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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 13/02/2026, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2180/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14826/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240128025535000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento n.9720240128025535000, relativa a bollo auto del 2018, dell'importo di euro 87,00 circa, proponendo conciliazione della controversia mediante compensazione di un credito vantato su spese di lite liquidate in altro contenzioso o, in alternativa, chiedendo la sospensione del processo in attesa della definizione della pregiudiziale controversia sull'atto di accertamento n. TJN
18000755, prodromico alla cartella, essendo pendente il relativo procedimento innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale rappresentando che non è accoglibile l'istanza di conciliazione proposta e, in secondo luogo, non sussistono i presupposti per la sospensione del processo.
Con memoria, il ricorrente ha illustrato ulteriormente il ricorso e depositato conclusioni scritte.
All'udienza del 27/01/2026, la Corte di giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e i documenti prodotti, così ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si premette che con l'atto di accertamento n. TJN-180000744, notificato il13.11.21, l'Agenzia delle Entrate ha contestato al signor Ricorrente_1 il tardivo versamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica relativa all'anno 2018 (dovuta entro il
31-01-2018), per il veicolo targato Targa_1, potenza 235 KW, richiedendo il versamento di sanzioni e interessi per un totale di € 72,69.
Il contribuente ha impugnato il predetto atto di accertamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Roma. L'Ufficio finanziario si è costituito in giudizio. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, con sentenza n. 14083/2022, pronunciata dalla sezione n. 34 e depositata il 12/12/2022, ha rigettato il ricorso, disponendo la condanna del ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese processuali liquidate in € 300,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Con appello del 12/06/2023, il contribuente ha impugnato la predetta sentenza. Il giudizio di impugnazione
è stato incardinato sub R.G. 3840/2023. Tale giudizio si trova al momento in attesa di fissazione di udienza.
Tanto premessa, si osserva che ai sensi degli artt. 68 e 69 del D.Lgs. 546/1992, le sentenze delle Corti di
Giustizia Tributaria sono immediatamente esecutive, ancorché non passate in giudicato. In particolare, nel caso in cui il ricorso introduttivo del contribuente venga rigettato, l'ente impositore è legittimato alla riscossione dell'intero importo accertato, senza necessità di attendere l'esito del grado successivo. La proposizione dell'appello non determina, infatti, alcun effetto sospensivo automatico dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, né dell'atto impositivo confermato con la decisione. L'eventuale sospensione dell'esecuzione può essere concessa esclusivamente su istanza di parte e previo accertamento, da parte del giudice di secondo grado, dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 546/1992.
Nel caso di specie, nessun provvedimento di sospensione risulta essere stato adottato dal giudice dell'appello; ne consegue che l'atto impositivo, confermato con la sentenza di primo grado, continua a produrre i propri effetti e legittima l'Amministrazione alla riscossione.
La mera pendenza del giudizio di secondo grado non incide, pertanto, sulla validità ed efficacia della pretesa tributaria, né può costituire causa di improcedibilità o illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
Si ritiene di dover compensare comunque le spese di lite, stante l'esiguità degli importi e l'imminente definizione del giudizio di appello
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso all'udienza del 27/01/2026
Il Giudice
RI TR RO
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14826/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240128025535000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento n.9720240128025535000, relativa a bollo auto del 2018, dell'importo di euro 87,00 circa, proponendo conciliazione della controversia mediante compensazione di un credito vantato su spese di lite liquidate in altro contenzioso o, in alternativa, chiedendo la sospensione del processo in attesa della definizione della pregiudiziale controversia sull'atto di accertamento n. TJN
18000755, prodromico alla cartella, essendo pendente il relativo procedimento innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale rappresentando che non è accoglibile l'istanza di conciliazione proposta e, in secondo luogo, non sussistono i presupposti per la sospensione del processo.
Con memoria, il ricorrente ha illustrato ulteriormente il ricorso e depositato conclusioni scritte.
All'udienza del 27/01/2026, la Corte di giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e i documenti prodotti, così ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si premette che con l'atto di accertamento n. TJN-180000744, notificato il13.11.21, l'Agenzia delle Entrate ha contestato al signor Ricorrente_1 il tardivo versamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica relativa all'anno 2018 (dovuta entro il
31-01-2018), per il veicolo targato Targa_1, potenza 235 KW, richiedendo il versamento di sanzioni e interessi per un totale di € 72,69.
Il contribuente ha impugnato il predetto atto di accertamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Roma. L'Ufficio finanziario si è costituito in giudizio. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, con sentenza n. 14083/2022, pronunciata dalla sezione n. 34 e depositata il 12/12/2022, ha rigettato il ricorso, disponendo la condanna del ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese processuali liquidate in € 300,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Con appello del 12/06/2023, il contribuente ha impugnato la predetta sentenza. Il giudizio di impugnazione
è stato incardinato sub R.G. 3840/2023. Tale giudizio si trova al momento in attesa di fissazione di udienza.
Tanto premessa, si osserva che ai sensi degli artt. 68 e 69 del D.Lgs. 546/1992, le sentenze delle Corti di
Giustizia Tributaria sono immediatamente esecutive, ancorché non passate in giudicato. In particolare, nel caso in cui il ricorso introduttivo del contribuente venga rigettato, l'ente impositore è legittimato alla riscossione dell'intero importo accertato, senza necessità di attendere l'esito del grado successivo. La proposizione dell'appello non determina, infatti, alcun effetto sospensivo automatico dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, né dell'atto impositivo confermato con la decisione. L'eventuale sospensione dell'esecuzione può essere concessa esclusivamente su istanza di parte e previo accertamento, da parte del giudice di secondo grado, dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 546/1992.
Nel caso di specie, nessun provvedimento di sospensione risulta essere stato adottato dal giudice dell'appello; ne consegue che l'atto impositivo, confermato con la sentenza di primo grado, continua a produrre i propri effetti e legittima l'Amministrazione alla riscossione.
La mera pendenza del giudizio di secondo grado non incide, pertanto, sulla validità ed efficacia della pretesa tributaria, né può costituire causa di improcedibilità o illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
Si ritiene di dover compensare comunque le spese di lite, stante l'esiguità degli importi e l'imminente definizione del giudizio di appello
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso all'udienza del 27/01/2026
Il Giudice
RI TR RO