Art. 18. (Perdita dell'esonero).
I benefici previsti dai precedenti articoli si perdono dagli alunni che incorrano nelle punizioni disciplinari di cui alla lettera d) e seguenti dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1025, n. 653.
I benefici previsti dai precedenti articoli si perdono dagli alunni che incorrano nelle punizioni disciplinari di cui alla lettera d) e seguenti dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1025, n. 653.