Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/06/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
563/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 563/2025, avente ad oggetto ricorso ex artt. 337 ter c.c. e 473 bis.51
c.p.c.
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...] e (C.F.: ), nata Parte_2 C.F._2 il 14.10.1992 a NO (NA) ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliati in
NO (NA) alla Via Starza n. 92 presso lo studio dell'avv. Maria Di Martino che li rappresenta e difende in forza di procure in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04.06.2025, i ricorrenti hanno chiesto di disciplinare i rapporti tra i genitori ed il minore secondo le condizioni già sottoscritte di cui all'atto introduttivo ed alle quali integralmente si sono riportati.
Il P.M., in data 10.06.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.03.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver intrapreso una relazione more uxorio nel corso della quale sono nati due figli: nata il Per_1
1
hanno Per_2 allegato di non aver mai convissuto e che, essendo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso di interrompere il loro rapporto e sono pervenuti ad un accordo per regolare in modo consensuale le condizioni regolative dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse dei figli minorenni.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 10.09.2025, anticipata al giorno 04.06.2025 a seguito di istanza congiunta presentata dalle parti, sulle conclusioni rassegnate dai ricorrenti, con ordinanza del 05.06.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere il parere.
Si evidenzia che, con riferimento alla condizione economico patrimoniale delle parti, dalle allegazioni delle medesime risulta che la è attualmente disoccupata, mentre il risulta Parte_2 Parte_1 titolare di un reddito annuale di euro 20.502,00 per l'anno 2022 ed euro 19.398,00 per l'anno 2023
(come da documentazione reddituale versata in atti).
Tanto premesso, risultando le condizioni stabilite in ricorso non in contrasto con norme imperative ed essendo, inoltre, conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale e poste alla base della decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in causa e dispone che il regime di affidamento dei figli minori (nata il [...] a [...] e Persona_3 Persona_4
(nato il [...] in [...], i tempi e modi di permanenza degli stessi presso il genitore non collocatario, nonché i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati:
- i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre sita in NO (NA) alla via Piana n. 10;
- le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni inerenti ai figli di rilevante interesse.
2 - La SI.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_2 residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra sarà tenuta a darne notizia al SI. Parte_2 Parte_1 con congruo preavviso.
- Il SI. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di Parte_1 seguito indicati:
a) due giorni infrasettimanali, il pomeriggio, ovvero il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 22.00 ed il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 22.00;
b) per due domeniche alternative al mese (una domenica sì ed una no) con pernottamento e, pertanto, li preleverà dalla casa familiare alle ore 10.00 della domenica per poi riaccompagnarli alle ore 8.00 del lunedì mattina direttamente a scuola.
c) le parti concordano di affiancare un ulteriore pernottamento, oltre quello già sopra previsto, previo accordo e sempre compatibilmente con gli impegni sia dei genitori che del minore.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
Per quanto riguarda il minore , trattandosi di un neonato, il pernottamento presso il Per_2 padre sarà previsto dal compimento dei 2 anni.
d) per quanto concerne le festività natalizie i minori staranno ad anni alterni con uno dei genitori, alternando il giorno del 24 dicembre con il 25 dicembre ed il 31 dicembre con il 1° gennaio ed il 26 dicembre con il 6 gennaio, e per le vacanze Pasquali, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno sempre stabilite rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore;
e) i minori trascorreranno inoltre la festa della mamma con la stessa mentre la festa del papà con il sig. Parte_1
f) inoltre i minori trascorreranno con il padre i compleanni e onomastico di quest'ultimo; mentre nel giorno sia del compleanno che dell'onomastico dei bambini viene concordata la presenza del bambino con i genitori, alternando di anno in anno, tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/sera;
g) in ordine alle vacanze estive, periodo che ha inizio con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola, trascorreranno con il padre almeno 15
(quindici) di vacanze estive, con ciò intendendo almeno una consecutività settimanale, sia con il padre e con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
3 Il SI. avrà la facoltà di scegliere per primo il periodo di vacanza da trascorrere Parte_1 con i figli, che dovrà constare di 2 settimane (consecutive e non), come sopra specificato ovvero almeno una consecutività settimanale e non frammezzata e dovrà fornire alla madre un calendario per l'estate entro il 15 maggio di ogni anno. In mancanza, la madre avrà la prima scelta.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
h) nel periodo invernale i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici dei bambini, e previo accordo, hanno facoltà di trascorrere con gli stessi, nel periodo che va dal 20 gennaio al 20 marzo, tre giorni consecutivi per una breve vacanza, previo accordo per le date con comunicazione scritta entro trenta giorni prima, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
Qualora la SI.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli dovrà Parte_2 darne notizia al SI. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, Parte_1 nonché le date di partenza e ritorno. Analogamente dovrà fare il sig. . Parte_1
Tali regolamentazioni varranno per il minore dal compimento del secondo anno di Per_2 età, per le due settimane previste per le vacanze estive e/o invernali, il padre avrà la facoltà di tenere con sé il bambino per i giorni prestabiliti, ma senza pernottamento, alle ore 20.00 dovrà riaccompagnare il minore presso l'abitazione materna.
- Il SI. a decorrere dal mese di aprile 2025- si è impegnato a corrispondere Parte_3 mensilmente la somma di € 200,00 (euro duecento/00) per ciascun figlio, per un totale di 400,00
€ (euro quattrocento/00) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre all'Assegno Unico e/o ANF, che verrà richiesto esclusivamente dalla madre;
il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra stessa, entro e non Parte_2 oltre il giorno 10 di ogni mese solare.
- Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte Parte_1 Parte_2 le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, per la cui corretta individuazione si farà riferimento all'attuale Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di
Torre Annunziata che si allega e che costituisce parte integrante del presente accordo e che a tal fine viene sottoscritto dalle parti per espressa accettazione del contenuto. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il singolo genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni 10 anche a mezzo e- mail o WhatsApp: in difetto, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta.
4 - I genitori si impegnano, consentendo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovranno essere sottoposti i minori e alle quali dovranno partecipare entrambi nel rispetto dei propri impegni di lavoro.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
- I ricorrenti dichiarano la propria residenza come segue obbligandosi, sin d'ora, a comunicarsi eventuali cambiamenti così come si comunicheranno eventuali modifiche del recapito telefonico, dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei minori sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità per i minori valida anche per l'espatrio: residente in Parte_1
NO (NA) alla Via Volte n. 32; residente in [...]
n. 10.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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