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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/09/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1033/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1033 dell'anno 2023 e vertente TRA
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. MUZI Parte_1
MARCO e dall'avv. DANIELA COLANTONIO, presso il cui studio, sito in Terni, Viale della Stazione 66, è elettivamente domiciliato, giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione;
opponente E in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_1 mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. ROSSETTO Controparte_2
GIULIO presso il cui studio, sito in Milano, Corso Monforte n. 15, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di visibilità; opposta OGGETTO: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 8.9.2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato vocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Terni la quale mandataria della Controparte_2 [...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare e Controparte_1 principale, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla Controparte_2
[…]. b) sempre in via preliminare e principale, accertare e dichiarare, la prescrizione del
[...] credito […] e/o la decadenza […] e, conseguentemente, pronunciare la declaratoria di inefficacia del precetto notificato al sig. ; c) nel merito, […] piaccia Parte_1 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla Controparte_2
[…] quale mandataria della […] e, conseguentemente,
[...] Controparte_1 pronunciare la declaratoria di inefficacia del precetto notificato al Sig. Parte_1
. D) sempre nel merito […] piaccia accertare e dichiarare che il credito portato
[...]
dal precetto opposto è incerto e, pertanto, piaccia dichiararne l'inefficacia. E) Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorari.” A sostegno, l'opponente deduceva che: - in data 29.3.2023 aveva ricevuto un atto di precetto per
€ 40.418,20 notificato dalla in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
16891/2012 emesso dal Tribunale di Roma il 28.12.2012 su richiesta della nei Controparte_3 confronti di quale debitore principale e dei suoi diversi garanti, tra cui Controparte_4
l'opponente, per € 118.172,62, oltre interessi e spese di lite;
- aveva ceduto il Controparte_3 credito alla con contratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Controparte_1 il 17.11.2016; - dopo il fallimento della debitrice principale (dichiarato con sentenza n. 887/2013 del 4.12.2013) aveva cercato di soddisfare la propria pretesa nei confronti dei Controparte_3 garanti, che avevano stipulato un accordo transattivo per € 89.500,00; - il debito residuo ammontava ad € 27.642,41 che, maggiorato degli interessi maturati dal 9.5.2011 al 3.1.2023 e delle spese legali, risultava pari ad € 40.418,20. Tutto ciò premesso in fatto, l'opponente eccepiva, in primo luogo, l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione ex art. 2953 c.c. per difetto di atti interruttivi antecedenti il 19.1.2023. A tal fine esponeva che: - aveva prestato fideiussione omnibus in favore della in Controparte_3 data 5.2.2010 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla - il decreto Controparte_4 ingiuntivo gli era stato notificato in data 11.12.2012. In secondo luogo, eccepiva la decadenza dal diritto al pagamento ai sensi dell'art. 5 del negozio fideiussorio (“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.1957 C.C., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”), valorizzando il fatto che si era insinuata Controparte_3 al passivo del fallimento della debitrice principale R.G. 875/2013, chiuso in data 4.4.2018, ma non aveva più coltivato la propria pretesa nei confronti del Pt_1
In terzo luogo, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della precettante, non ritenendo provata la titolarità del credito in capo ad essa. Infine, nel merito, lamentava l'incertezza del credito azionato, avendo l'opposta conteggiato le spese legali sull'importo complessivo riconosciuto nel decreto ingiuntivo. Chiedeva, quindi, la sospensione della provvisoria esecuzione del titolo esecutivo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.6.2023 si costituiva in giudizio, per conto della la chiedendo al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di “previo rigetto di qualsiasi contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - Preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione formulata dal sig. Pt_1 con l'atto di citazione in opposizione a precetto, in ragione dell'assenza sia della ragionevole fondatezza dei motivi di opposizione sia del pericolo di pregiudizio nel ritardo;
- Accertare e dichiarare inammissibile e/o improponibile e comunque infondata, in fatto e diritto, l'opposizione proposta dal sig. disponendone l'integrale rigetto, con ogni Parte_1 conseguenziale statuizione di legge;
- Condannare il sig. al pagamento Parte_1 delle spese e delle competenze di giudizio.” A tal fine esponeva: - di essere creditrice nei confronti di della Parte_1 somma di € 118.172,62 oltre interessi convenzionali, nonché € 338,00 per spese ed € 1.673,00 per onorari, oltre IVA e CPA, in forza del decreto ingiuntivo n. 16891/2012 (come integrato dal successivo provvedimento di correzione dell'errore materiale del 5.10.2012) emesso dal
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Tribunale di Roma in data 28.8.2012 e notificato in data 11.12.2012; - che il provvedimento non era mai stato opposto dal debitore, diventando, pertanto, definitivamente esecutivo;
- che aveva acquistato il credito da in forza del contratto di cessione pro soluto in blocco Controparte_3 dell'11.8.2016, modificato poi il 7.9.2016, e pubblicato ex art. 58 TUB sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 17.9.2016; - che in data 6.10.2022 aveva conferito alla Controparte_2
l'incarico di provvedere alla gestione ed al recupero, anche giudiziale, dei propri crediti;
-
[...] che la prova della titolarità del credito emergeva dall'estratto della Gazzetta Ufficiale e dal negozio traslativo, di cui aveva prodotto un estratto;
- che il credito non si era prescritto perché era stata ammessa allo stato passivo del debitore principale, dichiarato esecutivo dal giudice delegato il 4.6.2014, e l'effetto interruttivo si era esteso ope iuris nei confronti dei condebitori in solido;
- che, ad ogni modo, aveva messo in mora il debitore ed intimato il pagamento del debito residuo con missiva da lui ricevuta in data 9.12.2022; - che l'eccezione di decadenza avrebbe dovuto esser sollevata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo mai proposto dal debitore (gli altri garanti ingiunti avevano proposto opposizione, poi respinta dal Tribunale di Roma con sentenza n. 335/2017), non essendo ammissibile in sede di opposizione a precetto;
- che il credito azionato, solo genericamente contestato nel quantum, era stato correttamente quantificato. L'istanza sospensiva veniva rigettata con ordinanza del 18.7.2023. Avverso tale ordinanza veniva proposto reclamo avanti al Collegio, che concludeva per il rigetto dell'impugnazione giusta ordinanza del 18.9.2023. La causa veniva istruita documentalmente, mediante prova testimoniale assunta alle udienze del 14.5.2024 e del 6.11.2024, nonché attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di cessione stipulato tra l'opposta ed in data 11.8.2016, depositato in Controparte_3 data 10.3.2025, omissate le parti non rilevanti ai fini del presente giudizio. La causa veniva discussa oralmente all'udienza dell'8.9.2025 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
2. L'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati. 2.1. Nel caso di specie, il precetto opposto si fonda su un titolo esecutivo giudiziale dato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 16891/2012 (integrato da successivo provvedimento di correzione di errore materiale del 05.10.2012 – all. 2 fascicolo opponente), depositato dal Tribunale di Roma in data 28.8.2012 e notificato all'opponente il 11.12.2012 (cfr. all. 2 fascicolo opponente). Per fatto pacifico ex art. 115 c.p.c., lo stesso non è stato opposto dal ma soltanto dagli altri fideiussori, e il giudizio di opposizione da questi ultimi Pt_1 promosso ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (r.g.n. 82075/2012) si è concluso con sentenza di rigetto del Tribunale di Roma del 22.2.2017 (cfr. all. 11 fascicolo opposta). Viene, quindi, in rilievo il principio secondo cui il giudicato sostanziale che discende dalla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto i fatti costitutivi del credito, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e della pretesa antecedenti al ricorso monitorio, ma non si estende a quelli successivi al giudicato (cfr. ex multis Cass. del 20.5.2024 n. 13949; conf. Cass. n. 19113/2018). Pertanto, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare l'esistenza del diritto del creditore, la validità del titolo esecutivo e l'ammissibilità dell'azione esecutiva, ma non sulla scorta di eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte nel corso del giudizio in cui si è formato il titolo.
