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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9974\2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
II SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Guardasole, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 9974\2020 promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Giovanni Formisano in Controparte_1 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24.10.2022 , domiciliato come in atti;
-attore contro
, in persona del l.r.p.t., quale impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Francesco Ferraro;
-convenuto
Conclusioni: come da note e verbale di udienza del 27.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio le Controparte_1
n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., al fine di ottenere la condanna al CP_2 risarcimento danni a seguito di lesioni patite in occasione di un investimento verificatosi il giorno 10.10.2014, alle ore 11.00 c.a., in Ercolano, alla via Cupa Viola all'altezza del civico n.65, allorquando nell'attraversare la sede veniva investito da un'autovettura, tipo fuoristrada, di colore chiaro, non identificata.
In particolare, l'istante affermava che mentre attraversava la detta via veniva colpito sul fianco destro dall'anteriore dell'autoveicolo; precisava che in conseguenza del violento urto, rovinava al suolo, mentre il veicolo investitore si allontanava velocemente dal luogo dell'evento, senza curarsi di soccorrere l'investito che giaceva a terra. Deduceva, inoltre, che in seguito all'urto aveva riportato “ Contusioni escoriate multiple per il corpo. Trauma cranico facciale
1 con FLC regione nasale e zigomatica a sinistra. Frattura premolare inferiore destra. FLC labbro inferiore.
Frattura pluriframmentaria del trochide omerale con frammenti dislocati posteriormente alla testa omerale.
Con prognosi di giorni 30” come diagnosticatogli presso il Presidio dell'Ospedale S. M. Loreto
Nuovo di Napoli ove veniva trasportato dall'ambulanza del 118 accorsa sui luoghi (cfr. doc.
n. 3 produzione di parte attrice). Più specificatamente, allegando all'uopo apposita consulenza medica di parte l'attore deduceva di aver subito: Inabilità temporanea totale
(ITT) quantificabile in giorni 30 (trenta); Inabilità temporanea parziale al 50% giorni 20
(venti); Inabilità parziale al 25% giorni venti, danno biologico valutabile, secondo le attuali tabelle di menomazioni all'integrità psico-fisica nella misura del 15%, per una richiesta risarcitoria complessiva pari ad € 82.2311,90.
Precisava, inoltre, l'istante che il conducente del veicolo investitore, dopo averlo investito si allontanava velocemente senza prestare soccorso e senza fornire i suoi dati, rendendo impossibile la sua identificazione. Per l'effetto, chiedeva in questa sede l'accertamento della responsabilità civile del conducente del suddetto veicolo nella causazione del sinistro de quo
e per l'effetto chiedeva la condanna della convenuta compagnia quale Controparte_3 impresa designata per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada (FGVS), al risarcimento dei danni subiti e stimati in € 82.311,90 ; ovvero in subordine nella misura di € 50.376,00, somma calcolata in base alle Tabelle di
Milano 2018, senza la personalizzazione, oltre spese mediche documentate, interessi moratori, dalla data della denuncia sino all'effettivo soddisfo;
ovvero in via ulteriormente gradata al ristoro dei danni tutti patiti in occasione del sinistro per cui è causa, nella misura massima riconosciuta dal consulente redattore della CTU medico legale, oltre spese mediche documentate, interessi moratori, dalla data della denuncia sino all'effettivo soddisfo .
Instauratosi il procedimento, si costituiva in data 16.10.2020 n.q. di impresa CP_2 designata dal F.G.V.S., che chiedeva, in via preliminare, dichiararsi la nullità della citazione per omissione degli avvertimenti ex art 38 e 167 c.p.c., l'improponibilità dell'avverso atto introduttivo per violazione degli artt. 287 lett. A d. lgs 209/2005; il difetto di legittimazione di essa convenuta ed il difetto di legittimazione attiva dell'istante, nel merito, deduceva la manifesta infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
chiedeva, altresì, la condanna di parte attrice alle spese di lite.
Nel corso del giudizio all'udienza del 22.03.2022 veniva assunta prova testimoniale ed all'esito il Giudice introitava la causa in decisione. Con ordinanza del 16.11.2022 la causa veniva rimessa sul ruolo per ripetere l'audizione del teste dell' ed all'esito Testimone_1 veniva espletata CTU. Alla udienza del 27.09.2024 le parti precisavano nuovamente le
2 conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge di cui all'art. 190
c.p.c.
