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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/11/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
124-1/ /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia - Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati - Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Beatrice Ruperto - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato con riserva ex artt. 40 e 44 CCII in data 8 agosto 2024 la
[...] con sede legale in AN DO (codice fiscale ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Valerio Di Gravio, Filippo De Luca e
IU NI EL, ed elettivamente domiciliata presso lo “Studio Di Gravio Avvocati
Associati”, sito in Roma, via Barnaba Oriani n. 85, chiedeva che il Tribunale concedesse l'accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e, contestualmente, le misure protettive di cui agli artt. 54 e 55 CCII.
Il Tribunale concedeva le misure protettive, successivamente oggetto di più proroghe ex art. 55 comma 4 CCII.
In data 12 dicembre 2024 veniva depositato il ricorso con la presentazione del piano ai fini dell'omologazione del concordato in continuità; nel piano concordatario è prevista, tra l'altro, la formazione di n. 17 classi quale suddivisione del ceto creditorio.
Con decreto ex art. 47 co.2 CCII pubblicato in data 27 febbraio 2025, il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti ammissibilità, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo in continuità, assegnando il termine per l'espressione del voto.
In data 29 maggio 2025 il piano veniva modificato dalla società ricorrente.
1 La votazione dei creditori è avvenuta mediante indirizzo di posta elettronica certificata, presso la PEC del commissario giudiziale, con termine iniziale per l'espressione del voto del 20 giugno 2025 e termine finale del 10 luglio 2025.
In data 11 luglio 2025 il commissario depositava la relazione in cui veniva dato atto dell'esito della votazione in cui si riferiva che, relativamente alle 17 classi formate, “risulta raggiunto voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto in n. 3 di esse, precisamente Classi 1 - 2 – 13 (per le quali è prevista dal piano la soddisfazione al 95% per la classe 1, al 70% per la classe 2, ed al 7,49% per la classe 13); al contrario, non risulta raggiunto voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle restanti classi: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10- 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17; non risulta verificata inoltre la seconda condizione alternativa di cui all'art. 109, comma 5, CCII (“se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe”) atteso che nelle classi 6 – 7 – 8 è stato espresso voto unanime contrario e nelle altre non è stato espresso voto da parte del 50% degli aventi diritto”.
In data 14 luglio 2025 il debitore ha presentato la richiesta di accertamento delle condizioni per l'applicazione del secondo comma dell'art. 112 CCII, ossia del c.d. cross-class-cram-down, o ristrutturazione trasversale.
Il commissario giudiziale ha predisposto un'informativa ai sensi della suddetta norma, depositata in data 16 luglio 2025, in cui, esaminati i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d), ha ritenuto che ricorrano i presupposti per l'applicazione della ristrutturazione trasversale.
In data 19 settembre 2025 l'Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale III di Roma, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha presentato opposizione all'omologazione ex art. 112 co.4
CCII, eccependo la convenienza della proposta.
In data 29 settembre 2025 si è svolta, dinanzi al Giudice delegato, l'udienza di cui all'art. 48 co. 1
CCII.
2. In primo luogo, visto l'art. 112 co. 1 CCII, accerta il Tribunale: la regolarità della procedura;
l'ammissibilità della proposta;
la corretta formazione delle classi;
la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
che il piano non è privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza; la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. A tale proposito, prende atto il Tribunale dell'attestazione redatta ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII, in cui, nell'esaminare i valori dell'attivo e passivo patrimoniale alla data di riferimento dell'8 agosto 2024, il professionista indipendente ha rilevato la corretta tenuta della contabilità aziendale e la veridicità dei valori da essa risultanti, oltre ad aver riconosciuto la
2 sostenibilità e la fattibilità del piano. Le considerazioni svolte sono sorrette da solida motivazione e ben ancorate alla documentazione versata in atti.
3. Dato atto che la votazione, svoltasi regolarmente nei termini e secondo le modalità indicate dal
Giudice delegato, non consente l'omologazione del piano ex art. 109 CCII, accerta il Tribunale che ricorrono i presupposti di cui all'art. 112 co.
2. CCII per i motivi appresso esposti.
3.1 Quanto alla lettera a) della citata norma, il requisito previsto si intende rispettato. Come evidenziato dal commissario giudiziale, la società ricorrente ha stimato, in conformità a quanto disposto dall'art. 84, sesto comma, CCII, il valore di liquidazione (572.573 euro), prevedendone la destinazione nel rispetto del principio della priorità assoluta (absolute priority rule).
