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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 108/2025 RG promossa con ricorso da
Parte_1
con avv. to Guido Marone
- ricorrente -
contro
Controparte_1
in proprio ex art 417 bis cpc
- resistente - oggetto: COMPUTO AS 2013 NELL' ANZIANITÀ DI CARRIERA
FATTO
Il ricorrente ha agito in giudizio quale docente in ruolo presso il Controparte_1 dall' 01/09/2009 per ottenere il computo nell' anzianità di carriera dell' anno scolastico 2013
Il si è costituito contestando la pretesa nel merito per perdurante operatività quanto all' as CP_1
2013 del cd blocco stipendiale art 9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 + art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, da interpretarsi come definitiva sterilizzazione a fini economici dell' annualità in questione non computabile neppure nello sviluppo stipendiale successivo sino all' eventuale intervento della contrattazione collettiva previso stanziamento delle relative risorse .
All' esito di odierna udienza da remoto la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
La controversia appartiene al noto filone sul riconoscimento al personale della scuola dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera e della maturazione negli anni successivi delle conseguenti differenze retributive. Quanto al COMPUTO AI FINI ECONOMICI la pretesa è infondata tenuto conto :
A) delle seguenti disposizioni di riferimento:
➢ art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010, secondo cui "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
➢ art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che ha poi esteso il blocco anche all' annualità 2013, prevendo che "le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013",
➢ decreto interministeriale n. 3 del 14.1.2011 e Ccnl Comparto Scuola del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014 che hanno recuperato l' utilità (“ sbloccato”) degli anni dal 2010 al 2012, non anche del 2013
B) dunque della permanente operatività del cd blocco stipendiale quanto all' as 2013, ovvero della non utilità, tuttora operante, del servizio reso in tale as ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali;
C) delle seguenti argomentazioni rese in persuasivo puntuale precedente in materia dal TL di Genova sentenza 12.7.2024 in RG n. 3863/2023 est , pagg da 8 a 13, qui utilizzata ex art 118 Parte_2 comma 1 disp att cpc, secondo cui il “blocco” economico del 2013 non riguarda i soli effetti economici immediati, bensì l'anno 2013 va escluso dal computo anche ai fini delle progressioni economiche successive:
“ … Infine, ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva ) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016);
- l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013).
Nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha in particolare precisato che:
“…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa.
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (punto n. 13.3).
“Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo.
La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo.
Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20° Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n. 13.4).
”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5).
Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte Cost. n. 310/2013, punto 13.3).
Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014).
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
D) dei chiarimenti forniti dalla Cassazione nell' altrettanto puntuale persuasiva pronuncia n. 13618/2025 secondo cui l'anno 2013 non può essere considerato ai fini della progressione economica della carriera per il personale scolastico, ovvero l'anno di servizio svolto nel 2013, rilevante nella progressione di carriera a fini giuridici, non è invece utile per gli incrementi stipendiali, segnatamente ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattali.
La normativa di riferimento (comma 23 art 9 sopra citato) va, in altre parole, intesa come definitiva sterilizzazione, allo stato, a fini economici dell' annualità in questione, non computabile neppure, sino all' eventuale intervento della contrattazione collettiva previo stanziamento delle relative risorse, nello sviluppo stipendiale successivo.
Quanto al COMPUTO AI FINI GIURIDICI la domanda attorea di accertamento non è sorretta da concreto interesse ad agire, e va dunque dichiarata inammissibile, in quanto, come sopra visto, il cd blocco riguarda pacificamente, in base al chiaro disposto normativo, i soli effetti economici (blocco stipendiale, infatti) mentre il riconoscimento ai fini giuridici è sempre stato pacifico.
Non consta in effetti il concreto mancato computo ai fini giuridici nemmeno in danno dell' odierno ricorrente, che, infatti, non lo ha in alcun modo provato né, invero, a monte dedotto: lo riferisce unicamente al decreto di ricostruzione di carriera, che è, tuttavia, al riguardo neutro riguardando il solo computo a fini economici.
La domanda in questione è dunque inammissibile poiché verte su questione non controversa, e difetta dunque uno stato di incertezza oggettiva sul diritto rivendicato atto a giustificare l'azione di mero accertamento.
Spese di lite compensate stante l' iniziale contrasto giurisprudenziale in materia risolto dalla Cassazione con la recente pronuncia 13618/2025 sopra richiamata.
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contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. rigetta la domanda di computo ai fini economici;
2. dichiara la domanda di computo ai fini giuridici inammissibile;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 28.10.2025
Il Giudice