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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/12/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2249/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con comparsa di riassunzione notificata il 13 ottobre 2022
da
(C.F. e P.I. ) con il procuratore e domiciliatario avv. Luca Parte_1 P.IVA_1
Colombaro
- attrice -
contro
(P.I. ) con il procuratore e domiciliatario avv. Controparte_1 P.IVA_2
RT AN
- convenuta -
Oggetto: altri contratti d'opera.
Causa iscritta a ruolo il 14 ottobre 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 4 luglio 2025.
CONCLUSIONI
Pagina 1 di 10 Per l'attrice: come da foglio depositato telematicamente il 4 luglio 2025:
“Nel merito in via principale
Contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società nei confronti della inerente alla pavimentazione fornita Controparte_1 Parte_1
e posata nella palestra denominata “VA SP “ sita a Pordenone e, per l'effetto, condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese necessarie alla rimozione e sostituzione della pavimentazione difforme e/o al relativo ripristino garantito nel tempo nella misura accertata in corso di causa, nonché del conseguente risarcimento del danno.
Spese e compensi di lite rifusi.
Nel merito in via subordinata
Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società nei Controparte_1 confronti della inerente alla pavimentazione fornita e posata nella palestra Parte_1 denominata “VA SP “ sita a Pordenone e, per l'effetto, condannarsi CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla proporzionale riduzione del
[...] prezzo di cui alle fatture in atti (cfr. all.ti 2,6,7,8,10 del doc. A - fascicolo documenti).
Spese e compensi di lite rifusi.
Nel merito in via ulteriormente subordinata
Contrariis reiectis, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, compensarsi fino a concorrenza gli importi che risulteranno dovuti alla con quelli che Parte_1 dovessero risultare a credito della società opposta e condannarsi la società CP_1
a corrispondere alla ogni eventuale differenza a suo favore.
[...] Parte_1
Spese e compensi di lite rifusi.
In via istruttoria.
Senza inversione dell'onere della prova si chiede di essere ammessi a provare per testimoni le circostanze indicate nella II e III Memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. rispettivamente del 3.5.2023 e del 23.5.2023, che di seguito si riportano:
Pagina 2 di 10 1) Vero che, la società in data 6.6.2019 ha acquistato un immobile, oggi Parte_1 denominato VA SP, sito a Pordenone, in via Prasecco n.19, originariamente avente ad oggetto un'attività di vendita e riparazione di camion con relativa officina allo scopo di ristrutturarlo e trasformarlo in un centro ove accogliere varie associazioni sportive in regime di coworking per lo svolgimento di una molteplicità di attività sportive quali pallavolo, calcetto, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, oltre a varie attività di fitness, yoga, pilates, aerobica e plurimi corsi di ballo e danza?
2) Vero che, in fase di realizzazione del predetto progetto, la società veniva Parte_1 messa in contatto dall'impresario incaricato di effettuare le opere di ristrutturazione in parola con il titolare della ? Controparte_2
3) Vero che, la società si presentava alla quale società esperta CP_1 Parte_1 nel settore dei pavimenti e già posatrice di pavimentazione analoga a quella oggetto di causa in altra palestra denominata Pala Centro Sportivo Italiano, sito in via della Comina,
n.31 a Pordenone, in zona del Villaggio del Fanciullo, ed adibita ad attività sportiva?
4) Vero che, gli ordini effettuati dalla alla di cui ai documenti da Parte_1 CP_1
1 a 10, che si rammostrano, avevano ad oggetto la fornitura e posa in opera della pavimentazione delle tre palestre poste all'interno della struttura di denominato Parte_1
“VA SP”, sito a Pordenone, in via Prasecco n. 19 identificate come palestra bianca, rossa e antracite?
5) Vero che, prima di effettuare gli ordini della pavimentazione e posa in opera, di cui ai documenti che si rammostrano (cfr. docc. da 1 a 10), i signori ed il Parte_2 socio condividevano con il signor , anche a mezzo previ Parte_3 CP_2 sopralluoghi di quest'ultimo presso la VA SP, tutte le informazioni relative alle attività sportive che sarebbero state svolte nel predetto centro al fine di scegliere la pavimentazione più idonea?
