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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/12/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4363/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/10/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUCA Parte_1 C.F._1
LI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Virgilio n.162, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MA DE RE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Galleria Massimo D'Azeglio n.61, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati ciascuno libero di fissare la propria residenza dove vorrà e con obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio all'altro coniuge, mentre gli effetti personali dovranno essere ritirati dal sig. entro 30 giorni dalla Parte_1 separazione;
2) Il figlio minore sarà in affidamento congiunto ad entrambi i genitori e dimorerà con la madre presso la casa coniugale sita a Viareggio Q.re Italia nr. 15 di proprietà del sig. (All. 6); Parte_1 con il compimento della maggiore età da parte di cesserà il regime di collocazione Per_1 prevalente presso la madre e cesserà altresì la possibilità della sig.ra di abitare l'immobile Pt_2 che dovrà pertanto essere dalla medesima lasciato e rimesso nella disponibilità del sig. Parte_1
1 con concessione alla suddetta scadenza di un termine di 30 giorni per il rilascio e la consegna delle chiavi al ridetto sig. Per eventuali mutamenti della residenza del figlio minore al di fuori Parte_1 del comune di Viareggio, la sig.ra dovrà raccogliere il preventivo consenso del sig. Pt_2
Parte_1
3) Tenuto conto del fatto che il sig. svolge il proprio lavoro presso un supermercato con Parte_1 turni che cambiano settimanalmente talvolta vedendolo impegnato altresì di sabato e domenica: il padre, che dovrà comunicare alla sig. i propri turni e disponibilità entro la fine della Pt_2 settimana precedente, potrà tenere con se il figlio almeno tre giorni la settimana dallo Per_1 stesso indicati fino alle ore 22 durante il periodo scolastico e fino alle 23 durante il periodo estivo. Il genitore non collocatario potrà comunque vedere il figlio minore presso la propria dimora predetta compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore.
4) La casa coniugale sita a Viareggio q.re Italia nr. 15 resta nella disponibilità della sig.ra
[...] fino al compimento della maggiore età del figlio minore e la stessa Parte_2 Persona_2 farà fronte alle spese ordinarie e per i consumi delle utenze di luce, acqua e gas;
5) Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi da comunicare almeno 30 giorni prima all'altro coniuge anche a mezzo Whatsapp oppure a mezzo mail ordinaria;
durante le vacanze estive il figlio potrà stare una settimana consecutiva presso ciascun genitore. Sempre in dipendenza dei turni del sig. le ferie potrebbe non coincidere Parte_1 con il periodo estivo, ciononostante permarrà in capo al medesimo il diritto a tenere con sé il figlio per una settimana consecutiva anche in un periodo diverso da quello delle vacanze estive/invernali.
6) Il minore starà per le festività con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza ovvero il giorno 24 dicembre 2025 il figlio starà con il padre con possibilità di pernottamento e il 25 dicembre con la madre, così i giorni del 31 dicembre e 1 Gennaio, 5 e 6 Gennaio, Pasqua e Pasquetta starà alternativamente con ciascun genitore;
l'anno successivo sarà fatto l'inverso e così per tutte le festività rosse da calendario, salvo diversa concorde previsione da parte dei genitori;
in caso di disaccordo si applicherà il regime dell'alternanza sopra individuato. Il sig. nei giorni di Parte_1 calendario rossi, di sua competenza potrà prendere con se il figlio a partire dalla mattina alle ore 11.00 e, salvo pernotto presso se medesimo, dovrà riportarlo alla madre per le 23.00. La possibilità di pernottamento presso il padre viene ad oggi considerata come una variabile e non un impegno in dipendenza della tenera età del figlio di soli tre anni, possibilità che pertanto diverrà non Per_1 più eventuale ma concreta non appena il minore raggiungerà l'età di anni 6. Laddove il padre non potesse tenere con sé il figlio nei giorni c.d. rossi, a causa dei turni di lavoro, recupererà la giornata persa la volta successiva in modo da avere una equa ripartizione della frequentazione. I genitori si impegnano a far sì che il figlio cresca nella consapevolezza di dover continuare a mantenere un rapporto equilibrato e affettivamente paritario con entrambi ed a far sì che continui a frequentare sia i nonni materni che paterni nonché i parenti che sono di sua consueta frequentazione, lasciando così inalterate le sue abitudini. 7) Il sig. corrisponderà per il mantenimento del minore la somma di euro 300,00 Parte_1 ogni 5 del mese corrente da corrispondere a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie della sig.ra che la stessa indica essere: Iban [...] - Parte_2
RE . Il mantenimento è stato concordemente stabilito dalle parti tenuto conto delle attuali condizioni di lavoro del sig. il quale è assunto a tempo determinato presso la Pam Parte_1
Panorama Spa (All. 7); in caso di mancato rinnovo del contratto ovvero di perdita di lavoro, resta come per Legge la facoltà del sig. di richiedere la modifica delle presenti condizioni, Parte_1
2 altrettanto dicasi per la sig.ra Pt_2
Il mantenimento sarà dovuto al figlio fino a quando il minore non sarà economicamente autosufficiente quindi permarrà in caso di prosecuzione degli studi o in alternativa con il raggiungimento della maggiore età. 8) Le spese straordinarie graveranno su ciascun genitore nella misura del 50% e vengono disciplinate secondo il regime di straordinarietà che segue:
- le spese straordinarie c.d. “imprevedibili” non soggette ad alcuna possibilità di accordo preventivo saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute, sempre nella misura del 50%, alla sola esibizione della ricevuta/fattura intestata al minore;
- le spese straordinarie c.d. “prevedibili” dovranno essere concordate anche mediante comparazione di preventivi di spesa a parità di prestazione e prodotto;
in caso di disaccordo il genitore dissenziente dovrà corrispondere quanto dovuto nella misura del 50% del preventivo dallo stesso fornito. Tali spese dovranno essere comunicate all'altro coniuge mediante comunicazione scritta email o whatapp e dovranno essere rimborsate nel rispetto del regime sopra individuato;
9) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi pretesa o forma di mantenimento economico anche indiretto.
10) Il sig. è proprietario del veicolo PEUGEOY 208 TARGA FK965PG che rimarrà al Parte_1 medesimo ed è titolare di conto corrente presso l'istituto Intesa San Paolo. La sig.ra è proprietaria del veicolo FIAT 500 TARGA EW 578 MF che rimarrà alla medesima Pt_2 ed è titolare di conto corrente presso l'istituto RE. Le parti allegano le ultime tre dichiarazioni dei redditi e una busta paga ciascuno (All. 8)
11) Le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto in favore del minore.
12) Le parti, salva imprevista modifica delle proprie condizioni economiche, rinunciano sin d'ora ad impugnare l'emanando provvedimento di separazione». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 4/9/2020, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
21/1/2022), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
3 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 4/9/2020, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 7, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2020, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/10/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUCA Parte_1 C.F._1
LI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Virgilio n.162, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MA DE RE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Galleria Massimo D'Azeglio n.61, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati ciascuno libero di fissare la propria residenza dove vorrà e con obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio all'altro coniuge, mentre gli effetti personali dovranno essere ritirati dal sig. entro 30 giorni dalla Parte_1 separazione;
2) Il figlio minore sarà in affidamento congiunto ad entrambi i genitori e dimorerà con la madre presso la casa coniugale sita a Viareggio Q.re Italia nr. 15 di proprietà del sig. (All. 6); Parte_1 con il compimento della maggiore età da parte di cesserà il regime di collocazione Per_1 prevalente presso la madre e cesserà altresì la possibilità della sig.ra di abitare l'immobile Pt_2 che dovrà pertanto essere dalla medesima lasciato e rimesso nella disponibilità del sig. Parte_1
1 con concessione alla suddetta scadenza di un termine di 30 giorni per il rilascio e la consegna delle chiavi al ridetto sig. Per eventuali mutamenti della residenza del figlio minore al di fuori Parte_1 del comune di Viareggio, la sig.ra dovrà raccogliere il preventivo consenso del sig. Pt_2
Parte_1
3) Tenuto conto del fatto che il sig. svolge il proprio lavoro presso un supermercato con Parte_1 turni che cambiano settimanalmente talvolta vedendolo impegnato altresì di sabato e domenica: il padre, che dovrà comunicare alla sig. i propri turni e disponibilità entro la fine della Pt_2 settimana precedente, potrà tenere con se il figlio almeno tre giorni la settimana dallo Per_1 stesso indicati fino alle ore 22 durante il periodo scolastico e fino alle 23 durante il periodo estivo. Il genitore non collocatario potrà comunque vedere il figlio minore presso la propria dimora predetta compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore.
4) La casa coniugale sita a Viareggio q.re Italia nr. 15 resta nella disponibilità della sig.ra
[...] fino al compimento della maggiore età del figlio minore e la stessa Parte_2 Persona_2 farà fronte alle spese ordinarie e per i consumi delle utenze di luce, acqua e gas;
5) Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi da comunicare almeno 30 giorni prima all'altro coniuge anche a mezzo Whatsapp oppure a mezzo mail ordinaria;
durante le vacanze estive il figlio potrà stare una settimana consecutiva presso ciascun genitore. Sempre in dipendenza dei turni del sig. le ferie potrebbe non coincidere Parte_1 con il periodo estivo, ciononostante permarrà in capo al medesimo il diritto a tenere con sé il figlio per una settimana consecutiva anche in un periodo diverso da quello delle vacanze estive/invernali.
6) Il minore starà per le festività con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza ovvero il giorno 24 dicembre 2025 il figlio starà con il padre con possibilità di pernottamento e il 25 dicembre con la madre, così i giorni del 31 dicembre e 1 Gennaio, 5 e 6 Gennaio, Pasqua e Pasquetta starà alternativamente con ciascun genitore;
l'anno successivo sarà fatto l'inverso e così per tutte le festività rosse da calendario, salvo diversa concorde previsione da parte dei genitori;
in caso di disaccordo si applicherà il regime dell'alternanza sopra individuato. Il sig. nei giorni di Parte_1 calendario rossi, di sua competenza potrà prendere con se il figlio a partire dalla mattina alle ore 11.00 e, salvo pernotto presso se medesimo, dovrà riportarlo alla madre per le 23.00. La possibilità di pernottamento presso il padre viene ad oggi considerata come una variabile e non un impegno in dipendenza della tenera età del figlio di soli tre anni, possibilità che pertanto diverrà non Per_1 più eventuale ma concreta non appena il minore raggiungerà l'età di anni 6. Laddove il padre non potesse tenere con sé il figlio nei giorni c.d. rossi, a causa dei turni di lavoro, recupererà la giornata persa la volta successiva in modo da avere una equa ripartizione della frequentazione. I genitori si impegnano a far sì che il figlio cresca nella consapevolezza di dover continuare a mantenere un rapporto equilibrato e affettivamente paritario con entrambi ed a far sì che continui a frequentare sia i nonni materni che paterni nonché i parenti che sono di sua consueta frequentazione, lasciando così inalterate le sue abitudini. 7) Il sig. corrisponderà per il mantenimento del minore la somma di euro 300,00 Parte_1 ogni 5 del mese corrente da corrispondere a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie della sig.ra che la stessa indica essere: Iban [...] - Parte_2
RE . Il mantenimento è stato concordemente stabilito dalle parti tenuto conto delle attuali condizioni di lavoro del sig. il quale è assunto a tempo determinato presso la Pam Parte_1
Panorama Spa (All. 7); in caso di mancato rinnovo del contratto ovvero di perdita di lavoro, resta come per Legge la facoltà del sig. di richiedere la modifica delle presenti condizioni, Parte_1
2 altrettanto dicasi per la sig.ra Pt_2
Il mantenimento sarà dovuto al figlio fino a quando il minore non sarà economicamente autosufficiente quindi permarrà in caso di prosecuzione degli studi o in alternativa con il raggiungimento della maggiore età. 8) Le spese straordinarie graveranno su ciascun genitore nella misura del 50% e vengono disciplinate secondo il regime di straordinarietà che segue:
- le spese straordinarie c.d. “imprevedibili” non soggette ad alcuna possibilità di accordo preventivo saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute, sempre nella misura del 50%, alla sola esibizione della ricevuta/fattura intestata al minore;
- le spese straordinarie c.d. “prevedibili” dovranno essere concordate anche mediante comparazione di preventivi di spesa a parità di prestazione e prodotto;
in caso di disaccordo il genitore dissenziente dovrà corrispondere quanto dovuto nella misura del 50% del preventivo dallo stesso fornito. Tali spese dovranno essere comunicate all'altro coniuge mediante comunicazione scritta email o whatapp e dovranno essere rimborsate nel rispetto del regime sopra individuato;
9) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi pretesa o forma di mantenimento economico anche indiretto.
10) Il sig. è proprietario del veicolo PEUGEOY 208 TARGA FK965PG che rimarrà al Parte_1 medesimo ed è titolare di conto corrente presso l'istituto Intesa San Paolo. La sig.ra è proprietaria del veicolo FIAT 500 TARGA EW 578 MF che rimarrà alla medesima Pt_2 ed è titolare di conto corrente presso l'istituto RE. Le parti allegano le ultime tre dichiarazioni dei redditi e una busta paga ciascuno (All. 8)
11) Le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto in favore del minore.
12) Le parti, salva imprevista modifica delle proprie condizioni economiche, rinunciano sin d'ora ad impugnare l'emanando provvedimento di separazione». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 4/9/2020, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
21/1/2022), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
3 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 4/9/2020, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 7, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2020, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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