CA
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/11/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1538/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1253/2024 pubblicata in data 08.05.2024
TRA
elettivamente domiciliato in Poggio Imperiale alla via De Cicco n. 32 Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Vittorio Nista e Virginio Nista, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
elettivamente domiciliata in Foggia al viale Michelangelo n. 57 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe de Niro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellata -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.10.2019 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia, al fine di sentir revocare l'ordinanza ex Controparte_1 art. 700 c.p.c. pronunciata dal predetto Tribunale in data 29.5.2013 e ogni altro provvedimento consequenziale e connesso con la predetta ordinanza, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, anche della fase cautelare.
A fondamento della domanda l'attore premetteva che: - era titolare di una attività artigianale per la produzione di dolciumi, esercitata in Apricena alla Via Galasso, al piano terra del condominio denominato “Raduazzo”; - nel condominio si era trasferita, nell'abitazione della figlia Persona_1
, la quale aveva sin da subito protestato perché
[...] Controparte_1
1 nell'appartamento giungevano, in tutte le ore del giorno e della notte, forti rumori, provenienti dal laboratorio artigianale;
- per tali motivi la aveva presentato nei suoi confronti CP_1 una querela alla Procura di Foggia, a seguito della quale, dopo l'espletamento di una consulenza tecnica, il P.M. aveva disposto il sequestro preventivo di alcuni macchinari, al cui utilizzo era stato successivamente autorizzato dal G.I.P.; - a seguito di ricorso proposto in via di urgenza, ex art. 700 c.p.c., dalla nei suoi confronti, l'ex Tribunale di Lucera – Sezione Distaccata CP_1 di Apricena aveva ordinato “ al resistente l'immediata cessazione delle immissioni rumorose, sino alla esecuzione dei lavori di adeguata insonorizzazione dei locali ove viene svolta l'attività di pasticceria”; - a seguito di tale pronuncia aveva eseguito i lavori di insonorizzazione;
- la si era CP_1 costituita parte civile nel processo penale sfociato a seguito della denuncia presentata, definito con sentenza di assoluzione nei suoi confronti, con ampia formula;
- venute meno le condizioni di fatto e di diritto in base alle quali il provvedimento cautelare era stato concesso, aveva chiesto al giudice della cautela la revoca dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c, ma la richiesta era stata rigettata;
-
a seguito di ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., proposto dalla per l'attuazione del CP_1 provvedimento ex art. 700 c.p.c., veniva effettuata una ulteriore CTU, all'esito della quale, con ordinanza del 19.6.2019, il giudice disponeva le modalità di esecuzione, affidando all'Ufficiale
Giudiziario le relative operazioni.
Premessa l'ammissibilità del giudizio di merito introdotto, il eccepiva il difetto di Pt_1 legittimazione attiva della nella procedura cautelare ex art. 700 c.p.c., non essendo CP_1 ella proprietaria o titolare di altro diritto reale sull'immobile nel quale si riversavano le asserite immissioni acustiche dannose;
deduceva altresì che la sentenza penale del Tribunale di Foggia, che lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 659 c.p., divenuta irrevocabile, spiegava efficacia vincolante di giudicato nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p., e che, comunque, dovevano ritenersi accettabili tutte le immissioni sonore che non superavano i limiti prefissati dalla normativa speciale e, in ogni caso, ai sensi del co. II dell'art. 844 c.c., doveva tenersi conto dell'attività produttiva svolta nel locale dal quale provenivano le immissioni e del principio della priorità dell'uso. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande in quanto Controparte_1 infondate, con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 1253/2024, pubblicata il 08.05.2024, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda, condannando la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, liquidate in € 3.300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello , formulando le seguenti conclusioni: “ In via del tutto preliminare Parte_1 ammettere i mezzi istruttori richiesti nel primo grado di giudizio- Nel merito, accertare e dichiarare che non sussistono le immissioni nocive lamentate dall'appellata e per l'effetto revocare ut supra l'ordinanza ex art. 700 cpc citata in premessa pronunciata dal Tribunale di Lucera nel procedimento n 80000638/2013
RG; - Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio”.
2 Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata e la condanna di al risarcimento dei danni, ai sensi Parte_1 dell'art.96 comma 3 c.p.c., attesa la pretestuosità del giudizio, il tutto con vittoria di spese di lite.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 5.11.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 352. II co., c.p.c..
I. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi del primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. U., 27199/2017), che ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
II. 1. Preliminarmente l'appellante insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con le memorie ex art. 183, co. VI cpc, lamentando che il primo Giudice, che ha pure revocato l'ordinanza con la quale inizialmente era ammessa la CTU, non gli ha dato la possibilità di provare quanto esposto nell'atto di citazione, essendo suo interesse provare, oltre alla illegittimità della concessa tutela cautelare, il radicale mutamento dello stato dei luoghi. Sostiene di aver rimosso, trasferendoli altrove, tutti i macchinari esistenti nel suo laboratorio artigianale, dando così piena attuazione all'ordinanza ex art. 700 c.p.c., come attestato nei verbali redatti dall'Ufficiale Giudiziario;
l'accertamento di tale circostanza avrebbe dovuto indurre il primo giudice a revocare o dichiarare priva di efficacia giuridica l'ordinanza cautelare, essendo venuti meno i presupposti della tutela concessa. Dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori nel giudizio di merito, successivo all'accoglimento della domanda cautelare ante causam, è derivata una lesione del suo diritto di difesa.
1.1. Il motivo, così come formulato, ad avviso della Corte è inammissibile, oltre che infondato.
In base all'orientamento costante della Suprema Corte, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere "specifica", dovendo la parte riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/06/2023, n.16420; Cass.,
Sez. II, 23/3/2016, n. 5812).
3 Nel caso di specie, nell'atto di appello l'appellante si è limitato ad insistere in maniera generica
“per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con le memorie ex art 183, sesto comma, cpc,”; solo con le note difensive del 18.03.2025, replicando a quanto a tal proposito eccepito dall'appellata, ha riportato i capitoli di prova già articolati nelle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., indicando anche i testi.
La chiesta prova per testi, oltre ad essere inammissibile, è pure infondata, vertendo su circostanze
(non rumorosità dei macchinari) da ritenersi superate alla luce delle CTU espletate;
pure inaccoglibile è la richiesta di ulteriore CTU, che si appalesa ultronea, essendo già state espletate ben tre CTU, che hanno cristallizzato l'entità delle immissioni e, l'ultima, la mancata insonorizzazione dei locali.
2. Nel merito, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui si legge “Preliminarmente va esclusa
l'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione nel presente giudizio civile. Infatti, il giudice penale ha assolto il dal reato di cui all'art. 659 c.p., che è un reato di pericolo integrato sul piano Pt_1 obiettivo da una condotta idonea ad arrecare disturbo alla tranquillità di un numero indeterminato di persone. Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è la quiete e la tranquillità pubblica e, sotto il profilo obiettivo, si richiede la diffusività della condotta e la idoneità ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone. Il fatto tipico sanzionato dalla norma incriminatrice è dunque diverso, per oggetto materiale e giuridico, dalla condotta disciplinata dall'art. 844 c.c., che invece richiede l'accertamento in concreto dell'intollerabilità e della lesività delle immissioni in relazione ad un determinato immobile vicino alla fonte delle immissioni ed alle persone che vi abitano. La norma civilistica tutela nei rapporti tra privati il diritto di proprietà, nonché il diritto individuale alla salute ed al normale svolgimento della vita familiare”.
Deduce l'appellante, testualmente, che <Quanto sopra esposto dal giudice a quo potrebbe trovare condivisione solo se l'imputazione contestata al sig. si fosse limitata ad una contestazione Pt_1 generica e alla sola violazione della norma contenuta nell'art. 659 cp;
ma così non è. Ed infatti il Decreto di Citazione, in base al quale il sig. è stato tratto a giudizio, è più specifico ed articolato, peraltro Pt_1 contenente una duplice contestazione: violazione dell'art. 674 cp e 659 cp. Per la prima (674 cp) l'istante è stato tratto a giudizio perché “………provocava immissioni sonore propagate l'immobile adibito a civile abitazione ed occupato da e dagli occupanti il nucleo famigliare della predetta, in Controparte_1 particolare determinando immissioni sonore superiori della normale tollerabilità essendo il rumore percepito nel suddetto appartamento pari a 14,5 dB (A)”; per la seconda (art. 659 cp) l'istante è stato tratto a giudizio “perché con la condotta di cui al capo A determinava disturbo al riposto ed alle occupazioni di ed agli altri componenti il predetto nucleo famigliare occupanti il Controparte_1 medesimo immobile”. Dalla lettura dei capi di imputazione, pertanto, appare in tutta evidenza che le contestazioni mosse al deducente erano specifiche e determinate;
ossia, il sig. era stato ritenuto CP_2 autore e responsabile per aver generato immissioni sonore nocive, che si erano propagate all'interno dell'appartamento abitato dalla appellata e che, il numero indeterminato di persone disturbate (cui fa
4 riferimento l'art. 659 cp) era stato individuato nella persona della sig.ra e dei suoi famigliari CP_1 conviventi>>.
