Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1124
TAR
Ordinanza collegiale 2 dicembre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 29 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 18 aprile 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Sottostima dei costi della manodopera per mancato riconoscimento rivalutazione retribuzioni con indice IPCA

    Il TAR ha ritenuto che la rivalutazione si riferisce a un momento futuro e che l'indice IPCA non era noto al momento della gara. Ha inoltre considerato che la stazione appaltante ha ritenuto plausibile la compensazione di tale onere futuro con altri risparmi e che la valutazione di anomalia è globale e sintetica. Il Consiglio di Stato ha dichiarato il motivo inammissibile e infondato, poiché basato su un dato sopravvenuto (rinnovo contrattuale) rispetto alla data del provvedimento impugnato e della sentenza di primo grado, e non contestava altri argomenti del TAR.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell'offerta per ricorso al lavoro supplementare

    Il TAR ha ritenuto congruo e ragionevole il ricorso al lavoro supplementare, inquadrandolo nella prospettiva del CCNL Multiservizi. Ha osservato che il CCNL non configura l'istituto come un abuso, ma prevede diritti per il lavoratore e limiti. La percentuale di lavoro supplementare indicata dall'offerta (13,69%) è stata ritenuta limitata e non strutturale. Il Consiglio di Stato ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità, ritenendo che la censura non contestasse specificamente gli argomenti del TAR.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1124
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1124
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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