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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/12/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 844 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
C.F. ) e per essa quale procuratrice e mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'avv. TORRISI GIUSEPPE VINCENZO Parte_2
(CF. ) C.F._1
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. ) con il patrocinio C.F._3 Controparte_3 C.F._4 dell'Avv. CARLO BELLONE (CF. C.F._5
PARTI CONVENUTE
(C.F. ) Controparte_4 C.F._6
PARTE CONVENUTA - contumace
PREMESSO CHE
La società in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 181/11, Parte_1 emesso dal Tribunale di Enna il 20.06.2011, in favore di nel procedimento Controparte_5 monitorio iscritto al n. 694/2011 R.G. ha intrapreso, mediante la procuratrice e mandataria
[...] azione esecutiva immobiliare, notificando atto di pignoramento Parte_2 immobiliare in data 25.11.2022 e atto di integrazione di pignoramento in data 31.07.2023, avente ad oggetto beni immobili siti in agro di Villarosa di proprietà della sig.ra e Parte_3 dei terzi datori di ipoteca sigg. , e . Controparte_1 Parte_4 Parte_5
1 La procedura esecutiva immobiliare è stata iscritta a ruolo al n 72/2022 RGE, Tribunale di Enna.
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc e contestuale istanza di sospensione, gli odierni convenuti hanno contestato il difetto di legittimazione attiva di ed il difetto Parte_1 di prova circa l'effettiva titolarità del credito azionato, nonché l'assoluta incertezza in ordine alla titolarità del credito attivato con l'atto di pignoramento, ed infine la presenza di clausole abusive nel contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente posto a fondamento del credito che ha dato origine alla procedura esecutiva.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13.7.2025, ritenuta apparentemente fondata l'opposizione, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva e concesso i termini per l'iscrizione della causa nel merito.
Tempestivamente l'odierna società attrice ha introdotto il giudizio chiedendo di accertare il diritto a procedere esecutivamente per aver validamente acquistato il credito portato dal decreto ingiuntivo.
Nel costituirsi in giudizio , – Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rimasta contumace – hanno invece insistito nell'opposizione e Controparte_4 nella mancanza di adeguata prova circa la titolarità del credito in capo alla procedente;
mentre non è stato chiesto di accertare l'abusività delle clausole contrattuali, questione, peraltro, non affrontata dal giudice dell'esecuzione.
Ne discende che la decisione della causa discende esclusivamente dall'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire o, meglio, della titolarità del rapporto in capo alla attrice, avendo i convenuti implicitamente rinunciato all'altra questione oggetto del ricorso in opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul punto, giova ribadire che la parte che assume essere titolare del credito ha anche l'onere di provare la sua legittimazione attiva, quando essa è contestata dalla controparte.
In altri termini, una cosa è la prova dell'esistenza del credito, altra e diversa è la prova della titolarità del credito in capo a chi agisce, cosicché, la mera disponibilità di documentazione attinente a rapporti contrattuali intrattenuti dal debitore con altri istituti non è sufficiente, di per sé solo, a dimostrare che chi agisce sia effettivamente l'attuale titolare del diritto, e ciò sia che affermi essere cessionario del credito sia che pretenda di agire quale soggetto subentrato nei rapporti dell'originario creditore per incorporazione.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
2 Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 31118/2017).
Principio questo non smentito – anzi confermato – anche dalla sentenza della Cassazione n.
5617/2020 che, richiamando proprio Cass. n. 15884/2019, evidenzia che se è vero che l'avviso in
Gazzetta Ufficiale assolve ad una funzione di pubblicità notizia rivolta ai debitori ceduti e non ha valenza costitutiva della cessione né efficacia traslativa (che si produce ovviamente con l'atto di cessione/fusione/scissione) può, se denotato da particolare chiarezza e completezza, non solo costituire elemento indicativo dell'esistenza della cessione, ma anche “risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”.
E sempre nel solco di tale orientamento si pongono altre recenti sentenze. Da ultimo Cass. N.
3405/2024, premettendo che la prova della cessione va data mediante produzione del contratto di cessione, evidenzia comunque come “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass.,
13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016,
n. 4116).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)”
Di conseguenza, la prova della cessione e dell'inclusione del credito può ricavarsi anche in maniera indiziaria, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2727 e ss. c.c.
Calando tali principi nel caso in esame dalla documentazione in atti può ritenersi provato che sulla scorta delle varie cessioni intervenute il credito sia attualmente nella titolarità della . Parte_1
Ed infatti:
3 - Dall'avviso del 31 marzo 2016 (doc. 2 citazione) risulta che ha acquistato da CP_6 crediti (i “Crediti”) che, al 1 ottobre 2015 (la “Data di Efficacia”) Controparte_5 soddisfacevano tutti i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivino da finanziamenti (i “Finanziamenti”), aventi tutte le caratteristiche di seguito specificate: (i) siano denominati in Euro, (ii) derivino da contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana, (iii) presentassero, al 30 settembre 2015, un debito residuo in linea capitale non superiore ad Euro 1.303.038,56, e (iv) se ipotecari, fossero garantiti, al 30 settembre 2015, da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
e (b) siano vantati nei confronti di debitori principali che, al 30 settembre 2015, presentavano tutte le seguenti caratteristiche:
(i) fossero, alternativamente: (1) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (2) persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(ii) fossero stati classificati dal Cedente come “in sofferenza” in conformità alla vigente normativa di vigilanza, in un periodo di tempo compreso tra il dicembre 1999 (incluso) e aprile 2015 (incluso); (iii) presentassero una esposizione complessiva nei confronti del
Cedente di importo nominale in linea capitale pari o superiore ad Euro 94,47 o pari o inferiore a Euro 2.528.036,23. Per chiarezza, ai fini di tale computo, non verranno considerate eventuali fideiussioni e altre garanzie personali prestate dalla Cedente nell'interesse del debitore principale e non ancora escusse;
(iv) non fossero banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(v) nei cui confronti il Cedente vantasse solo crediti aventi tutte le caratteristiche di cui alla lettera (a)….”
Non solo, ma nell'atto di cessione sono stati anche inseriti i numeri di CDG (Controllo di
Gestione) relativi ai crediti ceduti, tra cui risulta compreso anche quello intestato a
, cioè quello riportante CDG 2132752, per come risulta Controparte_4 dalla lettera di benestare per l'apertura del conto corrente di corrispondenza con garanzia ipotecaria, cioè il conto corrente di corrispondenza n. 8095481/55 (doc. 7 citazione);
- nel successivo avviso di cessione del 18 luglio 2020 risulta poi che CP_5 Controparte_7 ha riacquistato da i crediti di titolarità di che alla Data di Valutazione CP_6 CP_6 soddisfacevano i seguenti criteri (i "Crediti "): (a) sono stati precedentemente ceduti CP_6
a e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, CP_6 come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 39 del 31 marzo 2016, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
(d) i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo contratto originario di essere residenti o di avere sede legale in Italia;
(e) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008”
4 In questo caso, trattandosi di riacquisto, ed essendo stato espressamente richiamato il precedente e specifico avviso, non v'è motivo di dubitare che il credito degli odierni convenuti sia stato oggetto della cessione;
- nel successivo avviso del 25.7.2020 (doc. 4 citazione) risulta che la ha Parte_6 acquistato da tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_8 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento chirografari e ipotecari concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1970 e l'1 marzo 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i "Crediti").
Tale lista è stata depositata (doc. 2.1.) e all'interno si rinviene la posizione riferita a
(p. 104 NDG 1818735 associato alla linea di credito C- Controparte_4
71/2132752/8/042/0256690), coincidente con la posizione indicata nel doc. 7 (di cui sopra);
- risulta quindi comprovato anche il riacquisto del credito da parte di Controparte_8 dalla stessa giusto Avviso in G.U. del 10 dicembre 2020 in cui si specifica Parte_6 che tra i crediti ceduti vi sono quelli che “(a) sono stati precedentemente ceduti al Cedente e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 25 luglio 2020, Parte II…”;
- ed infine la successiva cessione da a (odierna Controparte_8 Parte_1 attrice) è comprovata dall'Avviso in G.U. del 12 Dicembre 2020 (doc. 6 citazione) che richiama apposita lista (doc.