Osserva di essere stato assolto dalle predette imputazioni con la formula “perché il fatto non sussiste”, sicchè non vi sono state immissioni sonore nocive nell'appartamento abitato dalla e né quest'ultima né i suoi famigliari hanno avuto disturbo al riposo e alle loro CP_1 occupazioni;
la sopravvenuta assoluzione ha modificato in modo sostanziale le condizioni di fatto e di diritto in base alle quali era stata concessa la misura cautelare, poichè il ricorso ex art. 700
c.p.c. era stato fondato dalla esclusivamente sui fatti e sulle questioni di diritto posti CP_1 all'attenzione del PM.. Avendo la inteso esercitare nel processo penale, in cui il CP_1 ricorrente era imputato, l'azione civile diretta ad ottenere, oltre alla cessazione del presunto inquinamento acustico, un risarcimento per presunti, e mai provati, danni conseguenti all'attività del a mente degli artt. 74 e 75 c.p.p. la sentenza penale è vincolante nel giudizio civile: Pt_1 ai sensi dell'art. 652 cpp la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile promosso dal danneggiato e nell'interesse dello stesso, quando la parte, che assume essere stata danneggiata, si è costituita parte civile o è stata posta nelle condizioni di costituirsi parte civile, salvo che non abbia esercitato l'azione civile ai sensi dell'artt. 75 comma 2 cpp (quest'ultima ipotesi non è riscontrabile nel caso de quo).
Alla luce dell'intervenuta assoluzione, sono mutate le condizioni di diritto, essendo venuto meno il fumus boni iuris, e sono altresì mutate le condizioni di fatto, avendo l'appellante provveduto alla rimozione di tutti i macchinari che generavano immissioni.
2.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
La Suprema Corte, nell'affermare che la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti (cfr. Cass. SS.UU. 1768/2011), ha statuito che “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa (nella specie, l'intervenuta contraffazione di un testamento olografo) sia stato provato ed, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, sempreché la parte nei cui confronti l'imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l'ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 cod. proc. pen., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 25/09/2014, n. 20252).
Nel caso di specie, nella motivazione della sentenza di assoluzione emessa nei confronti del per il reato di cui all'art. 659 c.p., si precisa che il bene tutelato con la predetta norma Pt_1
è la tranquillità pubblica, con la conseguenza che la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. non sussiste, allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento e non anche alle altre persone che abitato nello stesso condominio, come nel caso di specie.
5 Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha affermato che “…va esclusa l'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione nel presente giudizio civile. Infatti, il giudice penale ha assolto il dal reato di cui all'art. 659 c.p., che è un reato di pericolo integrato sul piano obiettivo Pt_1 da una condotta idonea ad arrecare disturbo alla tranquillità di un numero indeterminato di persone. Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è la quiete e la tranquillità pubblica e, sotto il profilo obiettivo, si richiede la diffusività della condotta e la idoneità ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone. Il fatto tipico sanzionato dalla norma incriminatrice è dunque diverso, per oggetto materiale e giuridico, dalla condotta disciplinata dall'art. 844 c.c., che invece richiede
l'accertamento in concreto dell'intollerabilità e della lesività delle immissioni in relazione ad un determinato immobile vicino alla fonte delle immissioni ed alle persone che vi abitano. La norma civilistica tutela nei rapporti tra privati il diritto di proprietà, nonché il diritto individuale alla salute ed al normale svolgimento della vita familiare.”
La correttezza della sentenza impugnata si apprezza, ove si tenga conto del reato dal quale il stato assolto e del relativo capo di imputazione, alla luce delle stesse argomentazioni Pt_1 poste dall'appellante a sostegno del motivo di gravame, laddove afferma che la suddetta motivazione del primo giudice potrebbe trovare condivisione solo se l'imputazione contestatagli si fosse limitata ad una contestazione generica e alla sola violazione della norma di cui all'art. 659 c.p. mentre, a suo dire, il decreto di citazione a giudizio conteneva una duplice contestazione, la violazione dell'art. 674 c.p. (“………provocava immissioni sonore propagate l'immobile adibito a civile abitazione ed occupato da e dagli occupanti il nucleo famigliare della predetta, in Controparte_1 particolare determinando immissioni sonore superiori della normale tollerabilità essendo il rumore percepito nel suddetto appartamento pari a 14,5 dB (A)”) e dell'art. 659 c.p (“perché con la condotta di cui al capo A determinava disturbo al riposo ed alle occupazioni di ed agli altri Controparte_1 componenti il predetto nucleo famigliare occupanti il medesimo immobile”); conseguentemente, prosegue l'appellante, quand'anche si volesse interpretare che l'assoluzione per il reato di cui all'art. 659 c.p. è stata determinata dalla circostanza che detta norma va applicata quando il disturbo riguarda il pubblico e non soltanto il singolo, è rimasto comunque accertato in via definitiva che non ha commesso il reato contestatogli, di cui all'art. 674 c.p..
Orbene, osserva la Corte che, contrariamente a quanto maliziosamente riportato dall'appellante, dalla sentenza penale n. 2452/2015 del Tribunale di Foggia-Articolazione Territoriale di Lucera, allegata agli atti di causa, risulta che il era imputato solo “del reato p. e p. dall'art. 659 Pt_1
c.p. perché, nella sua qualità di titolare del Bar Pasticceria, denominato “ L'Arte di Luciano”, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, diretti a limitare il rumore dei macchinari esistenti nel predetto locale, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone. In Apricena, dal mese di maggio 2010 con permanenza” e che solo da tale reato, per l'imputazione qui riportata, e non per la diversa contestazione trascritta dall'appellante è stato assolto “perché il fatto non sussiste”, né alcun riferimento è contenuto, nel capo di imputazione, e nella sentenza, al reato di cui all'art. 674 c.p..
6 Va stigmatizzato il comportamento processuale dell'odierno appellante, il quale, nel riportare i capi di imputazione asseritamente contestati nel procedimento penale, ha richiamato fattispecie diverse da quelle effettivamente oggetto del giudizio conclusosi con l'assoluzione; con una condotta processuale idonea a prospettare un quadro fattuale distorto ed una rappresentazione dei fatti quantomeno inesatta, volta a sostenere una ricostruzione non supportata dagli atti.
Dalla predetta sentenza si evince quindi che il è stato assolto dal reato di cui all'art. Pt_1
659 c.p., la cui configurabilità richiede che la fonte rumorosa sia tale da disturbare un numero indeterminato di persone e non, come avvenuto nel caso di specie, i soli abitanti di un singolo appartamento;
la sentenza penale, come si apprezza dalla motivazione, non ha invece in alcun modo escluso che dall'immobile del i propagassero, nell'appartamento occupato dalla Pt_1
e dalla sua famiglia, immissioni rumorose sonore superiori della normale CP_1 tollerabilità.
Pertanto, proprio in virtù delle argomentazioni addotte dall'appellante, a contrario, si inferisce che va esclusa, nel caso di specie, l'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile introdotto dal avente ad oggetto, come correttamente chiarito dal primo giudice, Pt_1 un'azione di accertamento negativo del diritto fatto valere dalla in sede cautelare. CP_1
Al riguardo giova sottolineare che, nel giudizio di merito introdotto dal in primo Pt_1 grado, la non ha proposto alcuna domanda di risarcimento dei danni, essendosi CP_1 limitata a chiedere il rigetto della domanda del volta ad ottenere la revoca del Pt_1 provvedimento cautelare.
Priva di pregio e infondata è la richiesta di revoca dell'ordinanza cautelare, atteso che l'intervenuta assoluzione e l'asserita efficacia vincolante del giudicato penale nel presente giudizio civile non incidono sui presupposti che avevano legittimato l'adozione del provvedimento;
l'ordinanza, a seguito di procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c., è stata regolarmente eseguita e ha realizzato gli effetti per i quali era stata concessa.
3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui si legge che “…va disattesa
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dedotta dal in relazione alla posizione della Pt_1
e che “Ella pertanto è sicuramente legittimata rispetto all'azione risarcitoria esperita a tutela CP_1 del diritto alla salute costituzionalmente garantito”.
Deduce che l'art. 844 c.c., collocato tra le norme a tutela della proprietà, contempla un'azione di natura reale, consentita solo al proprietario o a chi vanti sull'immobile un diritto reale o almeno un diritto personale di godimento;
conseguentemente la , che non è proprietaria o CP_1 titolare di altro diritto reale sull'immobile, non era legittimata a proporre l'azione, che avrebbe dovuto essere esercitata esclusivamente dalla proprietaria, . Persona_1
Evidenzia che il primo giudice, pur avendo richiamato la natura reale dell'azione, ha poi affermato che cumulativamente alla azione reale ex art. 844 c.c., può essere esercitata l'azione ex art. 2043 cc, corrispondente a quella esercitata, nel caso di specie, dalla . CP_1
7 Deduce che, invece, la ha esercitato esclusivamente un'azione reale, a lei non CP_1 consentita, avendo espressamente chiesto che nell'immobile del venissero apportate Pt_1 modifiche strutturali e che, in ogni caso, l'appellata ha già proposto l'azione risarcitoria nel processo penale, dove è stata rigettata in forza della sentenza assolutoria;
detto giudicato esterno le preclude la riproposizione di ulteriori pretese o azioni risarcitorie.
3.1. Anche il terzo motivo è infondato e va rigettato.
Va innanzitutto premesso che, per principio ormai consolidato "Il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno di un'abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti"
(fattispecie relativa ad un locale ad uso falegnameria, posto sotto un'abitazione) (cfr., tra le altre,
Cass. civ., sez. II, 28/08/2017, n. 20445).
Dall'esame del ricorso ex art. 700 c.p.c. emerge con chiarezza che la ha agito non già CP_1
a tutela di situazioni giuridiche inerenti al bene immobile bensì a tutela di diritti della persona, segnatamente il diritto alla salute, alla integrità psico-fisica e alla normale e pacifica fruizione dell'ambiente di vita. Nel ricorso, infatti, la ricorrente espressamente dichiarava che «nel merito verrà avanzata una richiesta di eliminazione o riduzione della causa delle emissioni ex art. 844 c.c. e art.
2043 c.c., o, in subordine, l'adozione di appositi accorgimenti tecnici per la riduzione dei rumori, con richiesta di risarcimento dei danni biologici, morali ed esistenziali per la lesione del diritto alla salute» e, al fine di far cessare le immissioni rumorose ritenute intollerabili, chiedeva ordinarsi al Pt_1 di procedere alla insonorizzazione dei locali ovvero ad adottare accorgimenti idonei all'abbattimento dei rumori.
Tale petitum, correttamente inteso, non ha ad oggetto l'esercizio di un diritto reale sul bene immobile, bensì la tutela della sfera personale della ricorrente-odierna appellata, come soggetto che subisce direttamente le immissioni rumorose. La richiesta di opere di insonorizzazione o di altri interventi tecnici costituisce, infatti, unicamente lo strumento necessario a far cessare la lesione dei diritti personali invocati e non muta la natura dell'azione né, a maggior ragione, priva la della legittimazione a promuoverla. CP_1
In questo senso si è espressa la giurisprudenza, di legittimità e di merito, che ha ribadito come l'art. 844 c.c. deve essere interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento, e che la tutela contro le immissioni intollerabili non spetti esclusivamente al proprietario o al titolare di un diritto reale, ma anche a chi, pur privo di diritti reali sull'immobile, subisca un pregiudizio diretto e immediato alla propria salute e alla propria qualità della vita. (cfr. Cass. Civ. ord. n. 33966/2023, Corte di Appello di Firenze n. 591/2018).
Nel caso di specie, è pacifico e risulta dagli atti che la è residente nell'appartamento CP_1 interessato dalle immissioni, unitamente a marito e figlie, seppure l'immobile è intestato alla figlia
8 ; pertanto, non si vede come possa negarsi che abbia potuto subire un Persona_1 pregiudizio in conseguenza delle immissioni provenienti dalla pasticceria del Pt_1
Non vi è dubbio, pertanto, che ella fosse legittimata ad agire per ottenere la tutela apprestata in via generale dall'art. 2043 c.c. e, in via cautelare, ai sensi dell'art. 700 c.pc..
Correttamente pertanto il Giudice di prime cure ha statuito che “… va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dedotta dal in relazione alla posizione della Secondo Pt_1 CP_1
l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'eliminazione delle cause delle immissioni — che rientra tra quelle negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà - deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta ad accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse (vedi "ex multis"
Cass. 8-3-1982 n. 1469; Cass. 23-3- 1996 n. 2598), ma cumulativamente ad essa può essere introdotta
l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale che sia derivato dalle immissioni stesse (Cass. S.U. 15-10-1998 n. 10186;
Cass. 2-6-2000 n. 7420, Cass. S.U. n. 4848/13). Ora, nel caso di specie la ha agito in via CP_1 cautelare in funzione di una futura azione di merito volta non solo alla eliminazione delle cause delle immissioni ma anche al risarcimento ex art. 2043 c.c. dei danni “biologici, morali ed esistenziali per la lesione del diritto alla salute” (cfr. ricorso ex art. 700 c.p.c. in atti).”
Né rileva, ai fini che qui interessano, il rigetto dell'azione civile, volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle immissioni, esercitata dalla ricorrente nel procedimento penale, a seguito dell'assoluzione del per il reato di cui all'art. 659 c.p..; tale circostanza, anzi, Pt_1 conferma che la avesse legittimazione a proporre l'azione cautelare ex art. 700 c.p.c., CP_1 con la quale aveva preannunciato l'azione risarcitoria, poi azionata in sede penale.
4. Con il quarto motivo l'appellante impugna la sentenza laddove il primo Giudice ha ritenuto che, a prescindere dai limiti segnati dalla legge 26.10.1995 n.447, la tollerabilità in materia di immissioni deve essere commisurata alla stregua dei principi contenuti nell'art. 844 cc..
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui si legge che ““ai fini di cui all'art.844 cc, in materia di immissioni sonore non è applicabile la L. 26 ottobre1995 n. 447 sull'inquinamento acustico, perché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblicistici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd. verticali fra privati e PA, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Nei rapporti tra privati, invece, la disciplina delle immissioni moleste in alieno va rinvenuta nell'art. 844cc, alla stregua delle cui disposizioni, quandanche dette immissioni non superino i limiti basati dalle norme
d'interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto della particolarità della situazione concreta”.
A detta dell'appellante, il legislatore recentemente ha messo un punto fermo in materia precisando, con l'art. 1, comma 746, legge 30.12.2018 n. 145, che all'art. 6 ter del DL 30.12.2008 n. 208 va aggiunto il comma 1 bis, in base al quale nell'accertare l'intollerabilità delle immissioni acustiche a norma dell'art.
9 844 cc, e nel far salve le disposizioni di legge speciale, si devono applicare i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 e delle relative norme di attuazione;
da tanto conseguirebbe che devono ritenersi accettabili tutte le immissioni sonore che non superano i limiti stabiliti dalla normativa speciale, nel cui ambito deve, pertanto, ricondursi il significato della normale tollerabilità. Applicando tale principio al caso di specie, deve concludersi che le immissioni provenienti dal laboratorio artigianale non superano i limiti di legge e non possono ritenersi nocivi alla salute dell'appellata e della sua famiglia.
Lamenta, poi, che il giudice di prime cure ha omesso di considerare quanto previsto dal co. II dell'art. 844 c.c., che impone di tener conto dell'attività produttiva esercitata nell'immobile da cui provengono le immissioni e del principio della priorità dell'uso; osserva che, essendo la sua attività iniziata molto tempo prima dell'acquisto dell'appartamento da parte di Persona_1
, era nota l'attività artigianale che ivi si svolgeva e, pertanto, la , se non
[...] CP_1 sopportava i rumori, avrebbe dovuto evitare di andare ad abitare nell'appartamento posto sopra il laboratorio artigianale.
4.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
L'assunto dell'appellante - secondo cui, a seguito dell'introduzione del comma 1-bis all'art.
6-ter del d.l. n. 208/2008, ad opera dell'art. 1, comma 746, l. n. 145/2018, nell'accertare l'intollerabilità delle immissioni acustiche ai sensi dell'art. 844 c.c. si devono applicare i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 e delle relative norme di attuazione - non può essere condiviso.
Come già correttamente osservato dal primo Giudice, la disciplina sull'inquinamento acustico di cui alla l. n. 447/1995 e ai regolamenti locali persegue interessi pubblici, disciplinando nei rapporti c.d. verticali tra P.A. e cittadini, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto dei livelli minimi di quiete. Nei rapporti tra privati, invece, l'accertamento della tollerabilità delle immissioni è regolato dall'art. 844 c.c., che impone al giudice una valutazione in concreto, fondata sul prudente apprezzamento delle circostanze del caso specifico, non automaticamente vincolata ai limiti amministrativi (cfr., tra le altre, Cass. 11.3.2019, n. 6906; Cass.
23754/2018; Cass. 2319/2011; Cass. 1151/2003).
In tale prospettiva, la Suprema Corte afferma che, nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e dell'abitazione, deve considerarsi prevalente la tutela della qualità della vita e della salute (Cass. n. 6906/2019).
Parimenti consolidato è l'indirizzo secondo cui, ai fini della verifica del superamento della soglia di normale tollerabilità in concreto, rileva il limite differenziale di 3 dB tra il rumore prodotto e il rumore di fondo, quale parametro tecnico comparativo idoneo a valutare l'incidenza dell'immissione sull'ambiente di vita (Cass. S.U. n. 4848/2013).
Tali principi non risultano modificati dall'introduzione del comma 1-bis dell'art.
6-ter del d.l. n.
208/2008, atteso che la predetta disposizione non ha carattere derogatorio né limitativo dell'art. 844 c.c., ma si configura quale mera precisazione del comma 1 del medesimo art.
6-ter, senza
10 incidere sull'autonomia del giudizio civilistico di tollerabilità; in tal senso, confermando, il precedente orientamento giurisprudenziale, si è espressa la Suprema Corte, con la recentissima ordinanza n. 631 del 10.1.2025: “In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica
e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
6-ter del
d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. “
Nel caso di specie, gli accertamenti tecnici svolti, sia nel procedimento penale (relazione tecnici e relazione del consulente tecnico del P.M.) sia, da ultimo, in quello di attuazione ex art. Pt_2
669 duodecies c.p.c. (C.T.U. ing. “Il livello di rumore prodotto dai macchinari rilevati nella Per_2 pasticceria “L'arte di Luciano” ed immesso nell'appartamento della sig.ra non rientra nei CP_1 limiti imposti dalla legislazione vigente, supera i limiti della normale tollerabilità ex articolo 844 c.c… dette immissioni presentano una intensità superiore di oltre 3 decibel rispetto appunto alla rumorosità di fondo che notoriamente costituisce il limite convenzionale individuato anche dalla giurisprudenza”) attestano il superamento del limite differenziale e, dunque, un'incidenza significativa e pregiudizievole delle immissioni sulla quiete abitativa dell'appartamento occupato dalla . CP_1
Tali risultanze sono idonee a comprovare l'intollerabilità delle immissioni ai sensi dell'art. 844
c.c., indipendentemente dal rispetto dei valori limite previsti dalla normativa speciale di settore.
5. Con il quinto motivo di gravame l'appellante contesta l'affermazione del primo giudice, secondo cui “Il sig. non ha affatto eseguito i necessari lavori di insonorizzazione . . . . .”, Pt_1 laddove invece egli ha eliminato il fenomeno alla radice, rimuovendo tutti i macchinari posti nel suo laboratorio che, come asserito da controparte, generavano i rumori molesti, come comprovato dai verbali redatti dall'Ufficiale Giudiziario. Con la rimozione si è data piena attuazione all'ordinanza del
19.06.2019, con la quale il Giudice aveva autorizzato l'Ufficiale Giudiziario a trovare soluzioni alternative ai lavori di insonorizzazione.
5.1. Anche l'ultimo motivo è infondato e va rigettato.
A seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla , il Giudice del Tribunale di CP_1
Lucera-Sezione distaccata di Apricena, con provvedimento del 27.6.2013, ordinava “ al resistente
l'immediata cessazione delle immissioni rumorose, sino alla esecuzione dei lavori di adeguata insonorizzazione dei locali ove viene svolta l'attività di pasticceria”. Perdurando la rumorosità, la proponeva istanza per l'attuazione, ex art. 669 duodecies c.p.c., all'esito della quale, CP_1 sulla base della espletata CTU, il Giudice, con ordinanza depositata il 24.6.2019, dato atto che risultava che parte resistente non aveva provveduto ai lavori di insonorizzazione, così provvedeva: “1. Ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c. ordina alle parti resistenti di provvedere alla insonorizzazione secondo le modalità indicate a pagina 7-8 della perizia del CTU ing. Persona_3
2. autorizza, in difetto, l'Ufficiale Giudiziario ad eseguire a semplici istanza dell'odierno ricorrente, le
11 operazioni sopra descritte, con spese integralmente a carico della parte resistente;
3. Autorizza, solo in subordine al punto 2, l'Ufficiale giudiziario a far cessare il funzionamento dei macchinari mediante conferimento di un tecnico di propria fiducia e dirigere tutte le operazioni volte ad impedire il funzionamento dei macchinari causa di immissione intollerabile alla luce dell'elaborato tecnico depositato dal CTU”.
Dai verbali redatti dall'Ufficiale Giudiziario in sede di esecuzione dell'ordinanza (datati
1.10.2019, 22.10.2019, 23.10.2019), si evince che l'appellante non ha effettuato i lavori di insonorizzazione, così come prescritto dal provvedimento cautelare ex art. 700 c.pc.. e ribadito nell'ordinanza ex art. 669-duodecies c.p.c., essendosi limitato, dopo i vari accessi dell'Ufficiale giudiziario, a trasferire in altro luogo i macchinari causa delle immissioni.
La cessazione delle immissioni, pertanto, contrariamente a quanto assume l'appellante, non è derivata dall'insonorizzazione del locale, ma dal mero spostamento delle attrezzature, ed integra un fatto contingente e diverso dall'esecuzione dei lavori di insonorizzazione, che costituiva invece l'oggetto specifico dell'ordine giudiziale;
l'adempimento richiesto mirava infatti a eliminare in modo stabile e conforme alla prescrizione tecnica le cause delle immissioni.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice, smentendo quanto affermato dall'odierno appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (“l'istante ha eseguito i lavori di insonorizzazione in maniera esaustiva e professionale…”), ha affermato che il on ha affatto eseguito i lavori Pt_1 necessari alla insonorizzazione.
In ogni caso, non sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere o per disporre la revoca del provvedimento cautelare, che ha avuto attuazione nella parte in cui ordinava la cessazione delle immissioni rumorose (seppure solo mediante la rimozione dei macchinari rumorosi dal locale del solo a seguito dell'emissione dell'ordinanza ex art. Pt_1
669 duodecies c.p.c. e solo in tal modo il diritto fatto valere dall'originaria ricorrente, odierna appellante, ha ricevuto tutela.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore della CP_1 delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività svolta.
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna dell'appellante, ex 96 co. 3, c.p.c. come richiesto dall'appellata.
Giova sottolineare che l'ipotesi prevista dall'art. 96, co. 3 c.p.c., ha introdotto un meccanismo non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche, e soprattutto, sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo, nonché a preservare la funzionalità del sistema giustizia.
In tale ottica, detto meccanismo è sottratto, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, co. 1, c.p.c., alla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte.
12 In questa prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del co. 3 dell'art. 96 c.p.c., ha natura sanzionatoria (volta a scoraggiare condotte di abuso del processo) ed officiosa, non corrisponde ad un diritto di azione della parte vittoriosa e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte. Va quindi condiviso (Cass. civ. sez. III, 29/09/2016, n. 19285) il principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie (conf. Cass. n. 29812/2019).
