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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 05/02/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 708/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6131/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8243/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220118281189001 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugna la cartella di pagamento n. 097 202201182811 89 001, notificata in data 26/10/22, ed il ruolo da essa riportato, relativi ad imposta di registro atti giudiziari, per complessivi euro 27.944,62, di cui euro 27.930,00 a titolo di imposta di registro atti giudiziari, ed euro 14,62 a titolo di imposta di bollo, proponendo una serie di censure, ed in particolare: - il difetto di motivazione dell'atto impugnato che si limiterebbe ad indicare il codice tributo e la data del provvedimento giudiziario, in relazione al quale è richiesta l'imposta, ma non il numero del provvedimento né l'autorità emanante;
- che, inoltre, secondo quanto previsto dagli artt. 54, 76 e 78 d.p.r. n. 181/86 e 7 l. n. 212/00, “la cartella emessa a seguito di un atto giudiziario per l'imposta di registro della stessa è nulla se non preceduta da avviso di liquidazione che va notificato entro 5 anni e se la cartella non indica il numero della sentenza e l'autorità giudiziaria emittente”. In ogni caso, tale avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere allegato alla gravata cartella di pagamento;
- che la mancata notifica dell'avviso di liquidazione comporterebbe l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure accoglieva il ricorso affermando che la cartella di pagamento con cui è richiesta l'imposta di registro, dovuta in relazione ad un provvedimento giurisdizionale, allorché non è preceduta da alcun avviso di liquidazione (come nella fattispecie), deve almeno indicare gli estremi della sentenza e la data di adozione della stessa. La cartella impugnata nel presente giudizio, invece, si limita ad indicare gli estremi del ruolo, e, quindi, di un atto mai venuto legalmente a conoscenza del contribuente, il codice tributo, il numero della partita di credito ovvero tutti elementi assolutamente inidonei ad identificare il presupposto dell'imposta. Inoltre la cartella omette – secondo i giudici di primo esame - di indicare il numero del provvedimento giurisdizionale, oggetto della registrazione, e si limita a prospettare una data di adozione di tale provvedimento, ovvero l'11/07/14, che non corrisponde nemmeno a quella effettiva in cui è stato emesso l'atto giudiziario in relazione al quale è formulata la richiesta d'imposta.
Propone appello Equitalia Giustizia censurando l'impugnata sentenza in quanto errata in fatto e diritto con richiesta di riforma integrale della decisione.
Si costituisce la contribuente appellata contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto con richiesta rigetto dell'appello.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio, delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La giurisprudenza è chiara nell'affermare che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché
i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. Sez.
5, Ordinanza n. 11283 del 07/04/2022, Rv. 664341- 01).
L'avviso di liquidazione deve contenere "ab origine", quindi, la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, di talché eventuali lacune non possono essere colmate dall'amministrazione finanziaria con una motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione
(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11284 del 07/04/2022, Rv. 664342 - 01).
Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, la cartella di pagamento oggetto di impugnazione - peraltro non preceduta dal previo avviso di liquidazione - è priva degli elementi essenziali idonei a porre la contribuente nella condizione di conoscere il presupposto dell'imposta e la definizione della base imponibile,
e conseguentemente di esporre ragioni in propria difesa ragioni avversative alla pretesa tributaria.
E' vero che in materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell'atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l'atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest'ultimo (Cass. Sentenza 02 novembre 2021, n. 30976).
Nel caso in esame, la cartella reca l'indicazione del creditore (Ministero Giustizia - Corte Appello Roma), il titolo indicato come "Crediti giudiziari anno 2014), il numero del ruolo emesso da Equitalia Giustizia, e la data di emissione della Sentenza cui i crediti - sui criteri della cui determinazione nulla è rappresentato - ineriscono.
E' evidente che, a fronte della "laconicità" della cartella, la piena cognizione e comprensione della pretesa erariale necessita, da parte della contribuente, di uno sforzo superiore all'ordinaria diligenza, comportante un pregiudizio per il corretto esercizio del diritto di difesa.
L'appello quindi non merita accogliemento e la sentenza impugnata va confermata.
La statuizione sulle spese di lite segue la regola della soccombenza e le stesse sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del patrocinatore antistatario.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che sono liquidate nella misura di euro
1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6131/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8243/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220118281189001 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugna la cartella di pagamento n. 097 202201182811 89 001, notificata in data 26/10/22, ed il ruolo da essa riportato, relativi ad imposta di registro atti giudiziari, per complessivi euro 27.944,62, di cui euro 27.930,00 a titolo di imposta di registro atti giudiziari, ed euro 14,62 a titolo di imposta di bollo, proponendo una serie di censure, ed in particolare: - il difetto di motivazione dell'atto impugnato che si limiterebbe ad indicare il codice tributo e la data del provvedimento giudiziario, in relazione al quale è richiesta l'imposta, ma non il numero del provvedimento né l'autorità emanante;
- che, inoltre, secondo quanto previsto dagli artt. 54, 76 e 78 d.p.r. n. 181/86 e 7 l. n. 212/00, “la cartella emessa a seguito di un atto giudiziario per l'imposta di registro della stessa è nulla se non preceduta da avviso di liquidazione che va notificato entro 5 anni e se la cartella non indica il numero della sentenza e l'autorità giudiziaria emittente”. In ogni caso, tale avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere allegato alla gravata cartella di pagamento;
- che la mancata notifica dell'avviso di liquidazione comporterebbe l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure accoglieva il ricorso affermando che la cartella di pagamento con cui è richiesta l'imposta di registro, dovuta in relazione ad un provvedimento giurisdizionale, allorché non è preceduta da alcun avviso di liquidazione (come nella fattispecie), deve almeno indicare gli estremi della sentenza e la data di adozione della stessa. La cartella impugnata nel presente giudizio, invece, si limita ad indicare gli estremi del ruolo, e, quindi, di un atto mai venuto legalmente a conoscenza del contribuente, il codice tributo, il numero della partita di credito ovvero tutti elementi assolutamente inidonei ad identificare il presupposto dell'imposta. Inoltre la cartella omette – secondo i giudici di primo esame - di indicare il numero del provvedimento giurisdizionale, oggetto della registrazione, e si limita a prospettare una data di adozione di tale provvedimento, ovvero l'11/07/14, che non corrisponde nemmeno a quella effettiva in cui è stato emesso l'atto giudiziario in relazione al quale è formulata la richiesta d'imposta.
Propone appello Equitalia Giustizia censurando l'impugnata sentenza in quanto errata in fatto e diritto con richiesta di riforma integrale della decisione.
Si costituisce la contribuente appellata contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto con richiesta rigetto dell'appello.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio, delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La giurisprudenza è chiara nell'affermare che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché
i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. Sez.
5, Ordinanza n. 11283 del 07/04/2022, Rv. 664341- 01).
L'avviso di liquidazione deve contenere "ab origine", quindi, la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, di talché eventuali lacune non possono essere colmate dall'amministrazione finanziaria con una motivazione postuma, resa nel corso del giudizio di impugnazione
(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11284 del 07/04/2022, Rv. 664342 - 01).
Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, la cartella di pagamento oggetto di impugnazione - peraltro non preceduta dal previo avviso di liquidazione - è priva degli elementi essenziali idonei a porre la contribuente nella condizione di conoscere il presupposto dell'imposta e la definizione della base imponibile,
e conseguentemente di esporre ragioni in propria difesa ragioni avversative alla pretesa tributaria.
E' vero che in materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell'atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l'atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest'ultimo (Cass. Sentenza 02 novembre 2021, n. 30976).
Nel caso in esame, la cartella reca l'indicazione del creditore (Ministero Giustizia - Corte Appello Roma), il titolo indicato come "Crediti giudiziari anno 2014), il numero del ruolo emesso da Equitalia Giustizia, e la data di emissione della Sentenza cui i crediti - sui criteri della cui determinazione nulla è rappresentato - ineriscono.
E' evidente che, a fronte della "laconicità" della cartella, la piena cognizione e comprensione della pretesa erariale necessita, da parte della contribuente, di uno sforzo superiore all'ordinaria diligenza, comportante un pregiudizio per il corretto esercizio del diritto di difesa.
L'appello quindi non merita accogliemento e la sentenza impugnata va confermata.
La statuizione sulle spese di lite segue la regola della soccombenza e le stesse sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del patrocinatore antistatario.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che sono liquidate nella misura di euro
1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.