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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/12/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 199/2019 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa MAnna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa MA Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 199 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta a margine C.F._1 del ricorso introduttivo, dall'Avv. Rosaria Longobardi, presso la quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia al viale Europa – Palazzo Sigi;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Scafati alla via Zara n. 13, C.F._2 presso lo studio degli Avv. Carmine Esposito e NT Fattoruso, dai quali è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso chiedendo: di dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
- accertata la Parte_1 Controparte_1 grave inadeguatezza del padre, Sig. , a garantire una crescita Controparte_1 serena ed equilibrata dei figli minori NT e , a causa della sua Per_1 cronica assenza dalla vita familiare, della sua incapacità di fornire un ambiente stabile e sicuro, e del suo disinteresse per qualsiasi esigenza, comprese quella educative e affettive dei figli, disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre Sig.ra , con collocamento presso la stessa;
- in via Parte_1 subordinata, disporre che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocamento prevalente e privilegiato presso la madre - porre a carico del resistente , a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento dei minori, un assegno mensile dell'importo di euro
800,00, o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
- Regolamentare il diritto-dovere di visita dei minori - secondo le modalità più consone al benessere dei minori - senza pernottamento presso il padre stante il categorico rifiuto opposto dai minori che hanno manifestato grossi disagi comportamentali anche al solo pensiero di dover trascorrere la notte con il genitore, stante altresì la circostanza per cui il non ha una propria abitazione essendo ospite dei suoi genitori e CP_1 disponendo di un'unica camera dotata di un solo letto e stanti inoltre le negative relazioni del Servizio Sociale e del Centro per le Famiglie- Autorizzare la madre a provvedere in via autonoma a richiedere ed ottenere dalla competente Autorità Amministrativa il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio per i figli minori, con dispensa dell'altro genitore dalla prestazione del consenso, ai sensi dell'art. 3 della Legge
21 novembre 1967, n. 1185, anche per l'espatrio in Paesi aderenti all'Unione
Europea e/o extra UE, ogniqualvolta risulti necessario nell'interesse dei minori;
2 Il P.M., con parere del 26.06.2025 chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con adozione dei provvedimenti ritenuti più idonei a garantire il miglior interesse dei minori e la genitorialità delle parti, stabilendo un congruo assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.01.2019, chiedeva che Parte_1 fosse pronunciata la separazione con addebito al marito. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in data 30.08.2008 in Controparte_1
TA MA La TÀ e che dal rapporto con il resistente erano nati due figli,
, in data 25.05.2009, e NT, in data 08.09.2014. Per_1
La ricorrente, a sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa della condotta del coniuge, dedito, a suo dire, all'abuso di sostanze alcoliche e talora all'uso di quelle stupefacenti;
che, in conseguenza di tanto, il assumeva comportamenti violenti oltre che nei suoi confronti CP_1 anche in danno dei figli, mostrando un crescente disinteresse per la famiglia e non contribuendo neanche dal punto di vista economico al sostentamento della stessa. Inoltre, la ricorrente esponeva che nel mese di luglio 2016 il CP_1 aveva abbandonando la casa coniugale e che lo stesso, fino alla data del
23.09.2018 non aveva mai contribuito al mantenimento dei figli minori.
La chiedeva, dunque, dichiararsi la separazione con addebito al Parte_1 marito, limitando il diritto di visita del padre con i minori e consentendolo, dunque, soltanto previa verifica del patologico stato di dipendenza da alcool del resistente. Inoltre, chiedeva di porre a carico del l'obbligo di CP_1 corrisponderle la somma mensile di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori.
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla richiesta di Controparte_1 pronuncia della separazione giudiziale dalla moglie, ma contestava integralmente quanto esposto dalla ricorrente in ordine alla presunta dipendenza da sostanze, nonché della sua condotta violenta ed all'abbandono del tetto coniugale. Il resistente deduceva, per contro, che era stata la l'unica responsabile Parte_1 del disfacimento della serenità e dell'equilibrio dell'intero nucleo familiare;
che ero stato lui ad essere destinatario di maltrattamenti psicologici oltre che di calunnie
3 e diffamazioni, che lo avevano poi costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale.
Infine, il resistente eccepiva di non aver mai violato l'obbligo di mantenimento economico dei figli, e di aver, invece, continuato periodicamente a corrispondere per la contribuzione al loro mantenimento somme di vario ammontare, il tutto in ragione della saltuarietà del lavoro svolto.
Tanto premesso, il chiedeva di rigettare la richiesta di addebito CP_1 della separazione avanzata dalla ricorrente, chiedendo, al contrario, di addebitarla alla moglie. Il resistente chiedeva di affidare congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori della coppia, con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre quale genitore non collocatario. Infine, chiedeva disporre l'obbligo a suo carico di corrispondere alla la complessiva Parte_1 somma non superiore ad euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, chiedendo di non riconoscere nulla a titolo di mantenimento economico della moglie.
All'udienza di comparizione del 08.05.2019, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre
(cui assegnava la casa coniugale) e diritto di visita del padre;
poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla l'assegno mensile di euro CP_1 Parte_1
450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (euro 225,00 per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie;
mandava, infine, ai Servizi
Sociali di TA MA La TÀ di intraprendere con le parti un percorso di sostegno alla genitorialità, relazionando in ordine al contesto familiare e rinviava in prosieguo innanzi al giudice relatore.
All'udienza cartolare del 10.02.2021, il G.I. assegnava i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., e con successivo provvedimento del 22.09.2021 venivano ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti.
All'udienza del 04.05.2022, su richiesta concorde delle parti, il G.I. rinviava per l'espletamento delle prove testimoniali all'udienza del 16.11.2022, poi differita al 08.02.2023.
All'udienza su menzionata, letta la concorde istanza delle parti, il G.I. rinviava per bonario componimento all'udienza dell'11.10.2023, poi differita al
08.01.2024.
4 All'udienza su citata, i difensori chiedevano breve rinvio al fine di depositare l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni della separazione ed il G.I., ritenuta la prova testimoniale articolata dalle parti non rilevante ai fini del decidere, revocava l'ordinanza ammissiva della prova orale e, ritenutane la necessità, rinviava la causa all'udienza del 29.04.2024, onerando i Servizi Sociali di TA MA La TÀ di depositare relazione scritta di aggiornamento in ordine al contesto abitativo, familiare, scolastico e sociale in cui i figli minori erano inseriti (quello materno) e quello (paterno) in cui avrebbero dovuto inserirsi, ai rapporti dei predetti minori con ciascun genitore e relativo ambito familiare, alla condizione psicologica dei minori in rapporto alla relazione con il padre.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, preso atto che le parti costituite avevano congiuntamente chiesto rinvio per formalizzare un accordo sulle condizioni della separazione e letta la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di TA MA La TÀ, pervenuta in data
17.04.2024, dalla quale emergeva l'assenza di una relazione tra i minori NT
e ed il padre, il G.I. rinviava la causa per la comparizione personale delle Per_1 parti all'udienza del 23.10.2024 e disponeva che i Servizi Sociali del Comune di
TA MA La TÀ dessero avvio ad incontri monitorati tra Controparte_1 ed i figli minori almeno una volta alla settimana, presso la sede dei menzionati
Servizi Sociali, al fine di favorire il ripristino di un rapporto il più possibile sereno e continuativo tra i minori ed il padre, assicurando ai minori il supporto psicologico di cui dovessero avere bisogno. Infine, il g.i. invitava le parti a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità con onere per i Servizi Sociali delegati di depositare, entro la data del 16.10.2024, dettagliata relazione sull'andamento dei rapporti padre-figli, sul loro stato emotivo e psicologico, sull'avvio e sull'esito dei percorsi di sostegno alla genitorialità, al fine di fornire al Tribunale elementi utili per l'adozione dei provvedimenti riguardanti la collocazione dei minori e le modalità di esplicazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
All'udienza del 23.10.2024, rappresentato l'impedimento a comparire della ricorrente e letta la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di
TA MA La TÀ pervenuta in data 17.10.2024, il G.I. rinviava la causa per la comparizione delle parti e precisazione delle conclusioni all'udienza del
03.03.2025.