Preliminarmente quanto alla eccezione di nullità della citazione ex art 163 n.7 c.p.c. – mancanza dell'avvertimento che la costituzione oltre i termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.- applicabile ratione temporis, la stessa risulta sanata ai sensi dell'art
164 c.p.c. dalla costituzione del convenuto e dal differimento della prima udienza.
Riguardo all'eccezione di improponibilità della domanda, deve osservarsi quanto previsto dall'art 287 D.lgs 209/2005. In particolare, l'eccezione de qua risulta infondata in quanto documentalmente provata è la effettuazione di preventiva richiesta di risarcimento dei danni sia alla NS che alle (contenenti tutte le formalità prescritte Controparte_2 dall'art. 148 D.Lgs 209/2005) ricevute in data 19 luglio 2019 e poi rinnovate in data 30 luglio 2019 tanto per la che per le NS (cfr. doc. n. 2,3,4 produzione di parte CP_2 attrice), nel rispetto dei termini previsti. Quanto al certificato attestante l'avvenuta guarigione con o senza postumi alle missive in parola risulta allegata certificato a firma del dott. del 28.12.2016. Persona_1
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Ebbene, in questa sede, la parte attrice nel proprio atto introduttivo ha addebitato la causazione del sinistro al veicolo pirata non identificato e pertanto, tale circostanza è idonea a fondare la legittimazione passiva della , in quanto impresa designata per Controparte_2 la Regione Campania alla trattazione e gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. riferendo, dunque, al convenuto la legittimazione processuale passiva.
Tanto basta a ritenere sussistente la legittimazione passiva dell'odierna convenuta, che, alla luce dei canoni ermeneutici sin qui esaminati, va indagata con esclusivo riferimento a quanto prospettato nelle domande formulate da parte attrice.
Inoltre, in relazione al danno biologico, la legittimazione processuale dell'attore risulta dai certificati medici in atti (cfr., produzione ). CP_1
Una volta acclarata la proponibilità della domanda e valutato che la legittimazione delle parti emerge dalla documentazione in atti, occorre esaminare nel merito la fondatezza delle istanze avanzate dalle parti costituite.
In punto di diritto occorre premettere che, in tema di risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati, il danneggiato che agisca in giudizio ha l'onere di dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass.
Sez. III, Sent. n. 1860 del 08/03/1990 - Rv. 465746; Cass. Sez. III, Sentenza n. 12304 del
10/06/2005 - Rv. 582435). Lo stesso deve provare in modo convincente che il sinistro si è
3 verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato (Cass. 10/06/2005, n. 12304 e 01/08/2001, n. 10484), dimostrandone le modalità dell'evento dannoso (Cass. 19/09/1992, n. 10762), e questo perchè il Fondo di
Garanzia delle vittime della Strada non ha possibilità di contraddire alla dinamica del sinistro se non sulla base dei rilievi se svolti.
Invero, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (Trib. Bari, sez. III, 10/04/2008, n. 917).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. In ordine a tela prova la più recente giurisprudenza (Cass. 5649 del 2019) ha affermato il principio secondo cui in caso di “azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicchè il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass., sent. n. 18532 del
2007; n. 3019 del 2016; n. 20066 del 2013). Il principio va condiviso. L'omessa o incompleta denuncia all'autorità non è infatti idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto.
Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma
4 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata.
Ciò premesso in punto di diritto il complesso delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio non consentono l'accogliento della domanda in ragione della lacuna probatoria in ordine alla storicità dei fatti da un lato ed al nesso eziologico dall'altro, lacuna evidentemente addebitabile alla parte attrice perché gravata dal relativo onere ex art. 2967
c.c..
Invero siffatta controversia ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, onde è onere dell'attore provare la verificazione del danno ingiusto, il nesso causale fra la condotta illecita e tale danno, nonché la colpa o il dolo del danneggiante, come risulta dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ.
