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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 256/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 256/2023 r.g. promossa da:
(P.IVA / C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Massagli Parte_1 P.IVA_1
(CF: ) C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(P. IVA / C.F. , con il patrocinio dell'avv. Veronica Pepoli (Cod. Controparte_1 P.IVA_2
Fisc. ) CodiceFiscale_2
APPELLATA
*
Oggi 10 dicembre 2025, alle ore 12,26 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore
Dr. Paolo Masetti Consigliere con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dott.ssa Sonia Ricci nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv. Angelo Salerno in sostituzione dell'Avv. Massagli Per parte appellata nessuno compare.
Il Collegio invita l'unica parte presente alla discussione.
pagina 1 di 7 L'Avv. Salerno si riporta agli scritti difensivi ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 256/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore dott. Paolo Masetti Consigliere
ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 256/2023 promossa da:
(P.IVA / C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Massagli Parte_1 P.IVA_1
(CF: ) C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(P. IVA / C.F. , con il patrocinio dell'avv. Veronica Pepoli (Cod. Controparte_1 P.IVA_2
Fisc. ) CodiceFiscale_2
pagina 2 di 7 APPELLATA avverso la sentenza n. 720/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Lucca in data 08.07.2022
CONCLUSIONI
In data 10.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, nei limiti della propria competenza, in accoglimento della domanda, contrariis reiectis, - riformare la sentenza impugnata e per l'effetto condannare la parte convenuta a pagare sulla somma capitale già disposta in primo grado gli interessi moratori ai sensi del D.Lvo n. 231/2002 dalla data del dovuto (consegna della merce) a quella del saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre in favore dello scrivente avvocato antistatario”
Per parte appellata: “Si chiede il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del presente grado di giudizio oltre spese generali, IVA. e CAP”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione regolarmente notificato, (d'ora in poi, per brevità, Parte_1 anche solo conveniva in giudizio, innanzi questa Corte d'Appello, Pt_1 CP_1
(d'ora innanzi anche solo ), proponendo gravame avverso la sentenza n. 720/2022, CP_1 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata l'08.07.2022, che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 909/2019 – con CP_1 cui era stato ad essa intimato il pagamento, in favore di della somma di € 13.804,27 a Pt_1 titolo di corrispettivo ancora dovuto per la fornitura di materiale edile di cui alle fatture n. 4172 del 31/10/2018, n. 4606 del 30/11/2018, n. 4607 del 30/11/2018, n. 5003 del 29/12/2018, n.
390 del 04/02/2019 – condannando la medesima al pagamento della minor somma di € CP_1
13.668,12, “oltre interessi nella misura legale e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo”, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2. – Avverso tale sentenza ha proposto appello dolendosi del mancato riconoscimento Pt_1 degli interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002 sulla somma capitale.
In particolare, l'appellante ha rilevato che il tribunale aveva errato nel condannare al CP_1 pagamento degli “interessi nella misura legale e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo”, con ciò considerando il debito de quo come di valore e non di valuta.
Ha dedotto, al riguardo, che, vertendosi in materia di rapporti fra imprese commerciali, il tribunale avrebbe dovuto applicare gli interessi moratori ex D.lgs n. 231/2002, in luogo di quelli legali, facendo decorrere i medesimi non già dalla domanda giudiziale, ma dal dì del dovuto, ovvero dalla consegna della merce.
pagina 3 di 7 Per tali ragioni è stata formulata da richiesta di riforma della sentenza gravata in Pt_1 accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.1. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, l'integrale conferma.
2.2. – Con ordinanza del 25.03.2025, la Corte ha rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025.
2.3. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retro esteso verbale.
***
3. L'esame del gravame.
3.1. – L'appello è fondato e va accolto con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Il d.lgs n. 231/2002 ha introdotto, per il caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture nelle transazioni commerciali, una particolare forma di interessi, c.d. “moratori”, più elevati rispetto al saggio di interesse legale.
Lo scopo della normativa è quello di contenere ragionevolmente, in chiave di tutela del regolare svolgimento delle operazioni di mercato, il fenomeno dei ritardi nel pagamento delle obbligazioni di una transazione commerciale.
Gli interessi moratori, ai sensi del d.lgs n. 231/2002, successivamente modificato dal d.lgs
192/2012, sono stati introdotti in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, poi sostituita dalla
Direttiva 2011/7/UE, con funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al puntuale pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali.
Gli interessi moratori rappresentano, pertanto, una somma aggiuntiva che il debitore deve corrispondere al creditore in caso di ritardo nel pagamento di un debito commerciale. Questi interessi, invero, hanno lo scopo di scoraggiare i ritardi nei pagamenti, compensare il creditore per il danno subito a causa del ritardo ed incentivare il rispetto dei termini di pagamento concordati.
Secondo il d.lgs. n. 231/02 gli interessi moratori scattano automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
La decorrenza automatica degli interessi moratori è applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e le pubbliche amministrazioni, comunque denominate, che implichino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi. pagina 4 di 7 Anche la Suprema Corte ha chiarito che “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora
e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cassazione civile, sez. III, 05 Novembre 2024, n. 28413; Cassazione civile 19411 del
31.05.2019).
Quanto sopra si ricava univocamente dal testuale dato positivo, dal momento che l'art. 4, comma
1, del d.lgs. n. 231/2002 stabilisce che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
E' facilmente desumibile, pertanto, la portata innovativa di tale disciplina rispetto a quella ordinaria risultante dagli artt. 1219 e 1224 cod. civ. secondo cui “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali (art. 1224 comma I c.c.) e “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”
(art. 1219 comma I c.c.).
3.2. – Alla luce di quanto sopra esposto, vertendo pacificamente i rapporti inter partes in materia di transazioni commerciali, è indubbia l'applicabilità, al caso di specie, degli interessi di mora di cui al d.lgs n. 231/2002, non avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto per la CP_1 fornitura, da parte di del materiale edile oggetto delle fatture azionate in via monitoria. Pt_1
Ne consegue che ha errato il tribunale nel riconoscere, sulla somma capitale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, in luogo dei soli interessi moratori, così erroneamente trattando il debito di come di valore anziché di valuta. CP_1
3.2.1. – Ciò posto, non può essere condivisa la tesi dell'appellata (peraltro esposta, per la prima volta, solo nelle note di trattazione scritta depositate l'11.3.2025) che ha negato la spettanza di tali interessi sul presupposto che essi non sarebbero stati richiesti nella comparsa di costituzione e risposta depositata da in prime cure. Pt_1
Oltre a doversi ribadire la spettanza ex lege di tali interessi a prescindere da un'apposita istanza di parte, giova considerare che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva espressamente Pt_1 richiesto il pagamento, sulla somma capitale, degli “interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002 dal dì del dovuto a quello del saldo effettivo”.
Al riguardo, non rileva che, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, avesse concluso chiedendo solo il rigetto delle “avverse domande”, in quanto: “la Pt_1 richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta pagina 5 di 7 di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può pertanto essere pronunziata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere in vizio d'ultrapetizione” (cfr.
Cass. civ., n. 9021/2005).
In forza di tale principio, la domanda di rigetto dell'opposizione (e, quindi, di conferma del decreto ingiuntivo) conteneva implicitamente quella di condanna formulata in sede monitoria, ivi inclusi gli interessi moratori.
3.2.2. – Quanto, infine, alla decorrenza degli interessi, la stessa, in mancanza di previsioni contrattuali sul punto, deve essere determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs n.
231/2002 onde “Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.
Nella specie, si rientra nella previsione sub b) – e cioè trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci – non essendo certa la data di ricevimento della fattura.
4 – Pertanto, in accoglimento dell'appello, si impone la condanna di al pagamento in CP_1 favore di degli interessi moratori da calcolarsi sull'importo di € 13.668,12, con Pt_1 decorrenza dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della merce e sino al saldo effettivo.
5 – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 5.201,00- 26.000,00):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 921,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 922,00
Fase decisionale (valore minimo) € 956,00
pagina 6 di 7 Compenso tabellare: € 3.933,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per le fasi n. 3 e n. 4, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
720/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata l'08.07.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...] al pagamento, in favore di , degli interessi moratori ex dlgs. CP_1 Parte_2
n. 231/2002 sull'importo di € 13.668,12 nei termini di cui in motivazione;
2) condanna parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 382,50 per esborsi, in € 3.933,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 10.12.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
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Causa d'appello n.: 256/2023 r.g. promossa da:
(P.IVA / C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Massagli Parte_1 P.IVA_1
(CF: ) C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(P. IVA / C.F. , con il patrocinio dell'avv. Veronica Pepoli (Cod. Controparte_1 P.IVA_2
Fisc. ) CodiceFiscale_2
APPELLATA
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Oggi 10 dicembre 2025, alle ore 12,26 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore
Dr. Paolo Masetti Consigliere con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dott.ssa Sonia Ricci nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv. Angelo Salerno in sostituzione dell'Avv. Massagli Per parte appellata nessuno compare.
Il Collegio invita l'unica parte presente alla discussione.
pagina 1 di 7 L'Avv. Salerno si riporta agli scritti difensivi ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 256/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore dott. Paolo Masetti Consigliere
ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 256/2023 promossa da:
(P.IVA / C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Massagli Parte_1 P.IVA_1
(CF: ) C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(P. IVA / C.F. , con il patrocinio dell'avv. Veronica Pepoli (Cod. Controparte_1 P.IVA_2
Fisc. ) CodiceFiscale_2
pagina 2 di 7 APPELLATA avverso la sentenza n. 720/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Lucca in data 08.07.2022
CONCLUSIONI
In data 10.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, nei limiti della propria competenza, in accoglimento della domanda, contrariis reiectis, - riformare la sentenza impugnata e per l'effetto condannare la parte convenuta a pagare sulla somma capitale già disposta in primo grado gli interessi moratori ai sensi del D.Lvo n. 231/2002 dalla data del dovuto (consegna della merce) a quella del saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre in favore dello scrivente avvocato antistatario”
Per parte appellata: “Si chiede il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del presente grado di giudizio oltre spese generali, IVA. e CAP”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione regolarmente notificato, (d'ora in poi, per brevità, Parte_1 anche solo conveniva in giudizio, innanzi questa Corte d'Appello, Pt_1 CP_1
(d'ora innanzi anche solo ), proponendo gravame avverso la sentenza n. 720/2022, CP_1 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata l'08.07.2022, che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 909/2019 – con CP_1 cui era stato ad essa intimato il pagamento, in favore di della somma di € 13.804,27 a Pt_1 titolo di corrispettivo ancora dovuto per la fornitura di materiale edile di cui alle fatture n. 4172 del 31/10/2018, n. 4606 del 30/11/2018, n. 4607 del 30/11/2018, n. 5003 del 29/12/2018, n.
390 del 04/02/2019 – condannando la medesima al pagamento della minor somma di € CP_1
13.668,12, “oltre interessi nella misura legale e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo”, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2. – Avverso tale sentenza ha proposto appello dolendosi del mancato riconoscimento Pt_1 degli interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002 sulla somma capitale.
In particolare, l'appellante ha rilevato che il tribunale aveva errato nel condannare al CP_1 pagamento degli “interessi nella misura legale e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo”, con ciò considerando il debito de quo come di valore e non di valuta.
Ha dedotto, al riguardo, che, vertendosi in materia di rapporti fra imprese commerciali, il tribunale avrebbe dovuto applicare gli interessi moratori ex D.lgs n. 231/2002, in luogo di quelli legali, facendo decorrere i medesimi non già dalla domanda giudiziale, ma dal dì del dovuto, ovvero dalla consegna della merce.
pagina 3 di 7 Per tali ragioni è stata formulata da richiesta di riforma della sentenza gravata in Pt_1 accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.1. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, l'integrale conferma.
2.2. – Con ordinanza del 25.03.2025, la Corte ha rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025.
2.3. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retro esteso verbale.
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3. L'esame del gravame.
3.1. – L'appello è fondato e va accolto con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Il d.lgs n. 231/2002 ha introdotto, per il caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture nelle transazioni commerciali, una particolare forma di interessi, c.d. “moratori”, più elevati rispetto al saggio di interesse legale.
Lo scopo della normativa è quello di contenere ragionevolmente, in chiave di tutela del regolare svolgimento delle operazioni di mercato, il fenomeno dei ritardi nel pagamento delle obbligazioni di una transazione commerciale.
Gli interessi moratori, ai sensi del d.lgs n. 231/2002, successivamente modificato dal d.lgs
192/2012, sono stati introdotti in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, poi sostituita dalla
Direttiva 2011/7/UE, con funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al puntuale pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali.
Gli interessi moratori rappresentano, pertanto, una somma aggiuntiva che il debitore deve corrispondere al creditore in caso di ritardo nel pagamento di un debito commerciale. Questi interessi, invero, hanno lo scopo di scoraggiare i ritardi nei pagamenti, compensare il creditore per il danno subito a causa del ritardo ed incentivare il rispetto dei termini di pagamento concordati.
Secondo il d.lgs. n. 231/02 gli interessi moratori scattano automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
La decorrenza automatica degli interessi moratori è applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e le pubbliche amministrazioni, comunque denominate, che implichino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi. pagina 4 di 7 Anche la Suprema Corte ha chiarito che “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora
e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cassazione civile, sez. III, 05 Novembre 2024, n. 28413; Cassazione civile 19411 del
31.05.2019).
Quanto sopra si ricava univocamente dal testuale dato positivo, dal momento che l'art. 4, comma
1, del d.lgs. n. 231/2002 stabilisce che “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
E' facilmente desumibile, pertanto, la portata innovativa di tale disciplina rispetto a quella ordinaria risultante dagli artt. 1219 e 1224 cod. civ. secondo cui “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali (art. 1224 comma I c.c.) e “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”
(art. 1219 comma I c.c.).
3.2. – Alla luce di quanto sopra esposto, vertendo pacificamente i rapporti inter partes in materia di transazioni commerciali, è indubbia l'applicabilità, al caso di specie, degli interessi di mora di cui al d.lgs n. 231/2002, non avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto per la CP_1 fornitura, da parte di del materiale edile oggetto delle fatture azionate in via monitoria. Pt_1
Ne consegue che ha errato il tribunale nel riconoscere, sulla somma capitale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, in luogo dei soli interessi moratori, così erroneamente trattando il debito di come di valore anziché di valuta. CP_1
3.2.1. – Ciò posto, non può essere condivisa la tesi dell'appellata (peraltro esposta, per la prima volta, solo nelle note di trattazione scritta depositate l'11.3.2025) che ha negato la spettanza di tali interessi sul presupposto che essi non sarebbero stati richiesti nella comparsa di costituzione e risposta depositata da in prime cure. Pt_1
Oltre a doversi ribadire la spettanza ex lege di tali interessi a prescindere da un'apposita istanza di parte, giova considerare che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva espressamente Pt_1 richiesto il pagamento, sulla somma capitale, degli “interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002 dal dì del dovuto a quello del saldo effettivo”.
Al riguardo, non rileva che, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, avesse concluso chiedendo solo il rigetto delle “avverse domande”, in quanto: “la Pt_1 richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta pagina 5 di 7 di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può pertanto essere pronunziata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere in vizio d'ultrapetizione” (cfr.
Cass. civ., n. 9021/2005).
In forza di tale principio, la domanda di rigetto dell'opposizione (e, quindi, di conferma del decreto ingiuntivo) conteneva implicitamente quella di condanna formulata in sede monitoria, ivi inclusi gli interessi moratori.
3.2.2. – Quanto, infine, alla decorrenza degli interessi, la stessa, in mancanza di previsioni contrattuali sul punto, deve essere determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs n.
231/2002 onde “Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.
Nella specie, si rientra nella previsione sub b) – e cioè trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci – non essendo certa la data di ricevimento della fattura.
4 – Pertanto, in accoglimento dell'appello, si impone la condanna di al pagamento in CP_1 favore di degli interessi moratori da calcolarsi sull'importo di € 13.668,12, con Pt_1 decorrenza dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della merce e sino al saldo effettivo.
5 – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 5.201,00- 26.000,00):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 921,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 922,00
Fase decisionale (valore minimo) € 956,00
pagina 6 di 7 Compenso tabellare: € 3.933,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per le fasi n. 3 e n. 4, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2
720/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata l'08.07.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...] al pagamento, in favore di , degli interessi moratori ex dlgs. CP_1 Parte_2
n. 231/2002 sull'importo di € 13.668,12 nei termini di cui in motivazione;
2) condanna parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 382,50 per esborsi, in € 3.933,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 10.12.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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