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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/11/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6989/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Latina II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6989/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 02/03/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 21.7.2025
TRA
, c.f. , in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1 nella qualità di legale rappresentante della P. IVA Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Colorizio e Luciano P.IVA_1 Bontempo, elettivamente domiciliato in Latina alla via Picasso 28\c, giusta procura in atti
-attore-
E
, partita IVA: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro De Angelis ed elettivamente domiciliata in Sezze alla via Veneto snc, giusta atto di costituzione in giudizio e procura in atti,
-convenuta-
NONCHÉ
, Controparte_3
, C.F. Controparte_4 CodiceFiscale_2
-convenuti contumaci-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: cfr. le note sostitutive dell'udienza del 06.02.2025 le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante della società conveniva in Controparte_1 giudizio e per Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Sezze il 24 maggio 2017, alle ore 11:40 circa, in corrispondenza dell'incrocio tra la Via Appia e la Migliara 46. L'attore riferiva che, provenendo da via Migliara 46 e diretto verso Terracina, aveva impegnato l'intersezione per immettersi sulla Via Appia alla guida della Mercedes CLA tg. EV324FR, di proprietà della Mercedes Financial Services Italia e concessa in leasing alla e, nel Controparte_1 completare la manovra di immissione, veniva urtato sulla parte posteriore destra dal veicolo Opel Astra tg. DD609DT, di proprietà di CP_4
e condotto da , che proveniva da Latina con
[...] Controparte_3 direzione Terracina. A seguito dell'incidente venivano riportati danni materiali al veicolo e lesioni personali, in particolare l'attore subiva trauma cervicale e contusioni multiple, come documentato dai referti medici depositati. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale di Sezze che redigeva il verbale d'incidente e i rilievi planimetrici.
1. L'attore conveniva in giudizio il responsabile civile e il conducente del veicolo Opel Astra e l'assicurazione chiedendo Controparte_2 la loro condanna in solido per il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro de quo. Si costituiva la convenuta eccependo in via preliminare Controparte_2 l'improcedibilità della domanda per mancato rispetto degli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni private e la carenza di legittimazione attiva della e contestava, inoltre, la dinamica del sinistro, Controparte_1 sostenendo la responsabilità esclusiva dell'attore, per la violazione dell'art. 145 del Codice della strada. I convenuti e rimanevano contumaci. Controparte_3 CP_4 In via istruttoria veniva espletato l'interrogatorio formale di Parte_1
e venivano escussi i testi, tra cui l'agente della Polizia Locale
[...] intervenuto sul luogo del sinistro. Venivano, altresì, espletate la CTU cinematica affidata all'Ing. Per_1
e la CTU medico-legale affidata al dott. .
[...] Persona_2
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Esaurita l'istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione.
La convenuta ha eccepito l'improcedibilità della Controparte_2 domanda per asserita incompletezza della richiesta risarcitoria nonchè il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_1 La prima delle due eccezioni in discorso è tuttavia stata successivamente oggetto di rinuncia.
1.2 Quanto all'eccezione sulla carenza di legittimazione attiva della società si osserva che il contratto di leasing attribuisce Controparte_1 all'utilizzatore il diritto di godimento esclusivo del bene per l'intera durata del rapporto, con conseguente obbligo di curarne la conservazione e facoltà di esercitare ogni diritto connesso. Ne consegue che, qualora il bene venga danneggiato da terzi, l'utilizzatore è legittimato ad agire per il risarcimento dei danni poiché subisce direttamente il pregiudizio economico derivante dall'indisponibilità o dal deterioramento del bene stesso. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'utilizzatore di un bene concesso in leasing, pur non essendone proprietario, è legittimato ad agire per il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito di terzi, in quanto titolare di un interesse proprio e attuale alla conservazione e al godimento del bene” (cfr. Cass. civ. n. 21011/10). Pertanto, la quale utilizzatrice in leasing del veicolo Controparte_1 Mercedes CLA tg. EV324FR, è pienamente legittimata ad agire iure proprio per il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo nel sinistro oggetto di causa, indipendentemente dalla titolarità del bene in capo alla società di leasing proprietaria.