Ebbene le risultanze istruttorie possono così essere sintetizzate:
• referto dell'Ospedale S. M. Loreto Nuovo n. 17386 del 10.10.2014 alle ore
12:22 (cfr. doc. n. 3 produzione attorea) che attesta che il presentava CP_1
“ Contusioni escoriate multiple per il corpo. Trauma cranico facciale con FLC regione nasale
e zigomatica a sinistra. Frattura premolare inferiore destra. FLC labbro inferiore. Frattura pluriframmentaria del trochide omerale con frammenti dislocati posteriormente alla testa omerale. Con prognosi di giorni 30” per riferito incidente stradale, responsabilità terzi, omissione di soccorso. Alcuna dichiarazione, tuttavia, è stata resa dal al drappello di Pubblica Autorità presso il Pronto Soccorso CP_1 dell'ospedale di Santa Maria Loreto Nuovo in occasione dell'accesso come da documentazione agli atti (cfr. allegato depositato in data 21.03.2022 parte convenuta);
• verbale di intervento del 118 dal quale emerge che l'intervento è stato richiesto alle ore 11.31 per riferito incidente stradale (cfr. orario attivazione del servizio che si differenzia dall'orario di arrivo 11.55) da soggetto con voce maschile.( cfr. documento allegato dalla parte convenuta in data 30.06.2022 );
• alla udienza del 22.03.2022 veniva escusso il teste - Testimone_2
Indifferente- il quale dichiara che “ Era una mattina dell'ottobre 2014, in
Ercolano; ero alla guida della mia automobile Peugeot 207, e al mio fianco era seduto , all'epoca mio vicino di casa, il quale mi aveva chiesto Controparte_1 di dargli un passaggio per andare da sua madre. All'epoca abitavamo in
5 Napoli/Barra in una strada di cui non ricordo il nome, mentre la madre del CP_1 abitava in Ercolano alla Via Viola. Arrivammo a via Viola, e il scese CP_1 dalla mia automobile e cominciò ad attraversare la strada per giungere al palazzo dove abitava la madre. Non c'erano strisce pedonali. Via Viola è corta,
e da un lato e dall'altro erano visibili, da lontano, incroci;
la strada è a doppio senso. Il si trovava più o meno al centro della carreggiata, quando CP_1 sopraggiunse dalla sua destra un'automobile, di cui ricordo solo che era di grossa cilindrata, e procedeva ad elevata velocità; questo veicolo colpì il al fianco destro e lo scaraventò al suolo;
l'automobile investitrice non CP_1 si fermò e proseguì la corsa, senza che io riuscissi a rilevarne il numero di targa;
si diresse verso lo svincolo, ma non so precisare se girò verso Ercolano o San
Sebastiano; non c'erano semafori, a quello svincolo. Il rimase a terra;
CP_1 io mi avvicinai, e vidi che perdeva sangue dal volto e da altre escoriazioni;
si lamentava per il dolore;
chiamai subito un'ambulanza, che arrivò dopo mezz'ora o un'ora, e per tutto questo tempo il rimase a terra, perché per il dolore CP_1 non poteva muoversi;
io rimasi accanto a lui. Quando l'ambulanza lo ebbe portato via, andai dalla madre ad avvisarla dell'accaduto. ADR dopo circa 20 giorni
i Carabinieri mi chiamarono, convocandomi in caserma per riferire dell'accaduto; ed io andai lì e fui interrogato;
loro riportarono per iscritto quello che dichiarai, ma a me non diedero nulla di scritto. ADR La strada era mediamente trafficata, quando ci fu l'incidente.
ADR Nessuno volle spostare il dalla carreggiata prima che venisse CP_1
l'ambulanza, perché provava troppo dolore. ADR Riconosco il luogo del sinistro nella foto allegato n. 10 della produzione di parte attrice”.
