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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 5589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5589 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 15263/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15263 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
[...]
2 Controparte_1
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
9 Controparte_8 [...]
Controparte_9 1
Parte_2 0 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. nato a [...] – SP – BRASILE il Parte_1
19/06/1969, Codice Fiscale e Registro Generale 20.351.856-1, C.F._1 residente in [...], 1638 – AMERICANA – SP – BRASILE;
2. nata a [...] – SP – BRASILE il Controparte_1
11/11/1994, Codice Fiscale e Registro Generale 41.071.354-5, C.F._2 residente in [...], 42 A, AMERICANA – SP – BRASILE;
3. nato a [...] – SP – BRASILE il Controparte_2
20/12/1974, Codice Fiscale e Registro Generale 24.419.797-0, C.F._3 residente in [...], 179, AMERICANA – SP – BRASILE, che agisce sia per proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore 4. nata a [...] – SP – BRASILE il Controparte_11
17/03/2016, che è anche rappresentata dalla madre, Sig.ra
[...]
Codice Fiscale e Registro Generale Persona_1 C.F._4
38.127.157-2; 5. nato a [...] – SP – BRASILE il Controparte_4
08/04/1968, Codice Fiscale e Registro Generale 19.965.389-6, C.F._5 residente in [...](18), 262, AMERICANA – SP – BRASILE;
6. nato a [...] – SP – BRASILE il Controparte_5
18/06/1996, Codice Fiscale e Registro Generale 41.050.124-4, C.F._6 residente in [...], 1638, AMERICANA – SP – BRASILE;
7. nata a [...] – SP – BRASILE il Controparte_6
11/08/2004, Codice Fiscale e Registro Generale 59.137.707-X, C.F._7 residente in [...], 1638, AMERICANA – SP – BRASILE;
8. nato a [...] – SP – BRASILE il Controparte_7
15/11/1976, Codice Fiscale e Registro Generale 24.293.564-3, C.F._8 residente in [...](15), 243, SUMARÉ – SP – BRASILE, che agisce in proprio, nonchè nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori 9. nata a [...] – SP – Controparte_12
BRASILE il 08/11/2008, 10. nata a [...] – SP – BRASILE Parte_2
24/06/2018, rappresentati anche dalla madre, Sig.ra Parte_3
Codice Fiscale e Registro Generale 34.169.503-8;
[...] C.F._9
Hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_10 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 01) Parte_1
02) 03) 04) Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Dott. Giovanni Calasso 2
05) 06) 07) CP_2 Controparte_4 Controparte_5
08) 09) Controparte_6 Controparte_7 [...]
e 10) per Controparte_12 Parte_2 discendenza diretta dall'italiano , per averla quest'ultimo Persona_2 legittimamente trasmessa ai propri discendenti sino agli odierni ricorrenti;
2) ordinare al e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_10 onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, (o o Persona_2 Persona_3 Per_3
– cfr. doc. 2 fascicolo ricorrenti), nato il [...] a [...], figlio di
[...]
e , emigrato in Brasile dove, in data 12/01/1896 in Persona_4 Persona_5 CRAVINHOS – SP, contraeva matrimonio con la sig.ra , senza mai Persona_6 chiedere la naturalizzazione brasiliana e, pertanto, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dal matrimonio nasceva:
• , in data 17/04/1902, in CRAVINHOS – SP – BRASILE, che Persona_7 contraeva matrimonio, in UCHÔA – SP – BRASILE, in data 24/05/1924, con e dalla loro unione nasceva: Persona_8
➢ IN , in data 25/12/1946, in POTIRENDABA – SP – Per_3 BRASILE, la quale contraeva matrimonio, in SÃO FRANCISCO – SP – BRASILE, in data 18/10/1964, con e Parte_4 dalla loro unione nascevano:
✓ (odierno ricorrenti) in data Controparte_4 08/04/1968, in SÃO FRANCISCO – SP – BRASILE, che contraeva matrimonio, in AMERICANA – SP – BRASILE, in data 01/06/2013, con Controparte_13 (odierno ricorrenti) in data CP_14 Controparte_4 19/06/1969, in SÃO FRANCISCO – SP – BRASILE, che contraeva matrimonio, in AMERICANA – SP – BRASILE, in data 26/03/1994, con e Controparte_15 Controparte_6 dalla loro unione nasceva:
❖ (odierno ricorrente) in Parte_5 data 11/11/1994, in AMERICANA – SP, che sposava in AMERICANA – SP – BRASILE, in data 05/11/2016,
Controparte_16
❖ (odierno ricorrente) Controparte_5 in data 18/06/1996;
❖ (odierna ricorrente) in Controparte_6 data 11/08/2004; (odierno ricorrenti) in data Parte_6
Dott. Giovanni Calasso 3
20/12/1974, in SÃO FRANCISCO – SP – BRASILE, che sposava in AMERICANA – SP – BRASILE, in data 08/10/2010,
[...] e dalla loro unione nasceva: Persona_1 (odierna ricorrente) in data Controparte_11 17/03/2016, in AMERICANA – SP – BRASILE;
(odierno ricorrente) in data Parte_7 15/11/1976, in SÃO FRANCISCO – SP – BRASILE, che sposava in SANTA BÁRBARA D'OESTE – SP – BRASILE, in data 13/08/2004, e dalla loro Parte_3 unione nasceva:
❖ (odierna Controparte_12 CP_4 ricorrente) in data 08/11/2008, in AMERICANA – SP – BRASILE;
❖ (odierno ricorrenti) Parte_2 in data 24/06/2018, in CAMPINAS – SP – BRASILE;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti.
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_10 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato il Persona_2
01/10/1874, a CESSALTO (TV).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da
Dott. Giovanni Calasso 4
molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_10 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_10 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_10 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 18.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15263 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
[...]
2 Controparte_1
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
9 Controparte_8 [...]
Controparte_9 1
Parte_2 0 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.10.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. nato a [...] – SP – BRASILE il Parte_1
19/06/1969, Codice Fiscale e Registro Generale 20.351.856-1, C.F._1 residente in [...], 1638 – AMERICANA – SP – BRASILE;
2. nata a [...] – SP – BRASILE il Controparte_1
11/11/1994, Codice Fiscale e Registro Generale 41.071.354-5, C.F._2 residente in [...], 42 A, AMERICANA – SP – BRASILE;
3. nato a [...] – SP – BRASILE il Controparte_2
20/12/1974, Codice Fiscale e Registro Generale 24.419.797-0, C.F._3 residente in [...], 179, AMERICANA – SP – BRASILE, che agisce sia per proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore 4. nata a [...] – SP – BRASILE il Controparte_11
17/03/2016, che è anche rappresentata dalla madre, Sig.ra
[...]
Codice Fiscale e Registro Generale Persona_1 C.F._4
38.127.157-2; 5. nato a [...] – SP – BRASILE il Controparte_4
08/04/1968, Codice Fiscale e Registro Generale 19.965.389-6, C.F._5 residente in [...](18), 262, AMERICANA – SP – BRASILE;
6. nato a [...] – SP – BRASILE il Controparte_5
18/06/1996, Codice Fiscale e Registro Generale 41.050.124-4, C.F._6 residente in [...], 1638, AMERICANA – SP – BRASILE;
7. nata a [...] – SP – BRASILE il Controparte_6
11/08/2004, Codice Fiscale e Registro Generale 59.137.707-X, C.F._7 residente in [...], 1638, AMERICANA – SP – BRASILE;
8. nato a [...] – SP – BRASILE il Controparte_7
15/11/1976, Codice Fiscale e Registro Generale 24.293.564-3, C.F._8 residente in [...](15), 243, SUMARÉ – SP – BRASILE, che agisce in proprio, nonchè nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori 9. nata a [...] – SP – Controparte_12
BRASILE il 08/11/2008, 10. nata a [...] – SP – BRASILE Parte_2
24/06/2018, rappresentati anche dalla madre, Sig.ra Parte_3
Codice Fiscale e Registro Generale 34.169.503-8;
[...] C.F._9
Hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_10 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 01) Parte_1
02) 03) 04) Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Dott. Giovanni Calasso 2
05) 06) 07) CP_2 Controparte_4 Controparte_5
08) 09) Controparte_6 Controparte_7 [...]
e 10) per Controparte_12 Parte_2 discendenza diretta dall'italiano , per averla quest'ultimo Persona_2 legittimamente trasmessa ai propri discendenti sino agli odierni ricorrenti;
2) ordinare al e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_10 onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, (o o Persona_2 Persona_3 Per_3
– cfr. doc. 2 fascicolo ricorrenti), nato il [...] a [...], figlio di
[...]
e , emigrato in Brasile dove, in data 12/01/1896 in Persona_4 Persona_5 CRAVINHOS – SP, contraeva matrimonio con la sig.ra , senza mai Persona_6 chiedere la naturalizzazione brasiliana e, pertanto, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dal matrimonio nasceva:
• , in data 17/04/1902, in CRAVINHOS – SP – BRASILE, che Persona_7 contraeva matrimonio, in UCHÔA – SP – BRASILE, in data 24/05/1924, con e dalla loro unione nasceva: Persona_8
➢ IN , in data 25/12/1946, in POTIRENDABA – SP – Per_3 BRASILE, la quale contraeva matrimonio, in SÃO FRANCISCO – SP – BRASILE, in data 18/10/1964, con e Parte_4 dalla loro unione nascevano:
✓ (odierno ricorrenti) in data Controparte_4 08/04/1968, in SÃO FRANCISCO – SP – BRASILE, che contraeva matrimonio, in AMERICANA – SP – BRASILE, in data 01/06/2013, con Controparte_13 (odierno ricorrenti) in data CP_14 Controparte_4 19/06/1969, in SÃO FRANCISCO – SP – BRASILE, che contraeva matrimonio, in AMERICANA – SP – BRASILE, in data 26/03/1994, con e Controparte_15 Controparte_6 dalla loro unione nasceva:
❖ (odierno ricorrente) in Parte_5 data 11/11/1994, in AMERICANA – SP, che sposava in AMERICANA – SP – BRASILE, in data 05/11/2016,
Controparte_16
❖ (odierno ricorrente) Controparte_5 in data 18/06/1996;
❖ (odierna ricorrente) in Controparte_6 data 11/08/2004; (odierno ricorrenti) in data Parte_6
Dott. Giovanni Calasso 3
20/12/1974, in SÃO FRANCISCO – SP – BRASILE, che sposava in AMERICANA – SP – BRASILE, in data 08/10/2010,
[...] e dalla loro unione nasceva: Persona_1 (odierna ricorrente) in data Controparte_11 17/03/2016, in AMERICANA – SP – BRASILE;
(odierno ricorrente) in data Parte_7 15/11/1976, in SÃO FRANCISCO – SP – BRASILE, che sposava in SANTA BÁRBARA D'OESTE – SP – BRASILE, in data 13/08/2004, e dalla loro Parte_3 unione nasceva:
❖ (odierna Controparte_12 CP_4 ricorrente) in data 08/11/2008, in AMERICANA – SP – BRASILE;
❖ (odierno ricorrenti) Parte_2 in data 24/06/2018, in CAMPINAS – SP – BRASILE;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti.
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_10 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato il Persona_2
01/10/1874, a CESSALTO (TV).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da
Dott. Giovanni Calasso 4
molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_10 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_10 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_10 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 18.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6