Articolo 1 della Legge 1 agosto 1978, n. 437
Articolo 2
Versione
31 agosto 1978
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Versione
3 settembre 1982
Art. 1. ((La pensione privilegiata, spettante al coniuge superstite ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attivita' di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, e' stabilita in misura pari al trattamento iniziale complessivo di attivita' della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza del coniuge e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti per le pensioni privilegiate di riversibilita' sul trattamento complessivo di cui al comma precedente))
Per le categorie di dipendenti indicati nell' articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , e nell' articolo 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , la liquidazione della pensione privilegiata, come prevista nei medesimi articoli, e' effettuata sulla base del trattamento economico iniziale del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'epoca del decesso, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 3 settembre 1982