TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10726/2024 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10726 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza odierna
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, elettivamente C.F._1
domiciliato presso lo studio del medesimo, in Foggia alla Via Lustro n. 29;
- ricorrente
E
con sede sociale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, (codice fiscale, Controparte_1
partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza NZ e Lodi
), rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, prof. Christian P.IVA_1
Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, elettivamente domiciliata presso lo studio La Scala, sito in Roma, via Po n. 12
- resistente
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024, agiva in giudizio nei Parte_1
confronti di per sentir “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la società CP_1
convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa. b) Con condanna della società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Premetteva il ricorrente di avere stipulato con il contratto di finanziamento n. CP_1
6690077; di avere inoltrato nei confronti della Banca, in data 21.11.23, istanza di rilascio di copia di documenti relativi al rapporto, specificamente individuati nel contratto, nella polizza assicurativa nel modello SECCI, nel piano di ammortamento, nell'estratto conto, nel conteggio estintivo e nella liberatoria.
Riferiva che l'intermediario gli aveva consegnato soltanto il contratto e il modulo di adesione alla polizza, omettendo di consegnare il piano di ammortamento e il fascicolo assicurativo;
di avere quindi sollecitato bonariamente la resistente a dare compiuto riscontro all'istanza, senza esito;
donde la proposizione della domanda sopra riportata in questa sede.
Si costituiva eccependo in via preliminare la nullità della procura rilasciata dal ricorrente CP_1
al proprio difensore;
nel merito, sosteneva di avere dato riscontro tempestivo all'istanza di controparte e che la rilevata incompletezza delle copie rilasciate avrebbe potuto essere oggetto di doglianza da parte del ricorrente in sede stragiudiziale, in modo che la potesse porvi riparo CP_2 bonariamente, senza l'introduzione del presente giudizio, cosicché la condotta di controparte dovesse intendersi connotata da mala fede. In ogni caso produceva in questa sede i documenti oggetto dell'istanza di rilascio di copia e concludeva nei seguenti termini: “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di jus postulandi del difensore e/o di inesistenza della procura. In via principale: rigettare le domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa. In via subordinata: dichiarare cessata la materia del contendere. In ogni caso: con vittoria di spese ….”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 20 febbraio 2025, all'esito della quale era pronunciata sentenza nelle forme previste dall'art. 281 sexies c.p.c..
*********
2 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore, sollevata dalla resistente, in quanto il conferimento del mandato difensivo risulta operato dalla parte su documento cartaceo, prodotto in atti in allegato al ricorso e che deve ritenersi ad esso congiunto materialmente, in quanto inserito nella medesima busta, in ossequio al disposto dell'art. 83 c.p.c. e delle disposizioni tecniche ministeriali.
Alla luce dell'intervenuto deposito in questa sede dei documenti oggetto di istanza di rilascio di copia, la cui esibizione era stata omessa (parzialmente) in un primo tempo da parte della va CP_2
dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda del ricorrente.
In ordine alle spese del procedimento, deve procedersi in ossequio al principio della c.d. soccombenza virtuale.
La parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese in suo favore, sul presupposto che l'introduzione del giudizio si fosse resa necessaria in ragione dell'inadempimento della CP_2 all'obbligo sulla medesima gravante ex art. 119 T.U.B..
La parte resistente ha invece dedotto che il ricorrente, ricevuto riscontro da parte della (sia CP_2
pure parziale) soltanto due giorni dopo la ricezione dell'istanza (circostanza quest'ultima incontestata), ben avrebbe potuto eventualmente sollecitare in sede stragiudiziale l'integrazione della consegna della documentazione, cosicché l'introduzione del giudizio avrebbe potuto essere evitata qualora la parte avesse tenuto comportamento collaborativo.
Rileva il giudicante che la deduzione della resistente trovi riscontro in atti: invero, il ricorrente ha affermato nel ricorso di essersi determinato alla proposizione della domanda giudiziale, solo dopo avere inoltrato nei confronti della Banca infruttuosamente “inviti ad una bonaria consegna” dei documenti, non fornendo però riscontro alcuno della circostanza.
In tale prospettiva, ritiene il giudicante che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in relazione alla domanda del ricorrente;
- dispone compensazione integrale delle spese tra le parti.
Roma, 20/02/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
3 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10726 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza odierna
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, elettivamente C.F._1
domiciliato presso lo studio del medesimo, in Foggia alla Via Lustro n. 29;
- ricorrente
E
con sede sociale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, (codice fiscale, Controparte_1
partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza NZ e Lodi
), rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, prof. Christian P.IVA_1
Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, elettivamente domiciliata presso lo studio La Scala, sito in Roma, via Po n. 12
- resistente
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024, agiva in giudizio nei Parte_1
confronti di per sentir “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la società CP_1
convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa. b) Con condanna della società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Premetteva il ricorrente di avere stipulato con il contratto di finanziamento n. CP_1
6690077; di avere inoltrato nei confronti della Banca, in data 21.11.23, istanza di rilascio di copia di documenti relativi al rapporto, specificamente individuati nel contratto, nella polizza assicurativa nel modello SECCI, nel piano di ammortamento, nell'estratto conto, nel conteggio estintivo e nella liberatoria.
Riferiva che l'intermediario gli aveva consegnato soltanto il contratto e il modulo di adesione alla polizza, omettendo di consegnare il piano di ammortamento e il fascicolo assicurativo;
di avere quindi sollecitato bonariamente la resistente a dare compiuto riscontro all'istanza, senza esito;
donde la proposizione della domanda sopra riportata in questa sede.
Si costituiva eccependo in via preliminare la nullità della procura rilasciata dal ricorrente CP_1
al proprio difensore;
nel merito, sosteneva di avere dato riscontro tempestivo all'istanza di controparte e che la rilevata incompletezza delle copie rilasciate avrebbe potuto essere oggetto di doglianza da parte del ricorrente in sede stragiudiziale, in modo che la potesse porvi riparo CP_2 bonariamente, senza l'introduzione del presente giudizio, cosicché la condotta di controparte dovesse intendersi connotata da mala fede. In ogni caso produceva in questa sede i documenti oggetto dell'istanza di rilascio di copia e concludeva nei seguenti termini: “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di jus postulandi del difensore e/o di inesistenza della procura. In via principale: rigettare le domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa. In via subordinata: dichiarare cessata la materia del contendere. In ogni caso: con vittoria di spese ….”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 20 febbraio 2025, all'esito della quale era pronunciata sentenza nelle forme previste dall'art. 281 sexies c.p.c..
*********
2 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore, sollevata dalla resistente, in quanto il conferimento del mandato difensivo risulta operato dalla parte su documento cartaceo, prodotto in atti in allegato al ricorso e che deve ritenersi ad esso congiunto materialmente, in quanto inserito nella medesima busta, in ossequio al disposto dell'art. 83 c.p.c. e delle disposizioni tecniche ministeriali.
Alla luce dell'intervenuto deposito in questa sede dei documenti oggetto di istanza di rilascio di copia, la cui esibizione era stata omessa (parzialmente) in un primo tempo da parte della va CP_2
dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda del ricorrente.
In ordine alle spese del procedimento, deve procedersi in ossequio al principio della c.d. soccombenza virtuale.
La parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese in suo favore, sul presupposto che l'introduzione del giudizio si fosse resa necessaria in ragione dell'inadempimento della CP_2 all'obbligo sulla medesima gravante ex art. 119 T.U.B..
La parte resistente ha invece dedotto che il ricorrente, ricevuto riscontro da parte della (sia CP_2
pure parziale) soltanto due giorni dopo la ricezione dell'istanza (circostanza quest'ultima incontestata), ben avrebbe potuto eventualmente sollecitare in sede stragiudiziale l'integrazione della consegna della documentazione, cosicché l'introduzione del giudizio avrebbe potuto essere evitata qualora la parte avesse tenuto comportamento collaborativo.
Rileva il giudicante che la deduzione della resistente trovi riscontro in atti: invero, il ricorrente ha affermato nel ricorso di essersi determinato alla proposizione della domanda giudiziale, solo dopo avere inoltrato nei confronti della Banca infruttuosamente “inviti ad una bonaria consegna” dei documenti, non fornendo però riscontro alcuno della circostanza.
In tale prospettiva, ritiene il giudicante che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in relazione alla domanda del ricorrente;
- dispone compensazione integrale delle spese tra le parti.
Roma, 20/02/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
3 4