2.2. citazione) in cui si rinviene NDG 1818735 associato ala linea di credito 1C-71/2132752/8/042/0256690.
Si evidenzia, ancora, come le predette cessioni risultano confermate dalle società cedenti (docc. Da 9
a 12) che richiamano in maniera dettagliata tutti gli estremi del rapporto ceduto o comunque sono sufficientemente specifiche.
Infine, v'è da evidenziare come l'onere di dimostrare la legittimazione deve essere tanto più rigoroso quanto più specifica e puntuale è la contestazione della controparte.
Nel caso in esame, i convenuti si sono limitato ad affermare una insufficienza probatoria della documentazione prodotta in atti dalla controparte, senza specificamente contestare, solo a titolo esemplificativo, il motivo per cui il credito non dovrebbe rientrare nelle categorie specificatamente
5 indicate negli Avvisi pubblicati In GURI o se vi sia una mancata corrispondenza con il numero identificativo dei rapporti e del cliente con quelli invece relativi alla loro posizione.
Per tali motivi, l'opposizione spiegata in sede esecutiva dagli odierni convenuti è infondata e deve affermarsi il diritto della società attrice a procedere in via esecutiva in quanto titolare del credito vantato nei confronti dei convenuti in virtù del decreto ingiuntivo n. 181/2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sui valori minimi, come in dispositivo.
Il valore di causa segue il credito per cui si procede in via esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara che l'opposizione spiegata in sede esecutiva dagli odierni convenuti è infondata;
- dichiara il diritto della società attrice a procedere in via esecutiva in quanto titolare del credito vantato nei confronti dei convenuti in virtù del decreto ingiuntivo n. 181/2022;
- condanna , , Parte_3 Controparte_1 Parte_4
e , in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in
[...] Parte_5 favore di e per essa quale procuratrice e mandataria Parte_1 [...]
, liquidate in euro 7.052,00, oltre accessori come per legge Parte_2
Enna, 4/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 844 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
C.F. ) e per essa quale procuratrice e mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'avv. TORRISI GIUSEPPE VINCENZO Parte_2
(CF. ) C.F._1
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. ) con il patrocinio C.F._3 Controparte_3 C.F._4 dell'Avv. CARLO BELLONE (CF. C.F._5
PARTI CONVENUTE
(C.F. ) Controparte_4 C.F._6
PARTE CONVENUTA - contumace
PREMESSO CHE
La società in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 181/11, Parte_1 emesso dal Tribunale di Enna il 20.06.2011, in favore di nel procedimento Controparte_5 monitorio iscritto al n. 694/2011 R.G. ha intrapreso, mediante la procuratrice e mandataria
[...] azione esecutiva immobiliare, notificando atto di pignoramento Parte_2 immobiliare in data 25.11.2022 e atto di integrazione di pignoramento in data 31.07.2023, avente ad oggetto beni immobili siti in agro di Villarosa di proprietà della sig.ra e Parte_3 dei terzi datori di ipoteca sigg. , e . Controparte_1 Parte_4 Parte_5
1 La procedura esecutiva immobiliare è stata iscritta a ruolo al n 72/2022 RGE, Tribunale di Enna.
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc e contestuale istanza di sospensione, gli odierni convenuti hanno contestato il difetto di legittimazione attiva di ed il difetto Parte_1 di prova circa l'effettiva titolarità del credito azionato, nonché l'assoluta incertezza in ordine alla titolarità del credito attivato con l'atto di pignoramento, ed infine la presenza di clausole abusive nel contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente posto a fondamento del credito che ha dato origine alla procedura esecutiva.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13.7.2025, ritenuta apparentemente fondata l'opposizione, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva e concesso i termini per l'iscrizione della causa nel merito.
Tempestivamente l'odierna società attrice ha introdotto il giudizio chiedendo di accertare il diritto a procedere esecutivamente per aver validamente acquistato il credito portato dal decreto ingiuntivo.
Nel costituirsi in giudizio , – Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rimasta contumace – hanno invece insistito nell'opposizione e Controparte_4 nella mancanza di adeguata prova circa la titolarità del credito in capo alla procedente;
mentre non è stato chiesto di accertare l'abusività delle clausole contrattuali, questione, peraltro, non affrontata dal giudice dell'esecuzione.
Ne discende che la decisione della causa discende esclusivamente dall'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire o, meglio, della titolarità del rapporto in capo alla attrice, avendo i convenuti implicitamente rinunciato all'altra questione oggetto del ricorso in opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul punto, giova ribadire che la parte che assume essere titolare del credito ha anche l'onere di provare la sua legittimazione attiva, quando essa è contestata dalla controparte.
In altri termini, una cosa è la prova dell'esistenza del credito, altra e diversa è la prova della titolarità del credito in capo a chi agisce, cosicché, la mera disponibilità di documentazione attinente a rapporti contrattuali intrattenuti dal debitore con altri istituti non è sufficiente, di per sé solo, a dimostrare che chi agisce sia effettivamente l'attuale titolare del diritto, e ciò sia che affermi essere cessionario del credito sia che pretenda di agire quale soggetto subentrato nei rapporti dell'originario creditore per incorporazione.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
2 Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 31118/2017).
Principio questo non smentito – anzi confermato – anche dalla sentenza della Cassazione n.
5617/2020 che, richiamando proprio Cass. n. 15884/2019, evidenzia che se è vero che l'avviso in
Gazzetta Ufficiale assolve ad una funzione di pubblicità notizia rivolta ai debitori ceduti e non ha valenza costitutiva della cessione né efficacia traslativa (che si produce ovviamente con l'atto di cessione/fusione/scissione) può, se denotato da particolare chiarezza e completezza, non solo costituire elemento indicativo dell'esistenza della cessione, ma anche “risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”.
E sempre nel solco di tale orientamento si pongono altre recenti sentenze. Da ultimo Cass. N.
3405/2024, premettendo che la prova della cessione va data mediante produzione del contratto di cessione, evidenzia comunque come “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass.,
13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016,
n. 4116).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)”
Di conseguenza, la prova della cessione e dell'inclusione del credito può ricavarsi anche in maniera indiziaria, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2727 e ss. c.c.
Calando tali principi nel caso in esame dalla documentazione in atti può ritenersi provato che sulla scorta delle varie cessioni intervenute il credito sia attualmente nella titolarità della . Parte_1
Ed infatti:
3 - Dall'avviso del 31 marzo 2016 (doc. 2 citazione) risulta che ha acquistato da CP_6 crediti (i “Crediti”) che, al 1 ottobre 2015 (la “Data di Efficacia”) Controparte_5 soddisfacevano tutti i seguenti criteri oggettivi:
(a) derivino da finanziamenti (i “Finanziamenti”), aventi tutte le caratteristiche di seguito specificate: (i) siano denominati in Euro, (ii) derivino da contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana, (iii) presentassero, al 30 settembre 2015, un debito residuo in linea capitale non superiore ad Euro 1.303.038,56, e (iv) se ipotecari, fossero garantiti, al 30 settembre 2015, da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
e (b) siano vantati nei confronti di debitori principali che, al 30 settembre 2015, presentavano tutte le seguenti caratteristiche:
(i) fossero, alternativamente: (1) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (2) persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(ii) fossero stati classificati dal Cedente come “in sofferenza” in conformità alla vigente normativa di vigilanza, in un periodo di tempo compreso tra il dicembre 1999 (incluso) e aprile 2015 (incluso); (iii) presentassero una esposizione complessiva nei confronti del
Cedente di importo nominale in linea capitale pari o superiore ad Euro 94,47 o pari o inferiore a Euro 2.528.036,23. Per chiarezza, ai fini di tale computo, non verranno considerate eventuali fideiussioni e altre garanzie personali prestate dalla Cedente nell'interesse del debitore principale e non ancora escusse;
(iv) non fossero banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(v) nei cui confronti il Cedente vantasse solo crediti aventi tutte le caratteristiche di cui alla lettera (a)….”
Non solo, ma nell'atto di cessione sono stati anche inseriti i numeri di CDG (Controllo di
Gestione) relativi ai crediti ceduti, tra cui risulta compreso anche quello intestato a
, cioè quello riportante CDG 2132752, per come risulta Controparte_4 dalla lettera di benestare per l'apertura del conto corrente di corrispondenza con garanzia ipotecaria, cioè il conto corrente di corrispondenza n. 8095481/55 (doc. 7 citazione);
- nel successivo avviso di cessione del 18 luglio 2020 risulta poi che CP_5 Controparte_7 ha riacquistato da i crediti di titolarità di che alla Data di Valutazione CP_6 CP_6 soddisfacevano i seguenti criteri (i "Crediti "): (a) sono stati precedentemente ceduti CP_6
a e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, CP_6 come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 39 del 31 marzo 2016, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
(d) i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo contratto originario di essere residenti o di avere sede legale in Italia;
(e) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008”
4 In questo caso, trattandosi di riacquisto, ed essendo stato espressamente richiamato il precedente e specifico avviso, non v'è motivo di dubitare che il credito degli odierni convenuti sia stato oggetto della cessione;
- nel successivo avviso del 25.7.2020 (doc. 4 citazione) risulta che la ha Parte_6 acquistato da tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_8 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento chirografari e ipotecari concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1970 e l'1 marzo 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i "Crediti").
Tale lista è stata depositata (doc. 2.1.) e all'interno si rinviene la posizione riferita a
(p. 104 NDG 1818735 associato alla linea di credito C- Controparte_4
71/2132752/8/042/0256690), coincidente con la posizione indicata nel doc. 7 (di cui sopra);
- risulta quindi comprovato anche il riacquisto del credito da parte di Controparte_8 dalla stessa giusto Avviso in G.U. del 10 dicembre 2020 in cui si specifica Parte_6 che tra i crediti ceduti vi sono quelli che “(a) sono stati precedentemente ceduti al Cedente e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 25 luglio 2020, Parte II…”;
- ed infine la successiva cessione da a (odierna Controparte_8 Parte_1 attrice) è comprovata dall'Avviso in G.U. del 12 Dicembre 2020 (doc. 6 citazione) che richiama apposita lista (doc.
2.2. citazione) in cui si rinviene NDG 1818735 associato ala linea di credito 1C-71/2132752/8/042/0256690.
Si evidenzia, ancora, come le predette cessioni risultano confermate dalle società cedenti (docc. Da 9
a 12) che richiamano in maniera dettagliata tutti gli estremi del rapporto ceduto o comunque sono sufficientemente specifiche.
Infine, v'è da evidenziare come l'onere di dimostrare la legittimazione deve essere tanto più rigoroso quanto più specifica e puntuale è la contestazione della controparte.
Nel caso in esame, i convenuti si sono limitato ad affermare una insufficienza probatoria della documentazione prodotta in atti dalla controparte, senza specificamente contestare, solo a titolo esemplificativo, il motivo per cui il credito non dovrebbe rientrare nelle categorie specificatamente
5 indicate negli Avvisi pubblicati In GURI o se vi sia una mancata corrispondenza con il numero identificativo dei rapporti e del cliente con quelli invece relativi alla loro posizione.
Per tali motivi, l'opposizione spiegata in sede esecutiva dagli odierni convenuti è infondata e deve affermarsi il diritto della società attrice a procedere in via esecutiva in quanto titolare del credito vantato nei confronti dei convenuti in virtù del decreto ingiuntivo n. 181/2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sui valori minimi, come in dispositivo.
Il valore di causa segue il credito per cui si procede in via esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara che l'opposizione spiegata in sede esecutiva dagli odierni convenuti è infondata;
- dichiara il diritto della società attrice a procedere in via esecutiva in quanto titolare del credito vantato nei confronti dei convenuti in virtù del decreto ingiuntivo n. 181/2022;
- condanna , , Parte_3 Controparte_1 Parte_4
e , in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in
[...] Parte_5 favore di e per essa quale procuratrice e mandataria Parte_1 [...]
, liquidate in euro 7.052,00, oltre accessori come per legge Parte_2
Enna, 4/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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