Versione
17 marzo 1953
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27 ottobre 2011
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Art. 4.
I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio
professionale, ne', in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 277 (in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio
professionale, ne', in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 277 (in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
Commentari • 4
- 1. La carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti è incompatibile con la carica di parlamentareCarlo Rapicavoli · https://www.filodiritto.com/ · 28 ottobre 2011 · 4.392905
[…] IL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE Gli articoli da 1 a 4 della legge n. 60 del 1953 sulle incompatibilità parlamentari vengono censurati in quanto nulla prevedono, in termini di incompatibilità, per il caso in cui la identica causa di ineleggibilità sia sopravvenuta rispetto alla elezione a parlamentare. […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 05/06/2013, n. 120Provvedimento: […]Leggi di più...
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