TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/10/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale Civile di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione monocratica, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 860 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: inadempimento contrattuale, contratto di subappalto T R A
in persona del legale Parte_1 iciliata in Gragnano Parte_1
(NA), alla Via Pasquale Nastro n. 40, C.A.P. , presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Salvatore Mosca e dell'Avv. o Somma che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione -opponente- E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 sig. , rapp.ta e difesa, in virtù di procura CP_2 alleg a di costituzione e risposta, dagli avv.ti Rachele Palumbo e Patrizia Brancaccio ed elettivamente dom.ta in Castellammare di Stabia (NA), via R. Rajola n. 19, presso lo studio dei propri difensori -opposta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con decreto ingiuntivo n. 17/22, emesso da questo Tribunale in seguito al ricorso depositato in data 27 Dicembre 2021, da veniva ingiunto all'odierna Controparte_1 opponente il pagamento della somma di euro 86.000,00 oltre interessi moratori ai sensi del d. lgs. 231/2002 dalla richiesta all'effettivo soddisfo nonché delle spese, competenze e onorari della procedura monitoria. In particolare, la somma di 86.000,00 euro (risultante dalle fatture n. 2021V1000140 del 30.11.2021 dell'importo di € 20.000,00 per “Addebito penali riferimento ns. ordine n. 62 del 12/02/2021” e la fattura n. 2021V1000141 del 30.11.2021 dell'importo di € 66.000,00) sarebbe dovuta, ad avviso dell'opposto, in parte, all'inadempimento degli obblighi derivanti da un contratto di subappalto concluso tra le parti del presente giudizio - provato dall'opposto con il deposito dell'”ordine fornitore n. 62 del 2021”, e avente ad oggetto la realizzazione di impianti elettrici presso il cantiere DC20 Interporto di Bologna - in quanto i lavori non sarebbero stati eseguiti correttamente da parte opponente e ciò avrebbe comportato la necessità per
1 l'appaltatore di porre rimedio a tale inadempimento con l'impiego delle proprie maestranze al fine di ultimare i lavori. I restanti 20.000,00 euro sarebbero dovuti all'applicazione della penale contrattualmente prevista per il ritardo. L'odierno opponente impugnava la domanda avversa e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'opposto al pagamento della complessiva somma di € 62.692,53 in virtù dei crediti vantati in forza delle fatture n. 18/2021 del 11/11/2021 di € 3.003,41 a titolo di svincolo delle ritenute a garanzia e n. 19/2021 del 07/12/2021 di € 59.689,12 a titolo di saldo esecuzione lavori. Il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria. Espletata attività istruttoria a mezzo di prova testimoniale, la causa è stata introitata a sentenza il 19.6.2025, e concessi i termini ex art. 190 cpc. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Questo giudice ritiene che la domanda, proposta dall'opposto, di condanna al pagamento dell'ammontare previsto dalla penale sia fondata e che meriti accoglimento. Nello specifico i lavori sono terminati il 05/07/2021, con ritardo rispetto alla data prevista dal contratto. Si rammenta sul punto che non è stato depositato dall'odierno opponente alcuna scrittura che dimostri l'intervenuto accordo tra le parti circa il differimento della data di ultimazione dei lavori contrattualmente prevista il 19/04/2021. Diversamente il giudicante ritiene che la domanda di condanna al pagamento della somma di 66.000,00 euro non possa essere
2 accolta in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “a norma dell'art. 1670 c.c. l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato la esistenza di vizi o difformità dell'opera, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità. Ciò significa che l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità; infatti, prima di tale momento, l'appaltatore è privo di interesse ad agire, dal momento che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente, per cui di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore, perché nessun danno sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore (Cass. sent. n. 26686/14). Orbene, l'appaltatore può agire nei confronti del subappaltatore facendo valere le sue responsabilità per l'inadempimento, solo qualora il committente abbia denunziato i vizi o le difformità dell'opera realizzata. Da quanto appena affermato dipende anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. Difatti legittima è la richiesta del subappaltatore di veder soddisfatto il proprio credito avendo eseguito i lavori in assenza di denunzia di vizi e/o difformità da parte del committente. Essendo parzialmente accolta la domanda di parte opposta e la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, attore in senso formale, si impone, come eccepito correttamente dall'odierno opponente, la compensazione parziale dei crediti rispettivamente dovuti. Trattasi, nella specie, di compensazione impropria dato che i crediti vantati dalle parti del presente giudizio rinvengono la propria fonte nel medesimo titolo, vale a dire il contratto di subappalto. Pertanto, risolvendosi tale tipo di compensazione in un mero accertamento contabile del dare e dell'avere delle parti, il giudice avrebbe potuto procedere autonomamente a tale accertamento anche in assenza di eccezione di parte. Nel caso di specie, il credito di 62.692,53 di parte opponente va dichiarato parzialmente estinto fino a concorrenza del controcredito pari a 20.00,00 euro. Dunque, per effetto della parziale estinzione, il credito della nei confronti Parte_1 della si è ridotto a 42.692,53 euro, oltre Controparte_1 interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo. Sulla scorta di quanto sopra affermato va rigettata la domanda proposta dall'opposto di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti. Data la reciproca soccombenza le competenze e spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
3
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 17/2022;
-accoglie parzialmente la domanda dell'opposto nella misura indicata nella parte motiva;
-accoglie la domanda dell'opponente e, per l'effetto, condanna l'opposto al pagamento della somma 42.692,53 euro oltre interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
-compensa le competenze e spese del presente giudizio. Torre Annunziata, 23.10.2025
il Giudice Onorario di Tribunale
Dott. Luigi Ambrosino L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
4
in persona del legale Parte_1 iciliata in Gragnano Parte_1
(NA), alla Via Pasquale Nastro n. 40, C.A.P. , presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Salvatore Mosca e dell'Avv. o Somma che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione -opponente- E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 sig. , rapp.ta e difesa, in virtù di procura CP_2 alleg a di costituzione e risposta, dagli avv.ti Rachele Palumbo e Patrizia Brancaccio ed elettivamente dom.ta in Castellammare di Stabia (NA), via R. Rajola n. 19, presso lo studio dei propri difensori -opposta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con decreto ingiuntivo n. 17/22, emesso da questo Tribunale in seguito al ricorso depositato in data 27 Dicembre 2021, da veniva ingiunto all'odierna Controparte_1 opponente il pagamento della somma di euro 86.000,00 oltre interessi moratori ai sensi del d. lgs. 231/2002 dalla richiesta all'effettivo soddisfo nonché delle spese, competenze e onorari della procedura monitoria. In particolare, la somma di 86.000,00 euro (risultante dalle fatture n. 2021V1000140 del 30.11.2021 dell'importo di € 20.000,00 per “Addebito penali riferimento ns. ordine n. 62 del 12/02/2021” e la fattura n. 2021V1000141 del 30.11.2021 dell'importo di € 66.000,00) sarebbe dovuta, ad avviso dell'opposto, in parte, all'inadempimento degli obblighi derivanti da un contratto di subappalto concluso tra le parti del presente giudizio - provato dall'opposto con il deposito dell'”ordine fornitore n. 62 del 2021”, e avente ad oggetto la realizzazione di impianti elettrici presso il cantiere DC20 Interporto di Bologna - in quanto i lavori non sarebbero stati eseguiti correttamente da parte opponente e ciò avrebbe comportato la necessità per
1 l'appaltatore di porre rimedio a tale inadempimento con l'impiego delle proprie maestranze al fine di ultimare i lavori. I restanti 20.000,00 euro sarebbero dovuti all'applicazione della penale contrattualmente prevista per il ritardo. L'odierno opponente impugnava la domanda avversa e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'opposto al pagamento della complessiva somma di € 62.692,53 in virtù dei crediti vantati in forza delle fatture n. 18/2021 del 11/11/2021 di € 3.003,41 a titolo di svincolo delle ritenute a garanzia e n. 19/2021 del 07/12/2021 di € 59.689,12 a titolo di saldo esecuzione lavori. Il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria. Espletata attività istruttoria a mezzo di prova testimoniale, la causa è stata introitata a sentenza il 19.6.2025, e concessi i termini ex art. 190 cpc. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Questo giudice ritiene che la domanda, proposta dall'opposto, di condanna al pagamento dell'ammontare previsto dalla penale sia fondata e che meriti accoglimento. Nello specifico i lavori sono terminati il 05/07/2021, con ritardo rispetto alla data prevista dal contratto. Si rammenta sul punto che non è stato depositato dall'odierno opponente alcuna scrittura che dimostri l'intervenuto accordo tra le parti circa il differimento della data di ultimazione dei lavori contrattualmente prevista il 19/04/2021. Diversamente il giudicante ritiene che la domanda di condanna al pagamento della somma di 66.000,00 euro non possa essere
2 accolta in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “a norma dell'art. 1670 c.c. l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato la esistenza di vizi o difformità dell'opera, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità. Ciò significa che l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità; infatti, prima di tale momento, l'appaltatore è privo di interesse ad agire, dal momento che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente, per cui di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore, perché nessun danno sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore (Cass. sent. n. 26686/14). Orbene, l'appaltatore può agire nei confronti del subappaltatore facendo valere le sue responsabilità per l'inadempimento, solo qualora il committente abbia denunziato i vizi o le difformità dell'opera realizzata. Da quanto appena affermato dipende anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. Difatti legittima è la richiesta del subappaltatore di veder soddisfatto il proprio credito avendo eseguito i lavori in assenza di denunzia di vizi e/o difformità da parte del committente. Essendo parzialmente accolta la domanda di parte opposta e la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, attore in senso formale, si impone, come eccepito correttamente dall'odierno opponente, la compensazione parziale dei crediti rispettivamente dovuti. Trattasi, nella specie, di compensazione impropria dato che i crediti vantati dalle parti del presente giudizio rinvengono la propria fonte nel medesimo titolo, vale a dire il contratto di subappalto. Pertanto, risolvendosi tale tipo di compensazione in un mero accertamento contabile del dare e dell'avere delle parti, il giudice avrebbe potuto procedere autonomamente a tale accertamento anche in assenza di eccezione di parte. Nel caso di specie, il credito di 62.692,53 di parte opponente va dichiarato parzialmente estinto fino a concorrenza del controcredito pari a 20.00,00 euro. Dunque, per effetto della parziale estinzione, il credito della nei confronti Parte_1 della si è ridotto a 42.692,53 euro, oltre Controparte_1 interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo. Sulla scorta di quanto sopra affermato va rigettata la domanda proposta dall'opposto di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti. Data la reciproca soccombenza le competenze e spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
3
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 17/2022;
-accoglie parzialmente la domanda dell'opposto nella misura indicata nella parte motiva;
-accoglie la domanda dell'opponente e, per l'effetto, condanna l'opposto al pagamento della somma 42.692,53 euro oltre interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
-compensa le competenze e spese del presente giudizio. Torre Annunziata, 23.10.2025
il Giudice Onorario di Tribunale
Dott. Luigi Ambrosino L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
4