Art. 12. (Polizza assicurativa). 1. Dopo l' articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , e' inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - (Polizza assicurativa). - 1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , l'Agenzia puo' stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilita' civile verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati".
Note all'art. 12:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
- Per il riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 , si vedano le note all'art. 3.
- Si trascrive il testo dell' art. 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 :
"3. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995, S.O., reca "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi".
"Art. 11-bis. - (Polizza assicurativa). - 1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , l'Agenzia puo' stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilita' civile verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati".
Note all'art. 12:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
- Per il riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 , si vedano le note all'art. 3.
- Si trascrive il testo dell' art. 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 :
"3. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995, S.O., reca "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi".