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Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9482/2024
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice rel. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione in data 12 febbraio 2025, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 35 bis D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito in Legge n. 46/2017, avverso decreto della Commissione Territoriale di Salerno, Sezione
1 di Napoli, emesso in data 12 agosto 2024 e notificato in data 6 dicembre 2024, contenente il diniego della protezione internazionale, promosso
DA nato in [...] il [...], di cittadinanza bengalese ( Parte_1 [...]
– ), elettivamente domiciliato in Montalto Uffugo (CS), CodiceFiscale_1 C.F._2 alla via Falcone 20, presso lo studio legale dell'avvocato Carmine Ritacca dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Commissione Controparte_1
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, Sezione di Napoli,
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, Sezione 1 di Napoli, con il quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale.
Il , ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
In data 12 febbraio 2025 la causa era riservata in decisione, a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Va esaminata, in via preliminare, la questione – rilevata d'ufficio - relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale adito.
Orbene, a norma dell'art. 4 d.l. 13/17 convertito in legge 46/17, per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, è competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato (comma 1) ovvero, nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede (comma 3).
Nella sostanza, dunque, per le controversie in materia di protezione internazionale la competenza territoriale spetta, in linea generale, alla sezione specializzata del Tribunale nel cui circondario ha sede l'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato, mentre nei casi in cui il ricorrente è ospitato in un centro di accoglienza (CPSA e CAS) o in una struttura del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ovvero è trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) è competente territorialmente la sezione specializzata del Tribunale nel cui circondario ha sede la struttura o il centro.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in fattispecie ricadenti nel vigore della analoga disposizione contenuta nell'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008, aveva già avuto modo di precisare che i due criteri di competenza territoriale individuati dalla legge hanno natura inderogabile (Cass. n. 18723 del 2010) e che la previsione di un foro speciale, derogatorio di quello generale, che radica la competenza in funzione del luogo in cui si trova il centro di accoglienza o di trattenimento risponde all'esigenza di assicurare al richiedente la protezione internazionale una tutela giurisdizionale più agevole perché somministrata dall'ufficio giudiziario più vicino alla struttura in cui egli è ospitato o ristretto in vista del rimpatrio (Cass. n. 23577 del 2010). Nel caso in esame, l'autorità che ha emanato il provvedimento non ha sede nel circondario del Tribunale intestato. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente risulta residente in [...]
RO (CS).
Parte ricorrente, invitata, dunque, con decreto del 13 dicembre 2024 a dedurre sulla competenza, con note del 15 gennaio 2025 e del 29 gennaio 2025 aderiva al rilievo officioso.
Nella specie, dunque, la competenza del Tribunale di Salerno non si radica né ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DL 13/17 né ai sensi dell'art. 4 comma 3 del medesimo D.L.
Va pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DL 13/2017, il Tribunale di Napoli, nella cui circoscrizione ha sede la Commissione Territoriale di Salerno, Sezione 1 di Napoli, che ha emesso il provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili stante la mancata costituzione del
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:
• Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno per essere competente il
Tribunale di Napoli;
• Ai sensi dell'art. 50 c.p.c., fissa termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;
• Dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente del presente decreto e per la comunicazione alla
Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 05.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iervolino Dott. Andrea Luce
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice rel. all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione in data 12 febbraio 2025, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 35 bis D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito in Legge n. 46/2017, avverso decreto della Commissione Territoriale di Salerno, Sezione
1 di Napoli, emesso in data 12 agosto 2024 e notificato in data 6 dicembre 2024, contenente il diniego della protezione internazionale, promosso
DA nato in [...] il [...], di cittadinanza bengalese ( Parte_1 [...]
– ), elettivamente domiciliato in Montalto Uffugo (CS), CodiceFiscale_1 C.F._2 alla via Falcone 20, presso lo studio legale dell'avvocato Carmine Ritacca dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Commissione Controparte_1
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, Sezione di Napoli,
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, Sezione 1 di Napoli, con il quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale.
Il , ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
In data 12 febbraio 2025 la causa era riservata in decisione, a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Va esaminata, in via preliminare, la questione – rilevata d'ufficio - relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale adito.
Orbene, a norma dell'art. 4 d.l. 13/17 convertito in legge 46/17, per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, è competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato (comma 1) ovvero, nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede (comma 3).
Nella sostanza, dunque, per le controversie in materia di protezione internazionale la competenza territoriale spetta, in linea generale, alla sezione specializzata del Tribunale nel cui circondario ha sede l'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato, mentre nei casi in cui il ricorrente è ospitato in un centro di accoglienza (CPSA e CAS) o in una struttura del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ovvero è trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) è competente territorialmente la sezione specializzata del Tribunale nel cui circondario ha sede la struttura o il centro.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in fattispecie ricadenti nel vigore della analoga disposizione contenuta nell'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008, aveva già avuto modo di precisare che i due criteri di competenza territoriale individuati dalla legge hanno natura inderogabile (Cass. n. 18723 del 2010) e che la previsione di un foro speciale, derogatorio di quello generale, che radica la competenza in funzione del luogo in cui si trova il centro di accoglienza o di trattenimento risponde all'esigenza di assicurare al richiedente la protezione internazionale una tutela giurisdizionale più agevole perché somministrata dall'ufficio giudiziario più vicino alla struttura in cui egli è ospitato o ristretto in vista del rimpatrio (Cass. n. 23577 del 2010). Nel caso in esame, l'autorità che ha emanato il provvedimento non ha sede nel circondario del Tribunale intestato. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente risulta residente in [...]
RO (CS).
Parte ricorrente, invitata, dunque, con decreto del 13 dicembre 2024 a dedurre sulla competenza, con note del 15 gennaio 2025 e del 29 gennaio 2025 aderiva al rilievo officioso.
Nella specie, dunque, la competenza del Tribunale di Salerno non si radica né ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DL 13/17 né ai sensi dell'art. 4 comma 3 del medesimo D.L.
Va pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DL 13/2017, il Tribunale di Napoli, nella cui circoscrizione ha sede la Commissione Territoriale di Salerno, Sezione 1 di Napoli, che ha emesso il provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili stante la mancata costituzione del
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:
• Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno per essere competente il
Tribunale di Napoli;
• Ai sensi dell'art. 50 c.p.c., fissa termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;
• Dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente del presente decreto e per la comunicazione alla
Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 05.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Iervolino Dott. Andrea Luce