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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 717/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Palestrina - V 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8060/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033552712000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130106038619000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140092482131000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140254750248000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140254750248000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026696725000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026696725000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026696725000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170026097157000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180009596314000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180030295480000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060670273000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190132973531000 RITEN.ALLA FONT 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200102741335000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210087558256000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220032471612000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220037407682001 CONTR UNIFICATO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3690/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di intimazione n. 09720239033552712000 emesso dalla AdER DP e notificato il 13/4/2023 eccependo la nullità della notifica in quanto non proveniente da indirizzo pec inserito nei pubblici registri, la nullità per omessa notifica delle cartelle presupposte, la prescrizione delle pretese impositive, l'esenzione IMU per le pretese vantate dal Comune di Palestrina in quanto relative ad alloggi sociali.
Si costituiva in primo grado AdER chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Analoga richiesta di rigetto del ricorso formulavano le costituite Associazione_1 e CCIAA di
Roma. Con sentenza n. 8060/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso con condanna alle spese.
La cooperativa ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con condanna alle spese della controparte.
L'appellato AdER si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_2.
Si è costituito altresì il Comune di Palestrina chiedendo il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese.
L'appellante ha altresì chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, istanza rigettata con ordinanza n. 998/2025 del 20/5/2025.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante con il primo motivo lamenta che la Corte di primo grado avrebbe errato nel ritenere valide le notifiche delle cartelle a mezzo pec provenienti da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri.
Il motivo è infondato.
In proposito si rammenta che la giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel privilegiare la sostanza sulla forma per cui in materia di notifiche a mezzo pec, laddove l'indirizzo di provenienza della notifica sia riconducibile alla PA notificante, anche se non risultante negli elenchi INIPEC, ciò costituisce una mera irregolarità che non inficia la validità della notifica, a meno che il contribuente provi che dalla irregolarità di cui sopra abbia subito un concreto e sostanziale pregiudizio al diritto di difesa che non può limitarsi alla eccezione di un ipotetico rischio di incorrere in un malware (Cass. SS.UU n. 15979/2022, Cass n. 18684/2023, Cass. n.15710/2025), pregiudizio che nel caso in esame non è stato in alcun modo provato dall'appellante, considerato che l' indirizzo di provenienza della notifica della cartella
Email_7 ,seppure non risultante negli elenchi, era inequivocabilmente riferibile all'agente della riscossione notificante.
Conseguentemente devono considerarsi validamente notificate le cartelle impugnate come dimostrato dalla documentazione in atti.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sufficientemente motivata l'intimazione di pagamento in quanto atto che raccoglie i dati derivanti dalle iscrizioni a ruolo.
Il motivo è infondato. Sul punto si rammenta il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. sent. n.
6585/2025, ord. n. 10692/2024, ord. n. 21066/2022) che questa Corte condivide, secondo il quale l'intimazione non richiede una specifica motivazione essendo sufficiente il richiamo agli atti prodromici precedentemente notificati, nel caso in esame le cartelle e la comunicazione preventiva di ipoteca, che hanno reso ben noto al contribuente il contenuto della pretesa tributaria dandogli la possibilità di esercitare il diritto di difesa.
Conseguentemente si condivide quanto affermato sul punto dal giudice di primo grado in ordine alla sufficiente motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe erroneamente esaminato nel merito il motivo di ricorso inerente la non debenza dell'IMU richiesta dal Comune di Palestrina in quanto gli alloggi sociali.
Il motivo è infondato.
In considerazione del fatto che la doglianza riguarda il merito della pretesa tributaria che si è cristallizzata a seguito della mancata impugnazione nei termini della relativa cartella, il motivo di ricorso avverso l'avviso di intimazione inerente il merito della pretesa tributaria è inammissibile, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure e conseguentemente, ai sensi del comma 3 del d.lgs n.546/92, l'avviso di intimazione poteva essere impugnato solo per vizi propri e non in relazione al merito della pretesa.
Con il quarto motivo l'appellante si duole che erroneamente il giudice di prime cure non avrebbe applicato il decorso del termine di prescrizione breve dei tributi richiesti. Il motivo è infondato. Osserva in proposito la Corte che, come è noto, ai tributi erariali è applicabile il termine di prescrizione decennale, mentre per i tributi locali e per i diritti CCIAA, questi ultimi in quanto somme da pagare periodicamente, il termine di prescrizione è quinquennale. In proposito risulta agli atti che la notifica delle cartelle ha interrotto una prima volta il decorso della prescrizione, termine successivamente interrotto di nuovo dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca ragion per cui in relazione alle pretese tributarie indicate nell'avviso di intimazione n. 09720239033552712000 notificato il 13/4/2023 non può considerarsi decorso il termine di prescrizione condividendosi, in proposito la decisione adottata dal giudice di primo grado.
Conclusivamente, l'appello proposto dalla Ricorrente_1 deve essere respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 8060/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori, spese che distrae in favore dell'Avv.
Nominativo_1 dichiaratosi antistatario.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 717/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Palestrina - V 00036 Palestrina RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8060/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033552712000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130106038619000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140092482131000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140254750248000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140254750248000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026696725000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026696725000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160026696725000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170026097157000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180009596314000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180030295480000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190060670273000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190132973531000 RITEN.ALLA FONT 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200102741335000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210087558256000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220032471612000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220037407682001 CONTR UNIFICATO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3690/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di intimazione n. 09720239033552712000 emesso dalla AdER DP e notificato il 13/4/2023 eccependo la nullità della notifica in quanto non proveniente da indirizzo pec inserito nei pubblici registri, la nullità per omessa notifica delle cartelle presupposte, la prescrizione delle pretese impositive, l'esenzione IMU per le pretese vantate dal Comune di Palestrina in quanto relative ad alloggi sociali.
Si costituiva in primo grado AdER chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Analoga richiesta di rigetto del ricorso formulavano le costituite Associazione_1 e CCIAA di
Roma. Con sentenza n. 8060/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso con condanna alle spese.
La cooperativa ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con condanna alle spese della controparte.
L'appellato AdER si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_2.
Si è costituito altresì il Comune di Palestrina chiedendo il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese.
L'appellante ha altresì chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, istanza rigettata con ordinanza n. 998/2025 del 20/5/2025.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante con il primo motivo lamenta che la Corte di primo grado avrebbe errato nel ritenere valide le notifiche delle cartelle a mezzo pec provenienti da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri.
Il motivo è infondato.
In proposito si rammenta che la giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel privilegiare la sostanza sulla forma per cui in materia di notifiche a mezzo pec, laddove l'indirizzo di provenienza della notifica sia riconducibile alla PA notificante, anche se non risultante negli elenchi INIPEC, ciò costituisce una mera irregolarità che non inficia la validità della notifica, a meno che il contribuente provi che dalla irregolarità di cui sopra abbia subito un concreto e sostanziale pregiudizio al diritto di difesa che non può limitarsi alla eccezione di un ipotetico rischio di incorrere in un malware (Cass. SS.UU n. 15979/2022, Cass n. 18684/2023, Cass. n.15710/2025), pregiudizio che nel caso in esame non è stato in alcun modo provato dall'appellante, considerato che l' indirizzo di provenienza della notifica della cartella
Email_7 ,seppure non risultante negli elenchi, era inequivocabilmente riferibile all'agente della riscossione notificante.
Conseguentemente devono considerarsi validamente notificate le cartelle impugnate come dimostrato dalla documentazione in atti.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sufficientemente motivata l'intimazione di pagamento in quanto atto che raccoglie i dati derivanti dalle iscrizioni a ruolo.
Il motivo è infondato. Sul punto si rammenta il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. sent. n.
6585/2025, ord. n. 10692/2024, ord. n. 21066/2022) che questa Corte condivide, secondo il quale l'intimazione non richiede una specifica motivazione essendo sufficiente il richiamo agli atti prodromici precedentemente notificati, nel caso in esame le cartelle e la comunicazione preventiva di ipoteca, che hanno reso ben noto al contribuente il contenuto della pretesa tributaria dandogli la possibilità di esercitare il diritto di difesa.
Conseguentemente si condivide quanto affermato sul punto dal giudice di primo grado in ordine alla sufficiente motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non avrebbe erroneamente esaminato nel merito il motivo di ricorso inerente la non debenza dell'IMU richiesta dal Comune di Palestrina in quanto gli alloggi sociali.
Il motivo è infondato.
In considerazione del fatto che la doglianza riguarda il merito della pretesa tributaria che si è cristallizzata a seguito della mancata impugnazione nei termini della relativa cartella, il motivo di ricorso avverso l'avviso di intimazione inerente il merito della pretesa tributaria è inammissibile, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure e conseguentemente, ai sensi del comma 3 del d.lgs n.546/92, l'avviso di intimazione poteva essere impugnato solo per vizi propri e non in relazione al merito della pretesa.
Con il quarto motivo l'appellante si duole che erroneamente il giudice di prime cure non avrebbe applicato il decorso del termine di prescrizione breve dei tributi richiesti. Il motivo è infondato. Osserva in proposito la Corte che, come è noto, ai tributi erariali è applicabile il termine di prescrizione decennale, mentre per i tributi locali e per i diritti CCIAA, questi ultimi in quanto somme da pagare periodicamente, il termine di prescrizione è quinquennale. In proposito risulta agli atti che la notifica delle cartelle ha interrotto una prima volta il decorso della prescrizione, termine successivamente interrotto di nuovo dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca ragion per cui in relazione alle pretese tributarie indicate nell'avviso di intimazione n. 09720239033552712000 notificato il 13/4/2023 non può considerarsi decorso il termine di prescrizione condividendosi, in proposito la decisione adottata dal giudice di primo grado.
Conclusivamente, l'appello proposto dalla Ricorrente_1 deve essere respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 8060/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori, spese che distrae in favore dell'Avv.
Nominativo_1 dichiaratosi antistatario.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri