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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
ERCOLANI DAVIDE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 136/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cattolica - Piazzale Roosevelt 1 47841 Cattolica RN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
Sorit Societa' Servizi E SC AL Spa - 02241250394
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 I.C.I. 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20174184600008118 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20184184600126108 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20214184600000142 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20224184600002078 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20234184600000976 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20234184600000977 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20234184600002543 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20244184600000295 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20244184600000296 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20244184600000297 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 209/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato e degli atti cui si richiama e giustifica"; "condannare le parti convenute, per quanto di ragione, al pagamento delle spese di giudizio". Resistenti: Comune di Cattolica: "respingere il ricorso di controparte e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto impugnato. Con vittoria di spese ed onorari".
SORIT S.p.A.: "dichiarare inammissibile il ricorso per litispendenza (art. 39 cpc) con il ricorso RGR 325/2024"; "respingere il ricorso poich infondato in fatto ed in diritto"; "con vittoria di spese di lite".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11 marzo 2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di intimazione n. 2025 00250936, notificatogli il 19 febbraio 2025 dalla SORIT Servizi e
SC AL S.p.A , notificando a sua volta, al Comune di Cattolica ed alla predetta società concessionaria dl servizio riscossione tributi, l'apposito ricorso.
Il ricorrente ha eccepito vizi di notifica degli atti presupposti, prescrizione / decadenza, difetto di motivazione e chiede, in via subordinata, l'accertamento negativo del debito.
L'atto contestato indica il dettaglio dei titoli presupposti (ingiunzioni e avvisi di accertamento esecutivi) e preannuncia che, in caso di ulteriore mancato pagamento, avvierà le previste procedure di esecuzione forzata.
In data 4 aprile 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 136/2025.
In data 8 aprile 2025, il Comune di Cattolica si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, allegando ed indicando le notifiche degli atti impositivi per IMU/ICI 2010–2016, per IMU 2018–2022 e per TARI 2018, con la seguente specificazione di numeri e date:
- accertamenti 2010–2011 notificati il 26 ottobre 2015; - accertamenti 2013–2014 notificati il 22 settembre 2017; - accertamento 2015 notificato il 22 ottobre 2018; - accertamento 2016 notificato il 5 dicembre 2020; - accertamenti 2018 e 2019 notificati 16 luglio 2022; - accertamenti 2020–2022 notificati il 16 novembre 2023; - accertamento TARI 2018 notificato il 7 dicembre 2022).
In data 23 giugno 2025, la SORIT S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_4, si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per litispendenza in quanto il contribuente ha già impugnato un atto di pignoramento presso terzi (Prot. 2024 01418801) basato sugli stessi atti.
Peraltro, iIl relativo ricorso, rubricato al n. 325/2024 e trattato da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria il 26 maggio 2025, ha stato deciso con Sentenza n. 252/2025, depositata il 9 luglio 2025, in senso sfavorevola allo stesso contribuente.
Il nuovo ricorso, conclude sul punto la resistente, è quindi palesemente inammissibile per violazione dell'art. 39 c.p.c..
Sul merito, la SORIT S.p.A., ha prodotto ulteriore documentazione, in aggiunta a quella versata in atti dall'Ente impositore, attestante la regolare notifica degli atti sottesi all'intimazione impugnata.
Infatti, l'Avviso di intimazione in contestazione, reca, tra l'altro, il rinvio alle ingiunzioni n. 20174184600008118
(notificata il 29 gennaio 2019) per ICI 2010–2011 e n. 20184184600126108 (notificata il 15 aprile 2019) per
IMU 2013–2014, nonché agli avvisi di accertamento esecutivi per IMU 2018–2019 (notificato il 16 luglio
2022), per TARI 2018 (notificato il 7 dicembre 2022) e per IMU 2020–2022 (notificato il 16 novembre 2023).
In data 13 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e non può essere esaminato nel merito.
1. Preliminare eccezione di litispendenza ex art. 39 c.p.c.
In via preliminare – e con carattere assorbente rispetto a ogni ulteriore questione di rito e di merito – il
Collegio ritiene fondata l'eccezione di litispendenza sollevata dalla società concessionaria SORIT S.p.A.
Dalla documentazione versata in atti, nonché da fatti processuali notori a questo stesso Collegio, risulta che:
- il contribuente Ricorrente_1, come segnalato dalla resistente, ha già proposto ricorso innanzi a questa medesima Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado avverso l'atto di pignoramento presso terzi prot. n. 2024
01418801000, fondato sui medesimi titoli esecutivi (ingiunzioni fiscali e avvisi di accertamento esecutivi) posti a base dell'odierna intimazione di pagamento;
- detto ricorso, iscritto al R.G.R. n. 325/2024, è stato integralmente rigettato con Sentenza n. 252/2025 con cui questa Corte ha accertato la ritualità delle notifiche degli atti presupposti, la definitività degli stessi e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione, decadenza e difetto di motivazione.
Sussiste pertanto una identità soggettiva (stesse parti), una identità oggettiva (medesimi crediti tributari e medesimi atti presupposti) ed una identità di causa petendi, atteso che anche nel presente giudizio il ricorrente deduce vizi di notifica, prescrizione, decadenza e illegittimità del debito, già esaminati e decisi nel precedente contenzioso.
Ricorrono dunque tutti i presupposti applicativi dell'art. 39 c.p.c., norma pacificamente ritenuta applicabile al processo tributario in virtù del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
2. Inammissibilità del ricorso e divieto di duplicazione del giudizio
La proposizione del presente ricorso si risolve in una inammissibile duplicazione del giudizio, volta a ottenere una nuova valutazione di questioni già decise, in contrasto con il principio del ne bis in idem processuale;
con le esigenze di certezza dei rapporti giuridici;
e con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
La circostanza che l'atto oggi impugnato sia formalmente qualificato come avviso di intimazione non vale ad elidere la litispendenza, trattandosi di atto meramente consequenziale e strumentale rispetto alla procedura esecutiva già oggetto del precedente giudizio, fondato sugli stessi titoli impositivi divenuti definitivi.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non è consentito al contribuente frazionare la tutela giurisdizionale mediante l'impugnazione seriale di atti della riscossione fondati sui medesimi presupposti, ove le questioni dedotte siano già state vagliate e risolte con Sentenza passata in giudicato.
3. Assorbimento delle ulteriori censure
Considerato che con il ricorso in trattazione non vengono contestati vizi propri dell'atto impugnato, ma solo gli atti presupposti, la declaratoria di litispendenza comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori doglianze articolate dal ricorrente, incluse le eccezioni di nullità o inesistenza delle notifiche;
le deduzioni in tema di prescrizione e decadenza dei crediti;
le censure relative al difetto di motivazione dell'intimazione; la domanda di accertamento negativo del debito.
Tali questioni, oltre a essere già state oggetto di esame nel precedente giudizio, non possono essere rivalutate in questa sede in ragione dell'effetto preclusivo derivante dalla litispendenza e dal giudicato sostanziale formatosi.
4. Spese di lite La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, secondo il principio della soccombenza, come correttamente statuito nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Rimini - sez. II - dichiara la litispendenza ai sensi dell'art. 39
c.p.c.; ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
condanna Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite in favore delle due parti resistenti, Comune di Cattolica e SORIT, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.000,00, oltre spese generali, ed oneri previdenziali e fiscali se dovuti.
Così deciso in Rimini il 13 ottobre 2025
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
AR De NO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
ERCOLANI DAVIDE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 136/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cattolica - Piazzale Roosevelt 1 47841 Cattolica RN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
Sorit Societa' Servizi E SC AL Spa - 02241250394
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 IMU 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500250936 I.C.I. 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20174184600008118 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20184184600126108 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20214184600000142 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20224184600002078 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20234184600000976 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20234184600000977 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20234184600002543 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20244184600000295 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20244184600000296 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20244184600000297 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 209/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato e degli atti cui si richiama e giustifica"; "condannare le parti convenute, per quanto di ragione, al pagamento delle spese di giudizio". Resistenti: Comune di Cattolica: "respingere il ricorso di controparte e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto impugnato. Con vittoria di spese ed onorari".
SORIT S.p.A.: "dichiarare inammissibile il ricorso per litispendenza (art. 39 cpc) con il ricorso RGR 325/2024"; "respingere il ricorso poich infondato in fatto ed in diritto"; "con vittoria di spese di lite".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11 marzo 2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di intimazione n. 2025 00250936, notificatogli il 19 febbraio 2025 dalla SORIT Servizi e
SC AL S.p.A , notificando a sua volta, al Comune di Cattolica ed alla predetta società concessionaria dl servizio riscossione tributi, l'apposito ricorso.
Il ricorrente ha eccepito vizi di notifica degli atti presupposti, prescrizione / decadenza, difetto di motivazione e chiede, in via subordinata, l'accertamento negativo del debito.
L'atto contestato indica il dettaglio dei titoli presupposti (ingiunzioni e avvisi di accertamento esecutivi) e preannuncia che, in caso di ulteriore mancato pagamento, avvierà le previste procedure di esecuzione forzata.
In data 4 aprile 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 136/2025.
In data 8 aprile 2025, il Comune di Cattolica si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, allegando ed indicando le notifiche degli atti impositivi per IMU/ICI 2010–2016, per IMU 2018–2022 e per TARI 2018, con la seguente specificazione di numeri e date:
- accertamenti 2010–2011 notificati il 26 ottobre 2015; - accertamenti 2013–2014 notificati il 22 settembre 2017; - accertamento 2015 notificato il 22 ottobre 2018; - accertamento 2016 notificato il 5 dicembre 2020; - accertamenti 2018 e 2019 notificati 16 luglio 2022; - accertamenti 2020–2022 notificati il 16 novembre 2023; - accertamento TARI 2018 notificato il 7 dicembre 2022).
In data 23 giugno 2025, la SORIT S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_4, si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per litispendenza in quanto il contribuente ha già impugnato un atto di pignoramento presso terzi (Prot. 2024 01418801) basato sugli stessi atti.
Peraltro, iIl relativo ricorso, rubricato al n. 325/2024 e trattato da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria il 26 maggio 2025, ha stato deciso con Sentenza n. 252/2025, depositata il 9 luglio 2025, in senso sfavorevola allo stesso contribuente.
Il nuovo ricorso, conclude sul punto la resistente, è quindi palesemente inammissibile per violazione dell'art. 39 c.p.c..
Sul merito, la SORIT S.p.A., ha prodotto ulteriore documentazione, in aggiunta a quella versata in atti dall'Ente impositore, attestante la regolare notifica degli atti sottesi all'intimazione impugnata.
Infatti, l'Avviso di intimazione in contestazione, reca, tra l'altro, il rinvio alle ingiunzioni n. 20174184600008118
(notificata il 29 gennaio 2019) per ICI 2010–2011 e n. 20184184600126108 (notificata il 15 aprile 2019) per
IMU 2013–2014, nonché agli avvisi di accertamento esecutivi per IMU 2018–2019 (notificato il 16 luglio
2022), per TARI 2018 (notificato il 7 dicembre 2022) e per IMU 2020–2022 (notificato il 16 novembre 2023).
In data 13 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e non può essere esaminato nel merito.
1. Preliminare eccezione di litispendenza ex art. 39 c.p.c.
In via preliminare – e con carattere assorbente rispetto a ogni ulteriore questione di rito e di merito – il
Collegio ritiene fondata l'eccezione di litispendenza sollevata dalla società concessionaria SORIT S.p.A.
Dalla documentazione versata in atti, nonché da fatti processuali notori a questo stesso Collegio, risulta che:
- il contribuente Ricorrente_1, come segnalato dalla resistente, ha già proposto ricorso innanzi a questa medesima Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado avverso l'atto di pignoramento presso terzi prot. n. 2024
01418801000, fondato sui medesimi titoli esecutivi (ingiunzioni fiscali e avvisi di accertamento esecutivi) posti a base dell'odierna intimazione di pagamento;
- detto ricorso, iscritto al R.G.R. n. 325/2024, è stato integralmente rigettato con Sentenza n. 252/2025 con cui questa Corte ha accertato la ritualità delle notifiche degli atti presupposti, la definitività degli stessi e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione, decadenza e difetto di motivazione.
Sussiste pertanto una identità soggettiva (stesse parti), una identità oggettiva (medesimi crediti tributari e medesimi atti presupposti) ed una identità di causa petendi, atteso che anche nel presente giudizio il ricorrente deduce vizi di notifica, prescrizione, decadenza e illegittimità del debito, già esaminati e decisi nel precedente contenzioso.
Ricorrono dunque tutti i presupposti applicativi dell'art. 39 c.p.c., norma pacificamente ritenuta applicabile al processo tributario in virtù del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
2. Inammissibilità del ricorso e divieto di duplicazione del giudizio
La proposizione del presente ricorso si risolve in una inammissibile duplicazione del giudizio, volta a ottenere una nuova valutazione di questioni già decise, in contrasto con il principio del ne bis in idem processuale;
con le esigenze di certezza dei rapporti giuridici;
e con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
La circostanza che l'atto oggi impugnato sia formalmente qualificato come avviso di intimazione non vale ad elidere la litispendenza, trattandosi di atto meramente consequenziale e strumentale rispetto alla procedura esecutiva già oggetto del precedente giudizio, fondato sugli stessi titoli impositivi divenuti definitivi.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non è consentito al contribuente frazionare la tutela giurisdizionale mediante l'impugnazione seriale di atti della riscossione fondati sui medesimi presupposti, ove le questioni dedotte siano già state vagliate e risolte con Sentenza passata in giudicato.
3. Assorbimento delle ulteriori censure
Considerato che con il ricorso in trattazione non vengono contestati vizi propri dell'atto impugnato, ma solo gli atti presupposti, la declaratoria di litispendenza comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori doglianze articolate dal ricorrente, incluse le eccezioni di nullità o inesistenza delle notifiche;
le deduzioni in tema di prescrizione e decadenza dei crediti;
le censure relative al difetto di motivazione dell'intimazione; la domanda di accertamento negativo del debito.
Tali questioni, oltre a essere già state oggetto di esame nel precedente giudizio, non possono essere rivalutate in questa sede in ragione dell'effetto preclusivo derivante dalla litispendenza e dal giudicato sostanziale formatosi.
4. Spese di lite La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, secondo il principio della soccombenza, come correttamente statuito nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Rimini - sez. II - dichiara la litispendenza ai sensi dell'art. 39
c.p.c.; ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
condanna Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite in favore delle due parti resistenti, Comune di Cattolica e SORIT, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.000,00, oltre spese generali, ed oneri previdenziali e fiscali se dovuti.
Così deciso in Rimini il 13 ottobre 2025
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
AR De NO