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2.2. Per tale ragione, rimane coperta dal giudicato l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 5 del negozio fideiussorio (cfr. all. 4 fascicolo opponente) – sollevata dall'opponente solo in fase di sospensiva, nelle note autorizzate del 19.6.2023 - nella parte in cui deroga all'art. 1957 c.c., sul presupposto che la clausola sia conforme allo schema ABI del 2003, che nel 2005 la Banca d'Italia ha ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), L. n. 287/1990. Ad ogni buon conto, è utile notare che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce una prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto l'inserimento, nei contratti di fideiussione omnibus stipulati in ambito bancario, di clausole contrattuali analoghe a quelle previste nel ridetto schema dell'Associazione Bancaria Italiana in un dato arco temporale. In relazione al periodo qui d'interesse (2012), a così lunga distanza di tempo dall'intesa ritenuta restrittiva della concorrenza, mancherebbe comunque qualsiasi prova dell'esistenza di un'intesa concorrenziale al pari di quella accertata dalla Banca d'Italia nel 2005. Rimane parimenti coperta dal giudicato la connessa eccezione di decadenza fondata sull'art. 5 del contratto fideiussorio. 2.3. Infondata è anche l'eccezione di prescrizione ex art. 2953 c.c.. Dall'istruttoria svolta è emerso che il corso della prescrizione (decennale) è stato validamente interrotto sia dalla notifica del decreto ingiuntivo dell'11.12.2012 (cfr. all. 2 fascicolo opponente), sia dalla lettera di messa in mora per € 52.760,74 spedita il 28.11.2022 e ricevuta dal reclamante il 9.12.2022 (cfr. all. 10 fascicolo opposta). Peraltro, ai sensi dell'art. 1301, co. 1, c.c. nei confronti del condebitore solidale – e quindi fideiussore - si estende l'effetto interruttivo e sospensivo (sino alla chiusura del fallimento) scaturente, in base all'art. 2945 c.c., co. 2, c.c., dalla domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento del debitore principale proposta dal creditore (cfr. Cass. n. 9638/2018; cfr. Cass. n. 17412/2016; Cass. n. 16408/2014 e Cass. n. 2449/1983), poiché l'istanza di insinuazione ben può equipararsi ad una domanda giudiziale. Ciò detto, risulta che il 24.1.2014 ha depositato domanda di insinuazione allo Controparte_3 stato passivo del fallimento aperto nei confronti della debitrice principale ( Controparte_4
e che è stata ammessa dal giudice delegato, giusto decreto di esecutività del 4.6.2014 (cfr. all. 9 fascicolo opposta), così interrompendo nuovamente il corso della prescrizione anche nei confronti del condebitore solidale Parte_1
Il credito nei confronti dell'opponente non risulta, quindi, estinto per prescrizione. 2.4. Parimenti infondata è la contestazione relativa alla quantificazione della pretesa creditoria. Con il decreto ingiuntivo n. 16891/2012 – corretto con decreto del 5.10.2012 - era stato ingiunto alla e ai suoi garanti, tra cui il il pagamento dell'importo di Controparte_4 Pt_1
€ 118.172,62, oltre interessi come da domanda, spese di lite per € 338,00 a titolo di esborsi, € 743,00 per diritti ed € 930,00 per onorari, oltre IVA e c.p.a.. La ha dedotto che il credito residuo ammonta ad € 27.642,41 in Controparte_1 ragione delle transazioni intervenute con altri fideiussori nelle date del 13.2.2017, 12.6.2017 e 4.10.2017 (cfr. all. fascicolo opposta), comprovate anche dalle testimonianze assunte. Nell'atto di precetto si legge, infatti, che “è interesse, nonché diritto, dell'istante recuperare il proprio credito - detratti gli importi già ricevuti a seguito delle transazioni intervenute con gli altri garanti ingiunti per un totale di C 89.500,00, imputato a capitale e interessi”.
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Perciò, dopo aver specificamente indicato l'arco temporale degli interessi sino a quel momento maturati (dal 9.5.2011 al 3.1.2023), “progressivamente ridotto degli importi ricevuti”, nell'atto di precetto (cfr. all. 5 comparsa) la ha intimato all'opponente il Controparte_1 pagamento di interessi per € 9.970,73, oltre ai compensi liquidati nel decreto ingiuntivo e alle spese di precetto. Il a contestato la quantificazione del credito in ordine alle spese processuali nei Pt_1 suoi confronti addebitate, poiché calcolate sull'intero debito (originario). Tuttavia, nei suoi confronti risulta un titolo esecutivo giudiziale definitivo che lo condanna al pagamento, in via solidale con gli altri condebitori, della somma di € 1.673,00, oltre esborsi e accessori di legge, a titolo di spese legali per il procedimento monitorio. Non può in questa sede, stante i limiti dei poteri spettanti al giudice dell'opposizione in presenza di un titolo esecutivo giudiziale definitivo, esser messa in discussione la pretesa creditoria cristallizzata nel titolo, se non per fatti impeditivi, estintivi o modificativi sopravvenuti. Conseguentemente, deve ritenersi dovuto l'importo quantificato dal giudice del monitorio a titolo di spese legali, al cui versamento i condebitori sono stati condannati in solido. 2.5. Infine, passando al motivo di opposizione inerente la legittimazione attiva, è utile ricordare che spettava all'opposta dimostrare la “titolarità del credito” azionato. Al riguardo, la Suprema Corte ha più volte affermato che, in tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché, però, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. ex multis Cass. 31188/2017), come accade, ad esempio, quando – come nel caso di specie – l'estratto riporti gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del giudizio, sulla base della pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come “a sofferenza” (v. in tal senso Cass. 4334/2020). Nella presente vicenda, a riprova della titolarità del credito l'opposta ha versato in atti i seguenti documenti: 1) estratto della G.U. parte seconda n. 111 del 17.9.2016 dimostrativa della cessione di crediti pro soluto stipulata tra ed in data Controparte_1 Controparte_3
11.8.2016, modificata il successivo 7.9.2016 ed avente ad oggetto “tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di cessione derivanti da contratti di credito in varie forme tecniche e da scoperti di conto corrente non autorizzati o utilizzati in eccesso alla autorizzazione concessa che alla data del 31 dicembre 2015 risultavano di titolarità di , nonché “tutti gli Controparte_3 altri diritti - derivanti ad dai contratti di credito e dagli scoperti di conto Controparte_3 corrente richiamati nel suddetto contratto di cessione - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione” (cfr. all. memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.); 2) copia integrale del contratto di cessione del 11.8.2016 con CP_3
sottoscritto dalla cessionaria che riporta, a pag. 27, il credito
[...] Controparte_1 vantato nei confronti della (NDG 15958681), sia a titolo di spese legali (n. Controparte_4
100897542), sia relativo al saldo del conto corrente ordinario (n. 100804170); 3) attestazione di dell'inclusione del credito vantato nei confronti della tra Controparte_3 Controparte_4 quelli ceduti alla Controparte_1
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Il debito, come pacificamente noto alle parti, deriva da uno scoperto di conto corrente della di titolarità di al 31.12.2015. Risultano, così, integrati i Controparte_4 Controparte_3 requisiti menzionati in Gazzetta. Ad ogni modo, a parere di questo Giudice, merita condivisione il principio giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di avvenuta cessione proveniente dalla società cedente – in questo caso - è idonea e sufficiente a dimostrare l'atto traslativo del credito in favore Controparte_3 della cessionaria e, quindi, la titolarità della posizione soggettiva azionata da quest'ultima (cfr. Cass. n. 10200/2021 e nella giurisprudenza di merito Trib. Napoli del 3.3.2022, Trib. Firenze 5.12.2022 n. 3401, App. Milano 24.1.2023 n. 220 e Trib. Spoleto 11.7.2023, n. 532). Infine, diversamente da quanto sostiene parte opponente, non osta il fatto che nell'elenco dei crediti ceduti sia fatta menzione del solo debitore principale, poiché, salvo accordo contrario, il credito si trasferisce con tutte le sue garanzie. Si ricorda il disposto dell'art. 1263 c.c. secondo cui il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie reali e personali e con gli altri accessori. Sussiste, perciò, il diritto della di agire esecutivamente nei confronti Controparte_1 di per l'importo indicato in precetto di € 40.418,20. Parte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 26.001 ed € 52.000, applicati i parametri minimi per tutte le fasi processuali, in ragione della non elevata complessità delle questioni giuridiche affrontate, della concreta opera prestata e del modulo decisionale adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna a rimborsare in favore della Parte_1 CP_2 quale mandataria della le spese processuali, che
[...] Controparte_1 liquida in € 3.809,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge. Terni, 23/09/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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