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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 4423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4423 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12436 del Ruolo Generale dell'anno 2019
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
– in persona del legale rapp.ta p.t. – rapp.ta e difesa dall'avv. Daniele Sterrantino ed Parte_1 elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma , alla via Crescenzio, 62
OPPONENTE
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Vincenzo Arena, congiuntamente e CP_1 disgiuntamente all'avv. Carmen Di Giacomo ed elett.te dom.to in Postiglione (SA) alla via I trav.
Martiri Postiglionesi n. 5, nello studio dell'avv. Giovanni Vincenzo Arena
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3614/2019, reso provvisoriamente esecutivo, in data
09.12.2019, dal Tribunale di Salerno, G.I. dott.ssa Oliva, su ricorso dell'ing. , per la CP_1 somma di € 83.597,09, oltre gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02 per ritardato pagamento, nonché le spese del procedimento monitorio. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, concludeva per la revoca del predetto provvedimento monitorio, per infondatezza, in fatto e in diritto, della pretesa avversa. Con vittoria di spese e compensi.
A sostegno dell'opposizione veniva dedotta, in sintesi: 1) Insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione di un D.I. in forma immediatamente esecutiva;
2) l'intervenuta prescrizione del credito richiesto;
3) difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto da parte della sia in ragione dell'accordo transattivo Parte_1 intervenuto, che della stessa non riferibilità di tali somme ad attività dell'Ing. . CP_1
Su tali basi, l'opponente instava in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, concludeva per la revoca del predetto provvedimento monitorio, per infondatezza, in fatto e in diritto, della pretesa avversa. Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria chiedeva l'ammissione della prova testimoniale sui fatti di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l'ing. , contestando CP_1 le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e diritto e conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per la somma in esso indicata, oltre interessi moratori e spese del procedimento. Vinte le spese.
Rigettata l'istanza ex art. 649 cpc e formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, la causa seguiva il suo corso istruttorio attraverso l'espletamento della prova orale. Rinviata per le conclusioni, veniva decisa da questo giudice, in sostituzione temporanea sul ruolo del GI dott.ssa
D'Ambrosio, ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 3.11.25. Tanto premesso in fatto, ritiene questo giudice che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
In merito all'eccezione preliminare di prescrizione del diritto di credito mossa dall'opponente, essa non trova accoglimento, sia ai sensi dell'art. 2959 cc ( poiché l'opponente ha ammesso di non avere estinto l'obbligazione di pagamento ), sia ai sensi dell'art. 2946 cc, in considerazione del fatto che l'appalto con la Provincia si è concluso soltanto in data 29.08.17. Parte_2
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore
(opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n.
6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre
Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
Muovendo dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, la fattispecie per cui è causa verte sul preteso inadempimento in relazione al pagamento concernente l'importo contrattuale effettivamente versato dall'Ente pubblico(come da comunicazione del
21.12.2007) e non solo l'importo contrattuale inizialmente stimato.
Viene, dunque, in rilievo il disposto di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte - legale o negoziale - del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, la quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass.
20073/2004; Cass. 1743/2007).
Costituisce dato non controverso che la mandataria ( società opponente) ha versato, in favore del ricorrente/opposto, la somma di € 81.901,36. A dire dell'opposto la predetta somma sarebbe stata versata, in luogo dell'importo di € 165.858,45 ad egli spettante in ragione della complessiva somma versata dall'Ente committente per la suindicata attività di progettazione in favore del costituito ATI
(€. 1.842.871,63, come dalle determine n. 2230/07 e 2531/07), risultando così, egli, ancora creditore della somma di € 83.957,09 di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
Il credito vantato dall'opposto di €. 83.957,09, e per il quale egli ha agito nei confronti della mandataria dalla quale aveva ricevuto la sola somma di €. 81.901,36 in luogo della Parte_1 maggior somma a lui spettante di €. 165.858,45, trova la sua ragione nella quota a lui spettante, pari al 9% della complessiva somma di € 1.842.871,63 versata, una parte, dalla Parte_3
e una parte dalla Provincia , in favore dell'
[...] Parte_2 Controparte_2
Con
(mandataria) – Sediter – ing. – ing. – ing.
[...] Controparte_4 Controparte_5
, per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva riferita alla CP_1 realizzazione della “Strada Fondovalle del Calore Salernitano di collegamento fra il sistema urbano Vallo della Lucania Cilento per agglomerati industriali Valle del Sele”.
L'opponente, di contro, contesta il credito ingiunto, asserendo che sulla base di un accordo transattivo intervenuto tra le parti, secondo cui le ulteriori somme di € 856.686,56 versate dalla
Provincia di , rispetto all'originario importo contrattuale di €. 852.153,48, attenendo ad Pt_2 attività extracontrattuali ovvero ad oneri aggiuntivi, sarebbero spettate soltanto alla Parte_1
Sulla base di quanto asserito, nessuna pretesa, dunque, secondo parte opponente, può essere vantata dall'opposto, la cui quota del 9% si riferirebbe esclusivamente alle attività contrattuali e non a quelle extracontrattuali, atteso che quest'ultime sarebbero state svolte in favore dell'Ente appaltante soltanto dalla e dall'ing. e, quindi, riconosciute dalla Parte_1 CP_4 Parte_4 solo in loro favore.
In particolare, costituisce dato non contestato, peraltro pienamente suffragato a livello documentale
( allegato n. 3 del fascicolo del monitorio) quello per cui sia stata versata dall'Ente committente per la suindicata attività di progettazione in favore del costituito ATI la complessiva somma di €.
1.842.871,63, come dalle determine n. 2230/07 e 2531/07.
Può dirsi pienamente provata la posizione dell'opposto, basata essenzialmente sulla produzione documentale offerta.
In concreto, si osserva che il credito vantato dall'opposto si basa sulle determine di liquidazione con allegati la nota accompagnatoria e le fatture emesse dalla nonché sui mandati di Parte_1 pagamento della attestanti l'incasso, da parte della per Parte_4 Parte_1
l'attività di progettazione di cui all'appalto in questione, della complessiva somma di €
1.842.871,63. Mentre, l'eccezione sollevata dall'opponente non trova riscontro probatorio, atteso che non si rileva alcun riferimento a prestazioni extracontrattuali rese solo dalla e Parte_1 dall'ing. CP_4
Le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale dall'ing. , confermano la posizione Testimone_1 dell'opposto, soprattutto in relazione agli accordi sulle quote economiche spettanti, oltre alla individuazione dei compiti per l'attività di progettazione. Le sue affermazioni appaiono chiare e lineari anche in considerazione del fatto che lo stesso dichiara di essere stato presente in varie occasioni ad incontri organizzativi e di esserci stata tra i due, per un certo periodo, una collaborazione.
Passando poi alla disamina concreta delle contestazioni mosse da parte opponente, esse non trovano accoglimento in quanto non fondate e prive di riscontri probatori , con particolare riferimento alle prestazioni extracontrattuali, che a suo dire, sarebbero state rese solo dalla e Parte_1 dall'ing. CP_4
Le contestazioni dell'opponente, poi, in ordine all'idoneità ex artt. 633 e ss. c.p.c. della documentazione esibita in sede monitoria, a prescindere da ogni valutazione sulla loro effettiva fondatezza (inter alia, pienamente riscontrata, considerando la complessiva produzione intervenuta in sede monitoria) risultano in ogni caso non più dirimenti, atteso che, come noto e qui da ribadirsi, una volta cessata la fase monitoria dell'ingiunzione di pagamento, "l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione" e "in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e - se il credito risulti fondato - deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura" (cfr. Cass. civ., 30 marzo 2018, n. 7961; Cass. civ., 29 febbraio 2016, n. 3908; nonché già Cass. civ., 25 marzo 2000, n. 3591).
In conclusione, sulla base della documentazione allegata e delle dichiarazioni rese dal teste , Ing.
, non può che ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incorrente in capo Testimone_1 all'opposto, il quale ha offerto idonea e sufficiente dimostrazione del credito agito in via monitoria, altresì sul profilo quantitativo.
Di contro, alla luce di tutte le ragioni sin qui esplicitate, essendosi rivelato carente il profilo allegativo e quello probatorio, fornito dall'opponente, non può che concludersi per la declaratoria di rigetto della relativa domanda.
Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione della mancata motivazione all'adesione della proposta conciliativa) di cui al D.M. n. 55 del 2014(scaglione da Euro 26.001 a Euro 52.000).
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo, n. 3614/19 reso dal Tribunale di Salerno;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in Euro 7.431,50, di cui €. 379,50 per spese ed €. 7.052,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione.
La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. viene allegata al verbale di udienza del 3.11.25 e viene depositata telematicamente in cancelleria.
Salerno, 3.11.25
Il gop dott.ssa Paola Corabi