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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/05/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1219/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1219/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.04.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in MA (CS), via delle Rose n. 7 e rappresentato e difeso, giusta procura digitale in atti, dall'avv. Teresa PIRILLO (c.f. pec: con C.F._2 Email_1 studio in MA (CS), via Dogana, 258/B
e
(c.f. , nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._3
MA (CS), via Monte Bianco, 36 e rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'avv.
Roberta PROCOPIO (C.F. , pec: con C.F._4 Email_2 studio in MA (CS), via Dogana, 251/B
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. depositato il 5.12.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni, contratto in MA (Cs) in data
4.09.2023 e regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 58, anno 2003, parte II, serie A, rilevando che dalla loro unione sono nati due figli e precisamente in data 31.08.2006 ed in data 31.05.2010 . Per_1 Per_2
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente hanno adito il Tribunale di
Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con decreto n. 3119/2014 del 27.05.2014;
- di non essersi più riconciliati e di essere venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra loro.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero in data 11.03.2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto n. 3119/2014 del 27.05.2014 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra e Parte_1 che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Parte_2
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in MA (CS), alla Via Monte Bianco, 36. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Il padre ha diritto di vedere e tenere con se il proprio figlio nei seguenti periodi ed alle seguenti modalità: due pomeriggi a settimana, compatibilmente con gli orari scolastici nonché con gli orari di lavoro dello stesso;
a settimane alterne, dalle ore 16:00 di sabato, fino alle 21:00 di domenica;
durante le ferie estive terrà con se il figlio per un periodo di quindici giorni consecutivi da concordarsi con la madre;
le festività ricorrenti verranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre. Qualora uno dei genitori dovesse allontanarsi dall'attuale luogo di residenza, il periodo di visita potrà essere concentrato nei periodi in cui sarà possibile effettuarlo, secondo le nuove eSIenze dei coniugi medesimi, garantendo, comunque, la permanenza presso il padre di almeno un fine settimana al mese, nonché di quindici giorni consecutivi nel periodo delle ferie estive.
- Assegnare la casa familiare sita in MA (CS), alla Via Monte Bianco, 36 alla SI.ra
, con ogni arredo e pertinenza, che la abiterà unitamente ai figli. Parte_2
2
- Al momento dell'allontanamento dei figli dalla casa coniugale la SI.ra potrà Parte_2 continuare a viverci, dietro corresponsione di una indennità di occupazione che i coniugi concorderanno facendo riferimento ai prezzi di mercato.
- Il SI. , s'impegna a versare alla SI.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento per entrambi i figli e , sino a quando questi ultimi non avranno Per_1 Per_2 raggiunto l'indipendenza economica, la somma di euro 300,00 (euro trecento/00) mensili, somma che sarà versata entro i primi cinque giorni del mese sul c/c postale intestato alla SI.ra
, contraddistinto dal seguente codice IBAN [...], e Parte_2 che verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno per come previste dalle linee guida adottate dal Tribunale di Paola in data 07.11.2017; l'assegno unico verrà percepito unicamente dalla SI.ra . Parte_2
- I coniugi invece rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco.
Tali condizioni risultano, altresì, ribadite ed integrate dal piano genitoriale, sottoscritto da entrambi i genitori e depositato in data 1 aprile 2025, che per completezza si riporta di seguito:
3 4 5 Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1219/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni, contratto in MA (Cs) in data 4.09.2023 da Parte_1
e e regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Parte_2 comune al n. 58, anno 2003, parte II, serie A;
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di MA (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di MA (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola nella camera di conSIlio dell'8 aprile 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1219/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.04.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in MA (CS), via delle Rose n. 7 e rappresentato e difeso, giusta procura digitale in atti, dall'avv. Teresa PIRILLO (c.f. pec: con C.F._2 Email_1 studio in MA (CS), via Dogana, 258/B
e
(c.f. , nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._3
MA (CS), via Monte Bianco, 36 e rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'avv.
Roberta PROCOPIO (C.F. , pec: con C.F._4 Email_2 studio in MA (CS), via Dogana, 251/B
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. depositato il 5.12.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni, contratto in MA (Cs) in data
4.09.2023 e regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 58, anno 2003, parte II, serie A, rilevando che dalla loro unione sono nati due figli e precisamente in data 31.08.2006 ed in data 31.05.2010 . Per_1 Per_2
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente hanno adito il Tribunale di
Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con decreto n. 3119/2014 del 27.05.2014;
- di non essersi più riconciliati e di essere venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra loro.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero in data 11.03.2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto n. 3119/2014 del 27.05.2014 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra e Parte_1 che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Parte_2
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in MA (CS), alla Via Monte Bianco, 36. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Il padre ha diritto di vedere e tenere con se il proprio figlio nei seguenti periodi ed alle seguenti modalità: due pomeriggi a settimana, compatibilmente con gli orari scolastici nonché con gli orari di lavoro dello stesso;
a settimane alterne, dalle ore 16:00 di sabato, fino alle 21:00 di domenica;
durante le ferie estive terrà con se il figlio per un periodo di quindici giorni consecutivi da concordarsi con la madre;
le festività ricorrenti verranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre. Qualora uno dei genitori dovesse allontanarsi dall'attuale luogo di residenza, il periodo di visita potrà essere concentrato nei periodi in cui sarà possibile effettuarlo, secondo le nuove eSIenze dei coniugi medesimi, garantendo, comunque, la permanenza presso il padre di almeno un fine settimana al mese, nonché di quindici giorni consecutivi nel periodo delle ferie estive.
- Assegnare la casa familiare sita in MA (CS), alla Via Monte Bianco, 36 alla SI.ra
, con ogni arredo e pertinenza, che la abiterà unitamente ai figli. Parte_2
2
- Al momento dell'allontanamento dei figli dalla casa coniugale la SI.ra potrà Parte_2 continuare a viverci, dietro corresponsione di una indennità di occupazione che i coniugi concorderanno facendo riferimento ai prezzi di mercato.
- Il SI. , s'impegna a versare alla SI.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento per entrambi i figli e , sino a quando questi ultimi non avranno Per_1 Per_2 raggiunto l'indipendenza economica, la somma di euro 300,00 (euro trecento/00) mensili, somma che sarà versata entro i primi cinque giorni del mese sul c/c postale intestato alla SI.ra
, contraddistinto dal seguente codice IBAN [...], e Parte_2 che verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno per come previste dalle linee guida adottate dal Tribunale di Paola in data 07.11.2017; l'assegno unico verrà percepito unicamente dalla SI.ra . Parte_2
- I coniugi invece rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco.
Tali condizioni risultano, altresì, ribadite ed integrate dal piano genitoriale, sottoscritto da entrambi i genitori e depositato in data 1 aprile 2025, che per completezza si riporta di seguito:
3 4 5 Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1219/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni, contratto in MA (Cs) in data 4.09.2023 da Parte_1
e e regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Parte_2 comune al n. 58, anno 2003, parte II, serie A;
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di MA (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di MA (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola nella camera di conSIlio dell'8 aprile 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
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