Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 3258
CS
Rigetto
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei termini per l'esercizio dell'autotutela

    Il Collegio ritiene che, anche a seguito delle modifiche normative, il potere del SE di disporre la decadenza dagli incentivi in caso di falsità della documentazione non sia soggetto ai termini di cui all'art. 21-nonies, comma 2-bis, L. 241/1990, in quanto il SE ha autonomamente valutato la falsità e ha atteso l'esito del giudizio penale di primo grado. Inoltre, l'interesse pubblico alla corretta erogazione degli incentivi giustifica l'intervento anche oltre i termini ordinari.

  • Rigettato
    Mancanza di istruttoria autonoma e travisamento dei fatti

    Il Collegio rileva che il SE ha effettuato una valutazione autonoma della falsità della documentazione, basandosi su elementi propri, e che la sentenza penale di primo grado, pur dichiarando la prescrizione del reato di falso, non ha escluso la responsabilità. Inoltre, il frazionamento dell'impianto è stato accertato sulla base della normativa specifica e della giurisprudenza consolidata.

  • Rigettato
    Duplicazione delle azioni e illegittimità derivata

    Il Collegio ritiene che la domanda di restituzione sia un atto dovuto conseguente al provvedimento di decadenza. I giudizi contabile e risarcitorio hanno cause petendi differenti, e la confisca penale ha una funzione sanzionatoria autonoma, escludendo duplicazioni con l'azione del SE.

  • Rigettato
    Contestazione della condanna alle spese

    Il Collegio ritiene che la decisione sulle spese sia conforme alla giurisprudenza consolidata e che la quantificazione operata dal giudice di primo grado non sia abnorme. Tuttavia, in considerazione della complessità della vicenda, le spese del presente giudizio di appello vengono compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 3258
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3258
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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