Nel caso di specie, è evidente che l'odierno appellante ha tenuto una condotta processuale connotata da colpa grave, avendo allegato e affermato circostanze rivelatesi non rispondenti al vero, insistendo nel sostenere pretese infondate. Tale comportamento integra un abuso dello strumento processuale, idoneo a determinare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. e va condannato al pagamento di una somma pari alla metà della somma liquidata a titolo di spese processuali.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n Parte_1 Controparte_1
1253/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 8.05.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. condanna l'appellante, ex art. art. 96 co 3 c.p.c., al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 2.444,00;
4. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
13
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1538/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1253/2024 pubblicata in data 08.05.2024
TRA
elettivamente domiciliato in Poggio Imperiale alla via De Cicco n. 32 Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Vittorio Nista e Virginio Nista, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
elettivamente domiciliata in Foggia al viale Michelangelo n. 57 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe de Niro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellata -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.10.2019 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia, al fine di sentir revocare l'ordinanza ex Controparte_1 art. 700 c.p.c. pronunciata dal predetto Tribunale in data 29.5.2013 e ogni altro provvedimento consequenziale e connesso con la predetta ordinanza, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, anche della fase cautelare.
A fondamento della domanda l'attore premetteva che: - era titolare di una attività artigianale per la produzione di dolciumi, esercitata in Apricena alla Via Galasso, al piano terra del condominio denominato “Raduazzo”; - nel condominio si era trasferita, nell'abitazione della figlia Persona_1
, la quale aveva sin da subito protestato perché
[...] Controparte_1
1 nell'appartamento giungevano, in tutte le ore del giorno e della notte, forti rumori, provenienti dal laboratorio artigianale;
- per tali motivi la aveva presentato nei suoi confronti CP_1 una querela alla Procura di Foggia, a seguito della quale, dopo l'espletamento di una consulenza tecnica, il P.M. aveva disposto il sequestro preventivo di alcuni macchinari, al cui utilizzo era stato successivamente autorizzato dal G.I.P.; - a seguito di ricorso proposto in via di urgenza, ex art. 700 c.p.c., dalla nei suoi confronti, l'ex Tribunale di Lucera – Sezione Distaccata CP_1 di Apricena aveva ordinato “ al resistente l'immediata cessazione delle immissioni rumorose, sino alla esecuzione dei lavori di adeguata insonorizzazione dei locali ove viene svolta l'attività di pasticceria”; - a seguito di tale pronuncia aveva eseguito i lavori di insonorizzazione;
- la si era CP_1 costituita parte civile nel processo penale sfociato a seguito della denuncia presentata, definito con sentenza di assoluzione nei suoi confronti, con ampia formula;
- venute meno le condizioni di fatto e di diritto in base alle quali il provvedimento cautelare era stato concesso, aveva chiesto al giudice della cautela la revoca dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c, ma la richiesta era stata rigettata;
-
a seguito di ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., proposto dalla per l'attuazione del CP_1 provvedimento ex art. 700 c.p.c., veniva effettuata una ulteriore CTU, all'esito della quale, con ordinanza del 19.6.2019, il giudice disponeva le modalità di esecuzione, affidando all'Ufficiale
Giudiziario le relative operazioni.
Premessa l'ammissibilità del giudizio di merito introdotto, il eccepiva il difetto di Pt_1 legittimazione attiva della nella procedura cautelare ex art. 700 c.p.c., non essendo CP_1 ella proprietaria o titolare di altro diritto reale sull'immobile nel quale si riversavano le asserite immissioni acustiche dannose;
deduceva altresì che la sentenza penale del Tribunale di Foggia, che lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 659 c.p., divenuta irrevocabile, spiegava efficacia vincolante di giudicato nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p., e che, comunque, dovevano ritenersi accettabili tutte le immissioni sonore che non superavano i limiti prefissati dalla normativa speciale e, in ogni caso, ai sensi del co. II dell'art. 844 c.c., doveva tenersi conto dell'attività produttiva svolta nel locale dal quale provenivano le immissioni e del principio della priorità dell'uso. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande in quanto Controparte_1 infondate, con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 1253/2024, pubblicata il 08.05.2024, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda, condannando la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, liquidate in € 3.300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello , formulando le seguenti conclusioni: “ In via del tutto preliminare Parte_1 ammettere i mezzi istruttori richiesti nel primo grado di giudizio- Nel merito, accertare e dichiarare che non sussistono le immissioni nocive lamentate dall'appellata e per l'effetto revocare ut supra l'ordinanza ex art. 700 cpc citata in premessa pronunciata dal Tribunale di Lucera nel procedimento n 80000638/2013
RG; - Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio”.
2 Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata e la condanna di al risarcimento dei danni, ai sensi Parte_1 dell'art.96 comma 3 c.p.c., attesa la pretestuosità del giudizio, il tutto con vittoria di spese di lite.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 5.11.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 352. II co., c.p.c..
I. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., poiché la lettura complessiva dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi del primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. U., 27199/2017), che ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
II. 1. Preliminarmente l'appellante insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con le memorie ex art. 183, co. VI cpc, lamentando che il primo Giudice, che ha pure revocato l'ordinanza con la quale inizialmente era ammessa la CTU, non gli ha dato la possibilità di provare quanto esposto nell'atto di citazione, essendo suo interesse provare, oltre alla illegittimità della concessa tutela cautelare, il radicale mutamento dello stato dei luoghi. Sostiene di aver rimosso, trasferendoli altrove, tutti i macchinari esistenti nel suo laboratorio artigianale, dando così piena attuazione all'ordinanza ex art. 700 c.p.c., come attestato nei verbali redatti dall'Ufficiale Giudiziario;
l'accertamento di tale circostanza avrebbe dovuto indurre il primo giudice a revocare o dichiarare priva di efficacia giuridica l'ordinanza cautelare, essendo venuti meno i presupposti della tutela concessa. Dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori nel giudizio di merito, successivo all'accoglimento della domanda cautelare ante causam, è derivata una lesione del suo diritto di difesa.
1.1. Il motivo, così come formulato, ad avviso della Corte è inammissibile, oltre che infondato.
In base all'orientamento costante della Suprema Corte, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere "specifica", dovendo la parte riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/06/2023, n.16420; Cass.,
Sez. II, 23/3/2016, n. 5812).
3 Nel caso di specie, nell'atto di appello l'appellante si è limitato ad insistere in maniera generica
“per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con le memorie ex art 183, sesto comma, cpc,”; solo con le note difensive del 18.03.2025, replicando a quanto a tal proposito eccepito dall'appellata, ha riportato i capitoli di prova già articolati nelle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., indicando anche i testi.
La chiesta prova per testi, oltre ad essere inammissibile, è pure infondata, vertendo su circostanze
(non rumorosità dei macchinari) da ritenersi superate alla luce delle CTU espletate;
pure inaccoglibile è la richiesta di ulteriore CTU, che si appalesa ultronea, essendo già state espletate ben tre CTU, che hanno cristallizzato l'entità delle immissioni e, l'ultima, la mancata insonorizzazione dei locali.
2. Nel merito, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui si legge “Preliminarmente va esclusa
l'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione nel presente giudizio civile. Infatti, il giudice penale ha assolto il dal reato di cui all'art. 659 c.p., che è un reato di pericolo integrato sul piano Pt_1 obiettivo da una condotta idonea ad arrecare disturbo alla tranquillità di un numero indeterminato di persone. Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è la quiete e la tranquillità pubblica e, sotto il profilo obiettivo, si richiede la diffusività della condotta e la idoneità ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone. Il fatto tipico sanzionato dalla norma incriminatrice è dunque diverso, per oggetto materiale e giuridico, dalla condotta disciplinata dall'art. 844 c.c., che invece richiede l'accertamento in concreto dell'intollerabilità e della lesività delle immissioni in relazione ad un determinato immobile vicino alla fonte delle immissioni ed alle persone che vi abitano. La norma civilistica tutela nei rapporti tra privati il diritto di proprietà, nonché il diritto individuale alla salute ed al normale svolgimento della vita familiare”.
Deduce l'appellante, testualmente, che <Quanto sopra esposto dal giudice a quo potrebbe trovare condivisione solo se l'imputazione contestata al sig. si fosse limitata ad una contestazione Pt_1 generica e alla sola violazione della norma contenuta nell'art. 659 cp;
ma così non è. Ed infatti il Decreto di Citazione, in base al quale il sig. è stato tratto a giudizio, è più specifico ed articolato, peraltro Pt_1 contenente una duplice contestazione: violazione dell'art. 674 cp e 659 cp. Per la prima (674 cp) l'istante è stato tratto a giudizio perché “………provocava immissioni sonore propagate l'immobile adibito a civile abitazione ed occupato da e dagli occupanti il nucleo famigliare della predetta, in Controparte_1 particolare determinando immissioni sonore superiori della normale tollerabilità essendo il rumore percepito nel suddetto appartamento pari a 14,5 dB (A)”; per la seconda (art. 659 cp) l'istante è stato tratto a giudizio “perché con la condotta di cui al capo A determinava disturbo al riposto ed alle occupazioni di ed agli altri componenti il predetto nucleo famigliare occupanti il Controparte_1 medesimo immobile”. Dalla lettura dei capi di imputazione, pertanto, appare in tutta evidenza che le contestazioni mosse al deducente erano specifiche e determinate;
ossia, il sig. era stato ritenuto CP_2 autore e responsabile per aver generato immissioni sonore nocive, che si erano propagate all'interno dell'appartamento abitato dalla appellata e che, il numero indeterminato di persone disturbate (cui fa
4 riferimento l'art. 659 cp) era stato individuato nella persona della sig.ra e dei suoi famigliari CP_1 conviventi>>.
Osserva di essere stato assolto dalle predette imputazioni con la formula “perché il fatto non sussiste”, sicchè non vi sono state immissioni sonore nocive nell'appartamento abitato dalla e né quest'ultima né i suoi famigliari hanno avuto disturbo al riposo e alle loro CP_1 occupazioni;
la sopravvenuta assoluzione ha modificato in modo sostanziale le condizioni di fatto e di diritto in base alle quali era stata concessa la misura cautelare, poichè il ricorso ex art. 700
c.p.c. era stato fondato dalla esclusivamente sui fatti e sulle questioni di diritto posti CP_1 all'attenzione del PM.. Avendo la inteso esercitare nel processo penale, in cui il CP_1 ricorrente era imputato, l'azione civile diretta ad ottenere, oltre alla cessazione del presunto inquinamento acustico, un risarcimento per presunti, e mai provati, danni conseguenti all'attività del a mente degli artt. 74 e 75 c.p.p. la sentenza penale è vincolante nel giudizio civile: Pt_1 ai sensi dell'art. 652 cpp la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile promosso dal danneggiato e nell'interesse dello stesso, quando la parte, che assume essere stata danneggiata, si è costituita parte civile o è stata posta nelle condizioni di costituirsi parte civile, salvo che non abbia esercitato l'azione civile ai sensi dell'artt. 75 comma 2 cpp (quest'ultima ipotesi non è riscontrabile nel caso de quo).
Alla luce dell'intervenuta assoluzione, sono mutate le condizioni di diritto, essendo venuto meno il fumus boni iuris, e sono altresì mutate le condizioni di fatto, avendo l'appellante provveduto alla rimozione di tutti i macchinari che generavano immissioni.
2.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
La Suprema Corte, nell'affermare che la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti (cfr. Cass. SS.UU. 1768/2011), ha statuito che “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa (nella specie, l'intervenuta contraffazione di un testamento olografo) sia stato provato ed, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, sempreché la parte nei cui confronti l'imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l'ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 cod. proc. pen., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 25/09/2014, n. 20252).
Nel caso di specie, nella motivazione della sentenza di assoluzione emessa nei confronti del per il reato di cui all'art. 659 c.p., si precisa che il bene tutelato con la predetta norma Pt_1
è la tranquillità pubblica, con la conseguenza che la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. non sussiste, allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento e non anche alle altre persone che abitato nello stesso condominio, come nel caso di specie.
5 Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha affermato che “…va esclusa l'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione nel presente giudizio civile. Infatti, il giudice penale ha assolto il dal reato di cui all'art. 659 c.p., che è un reato di pericolo integrato sul piano obiettivo Pt_1 da una condotta idonea ad arrecare disturbo alla tranquillità di un numero indeterminato di persone. Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è la quiete e la tranquillità pubblica e, sotto il profilo obiettivo, si richiede la diffusività della condotta e la idoneità ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone. Il fatto tipico sanzionato dalla norma incriminatrice è dunque diverso, per oggetto materiale e giuridico, dalla condotta disciplinata dall'art. 844 c.c., che invece richiede
l'accertamento in concreto dell'intollerabilità e della lesività delle immissioni in relazione ad un determinato immobile vicino alla fonte delle immissioni ed alle persone che vi abitano. La norma civilistica tutela nei rapporti tra privati il diritto di proprietà, nonché il diritto individuale alla salute ed al normale svolgimento della vita familiare.”
La correttezza della sentenza impugnata si apprezza, ove si tenga conto del reato dal quale il stato assolto e del relativo capo di imputazione, alla luce delle stesse argomentazioni Pt_1 poste dall'appellante a sostegno del motivo di gravame, laddove afferma che la suddetta motivazione del primo giudice potrebbe trovare condivisione solo se l'imputazione contestatagli si fosse limitata ad una contestazione generica e alla sola violazione della norma di cui all'art. 659 c.p. mentre, a suo dire, il decreto di citazione a giudizio conteneva una duplice contestazione, la violazione dell'art. 674 c.p. (“………provocava immissioni sonore propagate l'immobile adibito a civile abitazione ed occupato da e dagli occupanti il nucleo famigliare della predetta, in Controparte_1 particolare determinando immissioni sonore superiori della normale tollerabilità essendo il rumore percepito nel suddetto appartamento pari a 14,5 dB (A)”) e dell'art. 659 c.p (“perché con la condotta di cui al capo A determinava disturbo al riposo ed alle occupazioni di ed agli altri Controparte_1 componenti il predetto nucleo famigliare occupanti il medesimo immobile”); conseguentemente, prosegue l'appellante, quand'anche si volesse interpretare che l'assoluzione per il reato di cui all'art. 659 c.p. è stata determinata dalla circostanza che detta norma va applicata quando il disturbo riguarda il pubblico e non soltanto il singolo, è rimasto comunque accertato in via definitiva che non ha commesso il reato contestatogli, di cui all'art. 674 c.p..
Orbene, osserva la Corte che, contrariamente a quanto maliziosamente riportato dall'appellante, dalla sentenza penale n. 2452/2015 del Tribunale di Foggia-Articolazione Territoriale di Lucera, allegata agli atti di causa, risulta che il era imputato solo “del reato p. e p. dall'art. 659 Pt_1
c.p. perché, nella sua qualità di titolare del Bar Pasticceria, denominato “ L'Arte di Luciano”, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, diretti a limitare il rumore dei macchinari esistenti nel predetto locale, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone. In Apricena, dal mese di maggio 2010 con permanenza” e che solo da tale reato, per l'imputazione qui riportata, e non per la diversa contestazione trascritta dall'appellante è stato assolto “perché il fatto non sussiste”, né alcun riferimento è contenuto, nel capo di imputazione, e nella sentenza, al reato di cui all'art. 674 c.p..
6 Va stigmatizzato il comportamento processuale dell'odierno appellante, il quale, nel riportare i capi di imputazione asseritamente contestati nel procedimento penale, ha richiamato fattispecie diverse da quelle effettivamente oggetto del giudizio conclusosi con l'assoluzione; con una condotta processuale idonea a prospettare un quadro fattuale distorto ed una rappresentazione dei fatti quantomeno inesatta, volta a sostenere una ricostruzione non supportata dagli atti.
Dalla predetta sentenza si evince quindi che il è stato assolto dal reato di cui all'art. Pt_1
659 c.p., la cui configurabilità richiede che la fonte rumorosa sia tale da disturbare un numero indeterminato di persone e non, come avvenuto nel caso di specie, i soli abitanti di un singolo appartamento;
la sentenza penale, come si apprezza dalla motivazione, non ha invece in alcun modo escluso che dall'immobile del i propagassero, nell'appartamento occupato dalla Pt_1
e dalla sua famiglia, immissioni rumorose sonore superiori della normale CP_1 tollerabilità.
Pertanto, proprio in virtù delle argomentazioni addotte dall'appellante, a contrario, si inferisce che va esclusa, nel caso di specie, l'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile introdotto dal avente ad oggetto, come correttamente chiarito dal primo giudice, Pt_1 un'azione di accertamento negativo del diritto fatto valere dalla in sede cautelare. CP_1
Al riguardo giova sottolineare che, nel giudizio di merito introdotto dal in primo Pt_1 grado, la non ha proposto alcuna domanda di risarcimento dei danni, essendosi CP_1 limitata a chiedere il rigetto della domanda del volta ad ottenere la revoca del Pt_1 provvedimento cautelare.
Priva di pregio e infondata è la richiesta di revoca dell'ordinanza cautelare, atteso che l'intervenuta assoluzione e l'asserita efficacia vincolante del giudicato penale nel presente giudizio civile non incidono sui presupposti che avevano legittimato l'adozione del provvedimento;
l'ordinanza, a seguito di procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c., è stata regolarmente eseguita e ha realizzato gli effetti per i quali era stata concessa.
