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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 15/10/2024, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 866 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 15/10/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BONTEMPI PIETRO e per L'avv. STEFANIA DE NICOLA in CP_1
sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE . L'avv. BONTEMPI insiste per la decisione riportandosi ai suoi atti con vittoria di spese da distrarre. L'avv. DI NICOLA Contr si riporta ai suoi atti ed insiste affinchè le spese di lite siano poste a carico della
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866 2023 promossa da:
( , elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. BONTEMPI PIETRO ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O REGIONALE CP_3
67100 L' AQUILA con l'avv. Controparte_4
BARONE CARMINE ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
AVEZZANO SULMONA L'AQUILA elettivamente domiciliata presso CP_5
l'Ufficio Legale dell'Azienda in Avezzano (AQ) alla Via XX Settembre, 27 con l'avv.
Alessandra Buzzelli dalla quale è rappresentata e difesa. C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO: invalidità ai fini dei presidi sanitari
CONCLUSIONI: come in atti
- 2 - FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 10.10.2023 conveniva in giudizio l' e la Parte_1 CP_1 [...]
chiedendo di accertare lo stato di invalida civile con Controparte_6
riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 33% ai fini del dei presidi sanitari necessari per le patologie da cui lo stesso è affetto
L' , costituitosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ed CP_1
insisteva comunque per il rigetto della domanda ed in ogni caso chiedendo che le spese
Contr di lite, nel caso di soccombenza siano poste a carico della resistente. Anche
l' costituita in giudizio, eccepiva il proprio Controparte_7
difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite.
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Le eccezioni preliminari delle resistenti devono essere rigettate.
Contr La legittimazione passiva della discende dal fatto che è l'azienda il soggetto tenuto ad erogare i presidi per i quali si chiede l'accertamento dell'invalidità.
Quanto alla legittimazione passiva dell la stessa discende dall'applicazione del CP_1
DPCM 30.3.07 che, in esecuzione della l. 248/05, ha reso operativo il trasferimento in capo all' delle funzioni in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, CP_1
handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel merito il ctu ha concluso che “Il ricorrente può essere riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 33%. Tale invalidità è presente dall'epoca della domanda amministrativa. A mio parere inoltre si rende necessaria una visita di revisione da effettuarsi nel mese di febbraio 2025”.
Tali conclusioni appaiono condivisibili in quanto fondate sull'esame della documentazione medica in atti. Gli enti convenuti, da parte loro, non hanno sollevato consistenti obiezioni tali da determinare un diverso convincimento.
- 3 - Le spese di lite sono poste a carico dell' mentre sono compensate nei confronti CP_1
Contr della atteso che oggetto del giudizio è stata la valutazione dell'invalidità della
Commissione Medica . Anche le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1 CP_1
P.Q.M.
respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza:
- dichiara che il ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 33% a fini dei presidi sanitari con decorrenza dalla domanda amministrativa del 5.12.2022 e con revisione a febbraio 2025;
- condanna l al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente, CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in €. 1.800,00 oltre rimborso spese forfettario, cassa previdenza ed IVA.;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della Controparte_6
[...]
pone le spese di ctu a carico dell' CP_1
Avezzano 15.10.2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
- 4 -