Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00637/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00064/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2026, proposto dalla sig.ra AL DA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza della sentenza n. 1429/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1342/2024 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, pubblicata in data 4.11.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 815,97.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. AR IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 4.11.2024 n. 1429 il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in accoglimento della domanda proposta dall’odierna ricorrente per il riconoscimento del proprio diritto al riconoscimento e pagamento della “Retribuzione professionale docente” prevista dall’art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, relativamente ad incarichi di supplenza espletati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle le relative somme, per l’importo totale di euro 815,97, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo, nonché rifusione delle spese di lite liquidate in euro 258,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge (con distrazione in favore dei difensori antistatari).
2. La citata sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione ed è stata notificata con formula esecutiva in data 14.11.2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza che quest’ultimo vi abbia dato esecuzione.
3. Risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
4. Con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza della sopra citata sentenza, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto in essa indicato e la nomina di un Commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese della presente procedura, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.
5. L’Amministrazione intimata si è limitata a costituirsi con memoria di stile e all’odierna camera di consiglio la difesa erariale non ha fornito utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia.
6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso risulta fondato e, pertanto, va accolta l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione dell’adempimento in via sostitutiva.
7. Ai fini dell’esecuzione dell’incarico, può essere nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, al quale appare congruo assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del predetto giudicato, previa verifica del perdurante inadempimento.
8. Trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta .
9. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza, come di norma, e sono quindi poste a carico dell’Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto della serialità della causa, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, nomina quale commissario ad acta per l’ottemperanza in via sostitutiva della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari - Sezione lavoro n. 1429 del 4.11.2024 il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnando per l’adempimento il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nessun compenso sarà dovuto per l’attività commissariale.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
AR IU, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IU | TI RU |
IL SEGRETARIO