Art. 2.
Il termine biennale previsto dall' art. 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518 , gia' prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473 , e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821 , e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951, qualora venga a scadere prima di questa data e dopo il 30 giugno 1943.
Il termine biennale previsto dall' art. 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518 , gia' prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473 , e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821 , e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951, qualora venga a scadere prima di questa data e dopo il 30 giugno 1943.