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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/10/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4125/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nella causa di separazione e divorzio promossa da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
UI (Ecuador) il 09/06/1977, residente in Genova (GE), Salita Di Montebello n. 20/2, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Colombo n. 12/14 sc. sx, presso lo studio dell'Avv. Viola Parodi, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], Controparte_1 C.F._2
VE (ECUADOR), il 07/01/1974, residente in [...]3, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per parte attrice: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 23/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/05/2025, la Sig.ra ha Parte_1 chiesto che venisse pronunciata la separazione personale e successivamente il divorzio dal marito Sig. con cui aveva contratto matrimonio con rito civile Controparte_1 presso il Consolato Generale dell'Ecuador in Milano (MI) il 16/10/2003, non trascritto presso i registri dello Stato Civile italiano, e dalla cui unione non erano nati figli, rappresentando una situazione di sopravvenuta intollerabilità della convivenza fra i coniugi, che ormai da tempo vivevano separati.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza risultante dai certificati anagrafici in atti, il convenuto non si è costituito in giudizio rimanendo contumace né è comparso all'udienza del 23/09/2025, all'esito della quale il G.D. ha rinviato la causa all'udienza cartolare del 02/10/2025 per la precisazione delle conclusioni ed il deposito del ricorso e del decreto notificati.
Con note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 23/09/2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni concernenti la sola pronuncia in punto status e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza necessità di assumere alcun provvedimento provvisorio e urgente ex art. 473 bis.22 c.p.c.
* * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale deve certamente essere accolta, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
La ricorrente, nel totale disinteresse del convenuto, ha evidenziato infatti l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile a seguito della quale i coniugi vivono ormai da tempo separati, come confermato dal fatto che il marito si sia trasferito stabilmente presso la nuova residenza, sicché a fronte della frattura affettiva non più ricomposta sussiste quell'impossibilità di prosecuzione della convivenza matrimoniale da cui consegue la pronuncia di separazione.
Ritenuto che, in assenza di figli nati dall'unione e di ulteriori domande in punto economico, non vi è luogo per stabilire alcuna condizione di separazione al di fuori della mera pronuncia in punto status.
Rilevato che parte ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato lo scioglimento del matrimonio sicché la causa dovrà proseguire innanzi al G.I. per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa, e le spese di lite del presente giudizio verranno regolate al definitivo.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto e senza Controparte_1
ulteriori condizioni;
ORDINA all'ufficiale di Stato Civile del Comune ove verrà trascritto l'atto di matrimonio di procedere all'annotazione sullo stesso della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
la remissione della causa in istruttoria per la trattazione dell'ulteriore domanda di divorzio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 03/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nella causa di separazione e divorzio promossa da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
UI (Ecuador) il 09/06/1977, residente in Genova (GE), Salita Di Montebello n. 20/2, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Colombo n. 12/14 sc. sx, presso lo studio dell'Avv. Viola Parodi, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], Controparte_1 C.F._2
VE (ECUADOR), il 07/01/1974, residente in [...]3, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per parte attrice: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 23/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/05/2025, la Sig.ra ha Parte_1 chiesto che venisse pronunciata la separazione personale e successivamente il divorzio dal marito Sig. con cui aveva contratto matrimonio con rito civile Controparte_1 presso il Consolato Generale dell'Ecuador in Milano (MI) il 16/10/2003, non trascritto presso i registri dello Stato Civile italiano, e dalla cui unione non erano nati figli, rappresentando una situazione di sopravvenuta intollerabilità della convivenza fra i coniugi, che ormai da tempo vivevano separati.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza risultante dai certificati anagrafici in atti, il convenuto non si è costituito in giudizio rimanendo contumace né è comparso all'udienza del 23/09/2025, all'esito della quale il G.D. ha rinviato la causa all'udienza cartolare del 02/10/2025 per la precisazione delle conclusioni ed il deposito del ricorso e del decreto notificati.
Con note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 23/09/2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni concernenti la sola pronuncia in punto status e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza necessità di assumere alcun provvedimento provvisorio e urgente ex art. 473 bis.22 c.p.c.
* * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale deve certamente essere accolta, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
La ricorrente, nel totale disinteresse del convenuto, ha evidenziato infatti l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile a seguito della quale i coniugi vivono ormai da tempo separati, come confermato dal fatto che il marito si sia trasferito stabilmente presso la nuova residenza, sicché a fronte della frattura affettiva non più ricomposta sussiste quell'impossibilità di prosecuzione della convivenza matrimoniale da cui consegue la pronuncia di separazione.
Ritenuto che, in assenza di figli nati dall'unione e di ulteriori domande in punto economico, non vi è luogo per stabilire alcuna condizione di separazione al di fuori della mera pronuncia in punto status.
Rilevato che parte ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato lo scioglimento del matrimonio sicché la causa dovrà proseguire innanzi al G.I. per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa, e le spese di lite del presente giudizio verranno regolate al definitivo.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto e senza Controparte_1
ulteriori condizioni;
ORDINA all'ufficiale di Stato Civile del Comune ove verrà trascritto l'atto di matrimonio di procedere all'annotazione sullo stesso della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
la remissione della causa in istruttoria per la trattazione dell'ulteriore domanda di divorzio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 03/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino