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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Ginevra Chinè Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel.
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 428/2023 R.G.L. e vertente
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]
Imperio Inf. n. 105/F, c.f.: anche nella qualità di esercente la potestà C.F._1 genitoriale sul figlio , nato a [...] il [...], rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Claudio Blasimme
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1 di Reggio Calabria
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione - a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale ordinario- depositato in data 22 febbraio 2021 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice del lavoro, (anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio Parte_1 minore ) conveniva in giudizio il al fine di ottenere il Persona_1 Controparte_1 riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 302/1990, prevista per i familiari superstiti di vittima innocente della criminalità organizzata.
La riferiva: Parte_1 a) di essere vedova del sig. , nato il [...] e deceduto in data 17.06.2013, a Persona_2 seguito di un omicidio avvenuto nel Comune di Calanna (RC);
b) che, a seguito dell'evento, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria apriva il procedimento n. 41207/2013/44/RGNR-DDA, concluso in data 17 ottobre 2018 con decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, “per essere rimasti ignoti gli autori del delitto”;
c) che aveva inviato al Controparte_2
area 1 “speciali elargizioni alle
[...] vittime del terrorismo e della criminalità di tipo mafioso” – domanda per ottenere i benefici previsti per le vittime delle mafie, come disposto dalla L. n. 302/1990;
d) che, dopo una serie di solleciti rimasti privi di riscontro, il con nota prot. Controparte_1
n. 0001533 del 17/02/2020, rigettava la domanda della concessione dei benefici previsti dalla L. n.
302/1990 e s.m.i. quali vittime delle mafie, con la seguente motivazione “il procedimento penale n.
412072013/44/RGNR DDA instaurato sul caso di specie dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Calabria, è stato archiviato in data 17 ottobre 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del suddetto Tribunale per essere rimasti ignoti gli autori del delitto”;
e) che, a seguito del rigetto della domanda, veniva proposto ricorso amministrativo, respinto con decreto n. 29/2020, prot. n. 2046 del 28/02/2020.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 302/1990 e s.m.i., quali vittime delle mafie con conseguente condanna del al pagamento delle indennità Controparte_1 previste dalla Legge.
Si costituiva il riportandosi, integralmente, al contenuto della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata presso il Tribunale Ordinario e deducendo, nel merito, che mancava la prova della riconducibilità dell'omicidio in questione alla finalità delle organizzazioni mafiose, essendo il procedimento penale concluso con archiviazione per esserne rimasti ignoti gli autori.
Secondo l'Amministrazione, dagli atti istruttori sarebbe emerso che il possibile movente del delitto era riconducibile a ragioni private, e la parte ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova del contrario.
Il Ministero deduceva, inoltre, che il beneficio era stato negato anche in ragione dell'emersione, a carico di prossimi congiunti dell'istante, di segnalazioni e frequentazioni rivelatrici della non totale estraneità della richiedente ad ambienti delinquenziali, ai sensi dell'art.
9-bis L. 302/1990 e dell'art.
2-quinquies, comma 1, lett. b), L. 186/2008. Con sentenza n. 1197/2023, pubblicata in data 18/06/2023 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione
Lavoro, in persona della dott.ssa Anna Bianco, rigettava il ricorso.
Il Giudice di prime cure osservava, in primo luogo, che, ai fini del riconoscimento della provvidenza in questione, non fosse sufficiente l'estraneità della vittima e dei beneficiari agli ambienti delinquenziali, essendo necessario altresì che il fatto delittuoso fosse stato commesso per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.
In particolare, il Giudice evidenziava che: a) la sig.ra deduceva la matrice mafiosa Parte_1 dell'attentato dalle modalità di esecuzione ma tale elemento, in assenza di ulteriori elementi chiarificatori della dinamica e delle modalità del delitto, non consentiva di fondare una presunzione circa la matrice mafiosa dell'uccisione; b) che, dalla documentazione versata in atti emergeva che la prima pista investigativa seguita dagli inquirenti fosse quella di una presunta relazione sentimentale intrattenuta dalla vittima con la figlia (coniugata) di un personaggio prossimo alla criminalità locale;
c) che le successive piste investigative non avevano offerto ulteriori spunti, tanto che il procedimento penale si era concluso con un decreto di archiviazione;
d) che, pertanto, dagli atti di causa non emergevano elementi in grado di poter dimostrare che il possibile movente del delitto sia stato costituito da finalità delle associazioni mafiose.
Concludeva affermando che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 1 della L. 302/1990.
Interponeva appello la sig.ra anche nella qualità di esercente la potestà Parte_1 genitoriale sul figlio minore , per i motivi di seguito esplicitati. Persona_1
Si costituiva, con appello incidentale depositato in data 09.02.2024, il Controparte_1 contestando integralmente i motivi di gravame, ex adverso formulati, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la riforma della sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite.
In sede di appello, l'Amministrazione appellata ha, in particolare, ribadito che non sussisterebbero i presupposti per la concessione dei benefici all'appellante in questione poiché le segnalazioni e le frequentazioni riferite a suoi prossimi congiunti della farebbero ritenere che Parte_1 quest'ultima non sia del tutto estranea ad ambienti delinquenziali ai sensi dell'art.
9-bis L. 302/1990
e dell'art.
2-quinquies, comma 1, lett. b), L. 186/2008."
Ricostituitosi in contraddittorio, la causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 9 dicembre 2025, fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di appello, rubricato “errata valutazione dei fatti e univoca determinazione degli effetti” l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di
Reggio Calabria avrebbe erroneamente individuato quale probabile causa dell'omicidio la relazione extraconiugale intrattenuta dalla vittima con la figlia di un soggetto legato alla criminalità organizzata.
La sig.ra evidenzia, in particolare, che all'epoca dei fatti il Comune di Calanna era Parte_1 coinvolto nell'operazione “Rifiuti spa 2” condotta dai ROS e dalla DDA di Reggio Calabria, nell'ambito del quale furono emesse 24 ordinanze di custodia cautelare per reati connessi ad associazione mafiosa, turbata libertà degli incanti, intestazione fittizia di beni e sottrazione di beni sottoposti a sequestro con aggravante mafiosa.
Secondo l'appellante, la relazione tra tale indagine e l'attività lavorativa del – esecutore Per_1 tecnico del Comune di Calanna – sarebbe evidente, poiché, quale responsabile dell'Ufficio Tecnico, lo stesso era stato incaricato di relazionare sulle procedure relative agli appalti, valutandone la regolarità e la connessione funzionale. Veniva, altresì, dedotto cha la dinamica dell'omicidio presentasse modalità esecutive tipicamente riconducibili a metodologie mafiose.
La stessa appellante deduce, infine, la totale estraneità a contesti criminali.
Con il secondo motivo di appello rubricato “violazione ed errata interpretazione della Legge
302/1990”, la sig.ra reitera le argomentazioni già sviluppare nel primo motivo. Parte_1
La decisione deve essere confermata ,seppur con diversa motivazione
Come correttamente affermato dal Tribunale, la L. n. 302/1990 che all'art. 1, comma 2, dispone che
“l'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo
416-bis c.p., a condizione che: a)il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, a tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
Il successivo art. 4 stabilisce che le provvidenze spettano non solo alla vittima ma anche, in caso di morte, ai suoi familiari superstiti.
Infine, l'art.
9-bis L. 302/90 estende il requisito della “estraneità” ad ambienti delinquenziali ai beneficiari diversi dal soggetto leso e cioè ai parenti di cui al precedente art. 4: «le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari».
L'art.
2-quinquies, co. 1, lett. b) DL 151/08, conv. in L. 186/08 prevede che: “Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a)il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.”
Sul punto, è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 122 del 04.07.2024, che ha
«dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto- legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole “parente o affine entro il quarto grado”».
La Corte Costituzionale ha affermato che «i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata non possono essere negati in ogni caso ai parenti e agli affini entro il quarto grado di persone sottoposte a misure di prevenzione o indagate per alcune tipologie di reato”. Ha, altresì, osservato che “la condizione ostativa riferita a parenti e affini, nella sua rigidità, travalica la finalità di procedere a una verifica rigorosa dell'estraneità dei beneficiari al contesto criminale. Verifica già imposta, in termini stringenti, dalla disciplina vigente, che richiede la radicale estraneità agli ambienti criminali. Nell'introdurre una presunzione assoluta, la disposizione censurata non si fonda su una massima d'esperienza attendibile: proprio l'ampiezza del vincolo di parentela e di affinità considerato dalla legge consente di ipotizzare in modo agevole che, al rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado, possa non corrispondere alcuna contiguità al circuito criminale. Il meccanismo presuntivo si rivela, inoltre, irragionevole, in quanto pregiudica proprio coloro che si siano dissociati dal contesto familiare e, per tale scelta di vita, abbiano sperimentato l'isolamento e perdite dolorose, e si risolve in uno stigma per
l'appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita. La disposizione si pone in contrasto anche con il diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto impedisce di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i benefici che lo Stato accorda, in un giudizio che coinvolge le vite dei singoli e gli stessi valori fondamentali della convivenza civile”. La Corte ha, infine, ribadito che è imprescindibile un'attenta valutazione di meritevolezza dei beneficiari;
in tale contesto, «i vincoli di parentela o di affinità richiedono un vaglio ancor più incisivo sull'assenza di ogni contatto con ambienti delinquenziali, sulla scelta di recidere i legami con la famiglia di appartenenza, su quell'estraneità che presuppone, in termini più netti e radicali, una condotta di vita incompatibile con le logiche e le gerarchie di valori invalse nel mondo criminale».
In buona sostanza, secondo la Corte il giudice deve svolgere una valutazione concreta della meritevolezza del richiedente il beneficio, verificando con rigore l'estraneità dai circuiti criminali, anche tenendo conto dei legami familiari, ma senza che questi costituiscano di per sé un ostacolo insuperabile al riconoscimento del beneficio.
Spetta però al richiedente allegare e provare la condizione di totale estraneità dagli ambienti e rapporti di matrice criminale.
Ciò posto, venendo alla vicenda in esame, dall'esame della documentazione versata in atti e, in particolare, delle informative prot. 150058/3-10 del 4 gennaio 2018 della Legione Carabinieri
Piemonte e Valle D'Aosta, Comando Provinciale Carabinieri di Torino e prot. 326353/1-15 del 15 maggio 2018, del Comando di Reggio Calabria, emergono numerose segnalazioni e condanne a carico di parenti e affini entro il quarto grado della richiedente il beneficio economico.
Tali elementi – che riguardano, tra gli altri, il sig. deferito il 15.01.2011 per Parte_2 ricettazione;
il suocero dell'appellante, sig. , segnalato per falsità ideologica;
lo zio Persona_1
, notato con soggetti gravati da plurime segnalazioni per gravissimi reati;
gli zii Controparte_3
destinatario di condanna per omessa custodia di armi;
il cugino Persona_3 Controparte_4
, condannato per oltraggio a pubblico ufficiale e imputato nel procedimento n.
[...]
1822/2017; nonché il cugino , destinatario di sospensione del porto d'armi e Parte_3 segnalato per violazioni ambientali e frequentazioni con soggetti indiziati di estorsione e traffico di stupefacenti – sono tali da escludere, in capo alla richiedente, la totale estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali, condizione che la normativa vigente richiede quale imprescindibile requisito.
Alla luce di tali risultanze e della normativa e dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, gravava sull'istante l'onere di dimostrare l'assoluta estraneità agli ambienti criminosi, onere che nel caso di specie non è stato assolto.
L'appellante, infatti, non ha mai precisato, né in primo grado né in appello, la natura dei rapporti intrattenuti con i parenti sopra menzionati, né ha fornito elementi atti a comprovare un effettivo distacco dal contesto familiare di riferimento. Parimenti, non ha indicato quali scelte di vita, comportamentali o relazionali possano comprovare la radicale estraneità rispetto alle dinamiche riconducibili all'ambiente criminoso cui risultano coinvolti alcuni dei parenti entro il quarto grado.
In assenza di tali necessarie allegazioni, risulta preclusa al giudicante la possibilità di svolgere alcuna valutazione di meritevolezza del richiedente il beneficio previsto dalla L. 302/1990.
Sul punto, la Suprema Corte di cassazione, in una recentissima pronuncia (Cass. N. 6962/2025) ha chiarito che “l'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 302 del 1990 sancisce il presupposto della totale estraneità della vittima diretta agli ambienti criminali. L'art. 9 bis della legge n. 302 del
1990, introdotto dall'art. 1, comma 259, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) puntualizza che le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali sono richieste per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari e, dunque, non soltanto delle vittime dirette.
Al fine di fugare ogni dubbio e si scongiurare il rischio di interpretazioni elusive, il legislatore, con
l'art.
2- quinquuies, comma 1, lettera b), del D.L. n. 151 del 2008, ha scelto di subordinare il riconoscimento delle provvidenze ai superstiti alla condizione che “il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
È dunque immanente al sistema la necessità di una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale. L'estraneità, peraltro, non si esaurisce nella mera condizione di incensurato o, in negativo, nella mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma postula, in positivo e in senso più pregnante la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose.”
La Corte, nella medesima pronuncia, ha precisato, inoltre, che “su chi rivendica elargizioni o assegni vitalizi, grava l'onere di dimostrare in modo persuasivo l'estraneità, che assurge a elemento costitutivo del diritto, e la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chi reclama le provvidenza”.
L'appellante non ha dimostrato la sussistenza delle condizioni di estraneità rispetto ad ambienti e rapporti delinquenziali, limitandosi ad affermare in maniera oltremodo generica, a fronte dell'eccezione effettuata dall'Amministrazione resistente e reiterata in appello, che “da quanto a conoscenza della parte attrice non vi sono parenti che sono stati indagati per associazione mafiosa
o altri reati di pari gravità”, lamentando che il provvedimento amministrativo avrebbe “rovesciato il concetto” enfatizzando elementi marginali. Tali argomentazioni, tuttavia, non mutano il compendio probatorio e non sono di per sé sufficienti a dimostrare la cosiddetta “meritevolezza” del beneficio richiesto.
Alla luce di quanto esposto, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello principale deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con appello incidentale, il impugna la sentenza di primo grado nella parte in Controparte_1 cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, violando l'art. 92, comma 2 c.p.c. e l'art. 111
Cost.
L'appello incidentale è fondato.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione “di improcedibilità” dell'appello incidentale sollevata dall'appellante - peraltro in maniera compiuta solo con le ultime note di trattazione- fondata sulla circostanza che la stessa possedeva i requisiti “di esenzione dal pagamento per reddito” tant'è che era stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
In realtà, come noto, l'ammissione al beneficio del gratuito da parte del Consiglio dell'Ordine è meramente provvisoria e, nel caso di specie, come risulta dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado, il gratuito patrocinio non è mai stato liquidato visto il mancato deposito, da parte dell'originaria ricorrente, della documentazione attestante la situazione reddituale, richiesta dal giudicante. Per cui non vi è, sotto questo profilo, alcuna prova della situazione reddituale della . CP_5
Inoltre, il calce al ricorso la stessa ha dichiarato che “il valore della presente controversia non è determinabile, ma che la stessa è esente dal pagamento del contributo unificato, vertendo in materia di previdenza ed essendo il reddito della ricorrente inferiore d € 38.514,03.”
Dunque la ricorrente ha dichiarato di avere un reddito inferiore non, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.” che è presupposto per il sorgere del diritto all'esenzione delle spese di lite, bensì di avere un reddito inferiore al triplo che è presupposto, laddove confermato, per ottenere solo l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
Ciò posto, occorre procedere all'inquadramento giuridico della questione in esame, sussumibile nell'alveo normativo di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. che disciplinano la responsabilità delle parti per le spese processuali.
L'art. 91 c.p.c. enuncia un principio cardine del processo civile, secondo cui la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese sostenute dalla parte vittoriosa. L'art. 92 co. 2 c.p.c., invece, pur confermando il principio generale della soccombenza, giustifica la compensazione totale o parziale delle spese processuali, concorrendo altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
La compensazione, innanzitutto, dovrebbe essere applicata solo in caso di soccombenza reciproca o concorrendo giusti motivi.
Esclusa l'ipotesi della reciproca soccombenza (essendo stata la domanda proposta dalla sig.ra integralmente rigettata), deve anche essere esclusa la ricorrenza di gravi ed eccezionali Parte_1 ragioni idonee a giustificare la compensazione.
Al riguardo, come già evidenziato dalla Suprema Corte (Cass., 08/04/2024, n. 9312; Cass.,
24/01/2022, n. 1950) tali ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, dove il giudice deve dare puntuale riscontro, pur nell'ambito del parametro di sinteticità sancito nell'art. 36, comma 1, n. 4) D.Lgs. n. 546 del 1992.
Nel caso di specie, dalla scarna motivazione addotta dal Tribunale sul punto (“le spese processuali, stante la particolare natura della questione trattata, le motivazioni della sentenza e la mancanza di puntuale giurisprudenza sul punto, vanno integralmente compensate tra le parti”) non è dato ricavare alcuna esaustiva ragione per disporre la compensazione delle spese processuali.
Con riferimento al giudizio di primo grado, non vi è quindi motivo per derogare al criterio della soccombenza che determina la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che nel resto si conferma, le spese di primo grado devono essere poste a carico dell'odierna appellante.
Pertanto, le spese relative al giudizio di primo grado vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo, in favore dell'odierno appellato, facendo riferimento ai valori minimi, vista la non complessità delle questioni, dello scaglione indeterminabile – complessità bassa, D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 (ratione temporis applicabile).
Atteso l'esito del giudizio di appello, anche le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante nella misura specificata in dispositivo e sono liquidate, avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tariffari, D.M 147/2022, scaglione indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dalla sig.ra (anche nella qualità Parte_1 esercente la potestà genitoriale del figlio minore ) contro il Persona_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1197/2023 del Tribunale di Reggio Calabria– Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 giugno 2023.
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale del e, in parziale riforma della sentenza di Controparte_1 primo grado che nel resto conferma, condanna l'appellante al pagamento in favore del predetto appellato delle spese processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice di primo grado, liquidate in
€ 4638,00 oltre accessori;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Consigliere relatore Il Presidente
(dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott.ssa Ginevra Chinè)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Ginevra Chinè Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel.
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 428/2023 R.G.L. e vertente
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]
Imperio Inf. n. 105/F, c.f.: anche nella qualità di esercente la potestà C.F._1 genitoriale sul figlio , nato a [...] il [...], rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Claudio Blasimme
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1 di Reggio Calabria
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione - a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale ordinario- depositato in data 22 febbraio 2021 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice del lavoro, (anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio Parte_1 minore ) conveniva in giudizio il al fine di ottenere il Persona_1 Controparte_1 riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 302/1990, prevista per i familiari superstiti di vittima innocente della criminalità organizzata.
La riferiva: Parte_1 a) di essere vedova del sig. , nato il [...] e deceduto in data 17.06.2013, a Persona_2 seguito di un omicidio avvenuto nel Comune di Calanna (RC);
b) che, a seguito dell'evento, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria apriva il procedimento n. 41207/2013/44/RGNR-DDA, concluso in data 17 ottobre 2018 con decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, “per essere rimasti ignoti gli autori del delitto”;
c) che aveva inviato al Controparte_2
area 1 “speciali elargizioni alle
[...] vittime del terrorismo e della criminalità di tipo mafioso” – domanda per ottenere i benefici previsti per le vittime delle mafie, come disposto dalla L. n. 302/1990;
d) che, dopo una serie di solleciti rimasti privi di riscontro, il con nota prot. Controparte_1
n. 0001533 del 17/02/2020, rigettava la domanda della concessione dei benefici previsti dalla L. n.
302/1990 e s.m.i. quali vittime delle mafie, con la seguente motivazione “il procedimento penale n.
412072013/44/RGNR DDA instaurato sul caso di specie dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Calabria, è stato archiviato in data 17 ottobre 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del suddetto Tribunale per essere rimasti ignoti gli autori del delitto”;
e) che, a seguito del rigetto della domanda, veniva proposto ricorso amministrativo, respinto con decreto n. 29/2020, prot. n. 2046 del 28/02/2020.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 302/1990 e s.m.i., quali vittime delle mafie con conseguente condanna del al pagamento delle indennità Controparte_1 previste dalla Legge.
Si costituiva il riportandosi, integralmente, al contenuto della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata presso il Tribunale Ordinario e deducendo, nel merito, che mancava la prova della riconducibilità dell'omicidio in questione alla finalità delle organizzazioni mafiose, essendo il procedimento penale concluso con archiviazione per esserne rimasti ignoti gli autori.
Secondo l'Amministrazione, dagli atti istruttori sarebbe emerso che il possibile movente del delitto era riconducibile a ragioni private, e la parte ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova del contrario.
Il Ministero deduceva, inoltre, che il beneficio era stato negato anche in ragione dell'emersione, a carico di prossimi congiunti dell'istante, di segnalazioni e frequentazioni rivelatrici della non totale estraneità della richiedente ad ambienti delinquenziali, ai sensi dell'art.
9-bis L. 302/1990 e dell'art.
2-quinquies, comma 1, lett. b), L. 186/2008. Con sentenza n. 1197/2023, pubblicata in data 18/06/2023 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione
Lavoro, in persona della dott.ssa Anna Bianco, rigettava il ricorso.
Il Giudice di prime cure osservava, in primo luogo, che, ai fini del riconoscimento della provvidenza in questione, non fosse sufficiente l'estraneità della vittima e dei beneficiari agli ambienti delinquenziali, essendo necessario altresì che il fatto delittuoso fosse stato commesso per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.
In particolare, il Giudice evidenziava che: a) la sig.ra deduceva la matrice mafiosa Parte_1 dell'attentato dalle modalità di esecuzione ma tale elemento, in assenza di ulteriori elementi chiarificatori della dinamica e delle modalità del delitto, non consentiva di fondare una presunzione circa la matrice mafiosa dell'uccisione; b) che, dalla documentazione versata in atti emergeva che la prima pista investigativa seguita dagli inquirenti fosse quella di una presunta relazione sentimentale intrattenuta dalla vittima con la figlia (coniugata) di un personaggio prossimo alla criminalità locale;
c) che le successive piste investigative non avevano offerto ulteriori spunti, tanto che il procedimento penale si era concluso con un decreto di archiviazione;
d) che, pertanto, dagli atti di causa non emergevano elementi in grado di poter dimostrare che il possibile movente del delitto sia stato costituito da finalità delle associazioni mafiose.
Concludeva affermando che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 1 della L. 302/1990.
Interponeva appello la sig.ra anche nella qualità di esercente la potestà Parte_1 genitoriale sul figlio minore , per i motivi di seguito esplicitati. Persona_1
Si costituiva, con appello incidentale depositato in data 09.02.2024, il Controparte_1 contestando integralmente i motivi di gravame, ex adverso formulati, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la riforma della sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite.