5 All'udienza su menzionata, sentita la sola ricorrente (data l'assenza del
) che concludeva per l'affidamento esclusivo dei minori alla madre CP_1 atteso il comportamento del resistente, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.06.2025, onerando le parti di depositare entro la data dell'udienza documentazione reddituale aggiornata agli ultimi due anni, e parte attrice di depositare estratto del matrimonio del Comune di celebrazione delle nozze.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., compariva la sola ricorrente, ed il G.I. riservava la causa in decisione al
Collegio assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., in data 26.06.2025 concludeva per separazione personale dei coniugi, con adozione dei provvedimenti ritenuti più idonei a garantire il miglior interesse dei minori e la genitorialità delle parti, stabilendo un congruo assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
In via preliminare, dato atto dell'assenza di parte convenuta all'udienza del
03.03.2025 e del 16.06.2025, si osserva che in caso di assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c.
L'assenza non implica, infatti, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 c.p.c. (cfr
Cassazione civile sez. III, 15/03/2019, n.7358).
Si evidenzia che solo in sede di comparsa conclusionale il resistente ha chiesto la revoca dell'ordinanza con la quale il giudice relatore, all'udienza del
08.01.2024, e dopo plurimi rinvii richiesti dalle parti, ha ritenuto superflua ai fini della decisione della lite la prova testimoniale articolata dalle stesse;
in merito il
Collegio rileva, in primo luogo, che il è innanzitutto decaduto dalla CP_1 prova testimoniale originariamente ammessa con ordinanza resa all'udienza del
22.09.2021, non avendo citato i testi alla successiva udienza all'uopo fissata del
04.05.2022, nella quale chiedeva rinvio per l'espletamento della prova, richiesta
6 reiterata, per la pendenza di trattative di bonario componimento della lite, anche alla successiva udienza del 08.02.2023, poi differita a quella del 08.01.2024.
Non vi è prova della intimazione dei testi ad opera di parte convenuta per nessuna, delle predette udienze, nè tantomeno il , che non è comparso CP_1 per ben due volte all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha inteso in tale sede riproporre le sue istanze istruttorie (cfr Cassazione civile sez. VI,
04/04/2022, n.10767, le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione).
Ciò premesso, il collegio ritiene di confermare anche nel merito la valutazione di non rilevanza della prova articolata dal ai fini della CP_1 decisione della lite, i cui capi hanno ad oggetto la relazione extraconiugale della moglie con un altro uomo e l'atteggiamento ostativo tenuto da quest'ultima in ordine all' esercizio del suo diritto di visita dei figli minori.
Sotto il primo profilo si osserva che lo stesso resistente non ha indicato nella relazione extraconiugale del coniuge la causa della crisi familiare, e in merito ai suoi rapporti con i figli la necessità della prova è ampiamente superata dalle relazioni sul nucleo familiare richieste ai Servizi sociali delegati e di seguito esaminate.
Tanto chiarito, la domanda di separazione è fondata e va, dunque, accolta ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio, investito della domanda (che comprende quella di separazione per mera intollerabilità della convivenza, cfr. in proposito Cass.
n.3249/89), che debba comunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e,
7 nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione, addebitandosene la responsabilità, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la richiesta relativa non può essere accolta.
Invero, le memorie depositate dalle parti appaiono solo avvalorare, nella adeguata comparazione degli elementi favorevoli all'uno o all'altra delle parti,
l'esistenza della crescente incompatibilità caratteriale tra i coniugi e della loro incapacità di realizzare una comunione di vita, ma i fatti allegati, oltre che privi di adeguato riscontro probatorio, non sono sufficienti a determinare l'addebitabilità della separazione all'uno o all'altro dei coniugi.
Sul punto va puntualizzato che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che “la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. Civ., sez. I, 17 maggio
2017, n. 12392). Di conseguenza, “…in caso di mancato raggiungimento della
8 prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
La ha fondato la richiesta di addebito della separazione sulla Parte_1 condotta assunta dal lesiva degli obblighi di assistenza, collaborazione CP_1
e coabitazione scaturenti dal matrimonio. In particolare, ha allegato che il
è sempre stato dedito all'abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti, CP_1 assumendo comportamenti violenti anche in danno dei figli oltre che del coniuge, non contribuendo nemmeno dal punto di vista economico al sostentamento della prole;
ha evidenziato che il coniuge ha lasciato la casa coniugale nell'agosto 2016, facendo mancare i sostentamenti necessari al nucleo familiare sino al
23.09.2018.
A sua volta il resistente ha chiesto addebitarsi la separazione alla moglie per avere quest'ultima posto in essere maltrattamenti psicologici, calunnie e diffamazioni nei suoi confronti ed averlo costretto, infine, ad abbandonare la casa coniugale nel 2016.
Tuttavia nessuna delle parti ha offerto sufficiente supporto probatorio alle proprie allegazioni.
All'uopo si osserva che già in sede di prima udienza, celebrata in data otto maggio 2019, la dichiarava: “..nel mese di luglio 2016 mio marito è Parte_1 andato via di casa ma già litigavamo da parecchio tempo perché io non riuscivo a portare avanti la casa solo con il mio guadagno” ed a sua volta il CP_1 dichiarava “vivo a casa con i miei genitori dal 2016 quando con mia moglie ci siamo lasciati in quanto non andavamo più d'accordo” (cfr verbale di udienza del
08.05.2019).
Le accuse rivolte da ciascun coniuge verso l'altro dimostrano che la crisi dei coniugi è stata generata dalla reciproca incomprensione, incompatibilità dei caratteri, e non da un comportamento o evento specifico;
per cui è evidente che tra i coniugi sussisteva una forte crisi matrimoniale in epoca precedente alla proposizione della domanda di separazione con addebito.
L'elevata conflittualità tra le parti e la totale assenza di dialogo è confermata anche dalle reciproche querele sporte, emergendo per tabulas che, successivamente all'introduzione del giudizio, il veniva rinviato a CP_1
9 giudizio per omesso versamento del mantenimento nei confronti dei figli, e quindi per i reati puniti e previsti dall'art. 570 e 570 bis c.p., da agosto 2019 con condotta perdurante (cfr decreto di citazione a giudizio depositato dalla ricorrente in data 04.2.2021) e la per il reato di cui all'art. 388 c.p. da maggio ad Parte_1 luglio 2019 per aver violato le prescrizioni sul diritto di visita del padre adottate con ordinanza dal Presidente all'esito della comparizione dei coniugi (cfr decreto di rinvio a giudizio depositato in data 12.04.2021 dal resistente).
Per tali ragioni, sia la domanda di addebito spiegata dalla che Parte_1 quella di addebito spiegata dal vanno rigettate. CP_1
Per quanto concerne, invece, i provvedimenti accessori riguardanti i figli minori , nato il [...], e NT, nato il [...], il Tribunale, Per_1 valutata ogni circostanza, ritiene di disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre.
Sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Cass. Civ.,
16953/2008, 24841/2010).
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. (Nella
10 specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, quella dei Testimoni di Geova, non potesse costituire ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei minori all'altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità) (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
14728 del 19/07/2016).
Nella specie, la madre ha fondato tale richiesta sui comportamenti del padre sopra esposti ed, in particolare, in virtù della totale assenza del genitore dalla vita dei figli con connesse difficoltà nella gestione ordinaria dei minori.
Già in sede di prima udienza, celebrata in data 8 maggio 2019, la Parte_1 riferendo sui rapporti tra i figli ed il padre, che era andato via di casa dal 2016, dichiarava: “Quando viene a casa sobrio porta ad uscire i bambini, però molte volte quando viene, stesso mio figlio si accorge che puzza di birra e quindi io non Per_1 li faccio andare perché mi metto paura” (cfr verbale di udienza del 08.05.2019).
Dalla prima relazione redatta dai Servizi Sociali del Comune di TA MA
La TÀ sul nucleo familiare emerge che i minori, ben accuditi nel contesto familiare materno, ed inseriti in quello scolastico e sociale, ed hanno un buon rapporto con il nuovo compagno della madre, mentre è assente un rapporto solido e consolidato con la figura paterna, assenza di cui ciascuno dei genitori imputa la responsabilità all'altro; il minore dichiara di vedere il padre solo Per_1 perché la madre lo costringe e di non sentire la sua mancanza, e la madre riferisce che il minore, a causa della relazione conflittuale tra i genitori, soffre di incontinenza urinaria e vuole dormire con lei;
le parti prestano il loro consenso all'avvio di un percorso di supporto psicologico per i minori (cfr relazione acquisita in data 11.07.2029).
Nel corso del giudizio, attesa la frattura del rapporto dei minori con il padre si
è demandato ai Servizi Sociali del Comune di TA MA La TÀ ogni opportuno intervento, anche con incontri in spazio neutro, al fine di consentire un riavvicinamento dei minori alla figura paterna.
Come successivamente relazionato dai Servizi Sociali di TA MA La TÀ in data 17.04.2024, “la signora è molta attenta alla formazione ed Parte_1 all'educazione dei ragazzi ed è l'unica ad occuparsi della intera gestione e delle spese relative ai figli…NT racconta che non ha rapporti con il padre e la sua
11 famiglia da gennaio 2022. Egli si presenta tranquillo e sereno anche se imbarazzato nel parlare di tale relazione inesistente….”; in relazione al CP_1 si riferisce che “..dai colloqui è emersa la volontà del padre di ripristinare il ruolo paterno con i figli, anche se di fatto, ad oggi, non si rileva alcun tentativo in merito, nonostante l'età ormai adolescenziale dei minori e degli strumenti a disposizione”.
Dalla relazione di monitoraggio dello stesso servizio depositata in data 17.10.2024 emerge che “NT e sono apparsi subito tristi ed arrabbiati nel rivedere il Per_1 loro papà. ……..durante gli ulteriori due incontri, il signor ha sempre CP_1 decantato la volontà di ricucire il rapporto con entrambi i figli, anche se nella realtà ciò non ha trovato riscontro. Si è subito rilevata l'assenza di affetto tra le parti e
l'incapacità nel creare ogni tipo di dialogo, anche il più banale;
infatti erano sempre le sottoscritte a dare degli input argomentativi, senza però alcun esito positivo. I minori ed il loro papà si mostravano palesemente immotivati e vedevano gli appuntamenti esclusivamente come un obbligo da rispettare. Anche se in possesso dei reciproci recapiti telefonici, essi non si sono mai contattati;
per di più, nonostante i rari incontri casuali dovuti alla vicinanza tra le abitazioni, essi si evitano senza interloquire. L'unico approccio tra il padre e i minori nel corso degli incontri è stato uno scontro verbale caratterizzato da accuse specifiche e reciproche sul non rispetto dei propri ruoli…visto che tali incontri protetti non hanno prodotto alcun miglioramento, si è deciso di sospenderli temporaneamente, in attesa di un'eventuale nuova calendarizzazione per la riattivazione degli stessi, soltanto in base all'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità del Signor ”. CP_1
In merito all'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità, monitorato dai predetti Servizi tramite frequenti contatti con la psicologa del Centro delle
Famiglie all'uopo incaricata, risulta per quanto riferito dalla stessa che “il Signor
appariva poco consapevole ed incapace di mettersi in discussione in CP_1 relazione al rapporto con i figli mostrando un disinvestimento personale rispetto all'assunzione delle proprie responsabilità. Al contempo la OR , risulta Pt_1 una madre accudente, presente e la sola a provvedere al progetto di vita dei propri figli”, sicchè concludono i Servizi Sociali delegati “non si è rilevata né la volontà delle parti coinvolte né l'esigenza di riattivare gli incontri protetti padre-figli, in quanto del tutto inutili al raggiungimento dell'obiettivo di ricostruire il loro rapporto.
NT e , ormai adolescenti, vivendo nel sereno clima familiare con la Per_1 madre, il suo compagno e il piccolo fratello appena nato, non riconoscono più nel
12 Signor la figura del padre, visto che lui non si è mai interessato e continua a CP_1 non interessarsi a loro sotto tutti i punti divista (affettivo, economico, scolastico, sportivo ecc..). Al contrario, essi riferiscono di avere un ottimo rapporto con il nuovo compagno della Sig.ra , che rappresenta per loro un grande punto di Pt_1 riferimento. Ad oggi la situazione è rimasta invariata i minori continuano a non vedere nè sentire il loro papà, che non fa alcun gesto nei loro confronti, nè versa il dovuto mantenimento stabilito”.
In particolare dalla allegata relazione della dott.ssa psicologa del Centro per le
Famiglie di S. NT AB incaricata dei percorsi prescritti per le parti, emerge che i entrambi minori, in sede di colloquio tenutosi in data 05.09.2024, in relazione al rapporto con il padre affermano di sentirsi trascurati da lui, lo rimproverano di essere stato limitatamente partecipe nella loro vita, ed anche dopo la separazione di non aver trascorso con lui tanto tempo insieme, in quanto gli incontri erano solamente limitati nell'andare a pranzo a casa della nonna paterna;
avvertono la mancanza di un gesto di affetto da parte del padre anche se lo incontrato per strada, “al momento asseriscono di non voler avere contatti con lui sentendosi delusi dal suo comportamento” (cfr relazione della dott.ssa allegata alla relazione dei Servizi Sociali pervenuta in data Parte_1
17.10.2024).
All'udienza del 03.03.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, presenziava la sola che nel confermare quanto relazionato dai Servizi Parte_1
Sociali dichiarava: “il continua ad essere assente sia economicamente CP_1 che moralmente della vita dei figli, non li cerca neanche telefonicamente;
non ha mai pagato il mantenimento, non dà nulla dal 2021… NT e non hanno Per_1 alcun rapporto con la nonna paterna che neanche li cerca, e in passato le volte che andavano dai nonni paterni si rompevano gli equilibri, perché sentivano i nonni parlare male di me;
quando è morto il nonno paterno, sul manifesto hanno messo i nomi di tutti i nipoti, tranne quelli dei miei figli;
non abbiamo procedimenti penali in corso, perché abbiamo rimesso le reciproche querele, in quanto volevamo accordarci sulle condizioni delle separazione, ma poi il è venuto sempre meno;
CP_1 soprattutto EL è rimasto turbato perché ha assistito a litigi molto violenti tra di noi, mio marito era molto aggressivo verbalmente, ed anche con i figli, e da ultimo anche davanti all'assistente sociale voleva picchiare EL, perché non accettava le sue risposte;
poi si presenta con le stampelle e con il busto per dire che non può
13 lavorare e pubblica video sui social che sta a mare o va in moto…anche i Servizi
Sociali hanno dato atto che era inutile insistere, io li ho sempre accompagnati perché non sono contraria a fargli recuperare un rapporto con il padre, ma lui non è proprio predisposto , non ha alcuna attenzione per i figli che ci sono rimasti male”
(cfr verbale di udienza del 03.03.2025).
La descritta grave inadempienza alla assistenza morale e materiale dei figli
(art. 147 c.c.), unitamente all'elevata conflittualità esistente tra i coniugi ed il disinteresse mostrato dal , neanche comparso all'udienza all'uopo CP_1 fissata dopo l'ultima relazione dei Servizi Sociali, per quanto illustrato, costituiscono circostanze di fatto sufficienti per disporre l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, con residenza privilegiata presso quest'ultima.
Per ciò che concerne l'assegnazione della casa coniugale sita in TA MA
La TÀ alla via Cappella dei Bisi n. 6/b, si ribadisce il principio consolidato che la stessa debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n.
25604 del 12/10/2018).
Se ne conferma, quindi, l'assegnazione alla genitore collocatario dei Parte_1 figli minori ed NT. Per_1
Quanto al diritto di visita del padre, in ragione della volontà dei figli minori
(ormai di anni 16 e 11, in quanto rispettivamente nati , in data 25.05.2009 Per_1 ed NT in data 08.09.2014) e del comportamento disinteressato del resistente, visto anche l'esito degli incontri protetti, il Collegio allo stato non ritiene di stabilire alcun calendario.
Alla luce della rilevata frattura nel rapporto tra il padre ed i figli minori, appare opportuno sollecitare, a cura dei Servizi Sociali delegati, una valutazione della attuale condizione psicologica dei minori e della opportunità di un percorso individuale di sostegno psicologico per entrambi rispetto alla vicenda familiare
14 con particolare riguardo al rapporto con la figura paterna ed disporre un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei SS competenti per 12 mesi con relazione periodica al g.t. al fine di verificare lo stato dei rapporti intrafamiliari, le condizioni dei minori nel nuovo nucleo familiare (oltre che frequenza e rendimento scolastico ecc) , andamento ed esiti dei percorsi ove avviati.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento dei figli minori ed NT. Per_1
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ.
Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
Nella specie, il resistente, da sempre di professione muratore, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale nonostante a tanto onerato, ha dichiarato ai servizi sociali di essere disoccupato dal 2023 e di non essere percettore di alcuna misura di sostegno al reddito, di vivere a casa con la madre e che la unica sua fonte di sostentamento è la pensione di reversibilità di quest'ultima (cfr relazione
15 del 17.04.2024). Di contro, la all'udienza del 03.03.2025, ha Parte_1 dichiarato di essere disoccupata anch'ella, di lavorare saltuariamente aiutando l'attuale compagno presso la sua agenzia di scommesse, di vivere con i figli in una casa di proprietà di sua madre detenuta in comodato, di aver da poco avuto un altro figlio dall'attuale compagno e di percepire in misura integrale l'assegno unico per i minori di euro 400,00 mensili;
la stessa risulta aver lavorato in passato con un contratto part-time e determinato come vigile nel Comune di
RI e dalla documentazione reddituale prodotta risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 6.210,19 anno 2023, di euro 5.761,26 anno
2022, di euro 1.397,58 anno 2021 (cfr dichiarazioni dei redditi depositate dalla
in data 15.06.2025). Parte_1
Pertanto, il Collegio, tenuto conto anche dell'età dei figli minori ed Per_1
NT (di anni 16 ed 11), e del fatto che è plausibile ritenere che il resistente
(nato il [...]) svolga ancora la professione di muratore in nero, reputa adeguato porre a carico del padre, a conferma di quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori presidenziali, e tenuto altresì conto dell'assenza di mantenimento diretto a suo carico, il pagamento in favore della ricorrente dell'assegno mensile di euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (euro 225,00 per ciascun figlio), importo da corrispondere alla entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo indici Parte_1
ISTAT.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per i figli minori, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Va disattesa la domanda della ricorrente, spiegata solo in sede di precisazione delle conclusioni, di essere autorizzata a richiedere in via autonoma il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i minori, trattandosi di specifica competenza del giudice tutelare.
16 Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
29.06.1983) e (nato a [...] il Controparte_1
28.09.1978);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di TA MA La TÀ per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (Atto n. 38, parte II, serie A dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
• rigetta le reciproche richieste addebito della separazione avanzate dalle parti;
• affida i figli minori ed NT esclusivamente alla madre, Per_1 Parte_1
con residenza privilegiata presso quest'ultima, alla quale assegna la
[...] casa coniugale;
• nulla dispone in merito ad un calendario di visite tra il padre ed i figli e Per_1
NT;
• dispone che i Servizi Sociali di TA MA La TÀ proseguano il monitoraggio del nucleo familiare, relazionando al G.T. di questo Tribunale ogni quattro mesi per un periodo di dodici mesi sullo stato dei rapporti intrafamiliari, sulle condizioni dei minori nel nuovo nucleo familiare (oltre che frequenza e rendimento scolastico ecc) sull' andamento ed esiti dei percorsi di supporto psicologico per gli stessi ove avviati;
• pone a carico di l'assegno mensile di euro 450,00 a titolo di Parte_2 mantenimento dei figli minori ed NT (euro 225,00 per ciascun Per_1 figlio). Detta somma va versata a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese e rivalutata annualmente secondo indici ISTAT;
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per i figli minori, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di
17 testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
• dispone a cura della Cancelleria la trasmissione degli atti e al G.T. per la vigilanza ex art. 337 c.c. e per le comunicazioni ai S.S. di TA MA La
TÀ;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa MA Rosaria Barbato dott.ssa MAnna Lopiano
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