6) Vero che, prima di effettuare gli ordini della pavimentazione e posa in opera delle tre palestre bianca, rossa ed antracite, specificava al signor che le Parte_1 CP_2 attività sportive da svolgersi nelle predette palestre sarebbero state quelle di pallavolo e calcetto, oltre alle varie attività di fitness, zumba, danza classica e moderna, balli caribici, liscio, tango, ginnastica ritmica?
Pagina 3 di 10 7) Vero che, ordinava il materiale per la pavimentazione delle tre palestre Parte_1 bianca, rossa ed antracite e commissionava la relativa posa in opera a seguito di espressa ed univoca indicazione del signor , quale legale rappresentante di Controparte_2
CP_1
8) Vero che, la palestra “rossa” di circa 855/950 mq posta al piano terra era adibita prevalentemente ad attività sportiva di pallavolo, calcetto e varie tipologie di ginnastica ritmica e artistica, multi sport per bambini, zumba?
9) Vero che, la palestra “bianca” di circa 136/140 mq era adibita ad attività di danza
(classica e moderna), fitness, yoga, pilates e vari corsi di ballo (caraibico, liscio ecc.)?
10) Vero che, la palestra “antracite” di circa 193/200 mq adiacente a quella “rossa” era adibita ad attività di danza e fitness?
11) Vero che, la fornitura e posa in opera della pavimentazione delle tre palestre, comprensiva del parquet e di altro materiale quale sottopavimento, battiscopa, ecc., veniva effettuata in differenti momenti e precisamente: all'inizio del mese di gennaio 2020 veniva pavimentata la palestra “bianca” posta al primo piano e messa in funzione;
tra i mesi di luglio e settembre 2020 veniva pavimentata la palestra rossa posta al piano terra, che veniva messa in funzione a fine settembre 2020; a fine settembre 2020 circa veniva pavimentata la palestra “antracite” posta al piano terra, che veniva messa in funzione nella giornata del primo martedì di ottobre 2021?
12) Vero che, la ha pubblicizzato e pubblicizza tuttora la fornitura e posa in CP_1 opera della pavimentazione in laminato posato nelle tre palestre della VA CP_3
SP, oltreché con riferimento alla palestra “bianca”, come da documento che si rammostra, (cfr. doc. 40) anche con riferimento alla palestra “rossa” della “VA SP”, mediante l'indicazione del prodotto in parola e la fotografia della predetta palestra raffigurante le porte del calcetto e la segnaletica orizzontale del campo da pallavolo esaltandone la “qualità” e la “resistenza”, come da fotografie che si rammostrano (cfr. docc.ti 38 e 39)?
13) Vero che, il primo utilizzo della palestra “rossa” è stato effettuato dalla squadra di pallavolo maschile di Prata “Volley Prata”, la quale, dopo i primi due allenamenti ha
Pagina 4 di 10 rinunciato a svolgere ulteriori allenamenti a causa dell'inidoneità della pavimentazione, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 21)?
14) Vero che, dopo la contestazione sul pavimento comunicata dalla società sportiva di
Prata “Volley Prata” ed alle successive richieste di informazioni rivolte dal signor alla di cui ai documenti che si rammostrano (cfr. docc. Parte_3 CP_1
22, 23), il sig. rassicurava il signor sulla bontà del Controparte_2 Parte_3 prodotto venduto e posato anche per l'attività sportiva?
15) Vero che, il produttore del materiale Exquisit 4169 posato nelle tre palestre della
VA SP con e-mail dell'8 febbraio 2021, che si rammostra (cfr. doc. 25), confermava l'idoneità del predetto prodotto anche per attività di “football, basketball, volleyball, fitness” pure su una superficie di 950 mq e senza giunture?
16) Vero che, la palestra “bianca” è stata adibita ad attività di fitness, danza, ballo e dopo poco tempo dal suo utilizzo si sono manifestate varie difformità quali il prodursi di sollevamenti, avvallamenti e distaccamenti di parte delle tavole posate, come risulta dalle fotografie che si rammostrano (cfr. docc. 28, fotografie nn. 1,2,3,4 del doc. 32, doc. 41)?
17) Vero che, la palestra rossa veniva messa in funzione a fine settembre 2020 e successivamente si manifestavano plurime difformità della pavimentazione quali l'apertura dei giunti di unione tra numerosi listoni in corrispondenza del lato minore, increspature generalizzate e dislivelli presso i medesimi giunti, nonché distacco dalle pareti e piegamento di alcuni battiscopa perimetrali, come risulta dalle fotografie che si rammostrano (cfr. docc. 35, fotografie nn.7 e 8 del doc. 32, 42)?
18) Vero che, in data 30.3.2021 veniva effettuato un sopralluogo presso la “VA SP” alla presenza dei rispettivi consulenti tecnici, geometra e perito Persona_1 Per_2 ove venivano scattate numerose fotografie, che si rammostrano (cfr. docc. 35,
[...] pagg. 3 e 4 del doc. 32, 41, 42)?
19) Vero che, successivamente al sopralluogo del 30.3.2021 presso le tre palestre della
VA SP, i battiscopa della sala rossa raffigurati nelle fotografie nn. 7 e 8 che si rammostrano (cfr. pag.4 del doc. 32), sono stati rimossi e sostituiti da in quanto Parte_1 pericolosi?
Pagina 5 di 10 20) Vero che, fatta eccezione per i due allenamenti della squadra di pallavolo maschile
Serie A “Volley Prata” nel mese di ottobre 2020, le attività sportive svolte nella palestra grande “rossa” posta al piano terra sono consistite e consistono tuttora nell'attività di pallavolo femminile prevalentemente limitata alla serie Promozione e talvolta alla serie D e nell'attività di calcetto amatoriale e giovanile Under 17?
21) Vero che, verso la fine del mese di febbraio 2023, la pavimentazione della palestra antracite ha manifestato distaccamenti e fessurazioni tra numerosi listoni in corrispondenza del loro lato minore, come da fotografie che si rammostrano? (cfr. doc.43)?
22) Vero che, con determina n.476 del 08.10.2020 il in Piano (PN) Controparte_4 ha aggiudicato alla lavori di pavimentazione della palestra comunale Controparte_1 da utilizzare per le attività sportive quali basket, pallavolo, calcetto e pattinaggio, come da documenti che si rammostrano (cfr. docc. 44, 45, 46, 47, 48)?
23) Vero che, la pavimentazione posata da nella palestra di in CP_1 CP_4
Piano in Piano (PN) ha le medesime caratteristiche prestazionali del materiale CP_3
4169 posato nelle palestre della VA SP, quali ad esempio la classe di utilità 32, la resistenza all'abrasione AC4 (cfr. docc. 45, 44, 46, 47, 48)?
24) Vero che, in tutti i colloqui ed incontri tenutisi tra il signor ed i signori Controparte_2
e/o relativi alla pavimentazione oggetto di causa, Parte_2 Parte_3 ivi compreso il sopralluogo presso la VA SP del 30.3.2021, il primo si è sempre presentato come il legale rappresentante della Controparte_1
Si indicano quali testimoni i signori da Pordenone;
di Persona_1 Parte_3
AZ EC, , da , , da Pordenone, geom. Parte_4 Pt_5 Parte_6 [...]
da Pordenone;
geom. c/o in Piano (PN), Per_1 Controparte_5 Controparte_4 da sentirsi anche a riprova sulle circostanze avversarie eventualmente ammesse”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 3 luglio 2025:
“Attesa la sostituzione della pavimentazione oggetto di causa da parte di Parte_1 comunicata a questo difensore da , la convenuta opposta chiede il Controparte_1 respingersi delle domande avversarie, con condanna dell'attrice opponente alla rifusione
Pagina 6 di 10 delle spese di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con comparsa ritualmente notificata, l'attrice premesso che il 2 Parte_1 maggio 2022 aveva impugnato avanti al Giudice di Pace di Pordenone il decreto ingiuntivo n. 77/2002 ottenuto dalla convenuta per il pagamento di residui € Controparte_1
1.663,07 (oltre interessi e spese) per la fornitura e posa in opera di pavimentazione nella propria palestra sita in Pordenone, ha riassunto avanti al Tribunale di Pordenone la propria domanda riconvenzionale di risarcimento danni, in relazione alla quale lo stesso Giudice di
Pace si era dichiarato incompetente per valore, al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Nel merito in via riconvenzionale
Contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società nei confronti della inerente alla pavimentazione fornita Controparte_1 Parte_1
e posata nella palestra denominata “VA SP “ sita a Pordenone e, per l'effetto, condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese necessarie alla rimozione e sostituzione della pavimentazione difforme e/o al relativo ripristino garantito nel tempo nella misura che sarà accertata in sede di C.T.U., nonché del conseguente risarcimento del danno.
Spese e compensi di lite rifusi.
In via subordinata
Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società nei Controparte_1 confronti della inerente alla pavimentazione fornita e posata nella palestra Parte_1 denominata “VA SP “ sita a Pordenone e, per l'effetto, condannarsi CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla proporzionale riduzione del
[...] prezzo di cui alle fatture in atti (cfr. all.ti 2,6,7,8,10 del doc. A - fascicolo documenti).
Spese e compensi di lite rifusi.
In via ulteriormente subordinata
Pagina 7 di 10 Contrariis reiectis, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, compensarsi fino a concorrenza gli importi che risulteranno dovuti alla con quelli che Parte_1 dovessero risultare a credito della società opposta e condannarsi la società CP_1
a corrispondere alla ogni eventuale differenza a suo favore.
[...] Parte_1
Spese e compensi di lite rifusi”.
1.2 La convenuta, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Pordenone, ogni contraria istanza disattesa e reietta per i motivi in narrativa:
nel merito in via principale accertare l'esatto adempimento della prestazione contrattuale in capo all'odierna convenuta;
in via subordinata respingere la richiesta di condanna al pagamento delle spese necessarie alla rimozione e sostituzione della pavimentazione asseritamente difforme e/o al relativo ripristino, nonché al risarcimento del danno;
in via ulteriormente subordinata respingere la richiesta di compensazione fino a concorrenza degli importi a credito/debito fra le due società.
Spese e competenze professionali della presente procedura rifuse e/o compensate”.
1.3 Autorizzato, su richiesta delle parti, il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., è stata, quindi, espletata Ctu affidata al dr. . Persona_3
1.4 Da ultimo, all'esito dell'udienza cartolare del 4 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va accolta per le ragioni e nei termini di seguito specificati.
Pagina 8 di 10 La presenza dei vizi e difetti lamentati da nella pavimentazione Parte_1 fornita e posata da ha, anzitutto, trovato adeguato riscontro nella Controparte_1 documentazione versata in atti e negli accertamenti eseguiti dal Ctu dr. , Persona_3 dal cui complesso emerge che tale pavimentazione è, di fatto, risultata inidonea all'utilizzo per l'attività sportiva, finanche solo amatoriale.
Il che rende di per sé inconsistente la tesi della convenuta, che, per andare esente da ogni responsabilità, argomenta che l'attrice avrebbe omesso di precisare, al momento dell'ordine, il tipo di attività che avrebbe svolto nelle tre distinte sale della propria palestra ovvero che la medesima attrice avrebbe, comunque, cambiato la destinazione d'uso dei locali.
Invero, a privare di fondatezza tale assunto è la stessa inequivoca condotta serbata da che, non a caso, nel proprio sito internet pubblicizza il prodotto di Controparte_1 che trattasi anche per le attività sportive maggiormente impattanti sul pavimento, raffigurando la palestra di con le porte del calcetto e la segnaletica Parte_1 orizzontale del campo di pallavolo.
Né gli interventi, che l'attrice ha, peraltro, effettuato solo dopo gli opportuni sopralluoghi eseguiti nel contraddittorio fra i diretti interessati, hanno impedito al Ctu di effettuare la puntuale ricostruzione degli ambienti oggetto di accertamento.
Soccorre, infine, validamente sul versante del quantum l'elaborato del dr.
, il quale ha quantificato in € 7.437,86 (comprensivi di Iva) i costi Persona_3 complessivi per lo smaltimento e per la rimozione dell e del sottopavimento ed in CP_3
€ 27.984,85 (comprensivi di IVA) i costi per il ripristino con applicazione di nuovo prodotto.
Per l'effetto, va condannata a corrispondere a € Controparte_1 Parte_1
35.422,71 complessivi ai titoli che precedono, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
2.3 Appare, per le stesse ragioni, opportuno porre a definitivo carico della convenuta sia le spese di Ctu nella misura liquidata in corso di causa al dr. , sia le Persona_3
Pagina 9 di 10 documentate spese di Ctp (spese che si sono rivelate necessarie ai fini di approntare una consapevole difesa tecnica).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna la convenuta a corrispondere all'attrice €
35.422,71 complessivi, oltre interessi come specificati in motivazione;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla attrice, che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge;
3) pone a definitivo carico della convenuta le già liquidate spese di Ctu, nonché le spese di
Ctp, che liquida in € 1.504,86.
Così deciso in Pordenone il 20 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con comparsa di riassunzione notificata il 13 ottobre 2022
da
(C.F. e P.I. ) con il procuratore e domiciliatario avv. Luca Parte_1 P.IVA_1
Colombaro
- attrice -
contro
(P.I. ) con il procuratore e domiciliatario avv. Controparte_1 P.IVA_2
RT AN
- convenuta -
Oggetto: altri contratti d'opera.
Causa iscritta a ruolo il 14 ottobre 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 4 luglio 2025.
CONCLUSIONI
Pagina 1 di 10 Per l'attrice: come da foglio depositato telematicamente il 4 luglio 2025:
“Nel merito in via principale
Contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società nei confronti della inerente alla pavimentazione fornita Controparte_1 Parte_1
e posata nella palestra denominata “VA SP “ sita a Pordenone e, per l'effetto, condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese necessarie alla rimozione e sostituzione della pavimentazione difforme e/o al relativo ripristino garantito nel tempo nella misura accertata in corso di causa, nonché del conseguente risarcimento del danno.
Spese e compensi di lite rifusi.
Nel merito in via subordinata
Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società nei Controparte_1 confronti della inerente alla pavimentazione fornita e posata nella palestra Parte_1 denominata “VA SP “ sita a Pordenone e, per l'effetto, condannarsi CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla proporzionale riduzione del
[...] prezzo di cui alle fatture in atti (cfr. all.ti 2,6,7,8,10 del doc. A - fascicolo documenti).
Spese e compensi di lite rifusi.
Nel merito in via ulteriormente subordinata
Contrariis reiectis, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, compensarsi fino a concorrenza gli importi che risulteranno dovuti alla con quelli che Parte_1 dovessero risultare a credito della società opposta e condannarsi la società CP_1
a corrispondere alla ogni eventuale differenza a suo favore.
[...] Parte_1
Spese e compensi di lite rifusi.
In via istruttoria.
Senza inversione dell'onere della prova si chiede di essere ammessi a provare per testimoni le circostanze indicate nella II e III Memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. rispettivamente del 3.5.2023 e del 23.5.2023, che di seguito si riportano:
Pagina 2 di 10 1) Vero che, la società in data 6.6.2019 ha acquistato un immobile, oggi Parte_1 denominato VA SP, sito a Pordenone, in via Prasecco n.19, originariamente avente ad oggetto un'attività di vendita e riparazione di camion con relativa officina allo scopo di ristrutturarlo e trasformarlo in un centro ove accogliere varie associazioni sportive in regime di coworking per lo svolgimento di una molteplicità di attività sportive quali pallavolo, calcetto, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, oltre a varie attività di fitness, yoga, pilates, aerobica e plurimi corsi di ballo e danza?
2) Vero che, in fase di realizzazione del predetto progetto, la società veniva Parte_1 messa in contatto dall'impresario incaricato di effettuare le opere di ristrutturazione in parola con il titolare della ? Controparte_2
3) Vero che, la società si presentava alla quale società esperta CP_1 Parte_1 nel settore dei pavimenti e già posatrice di pavimentazione analoga a quella oggetto di causa in altra palestra denominata Pala Centro Sportivo Italiano, sito in via della Comina,
n.31 a Pordenone, in zona del Villaggio del Fanciullo, ed adibita ad attività sportiva?
4) Vero che, gli ordini effettuati dalla alla di cui ai documenti da Parte_1 CP_1
1 a 10, che si rammostrano, avevano ad oggetto la fornitura e posa in opera della pavimentazione delle tre palestre poste all'interno della struttura di denominato Parte_1
“VA SP”, sito a Pordenone, in via Prasecco n. 19 identificate come palestra bianca, rossa e antracite?
5) Vero che, prima di effettuare gli ordini della pavimentazione e posa in opera, di cui ai documenti che si rammostrano (cfr. docc. da 1 a 10), i signori ed il Parte_2 socio condividevano con il signor , anche a mezzo previ Parte_3 CP_2 sopralluoghi di quest'ultimo presso la VA SP, tutte le informazioni relative alle attività sportive che sarebbero state svolte nel predetto centro al fine di scegliere la pavimentazione più idonea?
6) Vero che, prima di effettuare gli ordini della pavimentazione e posa in opera delle tre palestre bianca, rossa ed antracite, specificava al signor che le Parte_1 CP_2 attività sportive da svolgersi nelle predette palestre sarebbero state quelle di pallavolo e calcetto, oltre alle varie attività di fitness, zumba, danza classica e moderna, balli caribici, liscio, tango, ginnastica ritmica?
Pagina 3 di 10 7) Vero che, ordinava il materiale per la pavimentazione delle tre palestre Parte_1 bianca, rossa ed antracite e commissionava la relativa posa in opera a seguito di espressa ed univoca indicazione del signor , quale legale rappresentante di Controparte_2
CP_1
8) Vero che, la palestra “rossa” di circa 855/950 mq posta al piano terra era adibita prevalentemente ad attività sportiva di pallavolo, calcetto e varie tipologie di ginnastica ritmica e artistica, multi sport per bambini, zumba?
9) Vero che, la palestra “bianca” di circa 136/140 mq era adibita ad attività di danza
(classica e moderna), fitness, yoga, pilates e vari corsi di ballo (caraibico, liscio ecc.)?
10) Vero che, la palestra “antracite” di circa 193/200 mq adiacente a quella “rossa” era adibita ad attività di danza e fitness?
11) Vero che, la fornitura e posa in opera della pavimentazione delle tre palestre, comprensiva del parquet e di altro materiale quale sottopavimento, battiscopa, ecc., veniva effettuata in differenti momenti e precisamente: all'inizio del mese di gennaio 2020 veniva pavimentata la palestra “bianca” posta al primo piano e messa in funzione;
tra i mesi di luglio e settembre 2020 veniva pavimentata la palestra rossa posta al piano terra, che veniva messa in funzione a fine settembre 2020; a fine settembre 2020 circa veniva pavimentata la palestra “antracite” posta al piano terra, che veniva messa in funzione nella giornata del primo martedì di ottobre 2021?
12) Vero che, la ha pubblicizzato e pubblicizza tuttora la fornitura e posa in CP_1 opera della pavimentazione in laminato posato nelle tre palestre della VA CP_3
SP, oltreché con riferimento alla palestra “bianca”, come da documento che si rammostra, (cfr. doc. 40) anche con riferimento alla palestra “rossa” della “VA SP”, mediante l'indicazione del prodotto in parola e la fotografia della predetta palestra raffigurante le porte del calcetto e la segnaletica orizzontale del campo da pallavolo esaltandone la “qualità” e la “resistenza”, come da fotografie che si rammostrano (cfr. docc.ti 38 e 39)?
13) Vero che, il primo utilizzo della palestra “rossa” è stato effettuato dalla squadra di pallavolo maschile di Prata “Volley Prata”, la quale, dopo i primi due allenamenti ha
Pagina 4 di 10 rinunciato a svolgere ulteriori allenamenti a causa dell'inidoneità della pavimentazione, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 21)?
14) Vero che, dopo la contestazione sul pavimento comunicata dalla società sportiva di
Prata “Volley Prata” ed alle successive richieste di informazioni rivolte dal signor alla di cui ai documenti che si rammostrano (cfr. docc. Parte_3 CP_1
22, 23), il sig. rassicurava il signor sulla bontà del Controparte_2 Parte_3 prodotto venduto e posato anche per l'attività sportiva?
15) Vero che, il produttore del materiale Exquisit 4169 posato nelle tre palestre della
VA SP con e-mail dell'8 febbraio 2021, che si rammostra (cfr. doc. 25), confermava l'idoneità del predetto prodotto anche per attività di “football, basketball, volleyball, fitness” pure su una superficie di 950 mq e senza giunture?
16) Vero che, la palestra “bianca” è stata adibita ad attività di fitness, danza, ballo e dopo poco tempo dal suo utilizzo si sono manifestate varie difformità quali il prodursi di sollevamenti, avvallamenti e distaccamenti di parte delle tavole posate, come risulta dalle fotografie che si rammostrano (cfr. docc. 28, fotografie nn. 1,2,3,4 del doc. 32, doc. 41)?
17) Vero che, la palestra rossa veniva messa in funzione a fine settembre 2020 e successivamente si manifestavano plurime difformità della pavimentazione quali l'apertura dei giunti di unione tra numerosi listoni in corrispondenza del lato minore, increspature generalizzate e dislivelli presso i medesimi giunti, nonché distacco dalle pareti e piegamento di alcuni battiscopa perimetrali, come risulta dalle fotografie che si rammostrano (cfr. docc. 35, fotografie nn.7 e 8 del doc. 32, 42)?
18) Vero che, in data 30.3.2021 veniva effettuato un sopralluogo presso la “VA SP” alla presenza dei rispettivi consulenti tecnici, geometra e perito Persona_1 Per_2 ove venivano scattate numerose fotografie, che si rammostrano (cfr. docc. 35,
[...] pagg. 3 e 4 del doc. 32, 41, 42)?
19) Vero che, successivamente al sopralluogo del 30.3.2021 presso le tre palestre della
VA SP, i battiscopa della sala rossa raffigurati nelle fotografie nn. 7 e 8 che si rammostrano (cfr. pag.4 del doc. 32), sono stati rimossi e sostituiti da in quanto Parte_1 pericolosi?
Pagina 5 di 10 20) Vero che, fatta eccezione per i due allenamenti della squadra di pallavolo maschile
Serie A “Volley Prata” nel mese di ottobre 2020, le attività sportive svolte nella palestra grande “rossa” posta al piano terra sono consistite e consistono tuttora nell'attività di pallavolo femminile prevalentemente limitata alla serie Promozione e talvolta alla serie D e nell'attività di calcetto amatoriale e giovanile Under 17?
21) Vero che, verso la fine del mese di febbraio 2023, la pavimentazione della palestra antracite ha manifestato distaccamenti e fessurazioni tra numerosi listoni in corrispondenza del loro lato minore, come da fotografie che si rammostrano? (cfr. doc.43)?
22) Vero che, con determina n.476 del 08.10.2020 il in Piano (PN) Controparte_4 ha aggiudicato alla lavori di pavimentazione della palestra comunale Controparte_1 da utilizzare per le attività sportive quali basket, pallavolo, calcetto e pattinaggio, come da documenti che si rammostrano (cfr. docc. 44, 45, 46, 47, 48)?
23) Vero che, la pavimentazione posata da nella palestra di in CP_1 CP_4
Piano in Piano (PN) ha le medesime caratteristiche prestazionali del materiale CP_3
4169 posato nelle palestre della VA SP, quali ad esempio la classe di utilità 32, la resistenza all'abrasione AC4 (cfr. docc. 45, 44, 46, 47, 48)?
24) Vero che, in tutti i colloqui ed incontri tenutisi tra il signor ed i signori Controparte_2
e/o relativi alla pavimentazione oggetto di causa, Parte_2 Parte_3 ivi compreso il sopralluogo presso la VA SP del 30.3.2021, il primo si è sempre presentato come il legale rappresentante della Controparte_1
Si indicano quali testimoni i signori da Pordenone;
di Persona_1 Parte_3
AZ EC, , da , , da Pordenone, geom. Parte_4 Pt_5 Parte_6 [...]
da Pordenone;
geom. c/o in Piano (PN), Per_1 Controparte_5 Controparte_4 da sentirsi anche a riprova sulle circostanze avversarie eventualmente ammesse”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 3 luglio 2025:
“Attesa la sostituzione della pavimentazione oggetto di causa da parte di Parte_1 comunicata a questo difensore da , la convenuta opposta chiede il Controparte_1 respingersi delle domande avversarie, con condanna dell'attrice opponente alla rifusione
Pagina 6 di 10 delle spese di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con comparsa ritualmente notificata, l'attrice premesso che il 2 Parte_1 maggio 2022 aveva impugnato avanti al Giudice di Pace di Pordenone il decreto ingiuntivo n. 77/2002 ottenuto dalla convenuta per il pagamento di residui € Controparte_1
1.663,07 (oltre interessi e spese) per la fornitura e posa in opera di pavimentazione nella propria palestra sita in Pordenone, ha riassunto avanti al Tribunale di Pordenone la propria domanda riconvenzionale di risarcimento danni, in relazione alla quale lo stesso Giudice di
Pace si era dichiarato incompetente per valore, al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Nel merito in via riconvenzionale
Contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società nei confronti della inerente alla pavimentazione fornita Controparte_1 Parte_1
e posata nella palestra denominata “VA SP “ sita a Pordenone e, per l'effetto, condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese necessarie alla rimozione e sostituzione della pavimentazione difforme e/o al relativo ripristino garantito nel tempo nella misura che sarà accertata in sede di C.T.U., nonché del conseguente risarcimento del danno.
Spese e compensi di lite rifusi.
In via subordinata
Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società nei Controparte_1 confronti della inerente alla pavimentazione fornita e posata nella palestra Parte_1 denominata “VA SP “ sita a Pordenone e, per l'effetto, condannarsi CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla proporzionale riduzione del
[...] prezzo di cui alle fatture in atti (cfr. all.ti 2,6,7,8,10 del doc. A - fascicolo documenti).
Spese e compensi di lite rifusi.
In via ulteriormente subordinata
Pagina 7 di 10 Contrariis reiectis, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, compensarsi fino a concorrenza gli importi che risulteranno dovuti alla con quelli che Parte_1 dovessero risultare a credito della società opposta e condannarsi la società CP_1
a corrispondere alla ogni eventuale differenza a suo favore.
[...] Parte_1
Spese e compensi di lite rifusi”.
1.2 La convenuta, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Pordenone, ogni contraria istanza disattesa e reietta per i motivi in narrativa:
nel merito in via principale accertare l'esatto adempimento della prestazione contrattuale in capo all'odierna convenuta;
in via subordinata respingere la richiesta di condanna al pagamento delle spese necessarie alla rimozione e sostituzione della pavimentazione asseritamente difforme e/o al relativo ripristino, nonché al risarcimento del danno;
in via ulteriormente subordinata respingere la richiesta di compensazione fino a concorrenza degli importi a credito/debito fra le due società.
Spese e competenze professionali della presente procedura rifuse e/o compensate”.
1.3 Autorizzato, su richiesta delle parti, il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., è stata, quindi, espletata Ctu affidata al dr. . Persona_3
1.4 Da ultimo, all'esito dell'udienza cartolare del 4 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va accolta per le ragioni e nei termini di seguito specificati.
Pagina 8 di 10 La presenza dei vizi e difetti lamentati da nella pavimentazione Parte_1 fornita e posata da ha, anzitutto, trovato adeguato riscontro nella Controparte_1 documentazione versata in atti e negli accertamenti eseguiti dal Ctu dr. , Persona_3 dal cui complesso emerge che tale pavimentazione è, di fatto, risultata inidonea all'utilizzo per l'attività sportiva, finanche solo amatoriale.
Il che rende di per sé inconsistente la tesi della convenuta, che, per andare esente da ogni responsabilità, argomenta che l'attrice avrebbe omesso di precisare, al momento dell'ordine, il tipo di attività che avrebbe svolto nelle tre distinte sale della propria palestra ovvero che la medesima attrice avrebbe, comunque, cambiato la destinazione d'uso dei locali.
Invero, a privare di fondatezza tale assunto è la stessa inequivoca condotta serbata da che, non a caso, nel proprio sito internet pubblicizza il prodotto di Controparte_1 che trattasi anche per le attività sportive maggiormente impattanti sul pavimento, raffigurando la palestra di con le porte del calcetto e la segnaletica Parte_1 orizzontale del campo di pallavolo.
Né gli interventi, che l'attrice ha, peraltro, effettuato solo dopo gli opportuni sopralluoghi eseguiti nel contraddittorio fra i diretti interessati, hanno impedito al Ctu di effettuare la puntuale ricostruzione degli ambienti oggetto di accertamento.
Soccorre, infine, validamente sul versante del quantum l'elaborato del dr.
, il quale ha quantificato in € 7.437,86 (comprensivi di Iva) i costi Persona_3 complessivi per lo smaltimento e per la rimozione dell e del sottopavimento ed in CP_3
€ 27.984,85 (comprensivi di IVA) i costi per il ripristino con applicazione di nuovo prodotto.
Per l'effetto, va condannata a corrispondere a € Controparte_1 Parte_1
35.422,71 complessivi ai titoli che precedono, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
2.3 Appare, per le stesse ragioni, opportuno porre a definitivo carico della convenuta sia le spese di Ctu nella misura liquidata in corso di causa al dr. , sia le Persona_3
Pagina 9 di 10 documentate spese di Ctp (spese che si sono rivelate necessarie ai fini di approntare una consapevole difesa tecnica).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna la convenuta a corrispondere all'attrice €
35.422,71 complessivi, oltre interessi come specificati in motivazione;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla attrice, che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge;
3) pone a definitivo carico della convenuta le già liquidate spese di Ctu, nonché le spese di
Ctp, che liquida in € 1.504,86.
Così deciso in Pordenone il 20 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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