Sentenza breve 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14514/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14514 del 2025, proposto da
OR RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Catini, Lucrezia Maria Malvone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare degli effetti
della nota di Roma Capitale - Municipio V - Direzione Tecnica - Urbanistica - Edilizia Privata avente ad oggetto: “ Comunicazione di contrasto per la S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/01 s.m.i., art. 19 della L. 241/1990, pervenuta con prot. CF/2024/209015 del 23/10/2024 ”, nonché di ogni ulteriore atto antecedente, successivo e comunque connesso, ancorché non conosciuto, tra cui la nota trasmessa dal V Gruppo Casilino Polizia Roma Capitale con prot. n. CF/202567545, richiamata nel provvedimento del Municipio, oggi gravato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. IU RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di ricorso tempestivamente proposto, il sig. OR RI avversava la nota prot. n. CF/2025/90916 del 7 maggio 2025 del Municipio V di Roma Capitale con la quale veniva dichiarata l’inefficacia della IA da egli presentata il 23 ottobre 2024, ed avente prot. n. CF/2024/209015, per contrasto con gli artt. 22 d.P.R. n. 380/2001 e 19 della legge n. 241/1990.
Più in particolare, parte ricorrente affermava essere proprietaria di un terreno sito in Roma alla via degli Olmi n. 107 ed identificato in catasto terreni con il foglio 649, particella 140 e di aver presentato la IA di cui sopra per la realizzazione di un intervento di consolidamento della recinzione del terreno in questione.
A seguito di un sopralluogo condotto dalla Polizia Locale il 24 gennaio 2025 sul terreno di sua proprietà, prendeva così avvio un’attività di verifica della conformità edilizio-urbanistica dell’intervento che conduceva dapprima, l’11 luglio 2025, all’adozione di una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo “ per opere edili relative all’immobile sito in Via degli Olmi n° 107 ” e, infine, all’emanazione del provvedimento avversato con il presente ricorso, con il quale Roma Capitale dichiarava l’inefficacia della IA presentata il 23 ottobre 2024 per:
- assenza del “ nulla osta della Sopraintendenza, vista la presenza del vincolo rispetto ai punti archeologici PTPR – Tavola B- Ex Legge n° 1497/1939 ”;
- assenza di una “ relazione tecnica asseverata sulle regolarità delle preesistenze edilizie relative ai manufatti presenti nel lotto ”;
- assenza di “ rappresentazione grafica ante e post operam, stralcio della zona di P.R.G. e della Tavola B del PTPR ”.
Contro il provvedimento così descritto, il ricorrente avanzava il presente gravame affidato ai seguenti tre motivi di ricorso.
“ 1) Illegittimità del provvedimento adottato in via di autotutela e dichiarativo dell’inefficacia della IA per violazione del principio del contraddittorio procedimentale garantito dalla L. n. 241/1990 e per violazione del combinato disposto dei commi 3 e 6 bis dell’art. 19 della L. n. 241/1990 ”.
Lamentava parte ricorrente come la comunicazione di avvio del procedimento del 25 giugno 2025, pervenuta il successivo 11 luglio, fosse carente dell’indicazione dell’oggetto del procedimento promosso, essendosi limitato il Municipio ad indicare genericamente nell’oggetto della comunicazione “ Violazione Urbanistico – Edilizia ”, senza alcuna precisazione in ordine alla specifica attività amministrativa che stava avviando.
“ 2) Illegittimità della dichiarazione di inefficacia della IA (…) per violazione del disposto dell’art. 19, commi 4 e 6 bis, della L. n. 241/1990 – Esercizio del potere di autotutela in carenza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies, L. n. 241/1990 – Omessa indicazione delle ragioni di interesse pubblico poste a base del provvedimento e omesso bilanciamento tra dette ragioni e gli interessi del destinatario del provvedimento – Omessa motivazione ”.
Secondo il ricorrente, essendo decorsi i termini di cui all’art. 19, comma 6- bis , della legge n. 241/1990 per l’esercizio di poteri inibitori, conformativi e repressivi dell’attività intrapresa dal privato in forza di segnalazione certificata, Roma Capitale avrebbe potuto esercitare i medesimi poteri solo allorquando ricorressero i presupposti fissati dall’art. 21- novies , l. cit., condizioni che, nel caso di specie, non sarebbero state rispettate poiché il provvedimento impugnato avrebbe difettato delle ragioni di interesse pubblico, concreto ed attuale (e diverso dal mero ripristino della legalità), alla rimozione degli effetti della IA, nonché del doveroso bilanciamento con gli interessi del destinatario.
“ 3) Illegittimità del provvedimento di inefficacia della IA gravato per erroneità e travisamento dei fatti, nella parte in cui lamenta la carenza del nulla osta della Soprintendenza e la mancata allegazione degli elaborati grafici – Violazione dei principi di correttezza e leale collaborazione – Violazione del principio di legittimo affidamento – Insussistenza della violazione dell’art. 16, comma 5, delle N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale ”.
Infine, a parere del ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe errato anche nella parte in cui – ritenendo assoggettato il proprio immobile al vincolo di interesse culturale previsto dalla parte secondo del d.lgs. n. 42/2004 – pretendeva di subordinare l’intervento edilizio di cui alla segnalazione presentata al previo conseguimento del nulla osta da parte dell’autorità preposta alla salvaguardia del vincolo.
Al contrario, secondo parte ricorrente, l’immobile in questione non sarebbe gravato da alcun vincolo, come attestato da alcune note rilasciate dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma nel 2012 ed aventi ad oggetto taluni interventi edilizi eseguiti presso un immobile, di proprietà sempre dell’odierno ricorrente, limitrofo a quello oggetto dell’atto gravato in questa sede.
Quanto, invece, al vincolo di rispetto dalle preesistenze archeologiche pari a 15 metri dall’asse dello speco degli acquedotti antichi previsto dall’art. 16, comma 5, delle N.T.A. al P.R.G. parte ricorrente, col conforto di una perizia di parte, non lo riteneva comunque applicabile al proprio bene, situato a distanza superiore dall’acquedotto rispetto a quella prevista dalle norme tecniche comunali.
Ancora, riguardo alla contestata assenza della relazione tecnica asseverata sulla regolarità delle preesistenze edilizie, parte ricorrente ne deduceva la non necessarietà ai fini della presentazione della IA (tenuto conto, soprattutto, della natura dell’intervento, consistente nel consolidamento di una recinzione preesistente ed ammaloratasi nel corso degli anni) mentre, con riferimento agli elaborati grafici, il sig. RI contestava, in fatto, l’assenza denunciata da Roma Capitale dichiarando di aver inviato, tramite l’apposita piattaforma telematica, la documentazione di cui si discorre.
Infine, si concludeva il ricorso con la domanda di sospensione cautelare degli effetti dell’atto impugnato.
L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio eccependo l’infondatezza della pretesa avversaria.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, convocata per la discussione dell’incidente cautelare, parte ricorrente eccepiva la tardività della memoria presentata da Roma Capitale alle ore 16.19 del 16 dicembre 2025.
Parte resistente replicava e al termine della discussione, previo avviso di possibile definizione dell’affare con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa passava in decisione.
Preliminarmente, occorre prendere le mosse dall’eccezione in rito mossa dal ricorrente e concernente la tardività della memoria presentata da Roma Capitale
Come noto, l’art. 55, comma 5, c.p.a. dà facoltà alle parti di “ depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio” , disposizione che – al pari di ogni altra che nel codice processuale amministrativo faccia riferimento a giorni liberi ed a termini che si computano a ritroso – comporta: i ) che la scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo e ii ) che si da escludersi tanto il dies a quo quanto il dies ad quem (cfr. Cons. St., sez. V, n. 1069/2023).
Ancora, ai sensi dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a., “ Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo ”.
E’ altresì noto che, per costante insegnamento giurisprudenziale, “ Dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a., si evince che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00 ma, se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo. In sostanza, il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all'indomani dell'entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante ” (Cons. St . , sez. VI, n. 9692/2024. In termini, T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, n. 1363/2025; T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, n. 1839/2024).
In definitiva, quindi, la memoria cautelare di Roma Capitale, depositata oltre le ore 12.00 del 16 dicembre 2025, è tardiva e, pertanto, ne va disposto lo stralcio e l’inutilizzabilità ai fini del presente giudizio.
Venendo ai mezzi di censura articolati in ricorso il primo, con il quale viene lamentata la violazione del contraddittorio procedimentale, esso è privo di fondamento, innanzitutto in fatto (giacché la comunicazione di avvio del procedimento risulta inviata al ricorrente in data 11 luglio 2025) e, in secondo luogo, in diritto, essendo principio consolidato quello secondo il quale “ L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione, priva di margini di discrezionalità. Di conseguenza, ai fini dell'adozione dell'ordinanza di demolizione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento ” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, n. 5881/2025).
Meritevoli di positivo apprezzamento sono, invece, il secondo ed il terzo mezzo di censura, con i quali vengono lamentati, rispettivamente l’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 21- novies della legge n. 241/1990 per l’esercizio del potere repressivo, inibitorio e conformativo dell’attività una volta oltrepassati i limiti temporali previsti dall’art. 19, comma 6- bis , l. cit., nonché l’inesistenza dei vincoli di interesse archeologico sull’immobile del ricorrente.
Principiando da tale aspetto, che il terreno di proprietà del Sig. RI non sia gravato da vincoli di tutela archeologica è circostanza comprovata non tanto dalle note della Soprintendenza archeologica allegate agli atti di causa dal ricorrente (che si riferiscono ad altro terreno di sua proprietà e, precisamente, al fondo identificato in catasto al foglio 649, particella 626) quanto, soprattutto, dalla nota della medesima Soprintendenza del 25 marzo 2025, allegata in giudizio proprio dall’amministrazione resistente, dalla quale si evince inequivocabilmente come, sull’area di cui al foglio 649, particella 140, non incomba alcun vincolo ai sensi della parte seconda del d.lgs. n. 42/2004.
Dal momento che il provvedimento avversato individua specificamente proprio la sussistenza del vincolo archeologico (e l’omessa acquisizione del preventivo nulla osta di competenza della Soprintendenza speciale) quale ragione giustificatrice dell’inefficacia della IA presentata dal ricorrente, l’acclarata assenza del vincolo in questione determina l’invalidità del provvedimento impugnato, altresì evidenziando il difetto di motivazione del medesimo con riguardo all’indicazione delle ragioni di pubblico interesse sottese all’esercizio tardivo dei poteri inibitori e repressivi previsti dal combinato disposto degli artt. 19, comma 6- bis , c.p.a. e 21- novies della legge n. 241/1990, essendo affermazione consolidata quella secondo la quale “ In tema di segnalazione certificata di inizio attività (IA), l'amministrazione competente deve esercitare i poteri inibitori entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, conforme all'art. 19, comma 3, della L. n. 241 del 1990. Decorso tale termine, eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività possono essere adottati solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della medesima legge, ossia con valutazione degli interessi confliggenti e delle ragioni di interesse pubblico concreto ” (Cons. St., sez. V, n. 8680/2025)”.
In altre parole, la dimostrata assenza del vincolo addotto da Roma Capitale a ragione giustificatrice del provvedimento appalesa l’insussistenza dell’interesse pubblico sotteso all’emanazione dell’atto gravato e, in definitiva, evidenzia un difetto di motivazione del medesimo tale da giustificarne l’annullamento.
Vizio che non viene meno neppure ove si ponga mente alla dedotta carenza documentale invocata, nel provvedimento impugnato, a sostegno della declaratoria di inefficacia della IA, ove si ponga mente al fatto che essa (e, in particolare, gli elaborati grafici ante e post operam ) è stata comunque fornita dal ricorrente in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento.
In conclusione pertanto, in accoglimento del ricorso proposto, il provvedimento impugnato va annullato, fatta salva la potestà di Roma Capitale di verificare nuovamente le circostanze giuridico-fattuali poste alla base della caducata declaratoria di inefficacia della IA e, in particolare, l’effettiva incidenza (pure contestata dal ricorrente) del vincolo derivante dalla prossimità dell’immobile ai resti dell’Acquedotto Alessandrino, alla luce del disposto dell’art. 16, comma 5, delle N.T.A. al P.R.G. di Roma Capitale.
Il regime delle spese segue la soccombenza ed esse sono liquidate, in favore del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL AV, Presidente
IU RI, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU RI | EL AV |
IL SEGRETARIO