2. La dinamica del sinistro è stata dettagliatamente ricostruita nella CTU tecnica e trova idoneo (anche se non completo) riscontro non solo nei rilievi e verbali redatti della polizia locale intervenuta sul luogo dell'incidente ma anche nelle dichiarazioni testimoniali. In sede di interrogatorio formale, l'attore ha riferito di essersi fermato allo stop, di aver atteso il transito di alcuni veicoli provenienti da sinistra e avendo stimato che la carreggiata fosse libera ha iniziato la manovra di svolta a sinistra, in direzione Terracina;
ha dichiarato, altresì, che dopo aver completato quasi interamente la manovra veniva urtato sulla parte posteriore destra da un veicolo che sopraggiungeva da Latina. Di contro l'Agente di Polizia Locale, , ha riferito di essere Testimone_1 intervenuto sul luogo del sinistro pochi minuti dopo l'accaduto, confermando che “il punto d'urto si trovava oltre l'intersezione, a circa 10-15 metri, con contatto tra parte anteriore sinistra dell'Opel e posteriore destra della
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Mercedes”. Ha confermato inoltre di aver elevato verbale di infrazione a carico di per mancato rispetto dello stop e a carico Parte_1 dell' per velocità eccessiva, ha poi precisato che sul luogo non CP_4 erano presenti segni di frenata lasciati dall'Opel. Il carrozziere ha riferito di aver visionato il veicolo Testimone_2 Mercedes e di aver redatto preventivo di riparazione dopo aver smontato alcune parti posteriori, per la valutazione dei danni. Ha confermato, inoltre, che l'urto era “netto, localizzato nella zona posteriore destra” coerente con un tamponamento.
Orbene dal compendio probatorio agli atti non è possibile verificare se l'attore abbia o meno osservato lo stop in quanto l'annullamento della sanzione elevata a suo carico è avvenuto per mancata costituzione dell'ente avanti al giudice di pace (cfr. sentenza depositata in allegato alla comparsa conclusionale). In sede di testimonianza l'agente verbalizzante ha confermato la sua valutazione ma alcun preciso riscontro si è ottenuto dalla ctu cinematica che non ha chiarito se l'obbligo di fermata sia stato rispettato o no dall'attore.
In relazione ai rilievi della Polizia Locale e della CTU cinematica si osserva che la velocità stimata dell'Opel era di 70–75 km/h, la visibilità reciproca di 50–70 metri e che i danni fossero compatibili con un tamponamento. Il CTU, nel proprio elaborato ha concluso dichiarando che “la dinamica del sinistro è compatibile con un'immissione da parte della Mercedes e un sopraggiungere dell'Opel a velocità non prudenziale. La collisione avveniva nella corsia di marcia dell'Opel, ma a distanza di circa 10-15 metri dall'incrocio, quando la Mercedes aveva pressoché completato la manovra. La velocità dell'Opel, non adeguata al contesto e l'assenza di frenata, costituiscono fattori causali primari. Residua una corresponsabilità del conducente della Mercedes per errata valutazione personale circa i tempi e le distanze.”
La tesi dell'attore secondo cui i rilievi del ctu sono errati quanto al punto di collisione e alla distanza di sicurezza non appare convincente in quanto, anche postulando che il punto di collisione corretto fosse quello individuato dalla polizia stradale, non spiega la causa del tamponamento. Ed infatti questo si spiegherebbe solo se il veicolo Opel avesse accelerato, quindi incrementato la velocità, pur vedendo il veicolo attoreo impegnare l'incrocio, altrimenti l'attore non avrebbe dovuto impegnare l'incrocio valutando la distanza del veicolo Opel rispetto al punto di collisione. La prova dell'accelerazione del veicolo Opel dopo l'ingresso della BMW in incrocio non è emersa.
La giurisprudenza, al riguardo, ha stabilito che in caso di tamponamento tra veicoli, opera una presunzione di colpa a carico del veicolo tamponante. Tale presunzione si fonda sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al
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veicolo che precede, ai sensi dell'art. 149 Codice della Strada e dell'art. 2054, comma 2, c.c. In caso di tamponamento, la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c. è superata dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante. Sul conducente del veicolo tamponante grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa a lui non imputabile (; Cass. civ. sez. VI, 01/06/2022, n. 17896). Nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
2.2 Tuttavia, anche la condotta di immissione del conducente della Mercedes non è esente da responsabilità, poiché nonostante abbia il diritto di precedenza, una volta completata la manovra, è tenuto in ogni caso a verificare che l'immissione possa avvenire in condizioni di sicurezza, senza pericolo per i veicoli che sopraggiungono. Secondo la Suprema Corte è necessario che “il conducente favorito si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, facendo tutto il possibile per evitare l'incidente. In caso contrario, può essere riconosciuto un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Ed, infatti: “In materia di circolazione stradale, non è vero che ad ogni ipotesi di tamponamento corrisponda la colpa esclusiva dell'investitore, ben potendo il tamponamento essere determinato dal fatto che il tamponato si sia immesso nella traiettoria del tamponante in modo improvviso ed in violazione di una precisa norma di comportamento. (nella specie, un ciclista non aveva dato la dovuta precedenza, in un incrocio, ad un'automobile, portandosi rapidamente davanti ad essa e venendone urtato da tergo: la suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che aveva attribuito al ciclista la parziale responsabilità del sinistro). Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3789 del 22/11/1974
2.3 Dal complesso delle risultanze istruttorie deriva che entrambi i veicoli hanno concorso nel cagionare il sinistro de quo, ed opera, pertanto, la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c. nella misura del 50% a carico di ciascuno.
3. Analizzando la domanda relativa al risarcimento dei danni materiali del veicolo attoreo, il CTU ha stimato che i danni riscontrati sul veicolo Mercedes ammontano ad € 14.441,05 (cfr. pagina 23 ctu).
Di contro l'attore ha evidenziato come il riparatore del veicolo abbia eseguito un preventivo lordo pari ad euro 26.192,49 (cfr. all. 7 alla citazione), mentre il c.t.p. ha calcolato un danno pari ad euro 21.781,33. Persona_3
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Nello specificare i criteri che hanno condotto il ctu alla sua conclusione l'ing,
ha evidenziato di aver tratto i parametri risarcitori da un software Per_1 gestionale (cfr. tabella 8.1 allegata alla ctu), mentre il calcolo dei danni lo ha eseguito basandosi sul materiale fotografico in atti. Evidenzia questo giudice come la disamina dei danni dal materiale fotografico anziché dall'ispezione diretta del veicolo costituisca vulnus della indagine.
Ai fini della liquidazione del danno riportato da un autoveicolo nello scontro con altro autoveicolo, ben possono essere utilizzate le fatture rilasciate da coloro che hanno proceduto alla riparazione dell'auto danneggiata e fornito i pezzi di ricambio, in quanto costituiscono elementi indiziari idonei, in concorso con altri elementi desunti da nozioni di comune esperienza, alla formazione del convincimento del giudice sulla entità del danno (Cass. 5565/91). Peraltro, la fattura, se costituisce elemento probatorio, in mancanza di specifiche contestazioni, dell'effettuazione dei lavori di riparazione in essa indicati, nulla dice in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente stradale ed i danni riportati dall'autovettura incidentata, gravando pur sempre sull'attore la prova della riconducibilità eziologica dei danni di cui chiede il risarcimento al verificarsi del sinistro per cui è causa.
Analogamente, si ritiene che il preventivo del carrozziere o dell'officina meccanica non costituisca prova idonea del danno subito dal veicolo, e precisamente del nesso eziologico tra i danni ed il sinistro stradale, ma lo stesso può rappresentare, in presenza di determinate concorrenti circostanze - quali, ad esempio, la corrispondenza tra le parti danneggiate indicate in tali documenti ed i danni raffigurati nella documentazione fotografica - un'utile base per la valutazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c.
In particolare, il preventivo non ha valore probatorio e non può essere utilizzato per il quantum debeatur se è redatto unilateralmente senza contraddittorio e non è confermato dal suo autore (Cass. 11765/13). Il riparatore del veicolo ha testimoniato della necessità delle riparazioni ( id est del nesso causale con il sinistro) ma ha anche precisato che il prezzario applicato è quello di Mercedes. A tanto consegue che sussiste principio di prova sufficiente per stimare ex artt. 2056 – 1226 comma 2 c.c. un danno materiale complessivo pari ad euro 20.000 (ivi comprese le spese di recupero e restituzione – fattura n. n.72 del 30.5.2017 (cfr. all. 8 alla citazione).
A tanto consegue applicando la riduzione per il concorso di colpa nella misura del 50%, l'importo risarcibile è pari a €. 10.000 oltre rivalutazione e interessi legali dal sinistro al saldo per un totale di euro 11.127,215(iva inclusa).
4. In relazione al danno non patrimoniale, il CTU medico-legale, dott.
ha accertato che ha Persona_2 Parte_1 riportato a seguito del sinistro de quo contusioni multiple e distorsione
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del rachide cervicale, con postumi stabili e non suscettibili di aggravamento. Nella relazione il perito ha concluso dichiarando che “la tipologia e localizzazione delle lesioni sono coerente con la dinamica dichiarata, tipicamente associata ai colpi di frusta della cervicale. Non emergono elementi che inducano a ritenere le lesioni non riconducibili al sinistro. Non sono necessarie ulteriori cure, i postumi permanenti sono modesti ma obiettivi.
Per tali lesioni il CTU ha riscontrato un'invalidità temporanea di 15 giorni al 100%, di 20 giorni al 50% e di 10 giorni al 25%; un'invalidità permanente pari ad 1% e spese mediche documentate e congrue in € 300,00. Nel caso di specie, pertanto, si condividono integralmente le conclusioni peritali del Dott. , ritenendole aderenti alla documentazione medica Per_2 in atti, ai principi medico-legali applicabili e scevre da vizi di illogicità e/o contraddittorietà. Le critiche avanzate in comparsa conclusionale non sono accoglibili in quanto non supportate da leggi scientifiche ma meramente fondate sulle diverse valutazioni del consulente di parte in atti senza spiegare perché le valutazioni del ctu sarebbero scientificamente errate.
Con riferimento al danno morale richiesto opera il seguente principio: “Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13383 del 20/05/2025 Non sono stati dimostrati e per vero allegati elementi fattuali in grado di dimostrare uno scostamento dai parametri medi tabellari.
4.2 Pertanto, ha subito lesioni c.d. ”micro- Parte_1 permanenti” ed il parametro di riferimento normativo per la determinazione della suddetta tipologia di danno è costituito dalle tabelle previste dall'art.139 dlg. 209/05. Conclusivamente quindi, nel caso di specie, il ristoro dei danni non patrimoniali riportati dall'attore ammonta complessivamente ad euro 659,93 per la invalidità permanente e ad euro 1.544,95 per la invalidità temporanea, avuto riguardo all'età del danneggiato alla data del sinistro oltre ad euro 300,00 per spese mediche, per un totale di € 2.504,88.
Tale importo deve infine essere devalutato al momento del fatto e poi rivalutato all'attualità: si applicano dunque gli interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente decisione (cfr. Cass. civ. n. 39376/2021).
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Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono ad una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato e pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. Ne deriva che nei debiti di valore ed in particolare nelle obbligazioni risarcitorie la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta – id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale. Ne consegue che al credito devalutato al mese di Maggio 2017 (pari ad
€2.080,47) vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione. Su tale credito residuo, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712. In considerazione dei predetti rilievi, dunque, deve essere adeguatamente corrisposta all'attore, la somma di euro 2.787,37 che per la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro va ridotta nella misura del 50%, per un totale di euro 1.393,68 oltre interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo. Nulla a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale non avendo l'attore allegato alcunché in merito a pregiudizi dinamico-relazionali conseguenza del sinistro né pregiudizi di natura morale.
5. Le spese di lite rapportate al decisum e liquidate in dispositivo seguono la soccombenza dei convenuti che devono essere condannati in solido alla refusione delle spese di lite, previa compensazione nella misura del 50% per l'esito della lite, in favore degli avvocati Paolo Colorizio e Luciano Bontempo che si sono dichiarati antistatari e vanno liquidate in euro 2.538,50 ai sensi del DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (cfr. art. 4 co. 2) oltre al rimborso del 50% del contributo unificato e delle spese di entrambe le CTU.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e accerta la corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 50% cadauno a carico di CP_4 e;
[...] Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
quale legale rappresentante di della somma per i
[...] Controparte_1 danni patrimoniali di € 11.127,215 , oltre interessi di mora al saggio legale dalla data della domanda introduttiva di giudizio al saldo effettivo e al pagamento in favore di per i danni non patrimoniali della Parte_1 somma di euro 1.393,68, oltre interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell'attore in proprio e nella qualità di rappresentante legale della
[...] che liquida complessivamente in euro 2.538,50 per compensi Controparte_1 ed euro 132,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati Paolo Colorizio e Luciano Bontempo che si sono dichiarati antistatari, con compensazione della sorte residua;
- pone le spese di entrambe le CTU a carico solidale di tutte le parti del giudizio nella misura di metà a carico dell'attore e di metà di tutti i convenuti.
Così deciso in Latina il 17.11.2025
Il Giudice dott. Gaetano Negro
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Latina II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6989/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 02/03/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 21.7.2025
TRA
, c.f. , in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1 nella qualità di legale rappresentante della P. IVA Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Colorizio e Luciano P.IVA_1 Bontempo, elettivamente domiciliato in Latina alla via Picasso 28\c, giusta procura in atti
-attore-
E
, partita IVA: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro De Angelis ed elettivamente domiciliata in Sezze alla via Veneto snc, giusta atto di costituzione in giudizio e procura in atti,
-convenuta-
NONCHÉ
, Controparte_3
, C.F. Controparte_4 CodiceFiscale_2
-convenuti contumaci-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: cfr. le note sostitutive dell'udienza del 06.02.2025 le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante della società conveniva in Controparte_1 giudizio e per Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Sezze il 24 maggio 2017, alle ore 11:40 circa, in corrispondenza dell'incrocio tra la Via Appia e la Migliara 46. L'attore riferiva che, provenendo da via Migliara 46 e diretto verso Terracina, aveva impegnato l'intersezione per immettersi sulla Via Appia alla guida della Mercedes CLA tg. EV324FR, di proprietà della Mercedes Financial Services Italia e concessa in leasing alla e, nel Controparte_1 completare la manovra di immissione, veniva urtato sulla parte posteriore destra dal veicolo Opel Astra tg. DD609DT, di proprietà di CP_4
e condotto da , che proveniva da Latina con
[...] Controparte_3 direzione Terracina. A seguito dell'incidente venivano riportati danni materiali al veicolo e lesioni personali, in particolare l'attore subiva trauma cervicale e contusioni multiple, come documentato dai referti medici depositati. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale di Sezze che redigeva il verbale d'incidente e i rilievi planimetrici.
1. L'attore conveniva in giudizio il responsabile civile e il conducente del veicolo Opel Astra e l'assicurazione chiedendo Controparte_2 la loro condanna in solido per il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro de quo. Si costituiva la convenuta eccependo in via preliminare Controparte_2 l'improcedibilità della domanda per mancato rispetto degli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni private e la carenza di legittimazione attiva della e contestava, inoltre, la dinamica del sinistro, Controparte_1 sostenendo la responsabilità esclusiva dell'attore, per la violazione dell'art. 145 del Codice della strada. I convenuti e rimanevano contumaci. Controparte_3 CP_4 In via istruttoria veniva espletato l'interrogatorio formale di Parte_1
e venivano escussi i testi, tra cui l'agente della Polizia Locale
[...] intervenuto sul luogo del sinistro. Venivano, altresì, espletate la CTU cinematica affidata all'Ing. Per_1
e la CTU medico-legale affidata al dott. .
[...] Persona_2
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Esaurita l'istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione.
La convenuta ha eccepito l'improcedibilità della Controparte_2 domanda per asserita incompletezza della richiesta risarcitoria nonchè il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_1 La prima delle due eccezioni in discorso è tuttavia stata successivamente oggetto di rinuncia.
1.2 Quanto all'eccezione sulla carenza di legittimazione attiva della società si osserva che il contratto di leasing attribuisce Controparte_1 all'utilizzatore il diritto di godimento esclusivo del bene per l'intera durata del rapporto, con conseguente obbligo di curarne la conservazione e facoltà di esercitare ogni diritto connesso. Ne consegue che, qualora il bene venga danneggiato da terzi, l'utilizzatore è legittimato ad agire per il risarcimento dei danni poiché subisce direttamente il pregiudizio economico derivante dall'indisponibilità o dal deterioramento del bene stesso. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'utilizzatore di un bene concesso in leasing, pur non essendone proprietario, è legittimato ad agire per il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito di terzi, in quanto titolare di un interesse proprio e attuale alla conservazione e al godimento del bene” (cfr. Cass. civ. n. 21011/10). Pertanto, la quale utilizzatrice in leasing del veicolo Controparte_1 Mercedes CLA tg. EV324FR, è pienamente legittimata ad agire iure proprio per il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo nel sinistro oggetto di causa, indipendentemente dalla titolarità del bene in capo alla società di leasing proprietaria.
2. La dinamica del sinistro è stata dettagliatamente ricostruita nella CTU tecnica e trova idoneo (anche se non completo) riscontro non solo nei rilievi e verbali redatti della polizia locale intervenuta sul luogo dell'incidente ma anche nelle dichiarazioni testimoniali. In sede di interrogatorio formale, l'attore ha riferito di essersi fermato allo stop, di aver atteso il transito di alcuni veicoli provenienti da sinistra e avendo stimato che la carreggiata fosse libera ha iniziato la manovra di svolta a sinistra, in direzione Terracina;
ha dichiarato, altresì, che dopo aver completato quasi interamente la manovra veniva urtato sulla parte posteriore destra da un veicolo che sopraggiungeva da Latina. Di contro l'Agente di Polizia Locale, , ha riferito di essere Testimone_1 intervenuto sul luogo del sinistro pochi minuti dopo l'accaduto, confermando che “il punto d'urto si trovava oltre l'intersezione, a circa 10-15 metri, con contatto tra parte anteriore sinistra dell'Opel e posteriore destra della
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Mercedes”. Ha confermato inoltre di aver elevato verbale di infrazione a carico di per mancato rispetto dello stop e a carico Parte_1 dell' per velocità eccessiva, ha poi precisato che sul luogo non CP_4 erano presenti segni di frenata lasciati dall'Opel. Il carrozziere ha riferito di aver visionato il veicolo Testimone_2 Mercedes e di aver redatto preventivo di riparazione dopo aver smontato alcune parti posteriori, per la valutazione dei danni. Ha confermato, inoltre, che l'urto era “netto, localizzato nella zona posteriore destra” coerente con un tamponamento.
Orbene dal compendio probatorio agli atti non è possibile verificare se l'attore abbia o meno osservato lo stop in quanto l'annullamento della sanzione elevata a suo carico è avvenuto per mancata costituzione dell'ente avanti al giudice di pace (cfr. sentenza depositata in allegato alla comparsa conclusionale). In sede di testimonianza l'agente verbalizzante ha confermato la sua valutazione ma alcun preciso riscontro si è ottenuto dalla ctu cinematica che non ha chiarito se l'obbligo di fermata sia stato rispettato o no dall'attore.
In relazione ai rilievi della Polizia Locale e della CTU cinematica si osserva che la velocità stimata dell'Opel era di 70–75 km/h, la visibilità reciproca di 50–70 metri e che i danni fossero compatibili con un tamponamento. Il CTU, nel proprio elaborato ha concluso dichiarando che “la dinamica del sinistro è compatibile con un'immissione da parte della Mercedes e un sopraggiungere dell'Opel a velocità non prudenziale. La collisione avveniva nella corsia di marcia dell'Opel, ma a distanza di circa 10-15 metri dall'incrocio, quando la Mercedes aveva pressoché completato la manovra. La velocità dell'Opel, non adeguata al contesto e l'assenza di frenata, costituiscono fattori causali primari. Residua una corresponsabilità del conducente della Mercedes per errata valutazione personale circa i tempi e le distanze.”
La tesi dell'attore secondo cui i rilievi del ctu sono errati quanto al punto di collisione e alla distanza di sicurezza non appare convincente in quanto, anche postulando che il punto di collisione corretto fosse quello individuato dalla polizia stradale, non spiega la causa del tamponamento. Ed infatti questo si spiegherebbe solo se il veicolo Opel avesse accelerato, quindi incrementato la velocità, pur vedendo il veicolo attoreo impegnare l'incrocio, altrimenti l'attore non avrebbe dovuto impegnare l'incrocio valutando la distanza del veicolo Opel rispetto al punto di collisione. La prova dell'accelerazione del veicolo Opel dopo l'ingresso della BMW in incrocio non è emersa.
La giurisprudenza, al riguardo, ha stabilito che in caso di tamponamento tra veicoli, opera una presunzione di colpa a carico del veicolo tamponante. Tale presunzione si fonda sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al
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veicolo che precede, ai sensi dell'art. 149 Codice della Strada e dell'art. 2054, comma 2, c.c. In caso di tamponamento, la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c. è superata dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante. Sul conducente del veicolo tamponante grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa a lui non imputabile (; Cass. civ. sez. VI, 01/06/2022, n. 17896). Nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
2.2 Tuttavia, anche la condotta di immissione del conducente della Mercedes non è esente da responsabilità, poiché nonostante abbia il diritto di precedenza, una volta completata la manovra, è tenuto in ogni caso a verificare che l'immissione possa avvenire in condizioni di sicurezza, senza pericolo per i veicoli che sopraggiungono. Secondo la Suprema Corte è necessario che “il conducente favorito si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, facendo tutto il possibile per evitare l'incidente. In caso contrario, può essere riconosciuto un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Ed, infatti: “In materia di circolazione stradale, non è vero che ad ogni ipotesi di tamponamento corrisponda la colpa esclusiva dell'investitore, ben potendo il tamponamento essere determinato dal fatto che il tamponato si sia immesso nella traiettoria del tamponante in modo improvviso ed in violazione di una precisa norma di comportamento. (nella specie, un ciclista non aveva dato la dovuta precedenza, in un incrocio, ad un'automobile, portandosi rapidamente davanti ad essa e venendone urtato da tergo: la suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che aveva attribuito al ciclista la parziale responsabilità del sinistro). Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3789 del 22/11/1974
2.3 Dal complesso delle risultanze istruttorie deriva che entrambi i veicoli hanno concorso nel cagionare il sinistro de quo, ed opera, pertanto, la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c. nella misura del 50% a carico di ciascuno.
3. Analizzando la domanda relativa al risarcimento dei danni materiali del veicolo attoreo, il CTU ha stimato che i danni riscontrati sul veicolo Mercedes ammontano ad € 14.441,05 (cfr. pagina 23 ctu).
Di contro l'attore ha evidenziato come il riparatore del veicolo abbia eseguito un preventivo lordo pari ad euro 26.192,49 (cfr. all. 7 alla citazione), mentre il c.t.p. ha calcolato un danno pari ad euro 21.781,33. Persona_3
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Nello specificare i criteri che hanno condotto il ctu alla sua conclusione l'ing,
ha evidenziato di aver tratto i parametri risarcitori da un software Per_1 gestionale (cfr. tabella 8.1 allegata alla ctu), mentre il calcolo dei danni lo ha eseguito basandosi sul materiale fotografico in atti. Evidenzia questo giudice come la disamina dei danni dal materiale fotografico anziché dall'ispezione diretta del veicolo costituisca vulnus della indagine.
Ai fini della liquidazione del danno riportato da un autoveicolo nello scontro con altro autoveicolo, ben possono essere utilizzate le fatture rilasciate da coloro che hanno proceduto alla riparazione dell'auto danneggiata e fornito i pezzi di ricambio, in quanto costituiscono elementi indiziari idonei, in concorso con altri elementi desunti da nozioni di comune esperienza, alla formazione del convincimento del giudice sulla entità del danno (Cass. 5565/91). Peraltro, la fattura, se costituisce elemento probatorio, in mancanza di specifiche contestazioni, dell'effettuazione dei lavori di riparazione in essa indicati, nulla dice in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente stradale ed i danni riportati dall'autovettura incidentata, gravando pur sempre sull'attore la prova della riconducibilità eziologica dei danni di cui chiede il risarcimento al verificarsi del sinistro per cui è causa.
Analogamente, si ritiene che il preventivo del carrozziere o dell'officina meccanica non costituisca prova idonea del danno subito dal veicolo, e precisamente del nesso eziologico tra i danni ed il sinistro stradale, ma lo stesso può rappresentare, in presenza di determinate concorrenti circostanze - quali, ad esempio, la corrispondenza tra le parti danneggiate indicate in tali documenti ed i danni raffigurati nella documentazione fotografica - un'utile base per la valutazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c.
In particolare, il preventivo non ha valore probatorio e non può essere utilizzato per il quantum debeatur se è redatto unilateralmente senza contraddittorio e non è confermato dal suo autore (Cass. 11765/13). Il riparatore del veicolo ha testimoniato della necessità delle riparazioni ( id est del nesso causale con il sinistro) ma ha anche precisato che il prezzario applicato è quello di Mercedes. A tanto consegue che sussiste principio di prova sufficiente per stimare ex artt. 2056 – 1226 comma 2 c.c. un danno materiale complessivo pari ad euro 20.000 (ivi comprese le spese di recupero e restituzione – fattura n. n.72 del 30.5.2017 (cfr. all. 8 alla citazione).
A tanto consegue applicando la riduzione per il concorso di colpa nella misura del 50%, l'importo risarcibile è pari a €. 10.000 oltre rivalutazione e interessi legali dal sinistro al saldo per un totale di euro 11.127,215(iva inclusa).
4. In relazione al danno non patrimoniale, il CTU medico-legale, dott.
ha accertato che ha Persona_2 Parte_1 riportato a seguito del sinistro de quo contusioni multiple e distorsione
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del rachide cervicale, con postumi stabili e non suscettibili di aggravamento. Nella relazione il perito ha concluso dichiarando che “la tipologia e localizzazione delle lesioni sono coerente con la dinamica dichiarata, tipicamente associata ai colpi di frusta della cervicale. Non emergono elementi che inducano a ritenere le lesioni non riconducibili al sinistro. Non sono necessarie ulteriori cure, i postumi permanenti sono modesti ma obiettivi.
Per tali lesioni il CTU ha riscontrato un'invalidità temporanea di 15 giorni al 100%, di 20 giorni al 50% e di 10 giorni al 25%; un'invalidità permanente pari ad 1% e spese mediche documentate e congrue in € 300,00. Nel caso di specie, pertanto, si condividono integralmente le conclusioni peritali del Dott. , ritenendole aderenti alla documentazione medica Per_2 in atti, ai principi medico-legali applicabili e scevre da vizi di illogicità e/o contraddittorietà. Le critiche avanzate in comparsa conclusionale non sono accoglibili in quanto non supportate da leggi scientifiche ma meramente fondate sulle diverse valutazioni del consulente di parte in atti senza spiegare perché le valutazioni del ctu sarebbero scientificamente errate.
Con riferimento al danno morale richiesto opera il seguente principio: “Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13383 del 20/05/2025 Non sono stati dimostrati e per vero allegati elementi fattuali in grado di dimostrare uno scostamento dai parametri medi tabellari.
4.2 Pertanto, ha subito lesioni c.d. ”micro- Parte_1 permanenti” ed il parametro di riferimento normativo per la determinazione della suddetta tipologia di danno è costituito dalle tabelle previste dall'art.139 dlg. 209/05. Conclusivamente quindi, nel caso di specie, il ristoro dei danni non patrimoniali riportati dall'attore ammonta complessivamente ad euro 659,93 per la invalidità permanente e ad euro 1.544,95 per la invalidità temporanea, avuto riguardo all'età del danneggiato alla data del sinistro oltre ad euro 300,00 per spese mediche, per un totale di € 2.504,88.
Tale importo deve infine essere devalutato al momento del fatto e poi rivalutato all'attualità: si applicano dunque gli interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente decisione (cfr. Cass. civ. n. 39376/2021).
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Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono ad una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato e pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. Ne deriva che nei debiti di valore ed in particolare nelle obbligazioni risarcitorie la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta – id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale. Ne consegue che al credito devalutato al mese di Maggio 2017 (pari ad
€2.080,47) vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione. Su tale credito residuo, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712. In considerazione dei predetti rilievi, dunque, deve essere adeguatamente corrisposta all'attore, la somma di euro 2.787,37 che per la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro va ridotta nella misura del 50%, per un totale di euro 1.393,68 oltre interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo. Nulla a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale non avendo l'attore allegato alcunché in merito a pregiudizi dinamico-relazionali conseguenza del sinistro né pregiudizi di natura morale.
5. Le spese di lite rapportate al decisum e liquidate in dispositivo seguono la soccombenza dei convenuti che devono essere condannati in solido alla refusione delle spese di lite, previa compensazione nella misura del 50% per l'esito della lite, in favore degli avvocati Paolo Colorizio e Luciano Bontempo che si sono dichiarati antistatari e vanno liquidate in euro 2.538,50 ai sensi del DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (cfr. art. 4 co. 2) oltre al rimborso del 50% del contributo unificato e delle spese di entrambe le CTU.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e accerta la corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 50% cadauno a carico di CP_4 e;
[...] Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
quale legale rappresentante di della somma per i
[...] Controparte_1 danni patrimoniali di € 11.127,215 , oltre interessi di mora al saggio legale dalla data della domanda introduttiva di giudizio al saldo effettivo e al pagamento in favore di per i danni non patrimoniali della Parte_1 somma di euro 1.393,68, oltre interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell'attore in proprio e nella qualità di rappresentante legale della
[...] che liquida complessivamente in euro 2.538,50 per compensi Controparte_1 ed euro 132,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati Paolo Colorizio e Luciano Bontempo che si sono dichiarati antistatari, con compensazione della sorte residua;
- pone le spese di entrambe le CTU a carico solidale di tutte le parti del giudizio nella misura di metà a carico dell'attore e di metà di tutti i convenuti.
Così deciso in Latina il 17.11.2025
Il Giudice dott. Gaetano Negro
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