'altro che chiara e coerente, che si manifesta anche nella conclusione n. 1 da questa rassegnata, e sopra riportata, sembra sostenere, in buona sostanza, di avere in realtà proposto una azione di
6 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 559/2024 RG
rivendica invocando il seguente passo delle conclusioni rassegnate anche in primo grado: “dichiarare il diritto della SI.ra alla rivendicazione di tutti Parte_1
i beni caduti in successione individuati previa necessaria nomina di CTU esperto in materia successoria ed inventario, revocando ogni altra disposizione o passaggio di proprietà nel frattempo intervenuta, con ogni consequenziale pronunzia di legge ai fini di cui ex art. 713 cc e 554 cc”. Resta però il fatto che la appellante ha ripetutamente e chiaramente inquadrato la azione da essa svolta nell'ambito dell'art. 533 c.c., che per l'appunto regola l'istituto della petizione di eredità. Ciò a partire dalla stessa intestazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, formulata come segue: “ATTO DI CITAZIONE DI PETITIO HAEREDITATIS EX ART. 533 COD. CIV.”, e proseguendo su questa via anche nel corso del giudizio d'appello, dove la disposizione in parola viene più volte citata, anche nelle conclusioni rassegnate. Essendo d'altra parte pacifico e incontestato, anche da parte dell'appellante, in linea di fatto che nella presente vertenza nessuno ha mai contestato la qualità di erede della appellante, in linea di diritto che tale contestazione è presupposto fondamentale dell'azione di ripetizione dell'eredità ex art. 533 c.c., ne segue che correttamente il Tribunale ha rigettato l'azione così proposta. Se poi si volesse superare la obiettiva confusione delle domande, concentrandosi sulla azione di rivendica che la appellante sostiene di aver proposto, rimane comunque il fatto, sottolineato dalla parte appellata e sul quale l'appellante, anche nei propri scritti difensivi finali, è rimasto del tutto silente, che l'interessata non ha neppure precisato quali siano i beni sui quali avrebbe esercitato questa ipotetica azione di rivendica. Ciò, che configura un grave difetto di prospettazione prima ancora che di prova, è confermato dalla richiesta dell'appellante affinché i beni in questione vengano
“individuati previa necessaria nomina di CTU esperto in materia successoria ed inventario”, invocando in tal modo accertamenti di carattere puramente esplorativo all'evidenza del tutto inammissibili. Conferma quanto sopra anche la ulteriore richiesta dell'appellante di revocare “ogni altra disposizione o passaggio di proprietà nel frattempo intervenuta, con ogni consequenziale pronunzia di legge ai fini di cui ex art. 713 cc e 554 cc”, senza curarsi di indicare neppure vagamente quali siano queste “altre disposizioni o passaggi di proprietà” di cui chiede la revoca. L'appello su questo punto non può quindi che essere totalmente rigettato.
8. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante contesta la decisione secondo cui “la domanda proposta in via subordinata di indegnità a succedere del convenuto
… si basa su mere congetture dell'attrice, in alcun modo provate e pertanto la stessa deve essere rigettata”. L'appellante sostiene sul punto di aver prodotto a comprova “copiosa documentazione”, richiamando anche le sue “numerose richieste istruttorie rigettate
7 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 559/2024 RG
anche a fronte di ripetute istanze di rimessione in termini”. Tuttavia, l'appellante neppure si cura di indicare quali sarebbero i documenti che, a suo dire, dimostrerebbero l'indegnità di a succedere al padre, né i Controparte_1 motivi di doglianza rispetto alla mancata ammissione delle prove orali dedotte in primo grado, che si limita puramente e semplicemente a ribadire, facendo esclusivo riferimento ai propri scritti di primo grado. Ricordato che l'art. 342 c.p.c. richiede che i motivi di impugnazione debbano essere formulati “in modo chiaro e specifico”, ne segue che il motivo in esame deve essere dichiarato, prima ancora che infondato, inammissibile, così come inammissibili sono le prove richieste.
9. Si duole infine l'appellante del regolamento delle spese di primo grado che appare invece del tutto corretto, anche alla luce del rigetto integrale dell'appello. Anche le spese di questo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, valori tra minimo e medio).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale d Mantova n. 492/24, nel Parte_1 contraddittorio delle parti, così provvede:
respinge l'appello proposto da confermando integralmente la Parte_1 sentenza impugnata;
condanna a rifondere al procuratore antistatario l'importo Parte_1 complessivo di € 4.500 oltre rimborso forfetario spese 15%, IVA e CAP.
Così deciso in Brescia, 27.5.2025
Pres. est Maria Grazia Domanico
8