TAR Milano, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 859
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 e errata interpretazione della norma e travisamento dei fatti

    Il Tribunale ha ritenuto che, in Zona A (N.A.F.), per interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione, non sia richiesto il rispetto della distanza di dieci metri, ma solo delle distanze intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti. Ha inoltre rilevato che l'intervento non determina la creazione di nuove fronti finestrate né un aggravio delle condizioni di intercapedine.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 19.3.e del P.d.R. del P.G.T., errata interpretazione della norma e travisamento dei fatti

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza, evidenziando che le integrazioni istruttorie prevedevano l'aggiunta di un controsoffitto per rispettare il limite di altezza. Ha inoltre criticato la motivazione addotta dal Comune riguardo alla non ammissibilità dei controsoffitti come artifici elusivi, definendola irragionevole e discriminatoria. Ha altresì sottolineato che la proposta alternativa di recupero a fini abitativi non è stata considerata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 859
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 859
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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