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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 813/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Reggio Di Calabria - Ufficio Tributi 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015252544000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015252544000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015252544000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015252544000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015252544000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente, Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, impugnando l'intimazione di pagamento n. 034-2024-9015252544-000, notificata il 4/1/2025, limitatamente alle cartelle nn. 034-2016-0021859338-000 (ente impositore Regione Calabria, per tassa automobilistica annualità 2011 – 2012) e 034-2023-0007287929-000 (ente impositore Comune di Reggio Calabria, relativa a TARI annualità 2014), nonché agli avvisi di accertamento nn. 0190572021 (ente impositore Comune di
Reggio Calabria, relativa a TARI annualità 2015) e 0402712021 (ente impositore Comune di Reggio Calabria, relativa a TARI annualità 2016). Ha eccepito la prescrizione del credito riportato nella cartella n.
034-2016-0021859338-000 già rilevata nella sentenza n. 48/2025 di questa Corte e lo sgravio riguardo alle richieste del Comune di Reggio Calabria per TARI anni 2014 – 2015 e 2016. Ha concluso come da pagine
4 e 5 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON, contestando gli assunti attorei e concludendo come da pagina 8 della memoria.
Si è costituita la Regione Calabria, contrastando le eccezioni della ricorrente e concludendo come da memoria in atti.
Non si è costituito il Comune di Reggio Calabria.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa a sostegno delle sue argomentazioni.
La Corte in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Risulta dagli atti di causa che, nella sentenza n. 48/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, è stata dichiarata la prescrizione del credito riportato nella cartella n. 034-2016-0021859338-000 (tassa automobilistica annualità 2011 – 2012).
Non vi è traccia di impugnazione avverso la predetta decisione e, pertanto, deve ritenersi fondata sul punto l'eccezione del contribuente.
Quest'ultimo ha anche documentato che il Comune di Reggio Calabria, in data 26/5/2023, ha emesso il provvedimento di sgravio totale prot. 26/05/2023.0125356.U, in virtù del quale sono state annullate tutte le richieste formulate avverso il Ricorrente_1 per la TARI relativa alle annualità dal 2013 al 2023, “considerato che il vizio denunciato dall'istante appare fondato in esito alla documentazione presentata. Dato atto che il contribuente si è trasferito in altro Comune nell'anno 2010 e, nel territorio comunale di Reggio Calabria, non ha mai posseduto fabbricati …”.
Pertanto, è da ritenere fondata anche l'eccezione del ricorrente in ordine alla cartella n.
034-2023-0007287929-000 (ente impositore Comune di Reggio Calabria, relativa a TARI annualità 2014), nonché agli avvisi di accertamento nn. 0190572021 (ente impositore Comune di Reggio Calabria, relativa a TARI annualità 2015) e 0402712021 (ente impositore Comune di Reggio Calabria, relativa a TARI annualità
2016).
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite sono da porre a carico dell'Agente di riscossione e del Comune di Reggio Calabria, mentre vanno compensate le spese con la Regione Calabria, in quanto l'ente locale non era stato parte processuale giudizio conclusosi con la sentenza n. 48/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n.
034-2024-9015252544-000, limitatamente alle cartelle nn. 034-2016-0021859338-000 e 034-2023-0007287929-000 nonché agli avvisi di accertamento nn. 0190572021 e 0402712021;
b) dichiara che il contribuente nulla deve all'Agenzia delle Entrate – ON (e, per esso, agli enti impositori) in relazione ai crediti riportati nelle cartelle nn. 034-2016-0021859338-000 e
034-2023-0007287929-000 nonché negli avvisi di accertamento nn. 0190572021 e 0402712021;
c) condanna l'Agenzia delle Entrate – ON ed il Comune di Reggio Calabria al pagamento in favore del contribuente delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per ciascuno degli enti (complessivi € 600,00), oltre
IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario;
d) compensa le spese di lite tra il ricorrente e la Regione Calabria.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Reggio Di Calabria - Ufficio Tributi 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015252544000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015252544000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015252544000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015252544000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015252544000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente, Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, impugnando l'intimazione di pagamento n. 034-2024-9015252544-000, notificata il 4/1/2025, limitatamente alle cartelle nn. 034-2016-0021859338-000 (ente impositore Regione Calabria, per tassa automobilistica annualità 2011 – 2012) e 034-2023-0007287929-000 (ente impositore Comune di Reggio Calabria, relativa a TARI annualità 2014), nonché agli avvisi di accertamento nn. 0190572021 (ente impositore Comune di
Reggio Calabria, relativa a TARI annualità 2015) e 0402712021 (ente impositore Comune di Reggio Calabria, relativa a TARI annualità 2016). Ha eccepito la prescrizione del credito riportato nella cartella n.
034-2016-0021859338-000 già rilevata nella sentenza n. 48/2025 di questa Corte e lo sgravio riguardo alle richieste del Comune di Reggio Calabria per TARI anni 2014 – 2015 e 2016. Ha concluso come da pagine
4 e 5 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON, contestando gli assunti attorei e concludendo come da pagina 8 della memoria.
Si è costituita la Regione Calabria, contrastando le eccezioni della ricorrente e concludendo come da memoria in atti.
Non si è costituito il Comune di Reggio Calabria.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa a sostegno delle sue argomentazioni.
La Corte in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Risulta dagli atti di causa che, nella sentenza n. 48/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, è stata dichiarata la prescrizione del credito riportato nella cartella n. 034-2016-0021859338-000 (tassa automobilistica annualità 2011 – 2012).
Non vi è traccia di impugnazione avverso la predetta decisione e, pertanto, deve ritenersi fondata sul punto l'eccezione del contribuente.
Quest'ultimo ha anche documentato che il Comune di Reggio Calabria, in data 26/5/2023, ha emesso il provvedimento di sgravio totale prot. 26/05/2023.0125356.U, in virtù del quale sono state annullate tutte le richieste formulate avverso il Ricorrente_1 per la TARI relativa alle annualità dal 2013 al 2023, “considerato che il vizio denunciato dall'istante appare fondato in esito alla documentazione presentata. Dato atto che il contribuente si è trasferito in altro Comune nell'anno 2010 e, nel territorio comunale di Reggio Calabria, non ha mai posseduto fabbricati …”.
Pertanto, è da ritenere fondata anche l'eccezione del ricorrente in ordine alla cartella n.
034-2023-0007287929-000 (ente impositore Comune di Reggio Calabria, relativa a TARI annualità 2014), nonché agli avvisi di accertamento nn. 0190572021 (ente impositore Comune di Reggio Calabria, relativa a TARI annualità 2015) e 0402712021 (ente impositore Comune di Reggio Calabria, relativa a TARI annualità
2016).
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite sono da porre a carico dell'Agente di riscossione e del Comune di Reggio Calabria, mentre vanno compensate le spese con la Regione Calabria, in quanto l'ente locale non era stato parte processuale giudizio conclusosi con la sentenza n. 48/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n.
034-2024-9015252544-000, limitatamente alle cartelle nn. 034-2016-0021859338-000 e 034-2023-0007287929-000 nonché agli avvisi di accertamento nn. 0190572021 e 0402712021;
b) dichiara che il contribuente nulla deve all'Agenzia delle Entrate – ON (e, per esso, agli enti impositori) in relazione ai crediti riportati nelle cartelle nn. 034-2016-0021859338-000 e
034-2023-0007287929-000 nonché negli avvisi di accertamento nn. 0190572021 e 0402712021;
c) condanna l'Agenzia delle Entrate – ON ed il Comune di Reggio Calabria al pagamento in favore del contribuente delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per ciascuno degli enti (complessivi € 600,00), oltre
IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario;
d) compensa le spese di lite tra il ricorrente e la Regione Calabria.