In sede di appello, l'Amministrazione appellata ha, in particolare, ribadito che non sussisterebbero i presupposti per la concessione dei benefici all'appellante in questione poiché le segnalazioni e le frequentazioni riferite a suoi prossimi congiunti della farebbero ritenere che Parte_1 quest'ultima non sia del tutto estranea ad ambienti delinquenziali ai sensi dell'art.
9-bis L. 302/1990
e dell'art.
2-quinquies, comma 1, lett. b), L. 186/2008."
Ricostituitosi in contraddittorio, la causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 9 dicembre 2025, fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di appello, rubricato “errata valutazione dei fatti e univoca determinazione degli effetti” l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di
Reggio Calabria avrebbe erroneamente individuato quale probabile causa dell'omicidio la relazione extraconiugale intrattenuta dalla vittima con la figlia di un soggetto legato alla criminalità organizzata.
La sig.ra evidenzia, in particolare, che all'epoca dei fatti il Comune di Calanna era Parte_1 coinvolto nell'operazione “Rifiuti spa 2” condotta dai ROS e dalla DDA di Reggio Calabria, nell'ambito del quale furono emesse 24 ordinanze di custodia cautelare per reati connessi ad associazione mafiosa, turbata libertà degli incanti, intestazione fittizia di beni e sottrazione di beni sottoposti a sequestro con aggravante mafiosa.
Secondo l'appellante, la relazione tra tale indagine e l'attività lavorativa del – esecutore Per_1 tecnico del Comune di Calanna – sarebbe evidente, poiché, quale responsabile dell'Ufficio Tecnico, lo stesso era stato incaricato di relazionare sulle procedure relative agli appalti, valutandone la regolarità e la connessione funzionale. Veniva, altresì, dedotto cha la dinamica dell'omicidio presentasse modalità esecutive tipicamente riconducibili a metodologie mafiose.
La stessa appellante deduce, infine, la totale estraneità a contesti criminali.
Con il secondo motivo di appello rubricato “violazione ed errata interpretazione della Legge
302/1990”, la sig.ra reitera le argomentazioni già sviluppare nel primo motivo. Parte_1
La decisione deve essere confermata ,seppur con diversa motivazione
Come correttamente affermato dal Tribunale, la L. n. 302/1990 che all'art. 1, comma 2, dispone che
“l'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo
416-bis c.p., a condizione che: a)il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, a tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
Il successivo art. 4 stabilisce che le provvidenze spettano non solo alla vittima ma anche, in caso di morte, ai suoi familiari superstiti.
Infine, l'art.
9-bis L. 302/90 estende il requisito della “estraneità” ad ambienti delinquenziali ai beneficiari diversi dal soggetto leso e cioè ai parenti di cui al precedente art. 4: «le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari».
L'art.
2-quinquies, co. 1, lett. b) DL 151/08, conv. in L. 186/08 prevede che: “Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a)il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.”
Sul punto, è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 122 del 04.07.2024, che ha
«dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto- legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole “parente o affine entro il quarto grado”».
La Corte Costituzionale ha affermato che «i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata non possono essere negati in ogni caso ai parenti e agli affini entro il quarto grado di persone sottoposte a misure di prevenzione o indagate per alcune tipologie di reato”. Ha, altresì, osservato che “la condizione ostativa riferita a parenti e affini, nella sua rigidità, travalica la finalità di procedere a una verifica rigorosa dell'estraneità dei beneficiari al contesto criminale. Verifica già imposta, in termini stringenti, dalla disciplina vigente, che richiede la radicale estraneità agli ambienti criminali. Nell'introdurre una presunzione assoluta, la disposizione censurata non si fonda su una massima d'esperienza attendibile: proprio l'ampiezza del vincolo di parentela e di affinità considerato dalla legge consente di ipotizzare in modo agevole che, al rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado, possa non corrispondere alcuna contiguità al circuito criminale. Il meccanismo presuntivo si rivela, inoltre, irragionevole, in quanto pregiudica proprio coloro che si siano dissociati dal contesto familiare e, per tale scelta di vita, abbiano sperimentato l'isolamento e perdite dolorose, e si risolve in uno stigma per
l'appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita. La disposizione si pone in contrasto anche con il diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto impedisce di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i benefici che lo Stato accorda, in un giudizio che coinvolge le vite dei singoli e gli stessi valori fondamentali della convivenza civile”. La Corte ha, infine, ribadito che è imprescindibile un'attenta valutazione di meritevolezza dei beneficiari;
in tale contesto, «i vincoli di parentela o di affinità richiedono un vaglio ancor più incisivo sull'assenza di ogni contatto con ambienti delinquenziali, sulla scelta di recidere i legami con la famiglia di appartenenza, su quell'estraneità che presuppone, in termini più netti e radicali, una condotta di vita incompatibile con le logiche e le gerarchie di valori invalse nel mondo criminale».
In buona sostanza, secondo la Corte il giudice deve svolgere una valutazione concreta della meritevolezza del richiedente il beneficio, verificando con rigore l'estraneità dai circuiti criminali, anche tenendo conto dei legami familiari, ma senza che questi costituiscano di per sé un ostacolo insuperabile al riconoscimento del beneficio.
Spetta però al richiedente allegare e provare la condizione di totale estraneità dagli ambienti e rapporti di matrice criminale.
Ciò posto, venendo alla vicenda in esame, dall'esame della documentazione versata in atti e, in particolare, delle informative prot. 150058/3-10 del 4 gennaio 2018 della Legione Carabinieri
Piemonte e Valle D'Aosta, Comando Provinciale Carabinieri di Torino e prot. 326353/1-15 del 15 maggio 2018, del Comando di Reggio Calabria, emergono numerose segnalazioni e condanne a carico di parenti e affini entro il quarto grado della richiedente il beneficio economico.
Tali elementi – che riguardano, tra gli altri, il sig. deferito il 15.01.2011 per Parte_2 ricettazione;
il suocero dell'appellante, sig. , segnalato per falsità ideologica;
lo zio Persona_1
, notato con soggetti gravati da plurime segnalazioni per gravissimi reati;
gli zii Controparte_3
destinatario di condanna per omessa custodia di armi;
il cugino Persona_3 Controparte_4
, condannato per oltraggio a pubblico ufficiale e imputato nel procedimento n.
[...]
1822/2017; nonché il cugino , destinatario di sospensione del porto d'armi e Parte_3 segnalato per violazioni ambientali e frequentazioni con soggetti indiziati di estorsione e traffico di stupefacenti – sono tali da escludere, in capo alla richiedente, la totale estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali, condizione che la normativa vigente richiede quale imprescindibile requisito.
Alla luce di tali risultanze e della normativa e dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, gravava sull'istante l'onere di dimostrare l'assoluta estraneità agli ambienti criminosi, onere che nel caso di specie non è stato assolto.
L'appellante, infatti, non ha mai precisato, né in primo grado né in appello, la natura dei rapporti intrattenuti con i parenti sopra menzionati, né ha fornito elementi atti a comprovare un effettivo distacco dal contesto familiare di riferimento. Parimenti, non ha indicato quali scelte di vita, comportamentali o relazionali possano comprovare la radicale estraneità rispetto alle dinamiche riconducibili all'ambiente criminoso cui risultano coinvolti alcuni dei parenti entro il quarto grado.
In assenza di tali necessarie allegazioni, risulta preclusa al giudicante la possibilità di svolgere alcuna valutazione di meritevolezza del richiedente il beneficio previsto dalla L. 302/1990.
Sul punto, la Suprema Corte di cassazione, in una recentissima pronuncia (Cass. N. 6962/2025) ha chiarito che “l'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 302 del 1990 sancisce il presupposto della totale estraneità della vittima diretta agli ambienti criminali. L'art. 9 bis della legge n. 302 del
1990, introdotto dall'art. 1, comma 259, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) puntualizza che le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali sono richieste per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari e, dunque, non soltanto delle vittime dirette.
Al fine di fugare ogni dubbio e si scongiurare il rischio di interpretazioni elusive, il legislatore, con
l'art.
2- quinquuies, comma 1, lettera b), del D.L. n. 151 del 2008, ha scelto di subordinare il riconoscimento delle provvidenze ai superstiti alla condizione che “il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
È dunque immanente al sistema la necessità di una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale. L'estraneità, peraltro, non si esaurisce nella mera condizione di incensurato o, in negativo, nella mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma postula, in positivo e in senso più pregnante la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose.”
La Corte, nella medesima pronuncia, ha precisato, inoltre, che “su chi rivendica elargizioni o assegni vitalizi, grava l'onere di dimostrare in modo persuasivo l'estraneità, che assurge a elemento costitutivo del diritto, e la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chi reclama le provvidenza”.
L'appellante non ha dimostrato la sussistenza delle condizioni di estraneità rispetto ad ambienti e rapporti delinquenziali, limitandosi ad affermare in maniera oltremodo generica, a fronte dell'eccezione effettuata dall'Amministrazione resistente e reiterata in appello, che “da quanto a conoscenza della parte attrice non vi sono parenti che sono stati indagati per associazione mafiosa
o altri reati di pari gravità”, lamentando che il provvedimento amministrativo avrebbe “rovesciato il concetto” enfatizzando elementi marginali. Tali argomentazioni, tuttavia, non mutano il compendio probatorio e non sono di per sé sufficienti a dimostrare la cosiddetta “meritevolezza” del beneficio richiesto.
Alla luce di quanto esposto, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello principale deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con appello incidentale, il impugna la sentenza di primo grado nella parte in Controparte_1 cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, violando l'art. 92, comma 2 c.p.c. e l'art. 111
Cost.
L'appello incidentale è fondato.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione “di improcedibilità” dell'appello incidentale sollevata dall'appellante - peraltro in maniera compiuta solo con le ultime note di trattazione- fondata sulla circostanza che la stessa possedeva i requisiti “di esenzione dal pagamento per reddito” tant'è che era stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
In realtà, come noto, l'ammissione al beneficio del gratuito da parte del Consiglio dell'Ordine è meramente provvisoria e, nel caso di specie, come risulta dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado, il gratuito patrocinio non è mai stato liquidato visto il mancato deposito, da parte dell'originaria ricorrente, della documentazione attestante la situazione reddituale, richiesta dal giudicante. Per cui non vi è, sotto questo profilo, alcuna prova della situazione reddituale della . CP_5
Inoltre, il calce al ricorso la stessa ha dichiarato che “il valore della presente controversia non è determinabile, ma che la stessa è esente dal pagamento del contributo unificato, vertendo in materia di previdenza ed essendo il reddito della ricorrente inferiore d € 38.514,03.”
Dunque la ricorrente ha dichiarato di avere un reddito inferiore non, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.” che è presupposto per il sorgere del diritto all'esenzione delle spese di lite, bensì di avere un reddito inferiore al triplo che è presupposto, laddove confermato, per ottenere solo l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
Ciò posto, occorre procedere all'inquadramento giuridico della questione in esame, sussumibile nell'alveo normativo di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. che disciplinano la responsabilità delle parti per le spese processuali.
L'art. 91 c.p.c. enuncia un principio cardine del processo civile, secondo cui la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese sostenute dalla parte vittoriosa. L'art. 92 co. 2 c.p.c., invece, pur confermando il principio generale della soccombenza, giustifica la compensazione totale o parziale delle spese processuali, concorrendo altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
La compensazione, innanzitutto, dovrebbe essere applicata solo in caso di soccombenza reciproca o concorrendo giusti motivi.
Esclusa l'ipotesi della reciproca soccombenza (essendo stata la domanda proposta dalla sig.ra integralmente rigettata), deve anche essere esclusa la ricorrenza di gravi ed eccezionali Parte_1 ragioni idonee a giustificare la compensazione.
Al riguardo, come già evidenziato dalla Suprema Corte (Cass., 08/04/2024, n. 9312; Cass.,
24/01/2022, n. 1950) tali ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, dove il giudice deve dare puntuale riscontro, pur nell'ambito del parametro di sinteticità sancito nell'art. 36, comma 1, n. 4) D.Lgs. n. 546 del 1992.
Nel caso di specie, dalla scarna motivazione addotta dal Tribunale sul punto (“le spese processuali, stante la particolare natura della questione trattata, le motivazioni della sentenza e la mancanza di puntuale giurisprudenza sul punto, vanno integralmente compensate tra le parti”) non è dato ricavare alcuna esaustiva ragione per disporre la compensazione delle spese processuali.
Con riferimento al giudizio di primo grado, non vi è quindi motivo per derogare al criterio della soccombenza che determina la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che nel resto si conferma, le spese di primo grado devono essere poste a carico dell'odierna appellante.
Pertanto, le spese relative al giudizio di primo grado vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo, in favore dell'odierno appellato, facendo riferimento ai valori minimi, vista la non complessità delle questioni, dello scaglione indeterminabile – complessità bassa, D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 (ratione temporis applicabile).
Atteso l'esito del giudizio di appello, anche le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante nella misura specificata in dispositivo e sono liquidate, avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tariffari, D.M 147/2022, scaglione indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dalla sig.ra (anche nella qualità Parte_1 esercente la potestà genitoriale del figlio minore ) contro il Persona_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1197/2023 del Tribunale di Reggio Calabria– Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 giugno 2023.
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale del e, in parziale riforma della sentenza di Controparte_1 primo grado che nel resto conferma, condanna l'appellante al pagamento in favore del predetto appellato delle spese processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice di primo grado, liquidate in
€ 4638,00 oltre accessori;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 4.996,00, oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Consigliere relatore Il Presidente
(dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott.ssa Ginevra Chinè)