TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 02/01/2026, n. 5
TAR
Sentenza breve 2 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    Il Collegio ha ritenuto questo motivo infondato in fatto, poiché la comunicazione di avvio del procedimento era stata regolarmente inviata, e in diritto, poiché l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è attività vincolata per la quale non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.

  • Accolto
    Esercizio del potere di autotutela in carenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies L. 241/1990

    Il Collegio ha ritenuto questo motivo fondato, accertando l'insussistenza del vincolo archeologico addotto dall'amministrazione come ragione giustificatrice del provvedimento. Di conseguenza, è emersa l'assenza dell'interesse pubblico e un difetto di motivazione del provvedimento, aggravato dall'omessa indicazione delle ragioni di interesse pubblico e del bilanciamento con gli interessi del destinatario.

  • Accolto
    Erroneità e travisamento dei fatti riguardo alla carenza del nulla osta della Soprintendenza e degli elaborati grafici

    Il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'inesistenza del vincolo archeologico, basandosi su una nota della Soprintendenza prodotta dall'amministrazione resistente. Ha inoltre considerato che la documentazione grafica era stata fornita dal ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 02/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo