Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1568/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Luisa Morello e dell'Avv. Paola Maria Di Luccia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Andrea Bonaiti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
A) Dichiarare, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 898/70, così come modificato dalla Legge n. 55/2015, la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Agrate Brianza in data 29.09.2015 Parte_1 Controparte_1
(trascritto presso il competente Ufficio del Comune di Agrate Brianza al n. 25, Parte II, Serie A, anno 2015);
B) Disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre collocandolo presso la Per_1 residenza della madre, con conseguente facoltà per la stessa di assumere, senza il consenso, ma in ogni caso tenendo sempre informato il padre, in caso di sua richiesta, le decisioni ordinarie e straordinarie legate alla gestione e alla cura del minore, a titolo esemplificativo organizzazione della routine quotidiana (orari, pasti, attività ricreative); gestione della salute ordinaria (visite mediche
. Sul punto le parti concordano che, a richiesta del padre, la signora sarà disponibile a Pt_1 svolgere un call telefonica con cadenza mensile per aggiornarlo sulle attività e condizioni del minore.
. Per le scelte relative al minore, per le quali è necessario il consenso del padre, lo stesso dovrà esprimerlo o meno, motivando l'eventuale dissenso, entro due giorni dalla richiesta inoltrata per scritto dalla madre.
C) Stabilire che il padre avrà diritto di tenere con sé il minore, a fine settimana alterni, il sabato a cena o la domenica a pranzo, in base allo svolgimento delle partite e/ allenamenti del minore con la scuola calcio. La signora informerà il padre entro il giovedì sul giorno preciso tra i due Pt_1 indicati. La cena o il pranzo si terrà anche in presenza dei nonni paterni e, in ogni caso, sempre compatibilmente con gli impegni sportivi, di salute e scolastici del minore;
in tali occasioni il padre preleverà il minore presso la casa materna ivi poi riaccompagnandolo.
. Le parti concordano che per tornare alle condizioni dei weekend alterni, con pernottamento presso il padre, è necessario attendere per un primo periodo di tempo gli sviluppi circa l'andamento dei rapporti padre- figlio e, in ogni caso, tenere da conto la preferenza che sarà espressa, nel tempo, da sulla propria volontà nel fermarsi a dormire presso il padre. Per_1
. Il padre, nell'interesse del minore, dichiara di essere in cura presso lo specialista Dr. Paolo
Cavedini di Milano e si impegna condividere con la madre le informazioni atte a dare evidenza che il suo percorso di cure terapeutiche prosegue. In particolare, il signor dichiara che si farà CP_1 rilasciare dal medico curante, ogni sei mesi, una certificazione sullo stato di salute e sulle cure che segue, che invierà alla signora . Pt_1
In ogni caso, qualora il signor non si sentisse bene, si impegna a preavvisare la signora CP_1
entro il martedì della settimana di competenza del fatto che non potrà vedere il figlio. Pt_1
. Il padre si impegna a contattare il figlio telefonicamente almeno tre volte alla settimana.
. trascorrerà con il padre il giorno di Santo Stefano e di Pasqua, il padre lo preleverà Per_1 presso la casa materna la mattina ed ivi lo riporterà la sera. Salvo diverso accordo tra le parti.
. In occasione delle vacanze estive il sig. potrà trascorrere con il figlio un periodo di dieci CP_1 giorni consecutivi, nel mese di luglio, oppure agosto, anche in presenza dei nonni, salvo diversa volontà del minore di non voler pernottare dal padre. I genitori si impegnano a definire il periodo nel mese di giugno.
. Restanti festività (Ognissanti, Immacolata, carnevale, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno e ogni altro giorno di festività nazionale), in cui è prevista la chiusura delle scuole verrà determinato di volta in volta dai genitori.
. In ogni caso, salvo diverso accordo tra le parti, il padre avrà il diritto di sentire sempre Per_1
e in particolare nel giorno di Natale, Capodanno o di Pasqua/Pasquetta e del compleanno del minore.
La madre e il padre nei periodi di festività/vacanza scolastici potranno decidere di restare con il figlio presso la propria residenza, ovvero condurlo fuori, per visitare luoghi turistici, ovvero diverse città, altro. In tale ultima ipotesi, il genitore, prima della partenza insieme al figlio, dovrà sempre comunicare all'altro, il luogo di destinazione. Le spese di viaggio e pernottamento fuori casa, oltre tutto il necessario, saranno a carico della madre che condurrà con sé il figlio;
fermo restando l'obbligo di erogazione del concorso al mantenimento da parte del padre.
D) Disporre quanto a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio, il Signor CP_1 verserà alla IG , per 12 mensilità, l'importo di € 500,00 (Euro cinquecento/00 ). Pt_1
L'importo dovrà essere versato, entro e non oltre il 30 di ogni mese, mediante bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato alla IG . L'indicato importo di € 500,00, verrà Pt_1 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT valenti per il caso di specie a far tempo dall'anno successivo alla prima dazione (per gli anni precedenti, invece, le parti precisano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra).
Si precisa che nel mantenimento ordinario le parti ritengono ricomprese le seguenti voci di spesa, anche tenendo conto, in parte, delle linee giuda di cui al Protocollo del Tribunale di Monza 7 maggio
2018:
; Abbonamenti;
Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali Pt_2 ordinarie, utenze, tributi); Farmaci da banco;
Frequenza del c.d. tempo prolungato, del cd. pre- scuola o del cd. Dopo scuola.
5) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese meglio indicate dal Protocollo del Tribunale di Monza.
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Le parti concordano che le spese per gli abbonamenti / biglietti dei mezzi pubblici di trasposto per esigenze di istruzione, siano suddivisi al 50% tra le parti.
Spese mediche
Ticket dovuti in relazione ai farmaci richiedenti prescrizione medica (compresi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); Spese mediche urgenti;
Spese di istruzione
Iscrizione o contributi per la scuola pubblica, materiale di cancelleria successive all'inizio dell'anno scolastico;
Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche e artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipazione
a gite scolastiche senza pernottamento;
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI CON IL PREVENTIVO ACCORDO
In via esemplificativa e non esaustiva.
Spese mediche
Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
Cure dentistiche o ortodontiche, pur se in strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese: frequentazione dei centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da i suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro;
Gite scolastiche e viaggi d'istruzione con pernottamento;
Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari e postuniversitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
Acquisto e utilizzo mezzi di trasporto a motore (conseguimento patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
***
In merito alla spesa della scuola calcio frequentata da , i genitori concordano che la stessa Per_1 verrà sostenuta nella misura del 100% dalla IG , fintantoché l'importo resterà nella Pt_1 cifra attuale di € 320,00 per anno. Allorquando la spesa dovesse superare il predetto importo, in ragione della crescita di categoria sportiva del minore, la somma eccedente i 320,00 euro verrà suddivisa, tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno. I genitori dichiarano di darsi reciproca autorizzazione alla frequenza del figlio alla scuola calcio e alla suddivisone delle spese come qui concordato.
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo idonea documentazione.
MODALITÀ DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
Salvo che le parti non decidano di accordarsi in modo amichevole e diretto.
La richiesta del consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici) –salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa s'intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DI RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsApp) con i relativi giustificativi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 250,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Il tutto, salvo diverso accordo tra le parti.
6) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG quale genitore collocatario. Pt_1
7) I coniugi accordano il consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio; tuttavia i viaggi all'estero del figlio, dovranno essere decisi di comune accordo, di volta in volta.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo del proprio mantenimento.
9) Le parti si impegnano a non impugnare la sentenza di cessazione effetti civili matrimonio.
E) Ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrate Brianza di procedere all'annotazione della Sentenza e di tutti i necessari adempimenti di legge previsti.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 29 ottobre 2020 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
Agrate Brianza in data 29.09.2015 (atto n. 25, Parte II, Serie A, del registro degli atti CP_2 di matrimonio del Comune di Agrate Brianza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Agrate Brianza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 03.04.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti