Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 650
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Legittimità degli avvisi di accertamento e disconoscimento costi/IVA

    La Corte ha ritenuto che la società subappaltatrice fosse una 'cartiera' utilizzata per evasione fiscale e contributiva, basandosi su molteplici elementi critici quali l'inesistenza di sede, beni, contabilità ordinata, la sproporzione tra lavoro e fatturato, il controllo dei dipendenti da parte della committente, pagamenti simulati e la scoperta di una contabilità parallela.

  • Rigettato
    Richiesta di deduzione del 'monte contributivo'

    La Corte ha ritenuto infondata la richiesta in quanto la società subappaltatrice non ha versato i contributi previdenziali, configurando un costo mai effettivamente sostenuto e duplicando indebitamente componenti di costo non documentati.

  • Rigettato
    Richiamo a sentenze favorevoli e presunzioni non gravi, precise e concordanti

    La Corte ha ritenuto che nessuna delle pronunce richiamate fosse passata in giudicato e che ogni giudizio debba basarsi sulle prove acquisite in esso. Ha inoltre evidenziato che la sentenza del giudice del lavoro si basava su prove di cui la Corte non era a conoscenza e che i dati in atti (processo verbale di constatazione, deduzioni della contribuente) superavano i dubbi manifestati in altre sedi. Le difformi valutazioni di altri giudici o di questa stessa Corte in composizioni diverse non avevano valore vincolante.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 650
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 650
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo