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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/06/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4752/2016 R.G., avente ad oggetto “impugnazione di delibera assembleare”, vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Franzoso, presso il cui studio a Manduria, in via S. Gigli n. 74, è elettivamente domiciliato;
attore
e
(P.I. ), in persona del curatore Controparte_1 P.IVA_1 speciale dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo A. Incalza, presso il Controparte_2 cui studio a Mesagne, in via Cuneo n. 8, è elettivamente domiciliato;
convenuto nonché
(C.F. e (C.F. ), CP_3 C.F._2 CP_4 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Davide De Vivo, presso il cui studio a Bari, in via Andrea da Bari n. 157, sono elettivamente domiciliati;
convenuti
e
e in proprio e quale genitore esercente la responsabilità CP_1 _5 genitoriale di , entrambi nella qualità di eredi di ER Persona_2 convenuti contumaci
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società semplice ”, nonché i soci e Controparte_1 CP_3 Persona_2 CP_4
– rispettivamente madre e fratelli – per ottenere l'annullamento della delibera del 20
[...]
1 settembre 2016 con cui i convenuti lo hanno escluso dalla società per Controparte_1 presunte inadempienze e sopravvenuta inidoneità a svolgere le mansioni derivanti dal rapporto sociale. L'attore ha riferito che, a far data dal 2 settembre 1956, – padre dell'attore e CP_1 dei convenuti e , nonché coniuge della convenuta – Persona_2 CP_4 CP_3 ha condotto in affitto un vasto compendio di terreni agricoli situati a Francavilla Fontana, in contrada “Cantagallo”; che, in data 5 luglio 1997, è deceduto, lasciando quali eredi CP_1 la moglie ed otto figli;
che, in pari data, è stata costituita in forma verbale la società semplice
[...]
”, iscritta nel registro delle imprese in data 7 novembre 1997 e costituita dalla Controparte_1 coniuge superstite di e dai figli , e i quali CP_1 Pt_1 CP_6 Per_2 CP_4 hanno assunto tutti la qualità di socio amministratore;
che, con scrittura privata del 22 settembre
2009, - proprietaria di una porzione del comprensorio agricolo “Cantagallo” - e Persona_3 le parti in causa hanno convenuto che proseguisse nel rapporto di affitto in Persona_4 relazione ad un terreno espressamente indicato e che la restante parte dei terreni di proprietà della fosse condotta in affitto da , e Per_3 CP_3 Persona_2 CP_4 Pt_1
che con atto notarile dell'1 ottobre 2009 è stato conciliato un contenzioso con
[...] CP_7
proprietaria della restante parte del comprensorio agricolo;
che l'accordo transattivo
[...] prevedeva, tra l'altro, la cessione ai germani di una porzione del comprensorio masserizio CP_4
“Cantagallo” e la vendita ai fratelli , e della restante Parte_1 CP_6 Per_2 CP_4 porzione;
che nella stessa data (1.10.2009) ha formalizzato il recesso dalla società Persona_4 semplice “RE di ”, ottenendo la liquidazione della sua quota sociale;
che CP_1 dall'ottobre 2009, dunque, la società convenuta ha gestito i terreni presi in affitto dalla e Per_3 quelli acquistati dalla;
che, in particolare, tali ultimi terreni sono stati conferiti in comodato CP_7 dai soci alla società, con l'intesa che si sarebbe provveduto al pagamento delle rate dei mutui accesi per l'acquisto dei terreni dai singoli soci mediante il prelievo di quanto necessario dalle casse della società; che la società, a distanza di breve tempo, ha affiancato all'attività di coltivazione ed allevamento, quella di commercializzazione dei prodotti caseari e da forno, dapprima presso la masseria Cantagallo e poi presso l'esercizio commerciale situato nel centro abitato del comune di Francavilla Fontana;
che, negli anni, i soci e avrebbero prelevato dalle CP_4 Per_2 casse della società le somme necessarie al pagamento delle rate dei mutui da loro contratti;
che l'attore avrebbe provveduto ad anticipare alla società la somma di 130.00,00 euro circa, necessaria per far fronte alle spese per la coltivazione;
che, a partire dal 2005, i rapporti tra i soci si sarebbero incrinati a causa di una gestione da parte dei due fratelli, e autoritaria;
che la CP_4 Per_2 situazione sarebbe degenerata quando l'attore avrebbe deciso di trasferirsi con la moglie e la figlia presso la parte del complesso masserizio di sua proprietà; che, a seguito delle rimostranze dell'attore, gli sarebbe stato consentito di prelevare dal conto sociale acceso presso la BCC di San Marzano la somma di 10.000,00 euro, destinata al pagamento delle rate del proprio mutuo e di percepire una parte degli incassi pomeridiani della rivendita ubicata nel centro di Francavilla
Fontana, per un importo non superiore ad 70,00 euro al giorno;
che il socio , il CP_4 quale da sempre si era occupato dei pagamenti relativi ai tributi del compendio masserizio, nell'ultimo biennio avrebbe omesso di provvedervi per la quota di proprietà dell'attore, il quale nel novembre 2014 avrebbe prelevato, su autorizzazione dei soci, le somme a tanto necessarie dal conto intestato alla società e acceso presso la Deutsche Bank.
Ha rilevato l'infondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti, riferendo di essere stato assunto presso gli uffici regionali (prima della regione Basilicata e poi della Puglia) a far data dal
1994, ancor prima della costituzione della società, e di aver sempre conciliato l'attività professionale con la dedizione all'attività agricola aziendale;
ha dedotto che, invece, gli altri soci avrebbero svolto solo attività direttive e di mero controllo, provvedendo, per le restanti attività, all'assunzione di un numero elevato di dipendenti. In ordine alla contestata violazione dei doveri di buona fede e diligenza, con pregiudizio per i rapporti con i terzi potenziali clienti, ne ha dedotto
2 l'infondatezza, non avendo fatto altro che riferire ad un cliente, che lo aveva contattato, di essere stato escluso dalla gestione societaria. Ha chiesto, dunque, preliminarmente di sospendere l'efficacia esecutiva della delibera di esclusione impugnata e, nel merito, di annullarla, ordinando ai convenuti la reintegrazione nella compagine societaria, con vittoria di spese.
I convenuti, costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9 febbraio 2017, hanno insistito per il rigetto della domanda di parte attrice. Hanno dedotto, infatti, che l'esclusione del socio sarebbe legittima in quanto egli avrebbe omesso il compimento dell'attività primaria di coltivazione e sarebbe stato poco presente nella gestione della società, anche a causa del proprio impegno lavorativo quale funzionario della Regione Puglia. Hanno confermato che la condotta di avrebbe gravemente compromesso i rapporti della società con i Parte_1 terzi, nonché il patrimonio sociale: i clienti si sarebbero allontanati e le merci sarebbero state rivendute a prezzi inferiori. Per ciò che concerne l'importo di 130.000,00 euro circa che sarebbe stato anticipato dall'attore, hanno riferito che si tratterebbe di importi insufficienti a coprire i costi della società e che, in ogni caso, si tratterebbe di un fatto verificatosi molto tempo prima, che non si comprende a che titolo sia connesso con l'attività della società. Hanno riferito, inoltre, che non si sarebbe proceduto alla distribuzione degli utili a causa della presenza di consistenti perdite d'esercizio. Hanno chiesto, dunque, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 6 aprile 2017 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecuzione della delibera. Espletato l'interrogatorio formale di la causa è stata rinviata più volte per CP_3
l'esperimento di un tentativo di conciliazione;
una volta fallito, sono stati deferiti gli interrogatori formali di e e sono stati escussi diversi Parte_1 Persona_2 CP_4 testimoni. All'udienza del 18 dicembre 2020, dato atto del decesso di , è stata Persona_2 dichiarata l'interruzione del giudizio;
con ordinanza del 21 giugno 2021, dato atto del recesso dalla società di e, quindi, della presenza del solo Controparte_8 CP_4 Parte_1 quale socio amministratore della società, è stata formulata un'ulteriore proposta conciliativa;
venutasi a creare una situazione di conflitto di interessi tra il rappresentante e la Parte_1 Co società rappresentata RE , è stato nominato, ai sensi dell'art. 78 e s.s. c.p.c., un CP_1 curatore speciale della società, limitandone i poteri alla rappresentanza processuale civile nel presente giudizio. All'udienza del 22 aprile 2022, è stata dichiarata la contumacia degli eredi di Per_2
regolarmente citati collettivamente ed impersonalmente con atto di riassunzione depositato
[...] il 22 dicembre 2020; tali eredi sono stati poi individuati da parte attrice in e CP_1
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale di _5 ER
, al momento della notifica del verbale d'udienza del 19 dicembre 2022, in cui era stata
[...] disposta la comparizione personale delle parti. All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda formulata da parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta - avanzata dai convenuti, e CP_3
- di declaratoria della cessata materia del contendere;
essi, infatti, hanno dichiarato CP_4 che, avendo esercitato il diritto di recesso dalla società semplice “RE di ”, non CP_1 potrebbe avere alcuna utilità una pronuncia in ordine alla validità della delibera di esclusione
3 oggetto di causa, considerato che essi non potrebbero comunque procedere alla reintegrazione dell'attore nella compagine sociale. Si condividono, sul punto, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale nella sentenza n. 1029, pubblicata il 17/06/2024, relativa ad un giudizio pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto una precedente delibera di esclusione dalla società di si ribadisce, infatti, che la Parte_1 cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale, che ricorre ogni volta in cui, per la sopravvenienza in corso di causa di fatti nuovi, possa affermarsi che sia stata raggiunta la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale sotteso all'azione giudiziaria proposta (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 24/07/2023, n.7220; Tribunale - Rovigo, 10/07/2023, n. 602, Consiglio di Stato sez. VI, 04/05/2023, n.4539).
Nel caso in esame, l'interesse perseguito dall'attore con l'instaurazione del presente giudizio è di veder accertata l'invalidità della delibera di esclusione della società – attualmente composta dal solo – e, per l'effetto, di ottenere il riconoscimento del suo status di socio, Parte_1 domande che non possono ritenersi soddisfatte in ragione del sopravvenuto decesso del socio
(al quale non sono subentrati gli eredi) e del recesso degli altri due soci. La Persona_2 dichiarazione di cessazione della materia del contendere, infatti, determinerebbe il consolidamento dell'efficacia della delibera opposto, con perdita definitiva della qualifica di socio in capo all'attore: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il provvedimento cautelare sospensivo dell'efficacia della delibera di esclusione del socio non può avere contenuto anticipatorio della sentenza costitutiva - che, sola, accerta i presupposti legittimanti l'esclusione del socio dalla compagine societaria, producendo, in caso d'accoglimento, la produzione dell'effetto modificativo dell'assetto societario - poiché esplica un'efficacia interinale ontologicamente coincidente al contenuto della sentenza e non riveste, dunque, i caratteri di una pronuncia accessoria diretta a salvaguardare gli effetti esecutivi discendenti dalla (emananda) medesima sentenza costitutiva” (Cass. n. 10986/2021). Per tale ragione, dunque, non può ritenersi cessata la materia del contendere.
Nel merito, la domanda formulata dall'attore è fondata;
le argomentazioni addotte dai convenuti a sostegno della delibera di esclusione sono rimaste del tutto sfornite di prova. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2286 c.c., invocato da a sostegno Controparte_1 della validità della decisione, l'esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
per ciò che concerne la ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla delibera di esclusione, la società, avendo la veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto, è tenuta a provare il fatto in base al quale
è stata adottata quella delibera (nella specie, inadempimento del socio), mentre non può invocare a sostegno di essa fatti distinti, ancorché potenzialmente idonei a giustificare la rescissione del rapporto sociale (ex multis, Cass. n. 6452/1994). Nella delibera del 20 settembre 2016 (all. n. 1 al fascicolo della società), oggetto di impugnazione in questo giudizio, i soci hanno giustificato l'esclusione di Parte_1 adducendo un inadempimento dell'attore ai doveri discendenti dalla qualifica di socio e contestando una dedizione all'attività agricola inferiore al 50%, in ragione dell'impiego a tempo pieno e indeterminato presso gli uffici della Regione Puglia;
essi hanno riferito che l'attore avrebbe omesso di partecipare a qualsivoglia attività di gestione, pretendendo gli utili in ragione dell'appartenenza formale alla compagine. In secondo luogo, la società ha contestato all'attore la violazione dei doveri di buona fede e diligenza, avendo egli diffidato un cliente della società, tale dal concludere Per_5 una compravendita di grano, rendendolo edotto delle problematiche della società, con una condotta che avrebbe causato un danno al patrimonio sociale, costretta a vendere il grano ad un prezzo inferiore ad altro cliente. Ebbene, tali contestazioni non hanno trovato riscontro nel corso dell'istruttoria. Occorre rilevare, infatti, che l'attività lavorativa espletata da presso la Regione Puglia non Parte_1
4 può costituire di per sé una grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, né una condizione di sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l'attività, anche perché, dalla documentazione presente in atti, è emerso che l'attore è stato assunto nel 1994 (prima che la società fosse costituita) e che, in un primo momento, espletava l'attività in favore della
Regione Basilicata, ad una distanza ancora maggiore, senza che gli altri soci avessero manifestato alcuna rimostranza. I convenuti non hanno fornito prova di quali fossero le prestazioni richieste all'attore e non adempiute - adducendo genericamente che egli non si occupasse delle attività agricole in senso stretto e, quindi, di quelle manuali – né hanno dimostrato che tali inadempimenti fossero talmente gravi da incidere significativamente sul perseguimento dei fini sociali (Cass. n. 6200/1991); al contrario, l'istruttoria orale ha consentito di accertare che egli non solo, saltuariamente, si dedicasse a questo tipo di attività, ma che gestiva tutte le pratiche di natura amministrativa - anche relative alla programmazione Pac o ai contatti con i terzi fornitori -, fornendo il proprio contributo anche nella innovazione della società e nella formazione del personale. interrogata CP_3 all'udienza del 10 maggio 2018, ha riferito genericamente che l'attore si occupava solo di alcune attività, quelle che egli stesso preferiva;
