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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 10/02/2026, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1999/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHIANESE NA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8785/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Int 6b Indirizzo_2 Roma RM
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024904525524000 CONTRAVVENZIONE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220189896550000 CONTRAVVENZIONE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava un avviso di intimazione relativo a contravvenzioni. Nel corpo del ricorso indicava delle contravvenzioni auto per eccesso di velocità . Lo stesso chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Parte ricorrente non depositava copia dell'atto impugnato;
nè offriva la prova della notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate e riscossioni. La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica preliminarmente osserva che parte ricorrente non ha notificato il ricorso a parte resistente;
nè parte resistente si è costituita in giudizio per sanare il difetto assoluto di notifica.
Di conseguenza, il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammisibile. Nulla per le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHIANESE NA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8785/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Int 6b Indirizzo_2 Roma RM
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024904525524000 CONTRAVVENZIONE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220189896550000 CONTRAVVENZIONE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava un avviso di intimazione relativo a contravvenzioni. Nel corpo del ricorso indicava delle contravvenzioni auto per eccesso di velocità . Lo stesso chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Parte ricorrente non depositava copia dell'atto impugnato;
nè offriva la prova della notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate e riscossioni. La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica preliminarmente osserva che parte ricorrente non ha notificato il ricorso a parte resistente;
nè parte resistente si è costituita in giudizio per sanare il difetto assoluto di notifica.
Di conseguenza, il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammisibile. Nulla per le spese.