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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 15/12/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 797/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 797 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. Francesco Panebianco
-ATTORE-
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Palagonia (CT), Controparte_1
Piazza Municipio n.1, P.IVA , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Strazzeri P.IVA_1
-CONVENUTO-
E in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetana Angela P.IVA_2
Marchese
- CONVENUTO-TERZO CP_3
**************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10.12.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro rispettive conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, come da note
1 di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate, la causa quindi è stata trattenuta per la decisione.
**************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 27.06.2016, ha introdotto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., definita nella fase cautelare con ordinanza del
26.05.2016, mediante la quale il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensiva della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n. 165/15 R.G.E. presso l'intestato Tribunale, ed aveva assegnato al creditore procedente le somme pignorate fissando il termine per l'istaurazione del giudizio di merito.
Parte opponente ha tempestivamente provveduto ad incardinare il merito dell'opposizione eccependo, in via preliminare, l'inesistenza/nullità dell'atto di pignoramento per mancanza della procura alle liti e per violazione dell'art. 481 c.p.c.; nel merito, ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria istanziata dal di per intervenuta prescrizione del credito, in CP_1 CP_1 subordine, la pignorabilità delle somme staggite.
In particolare, quanto alla lamentata inesistenza/nullità dell'atto di pignoramento presso terzi,
l'opponente ha mosso doglianza stante l'assenza in tale atto: I) della procura alle liti rilasciata dal
Sindaco pro tempore del Comune di;
II) della menzione all'eventuale convenzione CP_1 sussistente ai fini dell'attività di riscossione;
III) della delibera della giunta municipale o determina sindacale legittimanti l'esercizio dell'azione di riscossione;
V) delle generalità di chi ha assunto la funzione di legale rappresentante dell'ente comunale.
In merito all'atto di pignoramento de quo, l'opponente ha altresì mosso doglianza in merito alla violazione dell'art. 481 c.p.c., essendo l'azione esecutiva iniziata oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, essendo la stessa qualificata al pari dell'atto di precetto, che pertanto sarebbe perento dopo tale infruttuoso decorso di tempo.
È stata inoltre contestata la sussistenza del diritto dell'ente creditore a procedere in executivis per intervenuta prescrizione del credito, essendo ampiamente prescritto il termine quinquennale del tributo richiesto (canoni del servizio idrico 2005) in assenza di validi atti interruttivi.
In ultimo, parte opponente ha contestato la pignorabilità delle somme staggite trattandosi di proventi derivanti dalla propria pensione di importo modesto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.09.2016 si è costituito nella fase di merito dell'opposizione de qua l' , terzo pignorato, il quale ha Controparte_4 rilevato la legittimità del proprio operato.
2 In data 18.11.2016 si è costituito nel presente giudizio il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, il quale ha contestato tutti gli assunti di parte attrice e ha chiesto il rigetto dell'azione ex adverso proposta.
In particolare, parte convenuta ha dedotto che: I) nel caso de quo l'azione di riscossione è stata esercitata direttamente dall'ente, secondo la disciplina normativa di cui all'art. 52 D.Lgs. n.
446/1997 ed all'art. 41 D.Lgs. n. 112/99, per mezzo del responsabile per la riscossione, debitamente nominato, giusta determina sindacale del 14.10.2010; II) l'ordinanza ingiunzione n. 3381/12 ex
R.D. 639/1910 non è equiparabile all'atto di precetto, non valendo pertanto il termine di efficacia di novanta giorni;
III) l'azione esecutiva è stata preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1073, occorsa il 03.11.2014, ed iniziata entro il termine di 180 giorni dalla suddetta notifica ( essendo l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 09.04.2015);
IV) nessuna prescrizione è maturata, stante l'efficacia interruttiva del termine prescrizionale determinata dalle notifiche dei suddetti atti;
VI) le somme percepite a titolo di pensione sono state regolarmente pignorate nei limiti previsti dalla vigente normativa.
In ultimo, l'ente opposto ha precisato che il terzo pignorato ha corrisposto integralmente la sorte capitale del credito.
La presente causa è stata istruita documentalmente, all'udienza del 03.07.2025, precisate dalle parti le loro rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Di poi, con ordinanza del 21.10.2025 la presente causa è stata rimessa sul ruolo, a seguito del trasferimento del precedente assegnatario, ed assegnata allo scrivente decidente, all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
*****************
Preliminarmente dev'essere rilevato che, come affermato da parte dell'ente opposto, è intervenuto il pagamento dell'importo dovuto (sorte capitale) del credito azionato, come disposto dall'ordinanza di assegnazione del 26.05.2016 (cfr. ricevuta di pagamento del 30.05.2016).
Tanto non incide ai fini del decidere, quale possibile carenza di interesse, tenuto conto che, come statuito dai giudici di legittimità, “la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale con la distribuzione finale del ricavato non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza
d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo” in quanto, posta l'irretrattabilità della distribuzione non opposta la parte che ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
“mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa
3 può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza n. 31085 del 2023). Ed ancora “l'eventuale accoglimento dell'opposizione formale ben può comportare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione”, specie se la nullità dell'atto oggetto dell'opposizione “ha determinato uno sviluppo anomalo ed illegittimo del processo ed una altrettanto anomala ed illegittima conclusione di questo” (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 1042 del 2025).
Tanto premesso, prima di entrare nel merito delle contestazioni svolte, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata al fine di sussumere correttamente le opposizioni istaurate, va, difatti, osservato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta, l'an, ovvero il diritto della creditrice ad agire in executivis, mentre con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. n. 16262 del 2005).
Ciò posto, essendo la qualificazione del rimedio esperito compito del decidente in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, alla luce dei motivi posti a sostegno dell'opposizione di cui si tratta, si ritiene introdotta un'opposizione all'esecuzione, relativamente ai motivi afferenti alla prescrizione del credito azionato e all'impignorabilità delle somme staggite, tramite i quali l'opponente ha contestato il diritto in executivis dell'opposta.
Con riguardo invece agli altri motivi in ordine ai vizi dell'atto di pignoramento - nullità della procura e assenza di generalità del responsabile della riscossione e violazione dell'art. 481 c.p.c. –
l'opposizione deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e deve ritenersi inammissibile atteso che la stessa è stata proposta oltre i termini prescritti dall'art. 617 c.p.c..
Dallo scrutinio degli atti di causa e dalla presa visione del fascicolo della procedura esecutiva, difatti, è emerso che l'atto di pignoramento presso terzi è stato notificato in data 09.04.2015 (cfr. alleg. 6 parte opposta), mentre l'opposizione, proposta con l'atto denominato “memoria difensiva”,
è stato depositato in seno al fascicolo della procedura esecutiva mobiliare, iscritta al n. 165/15
R.G.E., il 21.09.2015, di gran lunga oltre il termine decadenziale di giorni 20 dalla notifica dell'atto di esecuzione, ne discende per tanto la sua inammissibilità stante la tardività della sua proposizione.
Tanto precisato, quanto ai motivi rientranti nella fattispecie dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., la presente opposizione è infondata e dev'essere, pertanto, rigettata alla stregua delle seguenti considerazioni.
Giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale
4 della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 438020 del 2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Tanto premesso, stante la natura preliminare di merito che riveste, va innanzitutto affrontata l'eccezione sollevata dall'opponente, il quale ha eccepito la maturata prescrizione del credito azionato sostenendo l'avvenuto decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c., non essendo stato al medesimo notificato alcun atto interruttivo.
Secondo la ricostruzione attorea, non essendo stata notificata allo stesso l'ordinanza ingiunzione afferente al canone idrico del 2005, il credito vantato dal comune di sarebbe prescritto nel CP_1
2010.
Tale argomentazione non è condivisibile per due ordini di motivazioni, in primo luogo, in quanto dallo scrutinio degli atti di causa è emerso che l'ingiunzione di pagamento n. 3381 del 23.07.2012 è stata notificata all'opponente il 23.08.2012 (cfr. alleg. 2 parte opposta); in secondo luogo, in quanto erroneo è il calcolo del termine prescrizionale.
Il servizio idrico di fornitura d'acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è effettuato contro il pagamento d'importi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, con la conseguenza che il relativo credito soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, in quanto avente ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo (cfr. Cassazione civile sez. I, n.6966 del
2018).
Il cui dies a quo-al fine del calcolo del termine prescrizionale- non può che decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), coincidente con la scadenza del termine utile per il pagamento, difatti, “il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili" (ex multis Cass. n. 23789 del 2008).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza
5 di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione” (cfr. Cassazione civile sez. I, n. 6966 del 2018; Cass., Sez. 3, n. 18184 del 2014).
In ordine al regime probatorio, i giudici di legittimità hanno precisato che “l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha
l'onere di addurre e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere
l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Sez.
6-L n. 14135 del 23 maggio 2019; Sez. 2, n. 15991 del 18 giugno 2018).” (ex multis Cass. n. 17534 del 2025).
Ne discende, quindi, che, se è vero che colui che eccepisce la prescrizione di un credito è onerato alla allegazione dell'avvenuta maturazione della prescrizione, quando l'accertamento dell'estinzione per prescrizione è oggetto di domanda in via principale, da qualificare come domanda di accertamento negativo del credito, come nel presente caso, compete all'attore l'onere di allegazione e prova del verificarsi del fatto costitutivo della domanda, cioè il vano decorso del termine di prescrizione, nonché, del regime di prescrizione applicabile al credito dedotto, così come il termine di decorrenza, competendo invece al convenuto l'onere della prova di validi atti interruttivi.
Risulta dagli atti di causa che;
I) l'ingiunzione di pagamento n. 3381 del 23.07.2012 è stata notificata all'opponente il 23.08.2012 (cfr. alleg. 2 parte opposta); II) la stessa attiene all'omessa corresponsione del “900-CANONE ACQUA-Servizio idrico anno 2005 senza depurazione-Fattura
n. 4098 del 30/03/2007-Utenza 3858 Anno 2005 Importo Euro 159,36”; III) in data 11.03.2014 è stato notificato all'opponente preavviso di pignoramento presso terzi (cfr. alleg. 4) ed in data
03.11.2014 intimazione di pagamento (alleg. 5).
Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, stante la documentazione allegata, risulta infondata l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente, il quale non ha fornito alcun ulteriore e diverso elemento documentale (quale l'indicata fattura) volto ad accertare l'esatta data di decorrenza dell'invocato termine prescrizionale, mentre parte opposta ha allegato e dimostrato, giusta documentazione agli atti, l'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Ne consegue quindi che, essendo ragionevole che la scadenza del pagamento dell'importo dovuto ed indicato nella fattura n. 4098 sia successiva alla data di sua emissione del 30.03.2007, al momento della notifica dell'ingiunzione di pagamento de qua (alleg. 2 parte opposta), il credito, oggetto del contendere, non risulta prescritto.
6 Passando alla disamina dell'eccezione di impignorabilità delle somme pignorate, giova preliminarmente rilevare che il d.l. n. 83/2015, convertito con modifiche con la legge n. 132/2015, ha riformato gli artt. 545 e 546 c.p.c., introducendo significative novità in tema di pignoramento di stipendi e pensioni recependo, essenzialmente, le indicazioni della giurisprudenza anche costituzionale (ex multis Corte Costituzionale sentenza n. 506/2002).
Con tale novella si è intervenuto sia in ordine alla determinazione della quota di pensione impignorabile sia in ordine al pignoramento dei conti correnti su cui confluiscono emolumenti retributivi e pensionistici, modifiche entrambe volte a garantire il c.d. minimo vitale al debitore.
Segnatamente, per ciò che concerne i limiti al pignoramento, per la fattispecie che qui rileva, l'art. 545, settimo comma, c.p.c., ratione temporis vigente, ha disposto che” le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché delle speciali disposizioni di legge”.
Quindi, contrariamente a quanto asserito dall'opponente non sussiste un principio di impignorabilità assoluta dell'emolumento pensionistico, non essendo intaccabile, per l'appunto, solo quella parte necessaria per assicurare al titolare mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, così come determinato dal legislatore che ne ha indicato i criteri di quantificazione.
L'opponente ha argomentato su tale eccezione sostenendo che lo stesso è percettore di “pensione sociale, pari ad € 684.00 mensili”, allegando il cedolino INPS dell'01.10.2015 (cfr. alleg. 2 produzione opponente), dal quale però risulta che il suddetto emolumento è categoria VOS, ovverosia “pensione di vecchiaia lav. dip. regime internazionale “, come precisato anche dal terzo pignorato INPS, che ne ha documentato il relativo ammontare. (cfr. alleg. 2 produzione del terzo pignorato).
Orbene, tenuto conto che, in applicazione della circolare n. 1 del 09.01.2015 dell'INPS, l'importo dell'assegno sociale per l'anno 2015 era pari ad € 5.830,63 (€ 448,51 mensili per 13 mensilità), e che, quindi, la quota non pignorabile era pari ad € 672,76, “ assegno sociale aumentato della metà”, vale a dire € 448,51+1/2 (€ 224,25), la pensione percepita dell'opponente, pari ad € 9.952,45, risulta pignorabile nel limite dell'art. 545 c.p.c., ratione temporis vigente, così come indicato nell'ordinanza di assegnazione del 26.05.2016, il cui importo comunque non è stato oggetto di contestazione da parte opponente.
Alla luce di tutto quanto rilevato, dunque, l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere rigettata.
7 ************
La statuizione riguardo alle spese del giudizio si accorda al canone della soccombenza, sì che deve essere condannato a rifondere, in favore del in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, e dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma liquidata in dispositivo, determinata ai sensi del D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal
D.M. n. 147/22 ratione temporis applicabile, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del rito applicato, del valore e della complessità della controversia, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
-RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
-CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in Parte_1 favore del in persona del Sindaco pro tempore, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 132,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
-CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in Parte_1 favore dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi
€ 232,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 12 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 797 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. Francesco Panebianco
-ATTORE-
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Palagonia (CT), Controparte_1
Piazza Municipio n.1, P.IVA , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Strazzeri P.IVA_1
-CONVENUTO-
E in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetana Angela P.IVA_2
Marchese
- CONVENUTO-TERZO CP_3
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10.12.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro rispettive conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, come da note
1 di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate, la causa quindi è stata trattenuta per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 27.06.2016, ha introdotto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., definita nella fase cautelare con ordinanza del
26.05.2016, mediante la quale il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensiva della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n. 165/15 R.G.E. presso l'intestato Tribunale, ed aveva assegnato al creditore procedente le somme pignorate fissando il termine per l'istaurazione del giudizio di merito.
Parte opponente ha tempestivamente provveduto ad incardinare il merito dell'opposizione eccependo, in via preliminare, l'inesistenza/nullità dell'atto di pignoramento per mancanza della procura alle liti e per violazione dell'art. 481 c.p.c.; nel merito, ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria istanziata dal di per intervenuta prescrizione del credito, in CP_1 CP_1 subordine, la pignorabilità delle somme staggite.
In particolare, quanto alla lamentata inesistenza/nullità dell'atto di pignoramento presso terzi,
l'opponente ha mosso doglianza stante l'assenza in tale atto: I) della procura alle liti rilasciata dal
Sindaco pro tempore del Comune di;
II) della menzione all'eventuale convenzione CP_1 sussistente ai fini dell'attività di riscossione;
III) della delibera della giunta municipale o determina sindacale legittimanti l'esercizio dell'azione di riscossione;
V) delle generalità di chi ha assunto la funzione di legale rappresentante dell'ente comunale.
In merito all'atto di pignoramento de quo, l'opponente ha altresì mosso doglianza in merito alla violazione dell'art. 481 c.p.c., essendo l'azione esecutiva iniziata oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, essendo la stessa qualificata al pari dell'atto di precetto, che pertanto sarebbe perento dopo tale infruttuoso decorso di tempo.
È stata inoltre contestata la sussistenza del diritto dell'ente creditore a procedere in executivis per intervenuta prescrizione del credito, essendo ampiamente prescritto il termine quinquennale del tributo richiesto (canoni del servizio idrico 2005) in assenza di validi atti interruttivi.
In ultimo, parte opponente ha contestato la pignorabilità delle somme staggite trattandosi di proventi derivanti dalla propria pensione di importo modesto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.09.2016 si è costituito nella fase di merito dell'opposizione de qua l' , terzo pignorato, il quale ha Controparte_4 rilevato la legittimità del proprio operato.
2 In data 18.11.2016 si è costituito nel presente giudizio il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, il quale ha contestato tutti gli assunti di parte attrice e ha chiesto il rigetto dell'azione ex adverso proposta.
In particolare, parte convenuta ha dedotto che: I) nel caso de quo l'azione di riscossione è stata esercitata direttamente dall'ente, secondo la disciplina normativa di cui all'art. 52 D.Lgs. n.
446/1997 ed all'art. 41 D.Lgs. n. 112/99, per mezzo del responsabile per la riscossione, debitamente nominato, giusta determina sindacale del 14.10.2010; II) l'ordinanza ingiunzione n. 3381/12 ex
R.D. 639/1910 non è equiparabile all'atto di precetto, non valendo pertanto il termine di efficacia di novanta giorni;
III) l'azione esecutiva è stata preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1073, occorsa il 03.11.2014, ed iniziata entro il termine di 180 giorni dalla suddetta notifica ( essendo l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 09.04.2015);
IV) nessuna prescrizione è maturata, stante l'efficacia interruttiva del termine prescrizionale determinata dalle notifiche dei suddetti atti;
VI) le somme percepite a titolo di pensione sono state regolarmente pignorate nei limiti previsti dalla vigente normativa.
In ultimo, l'ente opposto ha precisato che il terzo pignorato ha corrisposto integralmente la sorte capitale del credito.
La presente causa è stata istruita documentalmente, all'udienza del 03.07.2025, precisate dalle parti le loro rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Di poi, con ordinanza del 21.10.2025 la presente causa è stata rimessa sul ruolo, a seguito del trasferimento del precedente assegnatario, ed assegnata allo scrivente decidente, all'udienza indicata in epigrafe, sostituita con note cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
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Preliminarmente dev'essere rilevato che, come affermato da parte dell'ente opposto, è intervenuto il pagamento dell'importo dovuto (sorte capitale) del credito azionato, come disposto dall'ordinanza di assegnazione del 26.05.2016 (cfr. ricevuta di pagamento del 30.05.2016).
Tanto non incide ai fini del decidere, quale possibile carenza di interesse, tenuto conto che, come statuito dai giudici di legittimità, “la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale con la distribuzione finale del ricavato non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza
d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo” in quanto, posta l'irretrattabilità della distribuzione non opposta la parte che ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
“mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa
3 può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza n. 31085 del 2023). Ed ancora “l'eventuale accoglimento dell'opposizione formale ben può comportare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione”, specie se la nullità dell'atto oggetto dell'opposizione “ha determinato uno sviluppo anomalo ed illegittimo del processo ed una altrettanto anomala ed illegittima conclusione di questo” (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 1042 del 2025).
Tanto premesso, prima di entrare nel merito delle contestazioni svolte, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata al fine di sussumere correttamente le opposizioni istaurate, va, difatti, osservato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta, l'an, ovvero il diritto della creditrice ad agire in executivis, mentre con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. n. 16262 del 2005).
Ciò posto, essendo la qualificazione del rimedio esperito compito del decidente in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, alla luce dei motivi posti a sostegno dell'opposizione di cui si tratta, si ritiene introdotta un'opposizione all'esecuzione, relativamente ai motivi afferenti alla prescrizione del credito azionato e all'impignorabilità delle somme staggite, tramite i quali l'opponente ha contestato il diritto in executivis dell'opposta.
Con riguardo invece agli altri motivi in ordine ai vizi dell'atto di pignoramento - nullità della procura e assenza di generalità del responsabile della riscossione e violazione dell'art. 481 c.p.c. –
l'opposizione deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e deve ritenersi inammissibile atteso che la stessa è stata proposta oltre i termini prescritti dall'art. 617 c.p.c..
Dallo scrutinio degli atti di causa e dalla presa visione del fascicolo della procedura esecutiva, difatti, è emerso che l'atto di pignoramento presso terzi è stato notificato in data 09.04.2015 (cfr. alleg. 6 parte opposta), mentre l'opposizione, proposta con l'atto denominato “memoria difensiva”,
è stato depositato in seno al fascicolo della procedura esecutiva mobiliare, iscritta al n. 165/15
R.G.E., il 21.09.2015, di gran lunga oltre il termine decadenziale di giorni 20 dalla notifica dell'atto di esecuzione, ne discende per tanto la sua inammissibilità stante la tardività della sua proposizione.
Tanto precisato, quanto ai motivi rientranti nella fattispecie dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., la presente opposizione è infondata e dev'essere, pertanto, rigettata alla stregua delle seguenti considerazioni.
Giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che nei giudizi di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale
4 della domanda, secondo cui l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 438020 del 2012).
È l'opponente dunque che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto assume, invece, la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Tanto premesso, stante la natura preliminare di merito che riveste, va innanzitutto affrontata l'eccezione sollevata dall'opponente, il quale ha eccepito la maturata prescrizione del credito azionato sostenendo l'avvenuto decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c., non essendo stato al medesimo notificato alcun atto interruttivo.
Secondo la ricostruzione attorea, non essendo stata notificata allo stesso l'ordinanza ingiunzione afferente al canone idrico del 2005, il credito vantato dal comune di sarebbe prescritto nel CP_1
2010.
Tale argomentazione non è condivisibile per due ordini di motivazioni, in primo luogo, in quanto dallo scrutinio degli atti di causa è emerso che l'ingiunzione di pagamento n. 3381 del 23.07.2012 è stata notificata all'opponente il 23.08.2012 (cfr. alleg. 2 parte opposta); in secondo luogo, in quanto erroneo è il calcolo del termine prescrizionale.
Il servizio idrico di fornitura d'acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è effettuato contro il pagamento d'importi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, con la conseguenza che il relativo credito soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, in quanto avente ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo (cfr. Cassazione civile sez. I, n.6966 del
2018).
Il cui dies a quo-al fine del calcolo del termine prescrizionale- non può che decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), coincidente con la scadenza del termine utile per il pagamento, difatti, “il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili" (ex multis Cass. n. 23789 del 2008).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza
5 di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione” (cfr. Cassazione civile sez. I, n. 6966 del 2018; Cass., Sez. 3, n. 18184 del 2014).
In ordine al regime probatorio, i giudici di legittimità hanno precisato che “l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha
l'onere di addurre e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere
l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Sez.
6-L n. 14135 del 23 maggio 2019; Sez. 2, n. 15991 del 18 giugno 2018).” (ex multis Cass. n. 17534 del 2025).
Ne discende, quindi, che, se è vero che colui che eccepisce la prescrizione di un credito è onerato alla allegazione dell'avvenuta maturazione della prescrizione, quando l'accertamento dell'estinzione per prescrizione è oggetto di domanda in via principale, da qualificare come domanda di accertamento negativo del credito, come nel presente caso, compete all'attore l'onere di allegazione e prova del verificarsi del fatto costitutivo della domanda, cioè il vano decorso del termine di prescrizione, nonché, del regime di prescrizione applicabile al credito dedotto, così come il termine di decorrenza, competendo invece al convenuto l'onere della prova di validi atti interruttivi.
Risulta dagli atti di causa che;
I) l'ingiunzione di pagamento n. 3381 del 23.07.2012 è stata notificata all'opponente il 23.08.2012 (cfr. alleg. 2 parte opposta); II) la stessa attiene all'omessa corresponsione del “900-CANONE ACQUA-Servizio idrico anno 2005 senza depurazione-Fattura
n. 4098 del 30/03/2007-Utenza 3858 Anno 2005 Importo Euro 159,36”; III) in data 11.03.2014 è stato notificato all'opponente preavviso di pignoramento presso terzi (cfr. alleg. 4) ed in data
03.11.2014 intimazione di pagamento (alleg. 5).
Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, stante la documentazione allegata, risulta infondata l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente, il quale non ha fornito alcun ulteriore e diverso elemento documentale (quale l'indicata fattura) volto ad accertare l'esatta data di decorrenza dell'invocato termine prescrizionale, mentre parte opposta ha allegato e dimostrato, giusta documentazione agli atti, l'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Ne consegue quindi che, essendo ragionevole che la scadenza del pagamento dell'importo dovuto ed indicato nella fattura n. 4098 sia successiva alla data di sua emissione del 30.03.2007, al momento della notifica dell'ingiunzione di pagamento de qua (alleg. 2 parte opposta), il credito, oggetto del contendere, non risulta prescritto.
6 Passando alla disamina dell'eccezione di impignorabilità delle somme pignorate, giova preliminarmente rilevare che il d.l. n. 83/2015, convertito con modifiche con la legge n. 132/2015, ha riformato gli artt. 545 e 546 c.p.c., introducendo significative novità in tema di pignoramento di stipendi e pensioni recependo, essenzialmente, le indicazioni della giurisprudenza anche costituzionale (ex multis Corte Costituzionale sentenza n. 506/2002).
Con tale novella si è intervenuto sia in ordine alla determinazione della quota di pensione impignorabile sia in ordine al pignoramento dei conti correnti su cui confluiscono emolumenti retributivi e pensionistici, modifiche entrambe volte a garantire il c.d. minimo vitale al debitore.
Segnatamente, per ciò che concerne i limiti al pignoramento, per la fattispecie che qui rileva, l'art. 545, settimo comma, c.p.c., ratione temporis vigente, ha disposto che” le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché delle speciali disposizioni di legge”.
Quindi, contrariamente a quanto asserito dall'opponente non sussiste un principio di impignorabilità assoluta dell'emolumento pensionistico, non essendo intaccabile, per l'appunto, solo quella parte necessaria per assicurare al titolare mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, così come determinato dal legislatore che ne ha indicato i criteri di quantificazione.
L'opponente ha argomentato su tale eccezione sostenendo che lo stesso è percettore di “pensione sociale, pari ad € 684.00 mensili”, allegando il cedolino INPS dell'01.10.2015 (cfr. alleg. 2 produzione opponente), dal quale però risulta che il suddetto emolumento è categoria VOS, ovverosia “pensione di vecchiaia lav. dip. regime internazionale “, come precisato anche dal terzo pignorato INPS, che ne ha documentato il relativo ammontare. (cfr. alleg. 2 produzione del terzo pignorato).
Orbene, tenuto conto che, in applicazione della circolare n. 1 del 09.01.2015 dell'INPS, l'importo dell'assegno sociale per l'anno 2015 era pari ad € 5.830,63 (€ 448,51 mensili per 13 mensilità), e che, quindi, la quota non pignorabile era pari ad € 672,76, “ assegno sociale aumentato della metà”, vale a dire € 448,51+1/2 (€ 224,25), la pensione percepita dell'opponente, pari ad € 9.952,45, risulta pignorabile nel limite dell'art. 545 c.p.c., ratione temporis vigente, così come indicato nell'ordinanza di assegnazione del 26.05.2016, il cui importo comunque non è stato oggetto di contestazione da parte opponente.
Alla luce di tutto quanto rilevato, dunque, l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere rigettata.
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La statuizione riguardo alle spese del giudizio si accorda al canone della soccombenza, sì che deve essere condannato a rifondere, in favore del in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, e dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma liquidata in dispositivo, determinata ai sensi del D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal
D.M. n. 147/22 ratione temporis applicabile, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del rito applicato, del valore e della complessità della controversia, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
-RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
-CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in Parte_1 favore del in persona del Sindaco pro tempore, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 132,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
-CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in Parte_1 favore dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi
€ 232,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 12 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
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