tale dichiarazione si reputa irrilevante in quanto proveniente da un soggetto avente un interesse all'esito del giudizio e poiché dall'istruttoria è emersa una ripartizione delle competenze tra i soci dovuta alle proprie inclinazioni professionali (ad esempio, si occupava delle questioni di natura contabile). CP_4 Persona_2 ascoltato all'udienza dell'11 aprile 2019, ha confermato che l'attore svolgeva alcune attività per la società (ad esempio, si occupava dell'acquisto dei concimi o delle questioni amministrative), che non si recava in campagna per lavorare, ma solo per controllare la situazione, e che alcune volte, di sera, lavorava al negozio di rivendita a Francavilla Fontana. ha, inoltre, confermato Persona_2 che saltuariamente l'attore ha eseguito anche lavori di aratura, di concimazione con trattamenti fitosanitari e si è occupato della raccolta dei prodotti agricoli;
che, una volta sola, ha provveduto a contattare e portare in azienda i maestri casari e panificatori per l'insegnamento delle tecniche di caseificazione e panificazione;
che non ha mai svolto le attività relative alla mungitura e produzione di mozzarelle e che, solo ogni tanto, di sabato, portava i prodotti presso il punto vendita di
Francavilla Fontana al Corso Garibaldi e qualche volta, di domenica, prestava la sua attività presso il punto vendita di Masseria Cantagallo. Ha confermato che, al momento dell'acquisto del complesso masserizio, l'attore ha provveduto al pagamento delle spese notarili, negando che egli abbia corrisposto in favore della società dell'importo di 130.000,00 euro. , nel CP_4 corso dell'interrogatorio formale, ha in linea di massima confermato le dichiarazioni rese da Per_2
precisando che molte delle attività svolte dagli altri soci (come la raccolta delle olive) si
[...] svolgevano in orari inconciliabili con quelli di un dipendente pubblico.
Possono ritenersi particolarmente rilevanti, poiché rese da soggetti indifferenti e non legati da rapporti di parentela con le parti, le dichiarazioni rese da , escusso Testimone_1 all'udienza del 28 giugno 2019 – – escusso all'udienza del 29 novembre 2019 -, Controparte_9
– escusso all'udienza dell'11 febbraio 2021 – e, infine, e Testimone_2 Testimone_3
entrambi escussi all'udienza del 30 giugno 2023. In particolare, il teste ha CP_10 Tes_1 riferito che l'attore svolgeva le attività agricole e di esserne a conoscenza per averlo visto con i vestiti da lavoro quando si recava, con una certa frequenza, presso l'azienda e presso i concessionari agricoli. Il teste , titolare di un negozio di concimi ed antiparassitari, ha confermato che CP_9 gestiva tutte le fatturazioni e gli ordini dei prodotti;
che si recava la mattina Parte_1 presto, prima di andare in ufficio, presso il punto vendita e che era presente anche al momento della consegna dei prodotti – verso le 5/5:30 – e di pomeriggio, quando si occupava dell'irrigazione dei terreni;
ha riferito di averlo visto al forno o al negozio il sabato e la domenica e di essersi più volte rivolto a lui per avere chiarimenti in merito alla programmazione Pac, argomento su cui era molto informato;
ha riferito che, dopo la sua esclusione, i rapporti con la società si sono interrotti. Il teste
5 che conosce l'attore da circa 30 anni, ha dichiarato che quando lo chiamava o lo andava a Tes_2 trovare, di mattina presto, era sempre sul trattore in campagna o presso il punto vendita, nelle giornate di sabato e domenica;
ha aggiunto che si occupava di attività amministrative e manuali, dei rapporti con i fornitori e delle pratiche amministrative, anche presso l'Ispettorato del Lavoro di Brindisi;
il teste , che ha fornito assistenza agricola dal 2004 alla società, ha confermato di Tes_3 essersi interfacciato sempre con pur non potendo riferire in ordine alle mansioni Parte_1 che egli era solito espletare;
che, prima della sua esclusione del marzo 2015, si occupava dell'iter amministrativo delle domande di contributi delle pratiche assicurative e delle altre Pt_2 incombenze amministrative riguardanti la società, nonché dei contenziosi facenti capo a CP_1
contro la società Vitale s.r.l., conclusi, in sede di definizione e transazione, con l'acquisto
[...] da parte dei soci della masseria Cantagallo, confermando che tutta la documentazione relativa a tale pratica gli fu consegnata dall'attore. Per ciò che concerne le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta, la teste
[...]
(escussa all'udienza del 28 giugno 2019) ha riferito di aver preso il posto, in qualità di Tes_4 dipendente, della ex moglie di ed ha dichiarato che non sempre quest'ultimo si Parte_1 recava presso il punto vendita a Francavilla Fontana per effettuare la chiusura o la consegna dei prodotti;
la teste (escussa all'udienza del 12 ottobre 2023), assunta nel settembre Testimone_5 2015 presso il punto vendita, ha riferito di non aver mai visto l'attore. Ebbene, si ritiene che tali dichiarazioni non siano idonee a smentire la partecipazione dell'attore alle attività della società, poiché rese da soggetti che sono stati assunti quando i rapporti tra le parti si erano già incrinati.
Parte attrice ha riferito di aver messo a disposizione della compagine sociale l'importo di 130.000,00 euro: sul punto, appare opportuno precisare che alcuna indagine deve essere compiuta nel presente giudizio, non avendo formulato alcuna domanda di accertamento del Parte_1 fatto e di condanna.
Non si ritiene che l'attore, comunicando al di essere stato estromesso dalle decisioni Per_5 della società, abbia violato i doveri di buona fede e arrecato un danno al patrimonio sociale. È emerso, infatti, che sia stato lo stesso acquirente a contattarlo per chiedergli informazioni e che egli abbia riferito i fatti in maniera conforme alla realtà; la circostanza che la vendita del grano sia stata poi effettuata in favore di un acquirente diverso e ad un prezzo inferiore non consente comunque di ascrivere alcuna responsabilità nei confronti dell'attore: i convenuti, infatti, non hanno contestato di aver escluso il socio dalle trattative – anzi, hanno confermato di averlo fatto, avendone le ragioni –
e, pertanto, si ritiene che anch'essi abbiano concorso a causare il danno che presuntivamente la società avrebbe subito, trattandosi peraltro di una situazione che ormai si protraeva da tempo e che, dunque, non poteva essere ricondotta ad un fatto sporadico. Né può ritenersi che l'attore abbia causato un danno alla società presentando l'istanza di sequestro giudiziario in data 10 marzo 2016: preliminarmente, occorre rilevare che l'istanza è stata rigettata;
in secondo luogo, alla luce dell'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, della fondatezza delle pretese allegate da sia nel presente giudizio che nel giudizio in Parte_1 cui è stata impugnata la precedente delibera assembleare di esclusione, si deve ritenere che la domanda cautelare avesse un giuridico fondamento.
La delibera oggetto di impugnazione, dunque, deve essere annullata, con conseguente reintegrazione di nella compagine sociale ad opera del curatore della società. Parte_1
Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal decreto n. 147/2022, relativamente alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti della metà, tenuto conto dello scaglione relativo alle cause dal valore indeterminabile e di media
6 complessità. Stante il recesso degli altri soci dalla compagine sociale, intervenuto nelle more del presente giudizio, e la responsabilità degli stessi nell'assunzione della delibera oggetto di causa, appare opportuno condannare e gli eredi di , CP_3 CP_4 Persona_2 ovvero e in proprio e quale genitore esercente la responsabilità CP_1 _5 genitoriale di , al pagamento delle spese di lite, tenendo indenne la società, ER allo stato composta dal solo attore.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4752/2016 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, annulla la delibera di esclusione di dalla società semplice ” adottata in data 20 Parte_1 Controparte_1 settembre 2016;
condanna e gli eredi di , ovvero CP_3 CP_4 Persona_2 CP_1
e in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale di
[...] _5
, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese ER Parte_1 di lite del presente giudizio, che liquida in 5.431,00 euro per competenze, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, ed in 545,00 euro per spese.
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente dell'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.
Brindisi, 16 giugno 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
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