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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 881/2023
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
****
RE P U B B L I C A IT A L I A N A
IN NO M E DE L PO P O L O IT A L I A N O
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
esaminati gli atti del procedimento, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 881/2023 R.G.
tra in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1
difesa “ope legis” dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- Appellante -
e rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pellegrino Controparte_1
- Appellato -
*****
1
di , al quale, con ordinanza prot. n. 42812/2354-G5030016/9DDT0MCU del Controparte_1
7.6.2016, l' ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 8.000,00, per la CP_2
violazione dell'art. 110 co. 7 lett. a) in relazione all'apparecchio denominato “ CP_3 Pt_2
e per le violazioni dell'art. 110 co. 6 lett. a), co. 7 lett. a) e co. 7 lett. c) in relazione
[...] CP_3
all'altro congegno denominato “ ; osservato che la difesa dell'appellato – Parte_3
integralmente vittorioso in primo grado – sembra protesa ambiguamente, in base alle sue complessive allegazioni assertive e produzioni documentali, a ricondurre i due apparecchi in questione alle nuove tipologie di apparecchi leciti, previsti alle lettere c-bis) e c-ter) dell'art. 110
co. 7 TULPS (introdotte dalla legge di stabilità 2013) e, al contempo, alla categoria “AM4”
(apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento di cui al DPR n.
640/1972); rimarcato che il Collegio, con specifico riferimento al congegno denominato “Magic
Pinball”, si trova di fronte ad antitetiche risultanze di natura tecnica: da un lato, la perizia svolta da “ il 10.6.2009, nel proc. Carlino c/Monopoli di Stato, ne certifica l'appartenenza agli Per_1
apparecchi vietati in quanto l'esito del gioco è assolutamente indipendente dal comportamento e dall'abilità del giocatore;
dall'altro lato, le perizie giurate di cui all'allegato 16 del fascicolo cartaceo dell'appellato e, soprattutto, la relazione svolta dal geom. nel Controparte_4
procedimento penale n. 4226/2003 R.G. per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lecce ascrivono, invece, una similare apparecchiatura di tipo “bingo” alla categoria dei giochi leciti;
ritenuto, pertanto, necessario invitare le parti a (1) riferire alla Corte se i due congegni per cui è causa esistano ancora materialmente e siano sottoponibili a ctu;
(2) in caso affermativo,
valutare l'opportunità che sia svolto sugli stessi un dispendioso accertamento consulenziale
2 finalizzato ad acclarare le loro effettive caratteristiche tecniche;
(3) alternativamente, prendere in considerazione la reciproca convenienza ad assecondare un epilogo definitorio della causa frutto di un autonomo accordo transattivo/conciliativo o, in difetto, di un'eventuale proposta ex art. 185-
bis cpc…”.
2. – Con le note di trattazione scritta del 18.3.2024 la Difesa Erariale ha richiamato “tutte le argomentazioni già illustrate nei precedenti atti e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento di tutte le conclusioni già rassegnate in atti”; invece, la parte appellata, nelle proprie note del
19.3.2024, ha esposto e richiesto quanto di seguito testualmente trascritto: “Atteso che lo scrivente difensore ha invano cercato di contattare per vie brevi in proprio assistito al fine di verificare dove le apparecchiature siano ora allocate e il loro stato di conservazione. Valutato altresì che essendo le apparecchiature elettroniche oggetto di contestazione del lontano 2014 come tutte le apparecchiature elettroniche dopo ben 10 anni di mancato utilizzo è concretamente probabile che le stesse non siano più non solo funzionanti, ma nemmeno oggetto di verifica. Che pertanto si condivide la perplessità della Corte su una perizia anche in relazione ai costi. Che tuttavia parte appellante non ha fatto pervenire alcuna proposta conciliativa, né è possibile alla parte privata dare una soluzione senza sapere quale determinazione abbia l'Amministrazione. Pertanto si attende una proposta ex art 185-bis della Corte…”.
3. – Con l'ordinanza ex art. 185-bis cpc del 19.3.2024 il Collegio ha proposto alle parti quanto appresso riportato: “constatato, sulla scorta delle circostanze rappresentate dall'appellato,
che la causa non può – con evidenza – essere decisa con una pronuncia di merito che sia consentaneamente fondata sulla completezza del materiale istruttorio, di talché appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa: 1) abbandono bilaterale del giudizio;
2)
integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio;
P.Q.M.
letto ed applicato l'art. 185-bis cpc, invita le parti a transigere/conciliare la controversia alle condizioni sopra indicate…”.
3 4. – Entrambe le parti, con le note di trattazione scritta depositate in prossimità delle udienze del 14.1.2025 e del 28.1.2025, hanno espressamente accettato la proposta conciliativa formulata dal Collegio.
5. – Ciò posto, occorre richiamare i principi statuiti da Cass. 18.4.2003 n. 6288, secondo cui:
a) quando le parti danno atto nel verbale di causa dell'avvenuta conciliazione della lite e delle relative condizioni, non vi sono altre formalità da compiere ai fini dell'efficacia fra le stesse dell'intervenuto accordo e della valenza di esso quale mezzo di definizione della controversia;
b)
la redazione del verbale previsto dagli artt. 185 ult. co. cpc e 88 disp. att. cpc non costituisce requisito essenziale per la validità dell'accordo, non essendo detta redazione richiesta a pena di nullità; c) la conciliazione, per la quale l'art. 88 disp. att. cpc prevede la redazione di un apposito verbale redatto separatamente da quello di udienza, può essere legittimamente inserita nel medesimo verbale dell'udienza nella quale interviene l'accordo delle parti quando esso contenga i requisiti essenziali della conciliazione;
d) la conciliazione è atto che produce ad un tempo effetti sostanziali sulla disciplina del rapporto ed effetti processuali sul giudizio in corso;
e) quando le caratteristiche specificate dall'art. 88 disp. att. cpc già risultano dal verbale di causa, ciò è
sufficiente alla produzione degli effetti sostanziali e processuali della conciliazione, anche in rapporto alla sua qualificazione di titolo esecutivo.
6. – Seguono le statuizioni finali come da dispositivo.
PQM
1) Dà atto che la proposta formulata dal Collegio con ordinanza ex art. 185-bis cpc del
19.3.2024 è stata espressamente accettata da entrambe le parti;
2) ratifica l'accordo conciliativo intervenuto fra le parti per effetto dell'accettazione della proposta del Collegio, alle condizioni in essa stabilite;
3) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
4 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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