Segnatamente, è stato previsto che spese ed oneri prededucibili siano soddisfatti al 100,00% così come i crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. – lavoratori. Il valore di liquidazione, dunque, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione.
3.2. Venendo al requisito di cui alla lettera b), si osserva che la componente eccedente, data dai flussi della continuità - presenti solo nell'ipotesi concordataria -, pari ad € 861.859,00 è stata ripartita tra i creditori nel rispetto del principio della priorità relativa (relative priority rule), in modo da garantire ai creditori degradati in chirografo, ivi inclusi quelli dissenzienti, un trattamento pari a quello riservato ai creditori di pari grado e più favorevole rispetto a quelli di grado inferiore. Ciò, tenendo presente la gerarchia dei privilegi stabilita dall'art. 2777 c.c. A tale proposito, si osserva che la tutela apprestata dalla lettera b) dell'art. 112 co. 2 CCII, come accennato, deve intendersi estesa dal legislatore limitatamente ai creditori privilegiati degradati e non ai creditori chirografari ab origine.
Tale lettura della norma è imposta dalla terminologia a cui il legislatore fa ricorso, e, segnatamente, al riferimento al “grado” del credito, termine non compatibile con il credito in chirografo
(contraddistinto dal “rango”).
La parte ricorrente ha comunque inteso apprestare la garanzia in questione anche ai creditori chirografari ab origine, prevedendo: 1) crediti Privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. degradati a chirografo - al 95,00% - classe 1; 2) crediti Privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 c.c. degradati a chirografo
- al 70,00% - classe 2; 3) crediti assistiti da escussione garanzia L. 662/96 al 13,00%; 4) CP_1 crediti Privilegiati ex art. 2753 c.c. degradati a chirografo - al 12,00% - classe 3; 5) crediti RN
Priv. per IVA di rivalsa 2758 n. 2 c.c. degradati a chirografo - al 11,50% - classe 4; 6) crediti
Privilegiati ex art. 2754 c.c. degradati a chirografo - al 11,00% - classe 5; 7) crediti Privilegiati ex art. 2752 co. 1 c.c. degradati a chirografo - al 10,50% - classe 6; 8) crediti Privilegiati ex art. 2752 co. 2
c.c. degradati a chirografo - al 10,00% - classe 7; 9) crediti Privilegiati ex art. 2752 co. 3 c.c. degradati a chirografo - al 9,50% - classe 8; 10) crediti RN Priv. ex art 2752 c.c. grado 20-accise degradati
3 a chirografo - al 9,00% - classe 9; 11) crediti Privilegiati ex art 2752 c.c. grado 20-accise degradati a chirografo - al 9,00% - classe 10; 12) crediti Chirografari al 7,49% - classe 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
16 - 17.
Da quanto sopra, emerge come le classi dissenzienti (diverse dalle classi 1-2 e 13) riceveranno un trattamento migliore, o uguale, rispetto ai crediti di grado inferiore.
3.3 Quanto al requisito di cui alla lettera c), lo stesso si intende integrato.
Come evidenziato dal curatore nella propria relazione, dall'esame del piano risulta che nessun creditore riceverà un beneficio superiore all'importo del credito vantato. Gli importi destinati ai creditori non superano il 100% del relativo credito.
3.4 Quanto, infine, alla lettera d), fermo che la proposta non è stata approvata dalla maggioranza delle classi, si ribadisce che il voto favorevole è stato espresso dalle classi 1,2 (crediti privilegiati degradate in chirografo) e 13 (crediti chirografari ab origine).
Le classi 1 e 2 (ipotesi di cui alla lett. d) n. 1), risultano formate da creditori privilegiati degradati in chirografo, per i quali la proposta concordataria prevede un soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti (ipotesi di cui alla lett. d) n. 1). Tali classi, nell'ipotesi in cui il valore eccedente quello di liquidazione fosse distribuito secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione di cui agli artt. 2777 e 2778 c.c., risulterebbero soddisfatte integralmente (ipotesi di cui alla lett. d) n. 2).
Il requisito, pertanto, si intende rispettato.
4. Accertata la sussistenza dei requisiti che consentirebbero il ricorso al cross-class cram down, trattandosi di un concordato in continuità aziendale, deve essere vagliata l'opposizione ex art. 48 co.
2 CCII spiegata dall'Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale III di Roma.
Si premette che l'opposizione risulta ritualmente depositata nel termine di dieci giorni prima l'udienza del 29 settembre 2025 (fissata dal Tribunale ex art. 48co. 1 CCII), ossia in data 19 settembre 2025. I termini devono infatti essere computati secondo il criterio ordinario dies a quo non computator est.
Venendo al merito, osserva il Tribunale che nel piano di concordato si prevede la degradazione in chirografo, a norma dell'art. 84, comma 5, CCII, anche dei crediti erariali e, in particolare, quelli fiscali. Questi ultimi, facenti capo alla qui difesa Agenzia delle entrate, vengono così ripartiti: a) i crediti muniti del privilegio di cui all'art. 2752, I comma, cod. civ. sono inseriti nella Parte_2 con una percentuale di soddisfo pari al 10,50% ed equivalente a € 102.700,00; b) i crediti muniti del privilegio di cui all'art. 2752, II comma, cod. civ. vengono inseriti nella successiva con Parte_2 previsione di un soddisfo del 10,00%, pari a € 70.199,00; c) gli ulteriori crediti privilegiati ex art. 2752 cod. civ., corrispondenti a somme dovute a titolo di accise sui carburanti, rientrano invece nella
CLASSE X, con soddisfazione del 9,00%, corrispondente a € 89,00.
4 Come evidenziato dall'opponente, pertanto, viene offerto un importo globale di € 172.988,00, pari al
10,29% della complessiva esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione fiscale, stimata dalla proponente in € 1.681.068,00.
Relativamente a tale offerta, la parte opponente eccepisce: 1) l'obiettiva incertezza e inaffidabilità dei flussi che, in tesi, dovrebbero ricavarsi dalla “continuità aziendale diretta”, circoscritta al solo ramo d'azienda “Cava”; tali flussi sarebbero fondati su impegno assunto dalle società del
[...]
che non presenterebbe alcuna vincolatività giuridica, non essendosi tradotto in un atto o in Parte_3 una dichiarazione;
2) che non risulterebbero previste adeguate garanzie patrimoniali né appostati fondi rischi volti a far fronte a eventuali sopravvenienze negative;
3) riguardo alla ritenuta maggiore convenienza, per i creditori, ivi compreso il Fisco, della proposta concordatario rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, sottolinea che né la società proponente né l'esperto attestatore né il commissario giudiziale avrebbero fornito ragioni idonee a escludere la possibilità di una cessione “in blocco” dell'azienda o di singoli rami aziendali in sede liquidatoria;
4) la rappresentazione contabile, all'interno del piano, di un valore attivo denominato “avviamento del piano di ristrutturazione”, stimato in € 997.907,00, con conseguente emersione, già alla data del 30 giugno 2025, di un patrimonio netto attivo della società di € 163.011,00; a parere dell'opponente, una simile rappresentazione contabile non sarebbe corretta, costituendo una deroga alle regole di redazione dei bilanci fissate dall'art. 2423 c.c., e consentirebbe in sostanza di evitare l'applicazione degli artt. 2482- bis, 2482-ter e 2484 c.c.
Ebbene, le doglianze articolate (incertezza dei flussi previsti dal piano, mancanza di garanzie, mancata idonea giustificazione della maggiore convenienza rispetto alla cessione in blocco) vertono su un principale errore di fondo da parte dell'opponente, ossia che l'impegno assunto dalle società del non presenterebbe “alcuna vincolatività giuridica, non essendosi tradotto in Parte_3 un atto o in una dichiarazione”.
Evidenzia allora il Tribunale che è stato versato in atti, in data 18 dicembre 2024, un documento denominato “Impegno irrevocabile a supportare la proposta e il piano di concordato”, con cui le società del , per il tramite del sottoscrittore legale rappresentante, assumono Parte_3 formalmente un impegno irrevocabile di garantire un quantitativo minimo di ordini di trasporto per un volume d'affari rilevante e pari a quello indicato nel piano. Tale impegno è sottoposto a due condizioni sospensive: 1) la pendenza del presente procedimento;
2) l'omologazione, in via definitiva, della proposta di concordato.
Alla luce di quanto sopra, dovendosi ritenere che l'impegno assunto sia vincolante giuridicamente, viene meno la fondatezza di quanto osservato dall'opponente sotto i profili in questione. Peraltro, sotto lo specifico aspetto della convenienza del piano, tenuto conto che l'impegno vincolante
5 decadrebbe con la mancata omologazione del concordato, e con essa il volume d'affari, è evidente che la cessione in blocco dell'azienda, in stato di incapienza, ne risentirebbe, come ben illustrato nella relazione ex art. 87 co.2 CCII, che non resta in alcun modo intaccata dalle eccezioni sollevate.
A quanto sopra si aggiunga, con particolare riferimento alla questione della carenza di garanzie, che la società ha predisposto un “Fondo rischi generico” (avente natura chirografaria), pari all'importo complessivo di Euro 87.028,00, funzionale a far fronte al pagamento delle maggiori somme (allo stato non note né prevedibili) che dovessero emergere nella fase esecutiva del piano integrato.
Alla luce di quanto sopra e, segnatamente, del suddetto errore di fondo che ha mosso l'opponente a contestare il piano, ritiene il Tribunale che non si renda necessaria una perizia di stima del complesso aziendale.
Rispetto all'eccezione di cui al punto 4), si osserva che, ferma l'attestata regolarità dei bilanci redatti, deve tenersi conto che l'accesso a una procedura concorsuale da sovraindebitamento rende conclamata la presenza di perdite e uno stato di incapienza da parte dell'istante. Le norme richiamate dall'opponente (artt. 2482-bis, 2482-ter e 2484 c.c.) afferiscono alla diversa ipotesi in cui non sia stato richiesto l'accesso alla procedura concorsuale.
Con particolare riferimento alla soddisfazione del creditore opponente in misura non inferiore al valore di liquidazione, si osserva quanto segue.
È necessario partire dalla premessa che i privilegi di cui l'opponente (odierno creditore degradato in chirografo) beneficerebbe sono quelli di cui all'art. 2752 c.c. commi 1 e 2, regolati secondo il regime di prelazione dell'art. 2778 c.c. Dunque, in ragione del valore attestato dell'azienda (che sarebbe fortemente compromesso dall'eventuale venir meno dell'impegno del e della Parte_3 formazione delle classi (rispettosa della disciplina dei privilegi), risulta evidente la soddisfazione del creditore in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione.
5. Alla luce di quanto sopra esposto, e, segnatamente, della sussistenza dei requisiti per la ristrutturazione trasversale e del superamento delle eccezioni sollevate dall'opponente ex art. 48 co.
2 CCII, visto l'art. 112 commi 2 e 3 CCII, ritiene il Tribunale di omologare il concordato in continuità aziendale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 48, 112 e 118 CCII,
1) rigetta l'opposizione proposta dall di Roma Parte_4 per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato;
2) omologa il piano di concordato in continuità aziendale, come integrato e modificato nel corso del procedimento e da ultimo con memoria depositata in data 29 maggio 2025, proposto da
[...]
[...
[...] con sede legale in AN DO (codice fiscale ) con Parte_5 P.IVA_1 ricorso depositato in data 8 agosto 2024;
3) riserva la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato, su indicazione da parte del commissario giudiziale di una rosa di creditori tra quelli più rappresentativi;
4) dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società in concordato, quest'ultima consegni al commissario giudiziale, sino all'adempimento del concordato i bilanci d'esercizio entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
5) dispone che la società consegni al commissario giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta sullo stato di avanzamento del piano concordatario;
6) dispone che la società informi prontamente per iscritto il commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
7) dispone che la società informi prontamente per iscritto il commissario di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione e della compagine sociale;
8) dispone che il commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art.119 CCII qualora non valutino di attivarsi direttamente;
9) stabilisce che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate,
a cura del legale rappresentante, in libretti di deposito indicanti il nominativo del beneficiario;
10) dispone che il commissario giudiziale:
- sorvegli l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al giudice e al comitato dei creditori ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
per tali fini il commissario giudiziale è autorizzato a effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione diretta dell'attività di impresa, con facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali;
- rediga ogni sei mesi, successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmetta ai creditori;
Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9; ai fini del miglior assolvimento degli obblighi informativi di cui sopra, il commissario giudiziale ha facoltà di:
- compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo, ai libri sociali e alle scritture contabili;
assistere alle sedute degli organi sociali;
7 - riserva al G.D. il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
Dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 48 comma 5 CCII, notificata, a cura del Cancelleria, alla ricorrente e al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese competente ai fini della sua iscrizione, nonché comunicata al commissario giudiziale, che curerà la comunicazione ai creditori.
Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via teams in data 14 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia - Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati - Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Beatrice Ruperto - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato con riserva ex artt. 40 e 44 CCII in data 8 agosto 2024 la
[...] con sede legale in AN DO (codice fiscale ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Valerio Di Gravio, Filippo De Luca e
IU NI EL, ed elettivamente domiciliata presso lo “Studio Di Gravio Avvocati
Associati”, sito in Roma, via Barnaba Oriani n. 85, chiedeva che il Tribunale concedesse l'accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e, contestualmente, le misure protettive di cui agli artt. 54 e 55 CCII.
Il Tribunale concedeva le misure protettive, successivamente oggetto di più proroghe ex art. 55 comma 4 CCII.
In data 12 dicembre 2024 veniva depositato il ricorso con la presentazione del piano ai fini dell'omologazione del concordato in continuità; nel piano concordatario è prevista, tra l'altro, la formazione di n. 17 classi quale suddivisione del ceto creditorio.
Con decreto ex art. 47 co.2 CCII pubblicato in data 27 febbraio 2025, il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti ammissibilità, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo in continuità, assegnando il termine per l'espressione del voto.
In data 29 maggio 2025 il piano veniva modificato dalla società ricorrente.
1 La votazione dei creditori è avvenuta mediante indirizzo di posta elettronica certificata, presso la PEC del commissario giudiziale, con termine iniziale per l'espressione del voto del 20 giugno 2025 e termine finale del 10 luglio 2025.
In data 11 luglio 2025 il commissario depositava la relazione in cui veniva dato atto dell'esito della votazione in cui si riferiva che, relativamente alle 17 classi formate, “risulta raggiunto voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto in n. 3 di esse, precisamente Classi 1 - 2 – 13 (per le quali è prevista dal piano la soddisfazione al 95% per la classe 1, al 70% per la classe 2, ed al 7,49% per la classe 13); al contrario, non risulta raggiunto voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle restanti classi: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10- 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17; non risulta verificata inoltre la seconda condizione alternativa di cui all'art. 109, comma 5, CCII (“se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe”) atteso che nelle classi 6 – 7 – 8 è stato espresso voto unanime contrario e nelle altre non è stato espresso voto da parte del 50% degli aventi diritto”.
In data 14 luglio 2025 il debitore ha presentato la richiesta di accertamento delle condizioni per l'applicazione del secondo comma dell'art. 112 CCII, ossia del c.d. cross-class-cram-down, o ristrutturazione trasversale.
Il commissario giudiziale ha predisposto un'informativa ai sensi della suddetta norma, depositata in data 16 luglio 2025, in cui, esaminati i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d), ha ritenuto che ricorrano i presupposti per l'applicazione della ristrutturazione trasversale.
In data 19 settembre 2025 l'Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale III di Roma, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha presentato opposizione all'omologazione ex art. 112 co.4
CCII, eccependo la convenienza della proposta.
In data 29 settembre 2025 si è svolta, dinanzi al Giudice delegato, l'udienza di cui all'art. 48 co. 1
CCII.
2. In primo luogo, visto l'art. 112 co. 1 CCII, accerta il Tribunale: la regolarità della procedura;
l'ammissibilità della proposta;
la corretta formazione delle classi;
la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
che il piano non è privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza; la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. A tale proposito, prende atto il Tribunale dell'attestazione redatta ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII, in cui, nell'esaminare i valori dell'attivo e passivo patrimoniale alla data di riferimento dell'8 agosto 2024, il professionista indipendente ha rilevato la corretta tenuta della contabilità aziendale e la veridicità dei valori da essa risultanti, oltre ad aver riconosciuto la
2 sostenibilità e la fattibilità del piano. Le considerazioni svolte sono sorrette da solida motivazione e ben ancorate alla documentazione versata in atti.
3. Dato atto che la votazione, svoltasi regolarmente nei termini e secondo le modalità indicate dal
Giudice delegato, non consente l'omologazione del piano ex art. 109 CCII, accerta il Tribunale che ricorrono i presupposti di cui all'art. 112 co.
2. CCII per i motivi appresso esposti.
3.1 Quanto alla lettera a) della citata norma, il requisito previsto si intende rispettato. Come evidenziato dal commissario giudiziale, la società ricorrente ha stimato, in conformità a quanto disposto dall'art. 84, sesto comma, CCII, il valore di liquidazione (572.573 euro), prevedendone la destinazione nel rispetto del principio della priorità assoluta (absolute priority rule).
Segnatamente, è stato previsto che spese ed oneri prededucibili siano soddisfatti al 100,00% così come i crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. – lavoratori. Il valore di liquidazione, dunque, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione.
3.2. Venendo al requisito di cui alla lettera b), si osserva che la componente eccedente, data dai flussi della continuità - presenti solo nell'ipotesi concordataria -, pari ad € 861.859,00 è stata ripartita tra i creditori nel rispetto del principio della priorità relativa (relative priority rule), in modo da garantire ai creditori degradati in chirografo, ivi inclusi quelli dissenzienti, un trattamento pari a quello riservato ai creditori di pari grado e più favorevole rispetto a quelli di grado inferiore. Ciò, tenendo presente la gerarchia dei privilegi stabilita dall'art. 2777 c.c. A tale proposito, si osserva che la tutela apprestata dalla lettera b) dell'art. 112 co. 2 CCII, come accennato, deve intendersi estesa dal legislatore limitatamente ai creditori privilegiati degradati e non ai creditori chirografari ab origine.
Tale lettura della norma è imposta dalla terminologia a cui il legislatore fa ricorso, e, segnatamente, al riferimento al “grado” del credito, termine non compatibile con il credito in chirografo
(contraddistinto dal “rango”).
La parte ricorrente ha comunque inteso apprestare la garanzia in questione anche ai creditori chirografari ab origine, prevedendo: 1) crediti Privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. degradati a chirografo - al 95,00% - classe 1; 2) crediti Privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 c.c. degradati a chirografo
- al 70,00% - classe 2; 3) crediti assistiti da escussione garanzia L. 662/96 al 13,00%; 4) CP_1 crediti Privilegiati ex art. 2753 c.c. degradati a chirografo - al 12,00% - classe 3; 5) crediti RN
Priv. per IVA di rivalsa 2758 n. 2 c.c. degradati a chirografo - al 11,50% - classe 4; 6) crediti
Privilegiati ex art. 2754 c.c. degradati a chirografo - al 11,00% - classe 5; 7) crediti Privilegiati ex art. 2752 co. 1 c.c. degradati a chirografo - al 10,50% - classe 6; 8) crediti Privilegiati ex art. 2752 co. 2
c.c. degradati a chirografo - al 10,00% - classe 7; 9) crediti Privilegiati ex art. 2752 co. 3 c.c. degradati a chirografo - al 9,50% - classe 8; 10) crediti RN Priv. ex art 2752 c.c. grado 20-accise degradati
3 a chirografo - al 9,00% - classe 9; 11) crediti Privilegiati ex art 2752 c.c. grado 20-accise degradati a chirografo - al 9,00% - classe 10; 12) crediti Chirografari al 7,49% - classe 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
16 - 17.
Da quanto sopra, emerge come le classi dissenzienti (diverse dalle classi 1-2 e 13) riceveranno un trattamento migliore, o uguale, rispetto ai crediti di grado inferiore.
3.3 Quanto al requisito di cui alla lettera c), lo stesso si intende integrato.
Come evidenziato dal curatore nella propria relazione, dall'esame del piano risulta che nessun creditore riceverà un beneficio superiore all'importo del credito vantato. Gli importi destinati ai creditori non superano il 100% del relativo credito.
3.4 Quanto, infine, alla lettera d), fermo che la proposta non è stata approvata dalla maggioranza delle classi, si ribadisce che il voto favorevole è stato espresso dalle classi 1,2 (crediti privilegiati degradate in chirografo) e 13 (crediti chirografari ab origine).
Le classi 1 e 2 (ipotesi di cui alla lett. d) n. 1), risultano formate da creditori privilegiati degradati in chirografo, per i quali la proposta concordataria prevede un soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti (ipotesi di cui alla lett. d) n. 1). Tali classi, nell'ipotesi in cui il valore eccedente quello di liquidazione fosse distribuito secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione di cui agli artt. 2777 e 2778 c.c., risulterebbero soddisfatte integralmente (ipotesi di cui alla lett. d) n. 2).
Il requisito, pertanto, si intende rispettato.
4. Accertata la sussistenza dei requisiti che consentirebbero il ricorso al cross-class cram down, trattandosi di un concordato in continuità aziendale, deve essere vagliata l'opposizione ex art. 48 co.
2 CCII spiegata dall'Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale III di Roma.
Si premette che l'opposizione risulta ritualmente depositata nel termine di dieci giorni prima l'udienza del 29 settembre 2025 (fissata dal Tribunale ex art. 48co. 1 CCII), ossia in data 19 settembre 2025. I termini devono infatti essere computati secondo il criterio ordinario dies a quo non computator est.
Venendo al merito, osserva il Tribunale che nel piano di concordato si prevede la degradazione in chirografo, a norma dell'art. 84, comma 5, CCII, anche dei crediti erariali e, in particolare, quelli fiscali. Questi ultimi, facenti capo alla qui difesa Agenzia delle entrate, vengono così ripartiti: a) i crediti muniti del privilegio di cui all'art. 2752, I comma, cod. civ. sono inseriti nella Parte_2 con una percentuale di soddisfo pari al 10,50% ed equivalente a € 102.700,00; b) i crediti muniti del privilegio di cui all'art. 2752, II comma, cod. civ. vengono inseriti nella successiva con Parte_2 previsione di un soddisfo del 10,00%, pari a € 70.199,00; c) gli ulteriori crediti privilegiati ex art. 2752 cod. civ., corrispondenti a somme dovute a titolo di accise sui carburanti, rientrano invece nella
CLASSE X, con soddisfazione del 9,00%, corrispondente a € 89,00.
4 Come evidenziato dall'opponente, pertanto, viene offerto un importo globale di € 172.988,00, pari al
10,29% della complessiva esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione fiscale, stimata dalla proponente in € 1.681.068,00.
Relativamente a tale offerta, la parte opponente eccepisce: 1) l'obiettiva incertezza e inaffidabilità dei flussi che, in tesi, dovrebbero ricavarsi dalla “continuità aziendale diretta”, circoscritta al solo ramo d'azienda “Cava”; tali flussi sarebbero fondati su impegno assunto dalle società del
[...]
che non presenterebbe alcuna vincolatività giuridica, non essendosi tradotto in un atto o in Parte_3 una dichiarazione;
2) che non risulterebbero previste adeguate garanzie patrimoniali né appostati fondi rischi volti a far fronte a eventuali sopravvenienze negative;
3) riguardo alla ritenuta maggiore convenienza, per i creditori, ivi compreso il Fisco, della proposta concordatario rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, sottolinea che né la società proponente né l'esperto attestatore né il commissario giudiziale avrebbero fornito ragioni idonee a escludere la possibilità di una cessione “in blocco” dell'azienda o di singoli rami aziendali in sede liquidatoria;
4) la rappresentazione contabile, all'interno del piano, di un valore attivo denominato “avviamento del piano di ristrutturazione”, stimato in € 997.907,00, con conseguente emersione, già alla data del 30 giugno 2025, di un patrimonio netto attivo della società di € 163.011,00; a parere dell'opponente, una simile rappresentazione contabile non sarebbe corretta, costituendo una deroga alle regole di redazione dei bilanci fissate dall'art. 2423 c.c., e consentirebbe in sostanza di evitare l'applicazione degli artt. 2482- bis, 2482-ter e 2484 c.c.
Ebbene, le doglianze articolate (incertezza dei flussi previsti dal piano, mancanza di garanzie, mancata idonea giustificazione della maggiore convenienza rispetto alla cessione in blocco) vertono su un principale errore di fondo da parte dell'opponente, ossia che l'impegno assunto dalle società del non presenterebbe “alcuna vincolatività giuridica, non essendosi tradotto in Parte_3 un atto o in una dichiarazione”.
Evidenzia allora il Tribunale che è stato versato in atti, in data 18 dicembre 2024, un documento denominato “Impegno irrevocabile a supportare la proposta e il piano di concordato”, con cui le società del , per il tramite del sottoscrittore legale rappresentante, assumono Parte_3 formalmente un impegno irrevocabile di garantire un quantitativo minimo di ordini di trasporto per un volume d'affari rilevante e pari a quello indicato nel piano. Tale impegno è sottoposto a due condizioni sospensive: 1) la pendenza del presente procedimento;
2) l'omologazione, in via definitiva, della proposta di concordato.
Alla luce di quanto sopra, dovendosi ritenere che l'impegno assunto sia vincolante giuridicamente, viene meno la fondatezza di quanto osservato dall'opponente sotto i profili in questione. Peraltro, sotto lo specifico aspetto della convenienza del piano, tenuto conto che l'impegno vincolante
5 decadrebbe con la mancata omologazione del concordato, e con essa il volume d'affari, è evidente che la cessione in blocco dell'azienda, in stato di incapienza, ne risentirebbe, come ben illustrato nella relazione ex art. 87 co.2 CCII, che non resta in alcun modo intaccata dalle eccezioni sollevate.
A quanto sopra si aggiunga, con particolare riferimento alla questione della carenza di garanzie, che la società ha predisposto un “Fondo rischi generico” (avente natura chirografaria), pari all'importo complessivo di Euro 87.028,00, funzionale a far fronte al pagamento delle maggiori somme (allo stato non note né prevedibili) che dovessero emergere nella fase esecutiva del piano integrato.
Alla luce di quanto sopra e, segnatamente, del suddetto errore di fondo che ha mosso l'opponente a contestare il piano, ritiene il Tribunale che non si renda necessaria una perizia di stima del complesso aziendale.
Rispetto all'eccezione di cui al punto 4), si osserva che, ferma l'attestata regolarità dei bilanci redatti, deve tenersi conto che l'accesso a una procedura concorsuale da sovraindebitamento rende conclamata la presenza di perdite e uno stato di incapienza da parte dell'istante. Le norme richiamate dall'opponente (artt. 2482-bis, 2482-ter e 2484 c.c.) afferiscono alla diversa ipotesi in cui non sia stato richiesto l'accesso alla procedura concorsuale.
Con particolare riferimento alla soddisfazione del creditore opponente in misura non inferiore al valore di liquidazione, si osserva quanto segue.
È necessario partire dalla premessa che i privilegi di cui l'opponente (odierno creditore degradato in chirografo) beneficerebbe sono quelli di cui all'art. 2752 c.c. commi 1 e 2, regolati secondo il regime di prelazione dell'art. 2778 c.c. Dunque, in ragione del valore attestato dell'azienda (che sarebbe fortemente compromesso dall'eventuale venir meno dell'impegno del e della Parte_3 formazione delle classi (rispettosa della disciplina dei privilegi), risulta evidente la soddisfazione del creditore in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione.
5. Alla luce di quanto sopra esposto, e, segnatamente, della sussistenza dei requisiti per la ristrutturazione trasversale e del superamento delle eccezioni sollevate dall'opponente ex art. 48 co.
2 CCII, visto l'art. 112 commi 2 e 3 CCII, ritiene il Tribunale di omologare il concordato in continuità aziendale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 48, 112 e 118 CCII,
1) rigetta l'opposizione proposta dall di Roma Parte_4 per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato;
2) omologa il piano di concordato in continuità aziendale, come integrato e modificato nel corso del procedimento e da ultimo con memoria depositata in data 29 maggio 2025, proposto da
[...]
[...
[...] con sede legale in AN DO (codice fiscale ) con Parte_5 P.IVA_1 ricorso depositato in data 8 agosto 2024;
3) riserva la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato, su indicazione da parte del commissario giudiziale di una rosa di creditori tra quelli più rappresentativi;
4) dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società in concordato, quest'ultima consegni al commissario giudiziale, sino all'adempimento del concordato i bilanci d'esercizio entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
5) dispone che la società consegni al commissario giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta sullo stato di avanzamento del piano concordatario;
6) dispone che la società informi prontamente per iscritto il commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
7) dispone che la società informi prontamente per iscritto il commissario di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione e della compagine sociale;
8) dispone che il commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art.119 CCII qualora non valutino di attivarsi direttamente;
9) stabilisce che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate,
a cura del legale rappresentante, in libretti di deposito indicanti il nominativo del beneficiario;
10) dispone che il commissario giudiziale:
- sorvegli l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al giudice e al comitato dei creditori ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
per tali fini il commissario giudiziale è autorizzato a effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione diretta dell'attività di impresa, con facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali;
- rediga ogni sei mesi, successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmetta ai creditori;
Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9; ai fini del miglior assolvimento degli obblighi informativi di cui sopra, il commissario giudiziale ha facoltà di:
- compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo, ai libri sociali e alle scritture contabili;
assistere alle sedute degli organi sociali;
7 - riserva al G.D. il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
Dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 48 comma 5 CCII, notificata, a cura del Cancelleria, alla ricorrente e al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese competente ai fini della sua iscrizione, nonché comunicata al commissario giudiziale, che curerà la comunicazione ai creditori.
Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via teams in data 14 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
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