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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/10/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2765/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2765/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NE CE;
e
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
NE CE.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “CONDIZIONI
1. Pronunzia sullo status: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30.11.1985 in Jesi (AN) e iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo
Comune di Jesi al n. 137, P. 2 S. A anno 1985, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
- 1 -
3. Le spese legali relative al presente procedimento sono a carico di .”. Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Jesi il 30/11/1985, rappresentando che dalla loro unione è nato il figlio , attualmente coniugato, che il Tribunale di CO Per_1
ha dichiarato la loro separazione personale in data 23/10/2008 e che da allora non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e, dato il lungo tempo trascorso, la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole in data 09.10.2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto cron. 5192 del 23/10/2008 il Tribunale di
CO ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 04/10/2008. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Jesi il
30/11/1985 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 137, parte 2, serie
A, dell'anno 1985.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
- 2 - 6. Le spese del presente procedimento, come concordato dalle parti, sono a carico di Pt_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di CO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
a Jesi il 30/11/1985 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Jesi al n. 137, parte 2, serie A, dell'anno 1985; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
spese di lite a carico di Parte_1
Così deciso in CO, nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2765/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NE CE;
e
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
NE CE.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “CONDIZIONI
1. Pronunzia sullo status: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30.11.1985 in Jesi (AN) e iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo
Comune di Jesi al n. 137, P. 2 S. A anno 1985, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
- 1 -
3. Le spese legali relative al presente procedimento sono a carico di .”. Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Jesi il 30/11/1985, rappresentando che dalla loro unione è nato il figlio , attualmente coniugato, che il Tribunale di CO Per_1
ha dichiarato la loro separazione personale in data 23/10/2008 e che da allora non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e, dato il lungo tempo trascorso, la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole in data 09.10.2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto cron. 5192 del 23/10/2008 il Tribunale di
CO ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 04/10/2008. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Jesi il
30/11/1985 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 137, parte 2, serie
A, dell'anno 1985.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
- 2 - 6. Le spese del presente procedimento, come concordato dalle parti, sono a carico di Pt_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di CO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
a Jesi il 30/11/1985 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Jesi al n. 137, parte 2, serie A, dell'anno 1985; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
spese di lite a carico di Parte_1
Così deciso in CO, nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -