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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38673 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: HA UE IS, nata in [...] il [...], NE UE, nato a [...] il [...], HA UE CA, nata a [...]’Elpidio a Mare il 03/12/1991, avverso la sentenza del 19/03/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo;
udita la relazione del Consigliere EL TA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa il 19 marzo 2025 ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo ha applicato la pena, per il delitto di cui all’art. 73, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, a HA UE IS di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, a NE UE di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa e a HA UE CA di mesi nove di reclusione e ha disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro, nonché il sequestro conservativo della somma sequestrata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38673 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 23/09/2025 2 2. Nei loro ricorsi congiunti gli imputati chiedono l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione del provvedimento, al riguardo esponendo i diversi passaggi che hanno condotto il Pubblico ministero a prestare il consenso al patteggiamento. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione nell’escludere l’insussistenza delle condizioni per applicare l’art. 129 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché, comunque, l’asserita violazione del primo accordo tra le parti non è rilevante, in quanto rimane incontestato che le parti abbiano prestato il consenso in ordine alla pena applicata nella sentenza impugnata. Al riguardo, va specificamente rilevato che, all’udienza del 22 gennaio 2023, il consenso del Pubblico ministero alla richiesta di applicazione della pena fu revocato, approdandosi a un giudizio abbreviato, ma all’udienza del 19 marzo del 2025 fu formulata una nuova proposta di applicazione della pena sulla quale il Pubblico ministero ha manifestato il suo consenso, il che ha dato luogo alla sentenza impugnata, mentre la conversione del rito non è addotta come oggetto del ricorso. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014), sicché la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, soltanto se dal testo della sentenza impugnata risulta evidente che sussiste una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102). Invece, nel caso in esame il Giudice ha espressamente valutato le condizioni di applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. specificamente osservando che la comunicazione della notizia di reato e i contenuti dei verbali di perquisizione e 3 sequestro forniscono corposi elementi di reità che corroborano l’ipotesi accusatoria. 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL TA Ercole PR
udita la relazione del Consigliere EL TA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa il 19 marzo 2025 ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo ha applicato la pena, per il delitto di cui all’art. 73, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, a HA UE IS di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, a NE UE di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa e a HA UE CA di mesi nove di reclusione e ha disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro, nonché il sequestro conservativo della somma sequestrata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38673 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 23/09/2025 2 2. Nei loro ricorsi congiunti gli imputati chiedono l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione del provvedimento, al riguardo esponendo i diversi passaggi che hanno condotto il Pubblico ministero a prestare il consenso al patteggiamento. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione nell’escludere l’insussistenza delle condizioni per applicare l’art. 129 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché, comunque, l’asserita violazione del primo accordo tra le parti non è rilevante, in quanto rimane incontestato che le parti abbiano prestato il consenso in ordine alla pena applicata nella sentenza impugnata. Al riguardo, va specificamente rilevato che, all’udienza del 22 gennaio 2023, il consenso del Pubblico ministero alla richiesta di applicazione della pena fu revocato, approdandosi a un giudizio abbreviato, ma all’udienza del 19 marzo del 2025 fu formulata una nuova proposta di applicazione della pena sulla quale il Pubblico ministero ha manifestato il suo consenso, il che ha dato luogo alla sentenza impugnata, mentre la conversione del rito non è addotta come oggetto del ricorso. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014), sicché la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, soltanto se dal testo della sentenza impugnata risulta evidente che sussiste una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102). Invece, nel caso in esame il Giudice ha espressamente valutato le condizioni di applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. specificamente osservando che la comunicazione della notizia di reato e i contenuti dei verbali di perquisizione e 3 sequestro forniscono corposi elementi di reità che corroborano l’ipotesi accusatoria. 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL TA Ercole PR