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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 650/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 485/2023 depositato il 27/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 153/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 07/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I200310 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I200310 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I200310 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano ai rispettivi scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TVP03I200310-2021, notificato il 25 agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla Ricorrente_1 s.r.l., per l'anno d'imposta 2016, costi indeducibili ai fini IRES e IVA indetraibile derivanti da operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, per un importo imponibile pari a
€ 913.416,08, oltre alle conseguenti maggiori imposte (IRES, IRAP e IVA). L'atto impositivo è stato emesso in base alle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di
AN (notificato il 21/02/2020). Il nucleo della contestazione è costituito dal disconoscimento di costi relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, attuato mediante un finto contratto di subappalto con la Società_2 s.r.l. (qualificata come "cartiera"), finalizzato a diminuire i costi del personale necessario, "gonfiare" i costi deducibili per far emergere un minor reddito tassabile, e diminuire l'IVA dovuta tramite la detrazione dell'imposta esposta nelle fatture fittizie. L'Ufficio ha tuttavia riconosciuto, scomputandolo dai maggiori ricavi accertati, un costo per lavoro dipendente pari a € 429.015,76, corrispondente alle retribuzioni nette che la Ricorrente_1 avrebbe pagato direttamente ai lavoratori.
Avverso il predetto atto impositivo, la Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso, lamentando l'illegittimità dell'atto e del disconoscimento dei costi e dell'IVA in detrazione, sostenendo al contrario la veridicità delle fatture emesse da Società_2 S.r.l. e la genuinità del contratto di subappalto. A supporto della propria tesi, la ricorrente ha richiamato il riscontro di compatibilità delle prestazioni (ordini e volumi) citato nello stesso
PVC e la sentenza n. 1971 del 15 settembre 2021 del Giudice del Lavoro del Tribunale di AN, che non aveva ritenuto vi fosse prova idonea della fittizietà del contratto di subappalto nel giudizio contro l'INPS.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, con sentenza n. 153/01/2023, pronunciata il 10 novembre 2022 e depositata il 7 febbraio 2023, ha rigettato il ricorso. Il Giudice di primo grado ha ritenuto il ricorso infondato, confermando che l'atto di accertamento era basato in maniera minuziosa ed articolata sulle risultanze del processo verbale di constatazione, che evidenziava, tra i numerosi elementi, l'inesistenza delle sedi e della struttura operativa di Società_2 s.r.l. (ritenuta una società "fantasma") e la non congruità dei lavori fatturati, elementi che facevano emergere in modo indiscutibile l'inesistenza dell'attività della Società_2 s.r.l. con conseguente fittizietà delle operazioni.
Avverso tale sentenza, Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello. Con i motivi di gravame, ha eccepito l'erronea pronuncia basata su presunzioni non gravi, precise e concordanti, richiamando nuovamente la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di AN che ha escluso la fittizietà del contratto di subappalto e l'esistenza di un onere probatorio in capo all'Amministrazione finanziaria non assolto. Parte appellante sostiene l'irrilevanza sia degli aspetti anagrafici della Società_2 s.r.l., sia delle sue irregolarità contabili e fiscali: dati che non inficerebbero la genuinità del contratto di subappalto e l'effettività dei lavori svolti.
Viene evidenziato che l'inesistenza oggettiva si configura solo quando la prestazione indicata in fattura non sia mai stata effettuata, mentre, nella specie, le prestazioni erano state reali. L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado ignora prove decisive che smentiscono la fittizietà del rapporto, ovvero:
- la detta sentenza del Tribunale quale giudice del lavoro n. 1971/2021, secondo cui il contratto di subappalto non era stato fittizio;
- la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di AN di primo grado n. 181/2023, che in fattispecie analoga ha ritenuto insufficienti gli elementi indiziari;
- il prospetto riepilogativo che evidenzierebbe come l'imponibile fatturato da Società_2 s.r.l. fosse congruo rispetto alla somma delle retribuzioni nette, degli oneri sociali e dell'utile aziendale.
In particolare, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento quale costo deducibile del "monte contributivo" (pari ad € 343.888,31), sostenendo che, avendo l'Ufficio riconosciuto le retribuzioni erogate, avrebbe dovuto riconoscere anche i relativi oneri riflessi inclusi nel fatturato Società_2.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. L'Ufficio ha ribadito la correttezza del giudizio di prime cure e ha confutato il richiamo alla sentenza del Giudice del Lavoro, evidenziando la sua non definitività e la diversità delle valutazioni condotte in sede tributaria, sottolineando come la Società_2 s.r.l. non abbia mai versato i contributi di cui la controparte chiede la deduzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente deve dirsi che, nessuna delle varie pronunce sulla vicenda è passata in giudicato e che, in ogni caso, ogni giudizio non può che essere deciso sulla base delle prove e anche deduzioni delle parti in esso acquisite. In particolare, è evidente che la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di AN si sia basata su prove (atti e dichiarazioni degli ispettori dell'Inps, prove orali) di cui questa Corte non è a conoscenza: essendo, per contro in atti, oltre alle sentenze prodotte da parte appellante, anche il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, nonché deduzioni e produzioni della stessa contribuente, utili a valutare la fondatezza delle rispettive tesi.
Orbene questa Corte reputa che tali dati superino abbondantemente i dubbi manifestati nella predetta sentenza del Tribunale di AN. In particolare, il processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza ha concluso evidenziando che: “il meccanismo fraudolento è stato identificato nel far assumere dalla cartiera Società_2 srl i dipendenti che realmente occorrevano alla ricorrente al fine di: 1) diminuire i costi del personale necessario per l'esecuzione dei lavori;
2) “gonfiare” i costi, deducibili dai ricavi, onde far emergere un minor reddito tassabile;
3) diminuire l'IVA dovuta, sia mensilmente, in sede di liquidazioni periodiche, che annualmente, in sede di dichiarazione IVA, tramite la detrazione dell'IVA esposta nelle fatture fittizie”.
La conclusione di fittizietà delle attività della Società_2 s.r.l. (società i cui soci fondatori non avevano alcuna esperienza nel settore delle lavorazioni meccaniche), e delle fatture da essa emesse nei confronti della
Ricorrente_1 s.r.l., è supportata dai seguenti elementi tratti dal processo verbale di constatazione e non smentiti dalla contribuente e, anzi, dalla stessa in parte confermati.
Tali elementi indicano, e anche in modo palese, come la Società_2 s.r.l. fosse una "cartiera" utilizzata per evasione fiscale e contributiva, e vengono di seguito raggruppati per macro-argomenti.
I. CRITICITÀ STRUTTURALI E OPERATIVE DELLA Società_2 S.R.L.:
- oggetto sociale non corrispondente: la Società_2 s.r.l. era stata costituita per operare nel settore dei trasporti su strada e nessuno dei soci fondatori aveva esperienza nel settore delle lavorazioni meccaniche, che era l'oggetto del presunto appalto con Ricorrente_1;
- messa in liquidazione e fallimento: la società era stata posta in liquidazione volontaria già dal
07/10/2010 ed è stata dichiarata fallita il 15/10/2018;
- inoperatività e riattivazione: la Società_2 s.r.l. era stata totalmente inoperativa dal 2012 al 20/01/2016; - assenza di sede effettiva: la sede legale corrispondeva a un condominio per civili abitazioni, presso il quale la società è risultata completamente sconosciuta;
- assenza di beni e ordinata contabilità: Il curatore fallimentare ha riscontrato la totale assenza di beni e la mancanza di una documentazione contabile organizzata;
II. Lavoro commissionato e personale:
- sproporzione lavoro/fatturato: Il confronto tra la forza lavoro Società_2 s.r.l. e il valore dei beni fatturati ha evidenziato una rilevante sproporzione;
- dipendenti sotto controllo Ricorrente_1: I lavoratori formalmente assunti dalla Società_2 s.r.l. erano in sostanza dipendenti della Ricorrente_1 s.r.l., come riscontrato dalle dichiarazioni rese da dipendenti, che avevano confermato di aver lavorato per conto della Ricorrente_1 s.r.l., di aver ricevuto da essa le direttive e talvolta anche direttamente le retribuzioni.
III. Anomalie nei pagamenti irregolari e contabilità parallela:
- pagamenti simulati: la maggior parte dei pagamenti annotati in contabilità a favore della Società_2 s.r.l. risultano simulati. In particolare, tutti gli assegni fittiziamente quietanzati dal legale rappresentante della Società_2 s.r.l., in realtà sono stati incassati da Ricorrente_1 s.r.l.; la Ricorrente_1 s.r.l. soleva stampare delle sintesi di addebito assegni, poi sottoscritte per ricevuta dal rappresentante Società_2, annotando in contabilità pagamenti a favore della Società_2 s.r.l.; tuttavia, gli accertamenti bancari hanno evidenziato che i titoli venivano cambiati per contanti allo sportello dalla stessa Ricorrente_1 s.r.l.;
- prelievi immediati dei fondi bonificati: i bonifici eseguiti dalla Ricorrente_1 s.r.l. venivano immediatamente prelevati per contanti e mai reimpiegati per finalità di impresa;
- esistenza di documentazione extracontabile da cui si desume scarso compenso reale alla Società_2 s.r.l.: è stata rinvenuta documentazione "parallela" (per "finalità di controllo interno") relativa ai reali rapporti tra le società, dalla quale emergeva che l'importo realmente pagato a Società_2 era drasticamente inferiore al fatturato.
Dunque, se taluno dei suddetti argomenti può essere effettivamente controvertibile, altri, qui non oggetto di puntuale e documentata contestazione, fanno emergere in modo evidente che la Società_2 s.r.l. operasse come uno schermo cartolare privo di strutture, mezzi e competenze per i servizi fatturati, il cui unico scopo era fornire manodopera mascherata per Ricorrente_1 s.r.l. e permettere a quest'ultima di generare costi fittizi per evadere imposte e contributi.
In particolare, non sono da poco l'accertata (da parte della Guardia di Finanza) assenza di sede effettiva, di beni di proprietà della Società_2 s.r.l. e di una ordinata contabilità. Al riguardo, la difesa di parte appellante ha dedotto che il prospetto riepilogativo (evidenziante importi delle fatture, retribuzioni nette, oneri sociali e utile aziendale) dimostrerebbe la congruità e veridicità delle fatture. Orbene, non v'è alcun elemento documentale che confermi tali conteggi (in sé, evidentemente, inidonei all'uopo) e, soprattutto, che qualcuno abbia effettivamente corrisposto esattamente quelle somme alla subappaltatrice Società_2 s.r.l. Non solo, vi sono evidenze contrarie che ciò non sia accaduto. È pacifico, e confermato dagli accertamenti, che la Società_2 s.r.l. non ha versato i contributi previdenziali e le somme aggiuntive dovute. Ne consegue che la richiesta di deduzione del "monte contributivo", anche sulle somme riconosciute come pagate dall'Ufficio per stipendi è infondata, in quanto si tradurrebbe nel riconoscimento di un costo mai effettivamente sostenuto (né dalla cartiera che ha omesso i versamenti, né dalla committente che ha utilizzato la cartiera quale “mezzo” proprio per evitare tali oneri), duplicando indebitamente componenti di costo non documentati. La stessa contribuente non contesta un ulteriore dato, al riguardo: e, cioè, che Ricorrente_1 abbia anticipato il pagamento delle retribuzioni relative alle prime mensilità ai dipendenti formalmente assunti dalla Società_2 s.r. l.
Ed ancora, quanto ai pagamenti effettuati dalla Ricorrente_1 s.r.l. alla Società_2 s.r.l., di enorme rilievo è l'accertata presenza di quietanze su distinte di assegni che, invece di essere incassati dalla Società_2 s.r.l., in realtà lo erano stati dalla stessa Ricorrente_1 s.r.l.: meccanismo di pagamento davvero incomprensibile in una fisiologica dinamica commerciale. Ed ancora, i pochi bonifici effettuati a favore della Società_2 s.r.l., risultavano tutti oggetto di prelievo in contanti e mai reimpiegati nella detta società subappaltante. Infine, clamoroso rilievo ha il rinvenimento di una vera e propria “contabilità parallela”, ovvero una documentazione extracontabile da cui si sono desunti lo scarsissimo compenso reale versato alla Società_2 s. r.l., rispetto al (teorico) dovuto.
Si tratta di dati di rilevantissimo peso, che, in definitiva, parte appellante non contesta in alcun modo e, men che meno, confuta con dati probatori di segno opposto, se non richiamando le contrarie valutazioni del giudice del lavoro, in relazione alle omissioni contributive relative ai detti dipendenti: valutazioni che, allo stato, non hanno alcun valore vincolante (in mancanza di un giudicato) e né lo avrebbero (ove pure vi fosse stato il giudicato), coinvolgendo, la presente controversia, parti formalmente diverse (oltre che dati istruttori diversi).
Così come anche le difformi valutazioni da parte di questa stessa Corte in diversa (parziale) composizione (di cui alla sentenza n. 181/2023 citata dall'appellante), non possono condizionare la presente decisione: così come decisioni, invece, similari alla presente prese, sempre da questa Corte, in senso conforme a quella qui adottata, su vicende analoghe riguardanti sempre la Ricorrente_1 s.r.l.
Né può ritenersi, come accenna, in diritto, parte appellante, che, nella specie, si debba parlare di operazioni solo soggettivamente inesistenti. È noto che la nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone l'effettività dell'operazione, per beni o servizi entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture, essendovi poi simulazione soggettiva circa la provenienza della merce o dei servizi. Nel caso di specie, tuttavia, i detti dati fanno emergere il simulato rapporto di lavoro di dipendenti, in realtà al servizio della contribuente e, dunque, l'inesistenza di prestazioni provenienti da soggetti terzi. Non può, dunque, parlarsi della fornitura di beni e servizi da parte di soggetto diverso da quello indicato nelle fatture (operazione soggettivamente inesistente) laddove, come nella specie, chi ha eseguito dette prestazioni è, sostanzialmente, la stessa impresa committente.
Ne consegue l'esito in dispositivo, anche in relazione alle spese, in virtù del principio di soccombenza. La liquidazione, naturalmente, non può non risentire, oltre che del valore della lite, del notevole impegno occorso per esaminare ed articolare difese in relazione alle molteplici e complesse questioni sollevate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di AN, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN n. 153/01/2023, proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. nei riguardi della Agenzia delle Entrate, così provvede:
Rigetta l'appello; Liquidate le spese di lite in complessivi € 3.600,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli altri oneri e spese di legge, condanna Ricorrente_1 s.r.l. al loro pagamento a favore della Agenzia delle Entrate.
AN, 17/11/2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE (CI ON) (RI NA)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 485/2023 depositato il 27/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 153/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 07/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I200310 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I200310 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I200310 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano ai rispettivi scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TVP03I200310-2021, notificato il 25 agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla Ricorrente_1 s.r.l., per l'anno d'imposta 2016, costi indeducibili ai fini IRES e IVA indetraibile derivanti da operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, per un importo imponibile pari a
€ 913.416,08, oltre alle conseguenti maggiori imposte (IRES, IRAP e IVA). L'atto impositivo è stato emesso in base alle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di
AN (notificato il 21/02/2020). Il nucleo della contestazione è costituito dal disconoscimento di costi relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, attuato mediante un finto contratto di subappalto con la Società_2 s.r.l. (qualificata come "cartiera"), finalizzato a diminuire i costi del personale necessario, "gonfiare" i costi deducibili per far emergere un minor reddito tassabile, e diminuire l'IVA dovuta tramite la detrazione dell'imposta esposta nelle fatture fittizie. L'Ufficio ha tuttavia riconosciuto, scomputandolo dai maggiori ricavi accertati, un costo per lavoro dipendente pari a € 429.015,76, corrispondente alle retribuzioni nette che la Ricorrente_1 avrebbe pagato direttamente ai lavoratori.
Avverso il predetto atto impositivo, la Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso, lamentando l'illegittimità dell'atto e del disconoscimento dei costi e dell'IVA in detrazione, sostenendo al contrario la veridicità delle fatture emesse da Società_2 S.r.l. e la genuinità del contratto di subappalto. A supporto della propria tesi, la ricorrente ha richiamato il riscontro di compatibilità delle prestazioni (ordini e volumi) citato nello stesso
PVC e la sentenza n. 1971 del 15 settembre 2021 del Giudice del Lavoro del Tribunale di AN, che non aveva ritenuto vi fosse prova idonea della fittizietà del contratto di subappalto nel giudizio contro l'INPS.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, con sentenza n. 153/01/2023, pronunciata il 10 novembre 2022 e depositata il 7 febbraio 2023, ha rigettato il ricorso. Il Giudice di primo grado ha ritenuto il ricorso infondato, confermando che l'atto di accertamento era basato in maniera minuziosa ed articolata sulle risultanze del processo verbale di constatazione, che evidenziava, tra i numerosi elementi, l'inesistenza delle sedi e della struttura operativa di Società_2 s.r.l. (ritenuta una società "fantasma") e la non congruità dei lavori fatturati, elementi che facevano emergere in modo indiscutibile l'inesistenza dell'attività della Società_2 s.r.l. con conseguente fittizietà delle operazioni.
Avverso tale sentenza, Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello. Con i motivi di gravame, ha eccepito l'erronea pronuncia basata su presunzioni non gravi, precise e concordanti, richiamando nuovamente la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di AN che ha escluso la fittizietà del contratto di subappalto e l'esistenza di un onere probatorio in capo all'Amministrazione finanziaria non assolto. Parte appellante sostiene l'irrilevanza sia degli aspetti anagrafici della Società_2 s.r.l., sia delle sue irregolarità contabili e fiscali: dati che non inficerebbero la genuinità del contratto di subappalto e l'effettività dei lavori svolti.
Viene evidenziato che l'inesistenza oggettiva si configura solo quando la prestazione indicata in fattura non sia mai stata effettuata, mentre, nella specie, le prestazioni erano state reali. L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado ignora prove decisive che smentiscono la fittizietà del rapporto, ovvero:
- la detta sentenza del Tribunale quale giudice del lavoro n. 1971/2021, secondo cui il contratto di subappalto non era stato fittizio;
- la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di AN di primo grado n. 181/2023, che in fattispecie analoga ha ritenuto insufficienti gli elementi indiziari;
- il prospetto riepilogativo che evidenzierebbe come l'imponibile fatturato da Società_2 s.r.l. fosse congruo rispetto alla somma delle retribuzioni nette, degli oneri sociali e dell'utile aziendale.
In particolare, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento quale costo deducibile del "monte contributivo" (pari ad € 343.888,31), sostenendo che, avendo l'Ufficio riconosciuto le retribuzioni erogate, avrebbe dovuto riconoscere anche i relativi oneri riflessi inclusi nel fatturato Società_2.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. L'Ufficio ha ribadito la correttezza del giudizio di prime cure e ha confutato il richiamo alla sentenza del Giudice del Lavoro, evidenziando la sua non definitività e la diversità delle valutazioni condotte in sede tributaria, sottolineando come la Società_2 s.r.l. non abbia mai versato i contributi di cui la controparte chiede la deduzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente deve dirsi che, nessuna delle varie pronunce sulla vicenda è passata in giudicato e che, in ogni caso, ogni giudizio non può che essere deciso sulla base delle prove e anche deduzioni delle parti in esso acquisite. In particolare, è evidente che la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di AN si sia basata su prove (atti e dichiarazioni degli ispettori dell'Inps, prove orali) di cui questa Corte non è a conoscenza: essendo, per contro in atti, oltre alle sentenze prodotte da parte appellante, anche il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, nonché deduzioni e produzioni della stessa contribuente, utili a valutare la fondatezza delle rispettive tesi.
Orbene questa Corte reputa che tali dati superino abbondantemente i dubbi manifestati nella predetta sentenza del Tribunale di AN. In particolare, il processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza ha concluso evidenziando che: “il meccanismo fraudolento è stato identificato nel far assumere dalla cartiera Società_2 srl i dipendenti che realmente occorrevano alla ricorrente al fine di: 1) diminuire i costi del personale necessario per l'esecuzione dei lavori;
2) “gonfiare” i costi, deducibili dai ricavi, onde far emergere un minor reddito tassabile;
3) diminuire l'IVA dovuta, sia mensilmente, in sede di liquidazioni periodiche, che annualmente, in sede di dichiarazione IVA, tramite la detrazione dell'IVA esposta nelle fatture fittizie”.
La conclusione di fittizietà delle attività della Società_2 s.r.l. (società i cui soci fondatori non avevano alcuna esperienza nel settore delle lavorazioni meccaniche), e delle fatture da essa emesse nei confronti della
Ricorrente_1 s.r.l., è supportata dai seguenti elementi tratti dal processo verbale di constatazione e non smentiti dalla contribuente e, anzi, dalla stessa in parte confermati.
Tali elementi indicano, e anche in modo palese, come la Società_2 s.r.l. fosse una "cartiera" utilizzata per evasione fiscale e contributiva, e vengono di seguito raggruppati per macro-argomenti.
I. CRITICITÀ STRUTTURALI E OPERATIVE DELLA Società_2 S.R.L.:
- oggetto sociale non corrispondente: la Società_2 s.r.l. era stata costituita per operare nel settore dei trasporti su strada e nessuno dei soci fondatori aveva esperienza nel settore delle lavorazioni meccaniche, che era l'oggetto del presunto appalto con Ricorrente_1;
- messa in liquidazione e fallimento: la società era stata posta in liquidazione volontaria già dal
07/10/2010 ed è stata dichiarata fallita il 15/10/2018;
- inoperatività e riattivazione: la Società_2 s.r.l. era stata totalmente inoperativa dal 2012 al 20/01/2016; - assenza di sede effettiva: la sede legale corrispondeva a un condominio per civili abitazioni, presso il quale la società è risultata completamente sconosciuta;
- assenza di beni e ordinata contabilità: Il curatore fallimentare ha riscontrato la totale assenza di beni e la mancanza di una documentazione contabile organizzata;
II. Lavoro commissionato e personale:
- sproporzione lavoro/fatturato: Il confronto tra la forza lavoro Società_2 s.r.l. e il valore dei beni fatturati ha evidenziato una rilevante sproporzione;
- dipendenti sotto controllo Ricorrente_1: I lavoratori formalmente assunti dalla Società_2 s.r.l. erano in sostanza dipendenti della Ricorrente_1 s.r.l., come riscontrato dalle dichiarazioni rese da dipendenti, che avevano confermato di aver lavorato per conto della Ricorrente_1 s.r.l., di aver ricevuto da essa le direttive e talvolta anche direttamente le retribuzioni.
III. Anomalie nei pagamenti irregolari e contabilità parallela:
- pagamenti simulati: la maggior parte dei pagamenti annotati in contabilità a favore della Società_2 s.r.l. risultano simulati. In particolare, tutti gli assegni fittiziamente quietanzati dal legale rappresentante della Società_2 s.r.l., in realtà sono stati incassati da Ricorrente_1 s.r.l.; la Ricorrente_1 s.r.l. soleva stampare delle sintesi di addebito assegni, poi sottoscritte per ricevuta dal rappresentante Società_2, annotando in contabilità pagamenti a favore della Società_2 s.r.l.; tuttavia, gli accertamenti bancari hanno evidenziato che i titoli venivano cambiati per contanti allo sportello dalla stessa Ricorrente_1 s.r.l.;
- prelievi immediati dei fondi bonificati: i bonifici eseguiti dalla Ricorrente_1 s.r.l. venivano immediatamente prelevati per contanti e mai reimpiegati per finalità di impresa;
- esistenza di documentazione extracontabile da cui si desume scarso compenso reale alla Società_2 s.r.l.: è stata rinvenuta documentazione "parallela" (per "finalità di controllo interno") relativa ai reali rapporti tra le società, dalla quale emergeva che l'importo realmente pagato a Società_2 era drasticamente inferiore al fatturato.
Dunque, se taluno dei suddetti argomenti può essere effettivamente controvertibile, altri, qui non oggetto di puntuale e documentata contestazione, fanno emergere in modo evidente che la Società_2 s.r.l. operasse come uno schermo cartolare privo di strutture, mezzi e competenze per i servizi fatturati, il cui unico scopo era fornire manodopera mascherata per Ricorrente_1 s.r.l. e permettere a quest'ultima di generare costi fittizi per evadere imposte e contributi.
In particolare, non sono da poco l'accertata (da parte della Guardia di Finanza) assenza di sede effettiva, di beni di proprietà della Società_2 s.r.l. e di una ordinata contabilità. Al riguardo, la difesa di parte appellante ha dedotto che il prospetto riepilogativo (evidenziante importi delle fatture, retribuzioni nette, oneri sociali e utile aziendale) dimostrerebbe la congruità e veridicità delle fatture. Orbene, non v'è alcun elemento documentale che confermi tali conteggi (in sé, evidentemente, inidonei all'uopo) e, soprattutto, che qualcuno abbia effettivamente corrisposto esattamente quelle somme alla subappaltatrice Società_2 s.r.l. Non solo, vi sono evidenze contrarie che ciò non sia accaduto. È pacifico, e confermato dagli accertamenti, che la Società_2 s.r.l. non ha versato i contributi previdenziali e le somme aggiuntive dovute. Ne consegue che la richiesta di deduzione del "monte contributivo", anche sulle somme riconosciute come pagate dall'Ufficio per stipendi è infondata, in quanto si tradurrebbe nel riconoscimento di un costo mai effettivamente sostenuto (né dalla cartiera che ha omesso i versamenti, né dalla committente che ha utilizzato la cartiera quale “mezzo” proprio per evitare tali oneri), duplicando indebitamente componenti di costo non documentati. La stessa contribuente non contesta un ulteriore dato, al riguardo: e, cioè, che Ricorrente_1 abbia anticipato il pagamento delle retribuzioni relative alle prime mensilità ai dipendenti formalmente assunti dalla Società_2 s.r. l.
Ed ancora, quanto ai pagamenti effettuati dalla Ricorrente_1 s.r.l. alla Società_2 s.r.l., di enorme rilievo è l'accertata presenza di quietanze su distinte di assegni che, invece di essere incassati dalla Società_2 s.r.l., in realtà lo erano stati dalla stessa Ricorrente_1 s.r.l.: meccanismo di pagamento davvero incomprensibile in una fisiologica dinamica commerciale. Ed ancora, i pochi bonifici effettuati a favore della Società_2 s.r.l., risultavano tutti oggetto di prelievo in contanti e mai reimpiegati nella detta società subappaltante. Infine, clamoroso rilievo ha il rinvenimento di una vera e propria “contabilità parallela”, ovvero una documentazione extracontabile da cui si sono desunti lo scarsissimo compenso reale versato alla Società_2 s. r.l., rispetto al (teorico) dovuto.
Si tratta di dati di rilevantissimo peso, che, in definitiva, parte appellante non contesta in alcun modo e, men che meno, confuta con dati probatori di segno opposto, se non richiamando le contrarie valutazioni del giudice del lavoro, in relazione alle omissioni contributive relative ai detti dipendenti: valutazioni che, allo stato, non hanno alcun valore vincolante (in mancanza di un giudicato) e né lo avrebbero (ove pure vi fosse stato il giudicato), coinvolgendo, la presente controversia, parti formalmente diverse (oltre che dati istruttori diversi).
Così come anche le difformi valutazioni da parte di questa stessa Corte in diversa (parziale) composizione (di cui alla sentenza n. 181/2023 citata dall'appellante), non possono condizionare la presente decisione: così come decisioni, invece, similari alla presente prese, sempre da questa Corte, in senso conforme a quella qui adottata, su vicende analoghe riguardanti sempre la Ricorrente_1 s.r.l.
Né può ritenersi, come accenna, in diritto, parte appellante, che, nella specie, si debba parlare di operazioni solo soggettivamente inesistenti. È noto che la nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone l'effettività dell'operazione, per beni o servizi entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture, essendovi poi simulazione soggettiva circa la provenienza della merce o dei servizi. Nel caso di specie, tuttavia, i detti dati fanno emergere il simulato rapporto di lavoro di dipendenti, in realtà al servizio della contribuente e, dunque, l'inesistenza di prestazioni provenienti da soggetti terzi. Non può, dunque, parlarsi della fornitura di beni e servizi da parte di soggetto diverso da quello indicato nelle fatture (operazione soggettivamente inesistente) laddove, come nella specie, chi ha eseguito dette prestazioni è, sostanzialmente, la stessa impresa committente.
Ne consegue l'esito in dispositivo, anche in relazione alle spese, in virtù del principio di soccombenza. La liquidazione, naturalmente, non può non risentire, oltre che del valore della lite, del notevole impegno occorso per esaminare ed articolare difese in relazione alle molteplici e complesse questioni sollevate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di AN, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN n. 153/01/2023, proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. nei riguardi della Agenzia delle Entrate, così provvede:
Rigetta l'appello; Liquidate le spese di lite in complessivi € 3.600,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli altri oneri e spese di legge, condanna Ricorrente_1 s.r.l. al loro pagamento a favore della Agenzia delle Entrate.
AN, 17/11/2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE (CI ON) (RI NA)