Articolo 13 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
Articolo 12Articolo 14
Versione
10 marzo 1987
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Versione
1 giugno 1989
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Versione
13 giugno 2017
Art. 13. (Modalita' di erogazione dei contributi) 1. In base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 , le domande di contributi di cui agli articoli ((...)) 9 ((...)) e 11 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Servizio Editoria, per ogni anno entro il mese di marzo dell'anno successivo. ((14)) 2. Sono comunque considerate nei termini le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. (2)
----------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 maggio 1989, n. 177 ha disposto (con l'art. 1 )che "Per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e' differito a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. E che Il termine di cui al comma 1 si intende prorogato anche per le imprese radiofoniche di cui all' articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 ." ------------ AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70 ha disposto (con l'art. 32, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2019.
Entrata in vigore il 13 giugno 2017