• Alla udienza del 31.03.2023 viene nuovamente escusso il teste Testimone_2
il quale ad integrazione di quanto già dichiarato coì depone “ confermo
[...] quanto già dichiarato nella precedente verbalizzazione resa all' udienza di testimonianza del 22.03.2022 Preciso che appena successo l' incidente e dato che io avevo allertato il servizio del 118 e che era giunto sul luogo un
'ambulanza a Ercolano via Cupa Viola, e che aveva operato il soccorso all' attore, io che ero rimasto in zona per avvertire la madre del , ho visto CP_1 giungere una autovettura polizia locale di Ercolano a cui ho riferito quello che era successo compreso il fatto che era arrivata l' ambulanza e ho fornito ai vigili urbani le mie generalità compreso il numero del cellulare. ADR: Dopo circa 15/ 20 giorni sono stato chiamato al cellulare dai Carabinieri di San Giorgio a Cremano (NA) i quali mi hanno chiesto le modalità dell' incidente e io ho reso la mia dichiarazione e ho sottoscritto la medesima senza
6 che però mi fosse rilasciata copia della stessa. ADR: mi sono recato alla Stazione dei
Carabinieri da solo.”
• Dichiarazione del comandante della tenenza dei CC di Ercolano datata
23.02.2022 in ordine alla mancanza di intervento di qualsivoglia pattuglia di servizio sul sinistro oggetto di causa;
• Querela sporta dall'attore in data 27 ottobre 2014 nei confronti di ignoti presso la Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;
Posto che tanto il referto del P.S. quanto il verbale di intervento del 118 sono neutri sotto il profilo della idoneità probatoria in merito alla verificazione del fatto storico e considerato, come già detto, che la proposizione della querela non ha efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), nel caso di specie ad eccezione delle dichiarazioni poco attendibili dell'unico teste escusso non sono Testimone_3 emersi ulteriori elementi di riscontro che confermano l'evento quale descritto in atto di citazione. In particolare, non vi è stato l'intervento dell'Autorità, per cui non è stato redatto il relativo verbale (atto pubblico comprovante sia l'avvenuto sinistro sia la presenza dei testi sul luogo dell'incidente, ove questi avessero dato le proprie generalità); né è stata allegata ulteriore documentazione da cui poter ricavare informazioni volte ad identificare il veicolo antagonista ovvero a ricostruire la dinamica dell'evento lesivo.
Quanto alle dichiarazioni del teste sebbene lo stesso non riferisca di nessun ostacolo alla vista (anzi precisa che via Viola è una strada corta e al momento del sinistro era ben visibile da un lato all'altro) questi non riesce ad individuare nemmeno un segmento della targa;
nulla riferisce in merito allo stato dell'autovettura, né se il conducente fosse un uomo o una donna, né si vi fossero altre persone presenti o coinvolte nel sinistro.
Riferisce di avere chiamato subito l'ambulanza e tuttavia l'intervento risulta attivato solo alle 11.31, ben mezz'ora dopo l'accadimento del sinistro.
Nel corso della prima deposizione, pur ricordando nitidamente il sinistro, dimentica di riferire dell'intervento suoi luoghi della polizia municipale di Ercolano e di avere reso dichiarazioni spontanee agli agenti , così come appare poco credibile che in presenza di un sinistro stradale con lesioni gravi alla persona che necessitano dell'intervento del 118 e del trasporto in ambulanza, personale della polizia giunta suoi luoghi non abbia provveduto ad eseguire rilievi ovvero a redigere verbale delle dichiarazioni rese dal teste.
7 A ciò si aggiunga che il teste sebbene dichiari di conoscere l'attore in quanto era stato suo vicino di casa poi non è in grado di riferire l'indirizzo ove gli stessi risiedevano.
Da tutto quanto sin qui evidenziato non potendosi dire raggiunta la prova piena e convincente del fatto storico come dedotto e descritto in citazione nonché della impossibilità incolpevole di identificazione del presunto investitore, la domanda di risarcimento danni va rigettata.
In ordine alle spese, si statuisce come in dispositivo nel rispetto del principio della soccombenza, in applicazione della terza fascia della tabella n. 2 del decreto ministeriale n.
55/2014, come modificato dal DM. 147/2022, comprendendo tutte le fasi. Tuttavia, stante la natura del contenzioso, connotato dall'assenza di complessità giuridica ed istruttoria le spese si compensano per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta compagnia n. q di FGVS;
spese che liquida in € 2538,50 per Controparte_3 compensi professionali oltre spese generali al 15% Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
Napoli, 13.01.2025
Il Giudice
dott. Roberta Guardasole
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
II SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Guardasole, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 9974\2020 promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Giovanni Formisano in Controparte_1 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24.10.2022 , domiciliato come in atti;
-attore contro
, in persona del l.r.p.t., quale impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Francesco Ferraro;
-convenuto
Conclusioni: come da note e verbale di udienza del 27.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio le Controparte_1
n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., al fine di ottenere la condanna al CP_2 risarcimento danni a seguito di lesioni patite in occasione di un investimento verificatosi il giorno 10.10.2014, alle ore 11.00 c.a., in Ercolano, alla via Cupa Viola all'altezza del civico n.65, allorquando nell'attraversare la sede veniva investito da un'autovettura, tipo fuoristrada, di colore chiaro, non identificata.
In particolare, l'istante affermava che mentre attraversava la detta via veniva colpito sul fianco destro dall'anteriore dell'autoveicolo; precisava che in conseguenza del violento urto, rovinava al suolo, mentre il veicolo investitore si allontanava velocemente dal luogo dell'evento, senza curarsi di soccorrere l'investito che giaceva a terra. Deduceva, inoltre, che in seguito all'urto aveva riportato “ Contusioni escoriate multiple per il corpo. Trauma cranico facciale
1 con FLC regione nasale e zigomatica a sinistra. Frattura premolare inferiore destra. FLC labbro inferiore.
Frattura pluriframmentaria del trochide omerale con frammenti dislocati posteriormente alla testa omerale.
Con prognosi di giorni 30” come diagnosticatogli presso il Presidio dell'Ospedale S. M. Loreto
Nuovo di Napoli ove veniva trasportato dall'ambulanza del 118 accorsa sui luoghi (cfr. doc.
n. 3 produzione di parte attrice). Più specificatamente, allegando all'uopo apposita consulenza medica di parte l'attore deduceva di aver subito: Inabilità temporanea totale
(ITT) quantificabile in giorni 30 (trenta); Inabilità temporanea parziale al 50% giorni 20
(venti); Inabilità parziale al 25% giorni venti, danno biologico valutabile, secondo le attuali tabelle di menomazioni all'integrità psico-fisica nella misura del 15%, per una richiesta risarcitoria complessiva pari ad € 82.2311,90.
Precisava, inoltre, l'istante che il conducente del veicolo investitore, dopo averlo investito si allontanava velocemente senza prestare soccorso e senza fornire i suoi dati, rendendo impossibile la sua identificazione. Per l'effetto, chiedeva in questa sede l'accertamento della responsabilità civile del conducente del suddetto veicolo nella causazione del sinistro de quo
e per l'effetto chiedeva la condanna della convenuta compagnia quale Controparte_3 impresa designata per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada (FGVS), al risarcimento dei danni subiti e stimati in € 82.311,90 ; ovvero in subordine nella misura di € 50.376,00, somma calcolata in base alle Tabelle di
Milano 2018, senza la personalizzazione, oltre spese mediche documentate, interessi moratori, dalla data della denuncia sino all'effettivo soddisfo;
ovvero in via ulteriormente gradata al ristoro dei danni tutti patiti in occasione del sinistro per cui è causa, nella misura massima riconosciuta dal consulente redattore della CTU medico legale, oltre spese mediche documentate, interessi moratori, dalla data della denuncia sino all'effettivo soddisfo .
Instauratosi il procedimento, si costituiva in data 16.10.2020 n.q. di impresa CP_2 designata dal F.G.V.S., che chiedeva, in via preliminare, dichiararsi la nullità della citazione per omissione degli avvertimenti ex art 38 e 167 c.p.c., l'improponibilità dell'avverso atto introduttivo per violazione degli artt. 287 lett. A d. lgs 209/2005; il difetto di legittimazione di essa convenuta ed il difetto di legittimazione attiva dell'istante, nel merito, deduceva la manifesta infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
chiedeva, altresì, la condanna di parte attrice alle spese di lite.
Nel corso del giudizio all'udienza del 22.03.2022 veniva assunta prova testimoniale ed all'esito il Giudice introitava la causa in decisione. Con ordinanza del 16.11.2022 la causa veniva rimessa sul ruolo per ripetere l'audizione del teste dell' ed all'esito Testimone_1 veniva espletata CTU. Alla udienza del 27.09.2024 le parti precisavano nuovamente le
2 conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge di cui all'art. 190
c.p.c.
Preliminarmente quanto alla eccezione di nullità della citazione ex art 163 n.7 c.p.c. – mancanza dell'avvertimento che la costituzione oltre i termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.- applicabile ratione temporis, la stessa risulta sanata ai sensi dell'art
164 c.p.c. dalla costituzione del convenuto e dal differimento della prima udienza.
Riguardo all'eccezione di improponibilità della domanda, deve osservarsi quanto previsto dall'art 287 D.lgs 209/2005. In particolare, l'eccezione de qua risulta infondata in quanto documentalmente provata è la effettuazione di preventiva richiesta di risarcimento dei danni sia alla NS che alle (contenenti tutte le formalità prescritte Controparte_2 dall'art. 148 D.Lgs 209/2005) ricevute in data 19 luglio 2019 e poi rinnovate in data 30 luglio 2019 tanto per la che per le NS (cfr. doc. n. 2,3,4 produzione di parte CP_2 attrice), nel rispetto dei termini previsti. Quanto al certificato attestante l'avvenuta guarigione con o senza postumi alle missive in parola risulta allegata certificato a firma del dott. del 28.12.2016. Persona_1
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Ebbene, in questa sede, la parte attrice nel proprio atto introduttivo ha addebitato la causazione del sinistro al veicolo pirata non identificato e pertanto, tale circostanza è idonea a fondare la legittimazione passiva della , in quanto impresa designata per Controparte_2 la Regione Campania alla trattazione e gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. riferendo, dunque, al convenuto la legittimazione processuale passiva.
Tanto basta a ritenere sussistente la legittimazione passiva dell'odierna convenuta, che, alla luce dei canoni ermeneutici sin qui esaminati, va indagata con esclusivo riferimento a quanto prospettato nelle domande formulate da parte attrice.
Inoltre, in relazione al danno biologico, la legittimazione processuale dell'attore risulta dai certificati medici in atti (cfr., produzione ). CP_1
Una volta acclarata la proponibilità della domanda e valutato che la legittimazione delle parti emerge dalla documentazione in atti, occorre esaminare nel merito la fondatezza delle istanze avanzate dalle parti costituite.
In punto di diritto occorre premettere che, in tema di risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati, il danneggiato che agisca in giudizio ha l'onere di dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass.
Sez. III, Sent. n. 1860 del 08/03/1990 - Rv. 465746; Cass. Sez. III, Sentenza n. 12304 del
10/06/2005 - Rv. 582435). Lo stesso deve provare in modo convincente che il sinistro si è
3 verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato (Cass. 10/06/2005, n. 12304 e 01/08/2001, n. 10484), dimostrandone le modalità dell'evento dannoso (Cass. 19/09/1992, n. 10762), e questo perchè il Fondo di
Garanzia delle vittime della Strada non ha possibilità di contraddire alla dinamica del sinistro se non sulla base dei rilievi se svolti.
Invero, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (Trib. Bari, sez. III, 10/04/2008, n. 917).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. In ordine a tela prova la più recente giurisprudenza (Cass. 5649 del 2019) ha affermato il principio secondo cui in caso di “azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicchè il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass., sent. n. 18532 del
2007; n. 3019 del 2016; n. 20066 del 2013). Il principio va condiviso. L'omessa o incompleta denuncia all'autorità non è infatti idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto.
Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma
4 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata.
Ciò premesso in punto di diritto il complesso delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio non consentono l'accogliento della domanda in ragione della lacuna probatoria in ordine alla storicità dei fatti da un lato ed al nesso eziologico dall'altro, lacuna evidentemente addebitabile alla parte attrice perché gravata dal relativo onere ex art. 2967
c.c..
Invero siffatta controversia ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, onde è onere dell'attore provare la verificazione del danno ingiusto, il nesso causale fra la condotta illecita e tale danno, nonché la colpa o il dolo del danneggiante, come risulta dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ.
Ebbene le risultanze istruttorie possono così essere sintetizzate:
• referto dell'Ospedale S. M. Loreto Nuovo n. 17386 del 10.10.2014 alle ore
12:22 (cfr. doc. n. 3 produzione attorea) che attesta che il presentava CP_1
“ Contusioni escoriate multiple per il corpo. Trauma cranico facciale con FLC regione nasale
e zigomatica a sinistra. Frattura premolare inferiore destra. FLC labbro inferiore. Frattura pluriframmentaria del trochide omerale con frammenti dislocati posteriormente alla testa omerale. Con prognosi di giorni 30” per riferito incidente stradale, responsabilità terzi, omissione di soccorso. Alcuna dichiarazione, tuttavia, è stata resa dal al drappello di Pubblica Autorità presso il Pronto Soccorso CP_1 dell'ospedale di Santa Maria Loreto Nuovo in occasione dell'accesso come da documentazione agli atti (cfr. allegato depositato in data 21.03.2022 parte convenuta);
• verbale di intervento del 118 dal quale emerge che l'intervento è stato richiesto alle ore 11.31 per riferito incidente stradale (cfr. orario attivazione del servizio che si differenzia dall'orario di arrivo 11.55) da soggetto con voce maschile.( cfr. documento allegato dalla parte convenuta in data 30.06.2022 );
• alla udienza del 22.03.2022 veniva escusso il teste - Testimone_2
Indifferente- il quale dichiara che “ Era una mattina dell'ottobre 2014, in
Ercolano; ero alla guida della mia automobile Peugeot 207, e al mio fianco era seduto , all'epoca mio vicino di casa, il quale mi aveva chiesto Controparte_1 di dargli un passaggio per andare da sua madre. All'epoca abitavamo in
5 Napoli/Barra in una strada di cui non ricordo il nome, mentre la madre del CP_1 abitava in Ercolano alla Via Viola. Arrivammo a via Viola, e il scese CP_1 dalla mia automobile e cominciò ad attraversare la strada per giungere al palazzo dove abitava la madre. Non c'erano strisce pedonali. Via Viola è corta,
e da un lato e dall'altro erano visibili, da lontano, incroci;
la strada è a doppio senso. Il si trovava più o meno al centro della carreggiata, quando CP_1 sopraggiunse dalla sua destra un'automobile, di cui ricordo solo che era di grossa cilindrata, e procedeva ad elevata velocità; questo veicolo colpì il al fianco destro e lo scaraventò al suolo;
l'automobile investitrice non CP_1 si fermò e proseguì la corsa, senza che io riuscissi a rilevarne il numero di targa;
si diresse verso lo svincolo, ma non so precisare se girò verso Ercolano o San
Sebastiano; non c'erano semafori, a quello svincolo. Il rimase a terra;
CP_1 io mi avvicinai, e vidi che perdeva sangue dal volto e da altre escoriazioni;
si lamentava per il dolore;
chiamai subito un'ambulanza, che arrivò dopo mezz'ora o un'ora, e per tutto questo tempo il rimase a terra, perché per il dolore CP_1 non poteva muoversi;
io rimasi accanto a lui. Quando l'ambulanza lo ebbe portato via, andai dalla madre ad avvisarla dell'accaduto. ADR dopo circa 20 giorni
i Carabinieri mi chiamarono, convocandomi in caserma per riferire dell'accaduto; ed io andai lì e fui interrogato;
loro riportarono per iscritto quello che dichiarai, ma a me non diedero nulla di scritto. ADR La strada era mediamente trafficata, quando ci fu l'incidente.
ADR Nessuno volle spostare il dalla carreggiata prima che venisse CP_1
l'ambulanza, perché provava troppo dolore. ADR Riconosco il luogo del sinistro nella foto allegato n. 10 della produzione di parte attrice”.
• Alla udienza del 31.03.2023 viene nuovamente escusso il teste Testimone_2
il quale ad integrazione di quanto già dichiarato coì depone “ confermo
[...] quanto già dichiarato nella precedente verbalizzazione resa all' udienza di testimonianza del 22.03.2022 Preciso che appena successo l' incidente e dato che io avevo allertato il servizio del 118 e che era giunto sul luogo un
'ambulanza a Ercolano via Cupa Viola, e che aveva operato il soccorso all' attore, io che ero rimasto in zona per avvertire la madre del , ho visto CP_1 giungere una autovettura polizia locale di Ercolano a cui ho riferito quello che era successo compreso il fatto che era arrivata l' ambulanza e ho fornito ai vigili urbani le mie generalità compreso il numero del cellulare. ADR: Dopo circa 15/ 20 giorni sono stato chiamato al cellulare dai Carabinieri di San Giorgio a Cremano (NA) i quali mi hanno chiesto le modalità dell' incidente e io ho reso la mia dichiarazione e ho sottoscritto la medesima senza
6 che però mi fosse rilasciata copia della stessa. ADR: mi sono recato alla Stazione dei
Carabinieri da solo.”
• Dichiarazione del comandante della tenenza dei CC di Ercolano datata
23.02.2022 in ordine alla mancanza di intervento di qualsivoglia pattuglia di servizio sul sinistro oggetto di causa;
• Querela sporta dall'attore in data 27 ottobre 2014 nei confronti di ignoti presso la Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;
Posto che tanto il referto del P.S. quanto il verbale di intervento del 118 sono neutri sotto il profilo della idoneità probatoria in merito alla verificazione del fatto storico e considerato, come già detto, che la proposizione della querela non ha efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), nel caso di specie ad eccezione delle dichiarazioni poco attendibili dell'unico teste escusso non sono Testimone_3 emersi ulteriori elementi di riscontro che confermano l'evento quale descritto in atto di citazione. In particolare, non vi è stato l'intervento dell'Autorità, per cui non è stato redatto il relativo verbale (atto pubblico comprovante sia l'avvenuto sinistro sia la presenza dei testi sul luogo dell'incidente, ove questi avessero dato le proprie generalità); né è stata allegata ulteriore documentazione da cui poter ricavare informazioni volte ad identificare il veicolo antagonista ovvero a ricostruire la dinamica dell'evento lesivo.
Quanto alle dichiarazioni del teste sebbene lo stesso non riferisca di nessun ostacolo alla vista (anzi precisa che via Viola è una strada corta e al momento del sinistro era ben visibile da un lato all'altro) questi non riesce ad individuare nemmeno un segmento della targa;
nulla riferisce in merito allo stato dell'autovettura, né se il conducente fosse un uomo o una donna, né si vi fossero altre persone presenti o coinvolte nel sinistro.
Riferisce di avere chiamato subito l'ambulanza e tuttavia l'intervento risulta attivato solo alle 11.31, ben mezz'ora dopo l'accadimento del sinistro.
Nel corso della prima deposizione, pur ricordando nitidamente il sinistro, dimentica di riferire dell'intervento suoi luoghi della polizia municipale di Ercolano e di avere reso dichiarazioni spontanee agli agenti , così come appare poco credibile che in presenza di un sinistro stradale con lesioni gravi alla persona che necessitano dell'intervento del 118 e del trasporto in ambulanza, personale della polizia giunta suoi luoghi non abbia provveduto ad eseguire rilievi ovvero a redigere verbale delle dichiarazioni rese dal teste.
7 A ciò si aggiunga che il teste sebbene dichiari di conoscere l'attore in quanto era stato suo vicino di casa poi non è in grado di riferire l'indirizzo ove gli stessi risiedevano.
Da tutto quanto sin qui evidenziato non potendosi dire raggiunta la prova piena e convincente del fatto storico come dedotto e descritto in citazione nonché della impossibilità incolpevole di identificazione del presunto investitore, la domanda di risarcimento danni va rigettata.
In ordine alle spese, si statuisce come in dispositivo nel rispetto del principio della soccombenza, in applicazione della terza fascia della tabella n. 2 del decreto ministeriale n.
55/2014, come modificato dal DM. 147/2022, comprendendo tutte le fasi. Tuttavia, stante la natura del contenzioso, connotato dall'assenza di complessità giuridica ed istruttoria le spese si compensano per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta compagnia n. q di FGVS;
spese che liquida in € 2538,50 per Controparte_3 compensi professionali oltre spese generali al 15% Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
Napoli, 13.01.2025
Il Giudice
dott. Roberta Guardasole
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