3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui si legge che “…va disattesa
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dedotta dal in relazione alla posizione della Pt_1
e che “Ella pertanto è sicuramente legittimata rispetto all'azione risarcitoria esperita a tutela CP_1 del diritto alla salute costituzionalmente garantito”.
Deduce che l'art. 844 c.c., collocato tra le norme a tutela della proprietà, contempla un'azione di natura reale, consentita solo al proprietario o a chi vanti sull'immobile un diritto reale o almeno un diritto personale di godimento;
conseguentemente la , che non è proprietaria o CP_1 titolare di altro diritto reale sull'immobile, non era legittimata a proporre l'azione, che avrebbe dovuto essere esercitata esclusivamente dalla proprietaria, . Persona_1
Evidenzia che il primo giudice, pur avendo richiamato la natura reale dell'azione, ha poi affermato che cumulativamente alla azione reale ex art. 844 c.c., può essere esercitata l'azione ex art. 2043 cc, corrispondente a quella esercitata, nel caso di specie, dalla . CP_1
7 Deduce che, invece, la ha esercitato esclusivamente un'azione reale, a lei non CP_1 consentita, avendo espressamente chiesto che nell'immobile del venissero apportate Pt_1 modifiche strutturali e che, in ogni caso, l'appellata ha già proposto l'azione risarcitoria nel processo penale, dove è stata rigettata in forza della sentenza assolutoria;
detto giudicato esterno le preclude la riproposizione di ulteriori pretese o azioni risarcitorie.
3.1. Anche il terzo motivo è infondato e va rigettato.
Va innanzitutto premesso che, per principio ormai consolidato "Il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno di un'abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti"
(fattispecie relativa ad un locale ad uso falegnameria, posto sotto un'abitazione) (cfr., tra le altre,
Cass. civ., sez. II, 28/08/2017, n. 20445).
Dall'esame del ricorso ex art. 700 c.p.c. emerge con chiarezza che la ha agito non già CP_1
a tutela di situazioni giuridiche inerenti al bene immobile bensì a tutela di diritti della persona, segnatamente il diritto alla salute, alla integrità psico-fisica e alla normale e pacifica fruizione dell'ambiente di vita. Nel ricorso, infatti, la ricorrente espressamente dichiarava che «nel merito verrà avanzata una richiesta di eliminazione o riduzione della causa delle emissioni ex art. 844 c.c. e art.
2043 c.c., o, in subordine, l'adozione di appositi accorgimenti tecnici per la riduzione dei rumori, con richiesta di risarcimento dei danni biologici, morali ed esistenziali per la lesione del diritto alla salute» e, al fine di far cessare le immissioni rumorose ritenute intollerabili, chiedeva ordinarsi al Pt_1 di procedere alla insonorizzazione dei locali ovvero ad adottare accorgimenti idonei all'abbattimento dei rumori.
Tale petitum, correttamente inteso, non ha ad oggetto l'esercizio di un diritto reale sul bene immobile, bensì la tutela della sfera personale della ricorrente-odierna appellata, come soggetto che subisce direttamente le immissioni rumorose. La richiesta di opere di insonorizzazione o di altri interventi tecnici costituisce, infatti, unicamente lo strumento necessario a far cessare la lesione dei diritti personali invocati e non muta la natura dell'azione né, a maggior ragione, priva la della legittimazione a promuoverla. CP_1
In questo senso si è espressa la giurisprudenza, di legittimità e di merito, che ha ribadito come l'art. 844 c.c. deve essere interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento, e che la tutela contro le immissioni intollerabili non spetti esclusivamente al proprietario o al titolare di un diritto reale, ma anche a chi, pur privo di diritti reali sull'immobile, subisca un pregiudizio diretto e immediato alla propria salute e alla propria qualità della vita. (cfr. Cass. Civ. ord. n. 33966/2023, Corte di Appello di Firenze n. 591/2018).
Nel caso di specie, è pacifico e risulta dagli atti che la è residente nell'appartamento CP_1 interessato dalle immissioni, unitamente a marito e figlie, seppure l'immobile è intestato alla figlia
8 ; pertanto, non si vede come possa negarsi che abbia potuto subire un Persona_1 pregiudizio in conseguenza delle immissioni provenienti dalla pasticceria del Pt_1
Non vi è dubbio, pertanto, che ella fosse legittimata ad agire per ottenere la tutela apprestata in via generale dall'art. 2043 c.c. e, in via cautelare, ai sensi dell'art. 700 c.pc..
Correttamente pertanto il Giudice di prime cure ha statuito che “… va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dedotta dal in relazione alla posizione della Secondo Pt_1 CP_1
l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'eliminazione delle cause delle immissioni — che rientra tra quelle negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà - deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta ad accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse (vedi "ex multis"
Cass. 8-3-1982 n. 1469; Cass. 23-3- 1996 n. 2598), ma cumulativamente ad essa può essere introdotta
l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale che sia derivato dalle immissioni stesse (Cass. S.U. 15-10-1998 n. 10186;
Cass. 2-6-2000 n. 7420, Cass. S.U. n. 4848/13). Ora, nel caso di specie la ha agito in via CP_1 cautelare in funzione di una futura azione di merito volta non solo alla eliminazione delle cause delle immissioni ma anche al risarcimento ex art. 2043 c.c. dei danni “biologici, morali ed esistenziali per la lesione del diritto alla salute” (cfr. ricorso ex art. 700 c.p.c. in atti).”
Né rileva, ai fini che qui interessano, il rigetto dell'azione civile, volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle immissioni, esercitata dalla ricorrente nel procedimento penale, a seguito dell'assoluzione del per il reato di cui all'art. 659 c.p..; tale circostanza, anzi, Pt_1 conferma che la avesse legittimazione a proporre l'azione cautelare ex art. 700 c.p.c., CP_1 con la quale aveva preannunciato l'azione risarcitoria, poi azionata in sede penale.
4. Con il quarto motivo l'appellante impugna la sentenza laddove il primo Giudice ha ritenuto che, a prescindere dai limiti segnati dalla legge 26.10.1995 n.447, la tollerabilità in materia di immissioni deve essere commisurata alla stregua dei principi contenuti nell'art. 844 cc..
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui si legge che ““ai fini di cui all'art.844 cc, in materia di immissioni sonore non è applicabile la L. 26 ottobre1995 n. 447 sull'inquinamento acustico, perché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblicistici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd. verticali fra privati e PA, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Nei rapporti tra privati, invece, la disciplina delle immissioni moleste in alieno va rinvenuta nell'art. 844cc, alla stregua delle cui disposizioni, quandanche dette immissioni non superino i limiti basati dalle norme
d'interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto della particolarità della situazione concreta”.
A detta dell'appellante, il legislatore recentemente ha messo un punto fermo in materia precisando, con l'art. 1, comma 746, legge 30.12.2018 n. 145, che all'art. 6 ter del DL 30.12.2008 n. 208 va aggiunto il comma 1 bis, in base al quale nell'accertare l'intollerabilità delle immissioni acustiche a norma dell'art.
9 844 cc, e nel far salve le disposizioni di legge speciale, si devono applicare i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 e delle relative norme di attuazione;
da tanto conseguirebbe che devono ritenersi accettabili tutte le immissioni sonore che non superano i limiti stabiliti dalla normativa speciale, nel cui ambito deve, pertanto, ricondursi il significato della normale tollerabilità. Applicando tale principio al caso di specie, deve concludersi che le immissioni provenienti dal laboratorio artigianale non superano i limiti di legge e non possono ritenersi nocivi alla salute dell'appellata e della sua famiglia.
Lamenta, poi, che il giudice di prime cure ha omesso di considerare quanto previsto dal co. II dell'art. 844 c.c., che impone di tener conto dell'attività produttiva esercitata nell'immobile da cui provengono le immissioni e del principio della priorità dell'uso; osserva che, essendo la sua attività iniziata molto tempo prima dell'acquisto dell'appartamento da parte di Persona_1
, era nota l'attività artigianale che ivi si svolgeva e, pertanto, la , se non
[...] CP_1 sopportava i rumori, avrebbe dovuto evitare di andare ad abitare nell'appartamento posto sopra il laboratorio artigianale.
4.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
L'assunto dell'appellante - secondo cui, a seguito dell'introduzione del comma 1-bis all'art.
6-ter del d.l. n. 208/2008, ad opera dell'art. 1, comma 746, l. n. 145/2018, nell'accertare l'intollerabilità delle immissioni acustiche ai sensi dell'art. 844 c.c. si devono applicare i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 e delle relative norme di attuazione - non può essere condiviso.
Come già correttamente osservato dal primo Giudice, la disciplina sull'inquinamento acustico di cui alla l. n. 447/1995 e ai regolamenti locali persegue interessi pubblici, disciplinando nei rapporti c.d. verticali tra P.A. e cittadini, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto dei livelli minimi di quiete. Nei rapporti tra privati, invece, l'accertamento della tollerabilità delle immissioni è regolato dall'art. 844 c.c., che impone al giudice una valutazione in concreto, fondata sul prudente apprezzamento delle circostanze del caso specifico, non automaticamente vincolata ai limiti amministrativi (cfr., tra le altre, Cass. 11.3.2019, n. 6906; Cass.
23754/2018; Cass. 2319/2011; Cass. 1151/2003).
In tale prospettiva, la Suprema Corte afferma che, nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e dell'abitazione, deve considerarsi prevalente la tutela della qualità della vita e della salute (Cass. n. 6906/2019).
Parimenti consolidato è l'indirizzo secondo cui, ai fini della verifica del superamento della soglia di normale tollerabilità in concreto, rileva il limite differenziale di 3 dB tra il rumore prodotto e il rumore di fondo, quale parametro tecnico comparativo idoneo a valutare l'incidenza dell'immissione sull'ambiente di vita (Cass. S.U. n. 4848/2013).
Tali principi non risultano modificati dall'introduzione del comma 1-bis dell'art.
6-ter del d.l. n.
208/2008, atteso che la predetta disposizione non ha carattere derogatorio né limitativo dell'art. 844 c.c., ma si configura quale mera precisazione del comma 1 del medesimo art.
6-ter, senza
10 incidere sull'autonomia del giudizio civilistico di tollerabilità; in tal senso, confermando, il precedente orientamento giurisprudenziale, si è espressa la Suprema Corte, con la recentissima ordinanza n. 631 del 10.1.2025: “In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica
e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
6-ter del
d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. “
Nel caso di specie, gli accertamenti tecnici svolti, sia nel procedimento penale (relazione tecnici e relazione del consulente tecnico del P.M.) sia, da ultimo, in quello di attuazione ex art. Pt_2
669 duodecies c.p.c. (C.T.U. ing. “Il livello di rumore prodotto dai macchinari rilevati nella Per_2 pasticceria “L'arte di Luciano” ed immesso nell'appartamento della sig.ra non rientra nei CP_1 limiti imposti dalla legislazione vigente, supera i limiti della normale tollerabilità ex articolo 844 c.c… dette immissioni presentano una intensità superiore di oltre 3 decibel rispetto appunto alla rumorosità di fondo che notoriamente costituisce il limite convenzionale individuato anche dalla giurisprudenza”) attestano il superamento del limite differenziale e, dunque, un'incidenza significativa e pregiudizievole delle immissioni sulla quiete abitativa dell'appartamento occupato dalla . CP_1
Tali risultanze sono idonee a comprovare l'intollerabilità delle immissioni ai sensi dell'art. 844
c.c., indipendentemente dal rispetto dei valori limite previsti dalla normativa speciale di settore.
5. Con il quinto motivo di gravame l'appellante contesta l'affermazione del primo giudice, secondo cui “Il sig. non ha affatto eseguito i necessari lavori di insonorizzazione . . . . .”, Pt_1 laddove invece egli ha eliminato il fenomeno alla radice, rimuovendo tutti i macchinari posti nel suo laboratorio che, come asserito da controparte, generavano i rumori molesti, come comprovato dai verbali redatti dall'Ufficiale Giudiziario. Con la rimozione si è data piena attuazione all'ordinanza del
19.06.2019, con la quale il Giudice aveva autorizzato l'Ufficiale Giudiziario a trovare soluzioni alternative ai lavori di insonorizzazione.
5.1. Anche l'ultimo motivo è infondato e va rigettato.
A seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla , il Giudice del Tribunale di CP_1
Lucera-Sezione distaccata di Apricena, con provvedimento del 27.6.2013, ordinava “ al resistente
l'immediata cessazione delle immissioni rumorose, sino alla esecuzione dei lavori di adeguata insonorizzazione dei locali ove viene svolta l'attività di pasticceria”. Perdurando la rumorosità, la proponeva istanza per l'attuazione, ex art. 669 duodecies c.p.c., all'esito della quale, CP_1 sulla base della espletata CTU, il Giudice, con ordinanza depositata il 24.6.2019, dato atto che risultava che parte resistente non aveva provveduto ai lavori di insonorizzazione, così provvedeva: “1. Ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c. ordina alle parti resistenti di provvedere alla insonorizzazione secondo le modalità indicate a pagina 7-8 della perizia del CTU ing. Persona_3
2. autorizza, in difetto, l'Ufficiale Giudiziario ad eseguire a semplici istanza dell'odierno ricorrente, le
11 operazioni sopra descritte, con spese integralmente a carico della parte resistente;
3. Autorizza, solo in subordine al punto 2, l'Ufficiale giudiziario a far cessare il funzionamento dei macchinari mediante conferimento di un tecnico di propria fiducia e dirigere tutte le operazioni volte ad impedire il funzionamento dei macchinari causa di immissione intollerabile alla luce dell'elaborato tecnico depositato dal CTU”.
Dai verbali redatti dall'Ufficiale Giudiziario in sede di esecuzione dell'ordinanza (datati
1.10.2019, 22.10.2019, 23.10.2019), si evince che l'appellante non ha effettuato i lavori di insonorizzazione, così come prescritto dal provvedimento cautelare ex art. 700 c.pc.. e ribadito nell'ordinanza ex art. 669-duodecies c.p.c., essendosi limitato, dopo i vari accessi dell'Ufficiale giudiziario, a trasferire in altro luogo i macchinari causa delle immissioni.
La cessazione delle immissioni, pertanto, contrariamente a quanto assume l'appellante, non è derivata dall'insonorizzazione del locale, ma dal mero spostamento delle attrezzature, ed integra un fatto contingente e diverso dall'esecuzione dei lavori di insonorizzazione, che costituiva invece l'oggetto specifico dell'ordine giudiziale;
l'adempimento richiesto mirava infatti a eliminare in modo stabile e conforme alla prescrizione tecnica le cause delle immissioni.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice, smentendo quanto affermato dall'odierno appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (“l'istante ha eseguito i lavori di insonorizzazione in maniera esaustiva e professionale…”), ha affermato che il on ha affatto eseguito i lavori Pt_1 necessari alla insonorizzazione.
In ogni caso, non sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere o per disporre la revoca del provvedimento cautelare, che ha avuto attuazione nella parte in cui ordinava la cessazione delle immissioni rumorose (seppure solo mediante la rimozione dei macchinari rumorosi dal locale del solo a seguito dell'emissione dell'ordinanza ex art. Pt_1
669 duodecies c.p.c. e solo in tal modo il diritto fatto valere dall'originaria ricorrente, odierna appellante, ha ricevuto tutela.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore della CP_1 delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività svolta.
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna dell'appellante, ex 96 co. 3, c.p.c. come richiesto dall'appellata.
Giova sottolineare che l'ipotesi prevista dall'art. 96, co. 3 c.p.c., ha introdotto un meccanismo non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche, e soprattutto, sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo, nonché a preservare la funzionalità del sistema giustizia.
In tale ottica, detto meccanismo è sottratto, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, co. 1, c.p.c., alla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte.
12 In questa prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del co. 3 dell'art. 96 c.p.c., ha natura sanzionatoria (volta a scoraggiare condotte di abuso del processo) ed officiosa, non corrisponde ad un diritto di azione della parte vittoriosa e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte. Va quindi condiviso (Cass. civ. sez. III, 29/09/2016, n. 19285) il principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie (conf. Cass. n. 29812/2019).
Nel caso di specie, è evidente che l'odierno appellante ha tenuto una condotta processuale connotata da colpa grave, avendo allegato e affermato circostanze rivelatesi non rispondenti al vero, insistendo nel sostenere pretese infondate. Tale comportamento integra un abuso dello strumento processuale, idoneo a determinare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. e va condannato al pagamento di una somma pari alla metà della somma liquidata a titolo di spese processuali.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n Parte_1 Controparte_1
1253/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 8.05.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. condanna l'appellante, ex art. art. 96 co 3 c.p.c., al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 2.444,00;
4. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
13
14