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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17315 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa ME Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 7385/2023 pervenuta all'udienza del 3 luglio 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra:
Avv. Cinzia Buraglia nata a Roma il [...] in [...]
APPELLANTE
E
, difesa giusta procura generale alle liti in atti dall'Avv. Rita Di Meo CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
con sede in Via G. Grezar 14 , contumace CP_2 CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 20124/2022 CP_1
depositata il 26 ottobre 2022 – opposizione a cartella esattoriale - omessa notifica dei verbali di accertamento sottesi - notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - perfezionamento dell'iter notificatorio
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 luglio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_1
richiamano.
Ciò posto , si rileva ancora, in via preliminare, la tempestività dello spiegato gravame, per essere stato proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'articolo 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata in data 26 ottobre 2022- atto di citazione in appello notificato il 30.1.2023 -iscrizione a ruolo del presente procedimento in data 4 febbraio 2023), nonché la ammissibilità dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato le parti della sentenza di primo grado oggetto di censura, le norme di legge asseritamente violate nonché la loro rilevanza ai fini della decisione, sicché il Giudice dell'appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza impugnata.
Tanto premesso, si osserva che l'appello è infondato e va pertanto rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
In vero l'odierna appellante ha proposto innanzi al GDP di opposizione a cartella esattoriale CP_1
per violazioni relative al codice della strada eccependo , tra gli altri motivi di opposizione, che la notifica dei verbali presupposti doveva ritenersi inesistente, tenuto conto del fatto che dalle relate di notifica prodotte da in primo grado il destinatario dell'atto risultava CP_1
“trasferito/sconosciuto”, sicchè ,venendo in rilievo una ipotesi di irreperibilità assoluta , doveva ritenersi applicabile il procedimento notificatorio di cui all'art. 143 c.p.c. e all'art. 60 lett. e) D.P.R.
600/1973, e non il procedimento di cui all'art. 140 c.p.c. effettivamente applicato;
il GDP ha rigettato l'opposizione con la sentenza oggi gravata, evidenziando che “i verbali di violazione sono stati tutti ritirato dopo la tentata notifica e pertanto anche in tal caso , nonostante nella prima relata si dava atto che il destinatario risultava sconosciuto ,è comunque avvenuto il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'inoltro della raccomandata a.r. poi ritirata…” (v. sentenza in atti).
Di qui lo spiegato gravame.
Ha dedotto in particolare parte appellante, a fondamento della domanda di riforma dell'impugnata sentenza, che la notifica dei verbali avrebbe dovuto essere compiuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., tenuto conto del fatto che il destinatario risultava sconosciuto al citofono e alle cassette postali ovvero trasferito (v. relate di notifica in atti) .
Contumace si è costituita in giudizio la quale ha contestato i motivi di CP_2 CP_1
gravame avversari e ha concluso per la integrale conferma della sentenza di primo grado. Ciò posto , osserva il Tribunale che la notifica ex art. 140 c.p.c. prevede una irreperibilità transitoria o relativa del notificatario, e non va confusa con la notifica ex art. 143 c.p.c. che presuppone che il destinatario del procedimento notificatorio sia irreperibile .
Il procedimento notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c. prevede l'adempimento della triplice formalità e si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti richiesti dalla citata disposizione: deposito dell'atto nella casa comunale;
affissione dell'avviso di deposito sulla porta della casa di abitazione e invio della notizia di tale deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (CAD) .
La raccomandata a.r. serve a rendere il destinatario della notifica edotto della attivazione di un procedimento notificatorio nei suoi confronti e , segnatamente , del fatto che l'atto da notificare risulta depositato presso la casa comunale , procedimento , che, ovviamente non si è concluso con la consegna dell'atto a mani del destinatario ovvero a mani delle persone abilitate a riceverlo .
Orbene, considerato in linea generale che l'avviso di ricevimento è parte integrante del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (v. sul punto Cass. ord.
15782/2022) , osserva il Tribunale che in primo grado l'Ente impositore ha fornito prova documentale dell'avvenuta rituale notifica dei verbali di accertamento , in considerazione del fatto che il procedimento notificatorio ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. è iniziato con il deposito dell'atto presso la casa comunale, è continuato con l'affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione del notificatario, e dell'avvenuto deposito è stata data notizia all'odierna appellante mediante raccomandata con avviso di ricevimento , avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario .
Il fatto che l'avviso di ricevimento sia stato sottoscritto dal notificatario sta ad evidenziare che quest'ultimo ha avuto contezza del deposito dell'atto presso la casa comunale, il che sta a significare che i verbali di accertamento sono stati posti nella sfera di conoscibilità del trasgressore .
Non può trovare applicazione alla fattispecie la previsione dell'art. 143 c.p.c. , che prevede l'ipotesi di irreperibilità assoluta , non avendo l'appellante dedotto e dimostrato in primo grado né la circostanza di un avvenuto trasferimento presso altro indirizzo di residenza né tantomeno il fatto che il suddetto cambio di residenza sia stato annotato presso i pubblici registri .
I verbali di accertamento sono stati tutti ritualmente notificati con la triplice formalità prevista dall'art. 140 c.p.c. , stante la irreperibilità relativa e transitoria del destinatario, con iter notificatorio conclusosi con la avvenuta ricezione/ritiro della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del plico presso la casa comunale .
Per le considerazioni che precedono si impone la integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 (scaglione fino ad € 1100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di , che si liquidano in € 662,00 per compenso ex D.M. 55/2014, CP_1
rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa ME Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 7385/2023 pervenuta all'udienza del 3 luglio 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra:
Avv. Cinzia Buraglia nata a Roma il [...] in [...]
APPELLANTE
E
, difesa giusta procura generale alle liti in atti dall'Avv. Rita Di Meo CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
con sede in Via G. Grezar 14 , contumace CP_2 CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 20124/2022 CP_1
depositata il 26 ottobre 2022 – opposizione a cartella esattoriale - omessa notifica dei verbali di accertamento sottesi - notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - perfezionamento dell'iter notificatorio
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 luglio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_1
richiamano.
Ciò posto , si rileva ancora, in via preliminare, la tempestività dello spiegato gravame, per essere stato proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'articolo 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata in data 26 ottobre 2022- atto di citazione in appello notificato il 30.1.2023 -iscrizione a ruolo del presente procedimento in data 4 febbraio 2023), nonché la ammissibilità dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato le parti della sentenza di primo grado oggetto di censura, le norme di legge asseritamente violate nonché la loro rilevanza ai fini della decisione, sicché il Giudice dell'appello è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza impugnata.
Tanto premesso, si osserva che l'appello è infondato e va pertanto rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
In vero l'odierna appellante ha proposto innanzi al GDP di opposizione a cartella esattoriale CP_1
per violazioni relative al codice della strada eccependo , tra gli altri motivi di opposizione, che la notifica dei verbali presupposti doveva ritenersi inesistente, tenuto conto del fatto che dalle relate di notifica prodotte da in primo grado il destinatario dell'atto risultava CP_1
“trasferito/sconosciuto”, sicchè ,venendo in rilievo una ipotesi di irreperibilità assoluta , doveva ritenersi applicabile il procedimento notificatorio di cui all'art. 143 c.p.c. e all'art. 60 lett. e) D.P.R.
600/1973, e non il procedimento di cui all'art. 140 c.p.c. effettivamente applicato;
il GDP ha rigettato l'opposizione con la sentenza oggi gravata, evidenziando che “i verbali di violazione sono stati tutti ritirato dopo la tentata notifica e pertanto anche in tal caso , nonostante nella prima relata si dava atto che il destinatario risultava sconosciuto ,è comunque avvenuto il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'inoltro della raccomandata a.r. poi ritirata…” (v. sentenza in atti).
Di qui lo spiegato gravame.
Ha dedotto in particolare parte appellante, a fondamento della domanda di riforma dell'impugnata sentenza, che la notifica dei verbali avrebbe dovuto essere compiuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., tenuto conto del fatto che il destinatario risultava sconosciuto al citofono e alle cassette postali ovvero trasferito (v. relate di notifica in atti) .
Contumace si è costituita in giudizio la quale ha contestato i motivi di CP_2 CP_1
gravame avversari e ha concluso per la integrale conferma della sentenza di primo grado. Ciò posto , osserva il Tribunale che la notifica ex art. 140 c.p.c. prevede una irreperibilità transitoria o relativa del notificatario, e non va confusa con la notifica ex art. 143 c.p.c. che presuppone che il destinatario del procedimento notificatorio sia irreperibile .
Il procedimento notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c. prevede l'adempimento della triplice formalità e si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti richiesti dalla citata disposizione: deposito dell'atto nella casa comunale;
affissione dell'avviso di deposito sulla porta della casa di abitazione e invio della notizia di tale deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (CAD) .
La raccomandata a.r. serve a rendere il destinatario della notifica edotto della attivazione di un procedimento notificatorio nei suoi confronti e , segnatamente , del fatto che l'atto da notificare risulta depositato presso la casa comunale , procedimento , che, ovviamente non si è concluso con la consegna dell'atto a mani del destinatario ovvero a mani delle persone abilitate a riceverlo .
Orbene, considerato in linea generale che l'avviso di ricevimento è parte integrante del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (v. sul punto Cass. ord.
15782/2022) , osserva il Tribunale che in primo grado l'Ente impositore ha fornito prova documentale dell'avvenuta rituale notifica dei verbali di accertamento , in considerazione del fatto che il procedimento notificatorio ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. è iniziato con il deposito dell'atto presso la casa comunale, è continuato con l'affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione del notificatario, e dell'avvenuto deposito è stata data notizia all'odierna appellante mediante raccomandata con avviso di ricevimento , avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario .
Il fatto che l'avviso di ricevimento sia stato sottoscritto dal notificatario sta ad evidenziare che quest'ultimo ha avuto contezza del deposito dell'atto presso la casa comunale, il che sta a significare che i verbali di accertamento sono stati posti nella sfera di conoscibilità del trasgressore .
Non può trovare applicazione alla fattispecie la previsione dell'art. 143 c.p.c. , che prevede l'ipotesi di irreperibilità assoluta , non avendo l'appellante dedotto e dimostrato in primo grado né la circostanza di un avvenuto trasferimento presso altro indirizzo di residenza né tantomeno il fatto che il suddetto cambio di residenza sia stato annotato presso i pubblici registri .
I verbali di accertamento sono stati tutti ritualmente notificati con la triplice formalità prevista dall'art. 140 c.p.c. , stante la irreperibilità relativa e transitoria del destinatario, con iter notificatorio conclusosi con la avvenuta ricezione/ritiro della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del plico presso la casa comunale .
Per le considerazioni che precedono si impone la integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 (scaglione fino ad € 1100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di , che si liquidano in € 662,00 per compenso ex D.M. 55/2014, CP_1
rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri