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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G 1074/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesca Vullo Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa DA (C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Mario Walter Fassio (C.F. , Paoloemenuele Fassio C.F._1
( ) e AR GA (CF ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il cui studio in Brescia, Via Aurelio Saffi n 5, APPELLANTE
CONTRO
, ex socio di OG s.r.l., (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._4 dall'avv. Massimo De Vincenzo (C.F. ), ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_5 presso il cui studio in Milano, Piazzetta Guastalla n. 11 APPELLATO
Conclusioni delle parti: Per Parte_1 Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 2.3.2025 n. 1776/2025 ord.: Preliminarmente - ai sensi dell'art. 283 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
In principalità - in cumulativo o alternativo accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo d'appello accertare e dichiarare, in completa riforma della sentenza di primo grado, che nulla Parte_1 è tenuta a pagare a controparte a titolo di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito, con condanna di parte appellata a restituire quanto riscosso in esecuzione della pronuncia di primo grado. Spese dei due gradi di giudizio rifuse. In subordine - in accoglimento del quinto motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare al risarcimento del danno nei limiti del giusto e del provato e dei costi Parte_1 effettivamente necessari per l'emenda dei vizi, con ripetizione di quanto eventualmente pagato in supero in esecuzione della sentenza di prime cure pagina 1 di 9 In via istruttoria - si insiste nella richiesta di integrazione della consulenza tecnica sui seguenti punti: a) effettuare prove di strappo per verificare la resistenza al distacco offerto dalle piastrelle a distanza di tre anni dalla fine lavori al fine di escludere la necessità di sostituzione integrale;
b) verificare la fattibilità di un intervento conservativo per la pavimentazione della terrazza, laddove le piastrelle risuonano “a vuoto” solo in prossimità dei bordi c) accertare con apposito “carotaggio” la stratigrafia del supporto di posa e la sua idoneità in relazione al lamentato distacco. d) valutare i costi di un intervento di eliminazione dei vizi conservativo della pavimentazione tutt'ora aggrappata al supporto.”
Per , CP_1 Controparte_2 Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, preliminarmente in rito:- disporre, in virtù di quanto previsto agli artt. 348 bis, primo comma c.p.c. e 350, terzo comma c.p.c., la discussione orale della controversia ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., vista la manifesta infondatezza del gravame interposto e in considerazione che il contrasto giurisprudenziale è stato definitivamente risolto dalla sentenza Cass. SS.UU. n. 19750/2025; nel merito:- accertare e dichiarare la manifesta infondatezza in fatto e in diritto delle domande dell'appellante, respingendole e confermando integralmente la pronuncia del Giudice di prime cure n. 1776/2025 emessa dalla settima sezione civile del Tribunale di Milano, dott.ssa Novelli, in data 2 marzo 2025, pubblicata in pari data e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, resa al termine della controversia R.G. 11354/2024. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da distrarsi in favore dal sottoscritto difensore ex art 93 c.p.c SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito e per semplicità solamente “OG”) conveniva in giudizio Parte_2
(di seguito e per semplicità solamente ) chiedendo al Parte_1 Parte_1
Tribunale di Milano di dichiarare in via principale la responsabilità della convenuta ex art. 1667 e 1668 c.c. , in subordine ex art 1669 c.c., e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento del danno pari ad € 73.855,78, oltre spese di CTP e C.T.U. relative al procedimento di A.T.P.. A sostegno delle proprie domande, l'attrice esponeva:
- che in data 25.05.2020, aveva commissionato alla società Fratus Srl l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile di cui era proprietaria, e alla società “la fornitura e Parte_1 posa delle ceramiche di tutte le opere di pavimentazione e rivestimento di tutti gli appartamenti, comprensivi di balconi e terrazzi”;
- che, venduti gli appartamenti a terzi, si era verificato il parziale distaccamento delle piastrelle di tutti i balconi e del terrazzo, tanto che in data 19.04.2022 uno dei proprietari degli appartamenti le denunciava il suddetto vizio;
- di aver prontamente segnalato a Fratus S.r.l. e a la denuncia ricevuta e che, fallite le Parte_1 trattative volte a trovare un componimento bonario della controversia, instaurava ex art 696 c.p.c. un procedimento di A.T.P. nei confronti di di Parte_1 Parte_3
- che la C.T.U. esperita in sede di A.T.P. imputava il distacco delle piastrelle all'operato di che non aveva correttamente provveduto alla posa della pavimentazione (secondo la Parte_1 norma UNI 11493), quantificando il relativo danno in € 73.855,78. 1 Nonché nei confronti dei terzi chiamati , ALLIANZ s.p.a., PAVI Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 pagina 2 di 9 costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande attoree e ne chiedeva Parte_1
l'integrale rigetto. In particolare, richiamava le osservazioni alla C.T.U. svolte dal proprio CTP e imputava i vizi riscontrati all'operato di ossia la società a cui aveva subappaltato le CP_7 lavorazioni relative alla posa delle pavimentazioni, e nei confronti della quale richiedeva l'estensione del contraddittorio.
Il Tribunale di Milano, respinta la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti di CP_4 ed acquisito il fascicolo di A.T.P., con sentenza n. 1776/2025 del 2.03.2025, ha accolto le domande attoree. Nel premettere che le opere erano state completate, e gli appartamenti venduti, con conseguente applicazione della disciplina in materia di garanzia speciale per vizi e difetti ex artt. 1667,1668 c.c., richiamandosi integralmente alle conclusioni rese in sede di consulenza tecnica dal C.T.U., ritenuta esaustiva e pienamente attendibile, e resa a seguito di pieno contraddittorio con i c.t.p., ha accertato che le cause del distacco delle piastrelle dipendevano dalla non corretta posa (secondo la norma UNI 11493)2, escludendo una corresponsabilità del committente ex art 1227 c.c. in ragione della asserita scelta in ordine alla mancanza dei giunti di dilatazione.Nel ritenere necessario il rifacimento totale della pavimentazione al fine di porre rimedio alle difformità riscontrate, ha quantificato i costi delle opere rimediali in € 73.855,78, oltre iva e rivalutazione dalla data di deposito della C.T.U. alla data della sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, avendo qualificato la domanda di natura contrattuale e la obbligazione di risarcimento come di valore .
Avverso tale sentenza propone appello articolando cinque motivi di appello, Parte_1 chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, che possono sintetizzarsi come segue: . I. “Primo motivo : preliminarmente – nullità o inesistenza della notificazione della sentenza per il decorrere del termine breve di impugnazione ”: l'appellante eccepisce la nullità della notificazione della sentenza impugnata in quanto eseguita nell'interesse di OG che, tuttavia, risultava essere estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese antecedentemente la pubblicazione della sentenza stessa;
II. “Secondo motivo – estinzione del credito risarcitorio di OG Srl non accertato in sede di liquidazione ed antecedentemente al momento dell'estinzione della società – violazione art. 2495 cc”:l'appellante sostiene che la cancellazione della società OG dal registro delle imprese in pendenza di un giudizio risarcitorio, e la sua conseguente estinzione, avrebbe determinato la rinuncia al credito giudizialmente fatto valere, ancora incerto ed illiquido o, comunque, la sua inesigibilità; 2 Si riporta per completezza il passaggio rilevante della relazione ( p. 16) : “Le cause dei vizi e difetti rilevati sono riconducibili a. l'assenza di adesione tra colla e retro piastrella (ciò che provoca il distacco delle piastrelle dal supporto); b. il collante non è stato posato con la tecnica della “doppia spalmatura” come previsto dalla norma UNI 11493 (applicazione con spatola dentata sul massetto ed applicazione di colla con spatola piana sul retro piastrella); c. mancano i giunti di dilatazione/elastici sia perimetrali che intermedi/dove cambia la forma della superficie di posa (balcone/loggia). Tali giunti sono necessari per superfici superiori ai 9/10 mq come prescritto dalla norma UNI 11493; i giunti devono essere realizzati con del sigillante elastico. d. le dimensioni delle fughe pari a 3 mm in superficie sono inferiori a quanto prescritto dalla Norma UNI 11493” pagina 3 di 9 III. “Terzo motivo: Violazione degli artt. 1667, 1668 cc, nonché degli arti 2697 cc 1218 e 1223 cc in relazione all'art 112 cpc - mancanza di prova del danno patrimoniale lamentato da controparte”: l'appellante lamenta l'accoglimento della domanda risarcitoria in assenza di alcuna prova in ordine al concreto pregiudizio subito dalla committente sostenendo che, non essendo OG proprietaria dell'immobile affetto da vizi, e non avendo la stessa dimostrato la volontà dei proprietari degli appartamenti di rivalersi sulla stessa, non vantava alcun interesse proprio all'eliminazione dei vizi della pavimentazione e, comunque, al risarcimento dei danni;
IV. Quarto motivo: errata individuazione delle cause del parziale distacco dei rivestimenti e dunque della responsabilità conseguente – incompletezza dell'istruttoria”: l'appellate lamenta che il primo giudice ha erroneamente e immotivatamente escluso la necessità di integrare la C.T.U. espletata in sede di A.T.P., nonostante le considerazioni svolte dal proprio consulente avevano fatto emergere alcune lacune di analisi, che avrebbero richiesto ulteriori valutazioni, ciò avuto particolare riferimento all'assenza di correlazione causale tra la misura delle fughe (peraltro in linea con la normativa UNI 11493) e la mancanza di aggrappaggio al supporto;
V. “Quinto motivo: errata quantificazione dei costi di emenda stimati dal C.T.U.. violazione artt. 1223 e 1227 II c cc”: l'appellante lamenta la quantificazione dei costi così come operata dal C.T.U. (e recepita dal primo giudice) che, nonostante il solo parziale distaccamento delle piastrelle, ha erroneamente prospettato la necessità del completo rifacimento delle pavimentazioni: necessità che peraltro sarebbe stata esclusa ove fossero state effettuate le c.d. “prove di strappo”.
costituendosi, nel contraddire le avversarie deduzioni, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Nelle more l'appellante ha presentato ricorso ex art. 351 c.p.c., rigettato dalla Corte con ordinanza del 20.06.2025.
Nella prima udienza di trattazione del 2.10.2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 20.11.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, per le ragioni che seguono, deve essere Parte_1 integralmente rigettato.
I. Non merita considerazione il primo motivo di appello, con cui l'appellante ha lamentato la nullità della notificazione della sentenza per essere stata eseguita nell'interesse di una società (OG) cancellata dal registro delle imprese antecedentemente la pubblicazione della stessa sentenza.
pagina 4 di 9 La questione, rilevante al solo fine di determinare i termini dell'impugnazione e' superata dalla circostanza che l'appellante ha provveduto a notificare a della società Controparte_8 estinta OG- l'atto di appello entro il c.d. “termine breve”.
II. Risulta poi infondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, sostiene che l'estinzione della società OG in pendenza di giudizio (a fronte dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese) avrebbe determinato la rinuncia al credito giudizialmente fatto valere, ancora incerto ed illiquido. In merito, deve richiamarsi la recente pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione che, prendendo posizione sulla fondatezza dell'orientamento giurisprudenziale citato da parte appellante onde sostenere la propria doglianza3, ha chiarito che “L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito” (SS.UU n. 19750/2025 sulla questione rimessa dalla Sezione Prima civile con ordinanza interlocutoria n. 16477 del 2024). La pronuncia richiamata appare pienamente applicabile al caso qui preso in esame (traendo anch'essa origine da un'ipotesi di cancellazione di una società dal registro delle imprese in pendenza di un giudizio risarcitorio dalla stessa instaurato) e, non essendo in alcun modo emersa l'inequivocabile volontà di OG di rimettere il debito (avendo al contrario la stessa provveduto a coltivare l'azione proposta, partecipando a tutte le udienze anche personalmente, precisando le conclusioni e depositando la comparsa conclusionale), deve concludersi che la sua cancellazione dal registro delle imprese prima della pubblicazione della sentenza non abbia in alcun modo comportato l'estinzione dei crediti vantati che, seppur illiquidi, si trasferiscono in favore dei soci.
III. Risulta infondato anche il terzo motivo di appello, con cui contesta l' assenza di Parte_1 prova in ordine al concreto pregiudizio subito dalla committente OG che, secondo la prospettazione dell'appellante, non solo non sarebbe più proprietaria degli immobili interessati dalla difformità, ma non avrebbe dimostrato di avere subito alcun danno, non avendo provato che i proprietari degli appartamenti acquirenti da OG avessero a propria volta contestato di vizi e manifestato la volontà di rivalersi sulla stessa.
pagina 5 di 9 L'appellante,nel sviluppare le proprie censure partendo dal presupposto che OG non è più proprietaria dell'immobile, mostra di non tenere debitamente conto del fatto che la sentenza impugnata ha accertato la responsabilità di dipendente dal titolo del contratto di appalto Parte_1 concluso con OG, non essendo stata neppure contestata la sussistenza dei difetti, come rilevato dal giudice di prime cure (p.5 sentenza) quanto, semmai, la esaustiva riferibilità all'appaltatrice. L'azione per ottenere l'adempimento del contratto di appalto e l'eliminazione dei vizi spetta quindi esclusivamente al committente anche dopo la parziale alienazione del fabbricato a terzi (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 26574 del 09/11/2017), il danno riconosciuto è quello derivante dalla inesatta esecuzione dell'opera. E' pertanto non pertinente il richiamo al fatto che OG, non essendo proprietaria dell'immobile, non avrebbe interesse alla eliminazione dei vizi ( p.20 appello) avendo la stessa fatto valere, ex artt. 1667 e 1668 c.c., la garanzia derivante dal contratto di appalto sottoscritto con Parte_1 consistente, per l'appunto, nell'eliminazione delle difformità o i vizi a spese dell'appaltatore. Viene pertanto in rilievo il principio secondo cui “La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto” ( Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 21327 del 29/08/2018). Avendo l'appaltatrice realizzato un'opera viziata, la stessa è tenuta a risponderne in base Parte_1 alla domanda che è stata optata dal committente vuoi della eliminazione dei vizi, vuoi della riduzione del prezzo.
Non ha quindi pregio la deduzione svolta dall'appellante, volta a disquisire sul significato da attribuire alla domanda di “pagamento .. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito dell'inadempimento ” in quanto, alla luce delle allegazioni svolte, anche nel corso della A.T.P.,la domanda avanzata è linearmente qualificabile quale domanda volta a ottenere l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c., così come ritenuto dal giudice di prime cure, qualificazione giuridica, in ultima analisi, non contestata dall'appellante. L'importo oggetto di condanna attiene infatti all'emenda dei vizi così come riscontrati in sede di A.T.P., e non anche a una posta di credito ulteriore e da questa distinta quale sarebbe il risarcimento dei danni, distinta dalla prima. Infatti è stato autorevolmente affermato che “l'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell'opera appaltatasi aggiunge,nel caso di colpa dell'appaltatore, all'azione diretta alla eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o a quella di riduzione del prezzo;
infatti,tale azione riguarda il ristoro dei pregiudizi patrimoniali non realizzabile tramite l'esperimento dell'azione per la eliminazione dei vizi o di quella di riduzione del prezzo,in quanto concerne la lesione di interessi del committente tutelati dall'ordinamento, quali il danno a persone o a cose derivanti dai vizi o le spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25921 del 29/11/2005).Trattasi di distinzione a cui la stessa parte appellante ha pagina 6 di 9 fatto riferimento, richiamando come OG non abbia allegato di avere venduto gli appartamenti ad un prezzo inferiore ( p.22.appello).
Non ha parimenti presa il tentativo di evocare una causa petendi riconducibile alle segnalazioni provenienti dagli acquirenti ( p.21 appello): è sufficiente sul punto rilevare come il riferimento, operato in sentenza, ai proprietari degli appartamenti e alla denuncia da questi effettuata, ha avuto il solo fine di evidenziare la tempestività della denuncia a propria volta effettuata dalla committente, e, volendo tralasciare la novità della deduzione, è del tutto irrilevante che gli acquirenti abbiano a propria volta manifestato o meno l'intenzione di rivalersi su OG avendo il committente diritto a che l'opera fosse immune da vizi.
OG ha pertanto provato che l'opera oggetto di appalto non è stata eseguita correttamente, e, avendo provato l'inadempimento della controparte ha diritto ad ottenere l'equivalente monetario necessario ad eliminare i vizi accertati.
IV. Risulta altresì infondato il quarto motivo di appello, con cui l'appellante contesta le risultanze della C.T.U., censurando come l'istanza di supplemento sia stata qualificata come esplorativa, sostenendo l'assenza di correlazione causale tra la mancanza di aggrappaggio completo sul supporto e la misura delle fughe e dei giunti, per tale motivo, ne richiede un'integrazione.
Le considerazioni avanzate da parte appellante risultano essere già state pienamente prese in esame e valutate dal C.T.U., sicchè sono state puntualmente contraddette senza che in questa sede si evidenzino profili ulteriori degni di approfondimento menchevole (cfr. p. 6 e 7 C.T.U.). Fermo quanto sopra, deve comunque ribadirsi che a nulla rileverebbe un'integrazione della C.T.U. volta ad approfondire tale specifico aspetto. La rilevata mancanza di aggrappaggio al supporto è stata infatti ricondotta non esclusivamente alla errata misura delle fughe (3 mm anziché 6/8 mm), quanto piuttosto a una pluralità di cause che, congiuntamente considerate, hanno dato luogo ai lamentati distacchi della pavimentazione, ossia: “a. l'assenza di adesione tra colla e retro piastrella (ciò che provoca il distacco delle piastrelle dal supporto); b. il collante non è stato posato con la tecnica della
“doppia spalmatura” come previsto dalla norma UNI 11493 (applicazione con spatola dentata sul massetto ed applicazione di colla con spatola piana sul retro piastrella); c. mancano i giunti di dilatazione/elastici sia perimetrali che intermedi/dove cambia la forma della superficie di posa (balcone/loggia). Tali giunti sono necessari per superfici superiori ai 9/10 mq come prescritto dalla norma UNI 11493; i giunti devono essere realizzati con del sigillante elastico. d. le dimensioni delle fughe pari a 3 mm in superficie sono inferiori a quanto prescritto dalla Norma UNI 11493 (norma che regola la corretta posa)” (C.T.U. p. 16). Le cause in esame risultano tutte concernenti la “non corretta posa” (secondo la norma UNI 11493), e risultano dunque tutte imputabili all'operato di che ha preso la commessa Parte_1 della fornitura e della posa e ha fornito tutti i materiali a tal fine necessari (essendo irrilevante ai fini della decisione in esame la circostanza per cui avrebbe subappaltato l'opera a , in Parte_1 CP_4 quanto, da un lato, la stessa non ha fornito la componentistica idonea per la corretta posa e, in ogni caso, risulta essere stata incaricata da e non da OG). CP_4 Parte_1
pagina 7 di 9 Conseguentemente, a nulla rileverebbe un'integrazione della C.T.U. volta ad approfondire lo specifico aspetto attinente alla relazione causale tra la misura delle fughe e la mancanza di aggrappagio, stante la sussistenza delle ulteriori di cause comunque imputabili a Parte_1
V. Non è infine fondato il quinto motivo di appello con cui si lamenta che, alla luce del solo parziale distaccamento delle piastrelle, la quantificazione dei costi recepita dal primo giudice per come operata dal C.T.U., corrispondente al costo necessario per provvedere alla integrale sostituzione dei rivestimenti, avendo peraltro omesso l'effettuazione di “prove di strappo” che avrebbero consentito di valutare la possibilità di escludere la necessità del completo rifacimento delle pavimentazioni. Fermo restando che non è stato contraddetto che le operazioni di posa sono avvenute in termini uniformi ( p. 6 c.t.u.), e che i vizi attingono già il 50% dell'intera pavimentazione posata, risulta verosimile il verificarsi di un completo distacco della pavimentazione. Ciò che rileva, quindi, indipendentemente dalla quantità di piastrelle effettivamente distaccate, che l'eliminazione del pregiudizio subito dalla committente presuppone, necessariamente, una rimozione integrale delle piastrelle, onde riposizionare di una nuova pavimentazione uniforme, in quanto la pavimentazione è affetta tutta dal medesimo difetto. Va in proposito richiamato che “l'art. 1668 comma primo pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura” ( Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 21327 del 29/08/2018).
Non possono assumere alcuna rilevanza le argomentazioni relative alla necessità di effettuare le c.d.
“prove a strappo”, e ciò in quanto, già in sede di operazioni peritali “nessuna parte ha richiesto la prova di strappo” (cfr. C.T.U. p. 6).
V. Sulle spese di lite. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente. Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.001 a 260.000, essendo il valore della causa pari ad € 73.855,78.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 1776/2025 pubblicata in data 2.03.2025, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA;
pagina 8 di 9 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- Parte_1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26.11.2025
Il cons. relatore dott.ssa Roberta Nunnari
La presidente Francesca Vullo
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda (…) esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale” (Cass. n. 23269/2016).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesca Vullo Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa DA (C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Mario Walter Fassio (C.F. , Paoloemenuele Fassio C.F._1
( ) e AR GA (CF ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il cui studio in Brescia, Via Aurelio Saffi n 5, APPELLANTE
CONTRO
, ex socio di OG s.r.l., (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._4 dall'avv. Massimo De Vincenzo (C.F. ), ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_5 presso il cui studio in Milano, Piazzetta Guastalla n. 11 APPELLATO
Conclusioni delle parti: Per Parte_1 Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 2.3.2025 n. 1776/2025 ord.: Preliminarmente - ai sensi dell'art. 283 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
In principalità - in cumulativo o alternativo accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo d'appello accertare e dichiarare, in completa riforma della sentenza di primo grado, che nulla Parte_1 è tenuta a pagare a controparte a titolo di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito, con condanna di parte appellata a restituire quanto riscosso in esecuzione della pronuncia di primo grado. Spese dei due gradi di giudizio rifuse. In subordine - in accoglimento del quinto motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare al risarcimento del danno nei limiti del giusto e del provato e dei costi Parte_1 effettivamente necessari per l'emenda dei vizi, con ripetizione di quanto eventualmente pagato in supero in esecuzione della sentenza di prime cure pagina 1 di 9 In via istruttoria - si insiste nella richiesta di integrazione della consulenza tecnica sui seguenti punti: a) effettuare prove di strappo per verificare la resistenza al distacco offerto dalle piastrelle a distanza di tre anni dalla fine lavori al fine di escludere la necessità di sostituzione integrale;
b) verificare la fattibilità di un intervento conservativo per la pavimentazione della terrazza, laddove le piastrelle risuonano “a vuoto” solo in prossimità dei bordi c) accertare con apposito “carotaggio” la stratigrafia del supporto di posa e la sua idoneità in relazione al lamentato distacco. d) valutare i costi di un intervento di eliminazione dei vizi conservativo della pavimentazione tutt'ora aggrappata al supporto.”
Per , CP_1 Controparte_2 Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, preliminarmente in rito:- disporre, in virtù di quanto previsto agli artt. 348 bis, primo comma c.p.c. e 350, terzo comma c.p.c., la discussione orale della controversia ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., vista la manifesta infondatezza del gravame interposto e in considerazione che il contrasto giurisprudenziale è stato definitivamente risolto dalla sentenza Cass. SS.UU. n. 19750/2025; nel merito:- accertare e dichiarare la manifesta infondatezza in fatto e in diritto delle domande dell'appellante, respingendole e confermando integralmente la pronuncia del Giudice di prime cure n. 1776/2025 emessa dalla settima sezione civile del Tribunale di Milano, dott.ssa Novelli, in data 2 marzo 2025, pubblicata in pari data e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, resa al termine della controversia R.G. 11354/2024. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da distrarsi in favore dal sottoscritto difensore ex art 93 c.p.c SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito e per semplicità solamente “OG”) conveniva in giudizio Parte_2
(di seguito e per semplicità solamente ) chiedendo al Parte_1 Parte_1
Tribunale di Milano di dichiarare in via principale la responsabilità della convenuta ex art. 1667 e 1668 c.c. , in subordine ex art 1669 c.c., e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento del danno pari ad € 73.855,78, oltre spese di CTP e C.T.U. relative al procedimento di A.T.P.. A sostegno delle proprie domande, l'attrice esponeva:
- che in data 25.05.2020, aveva commissionato alla società Fratus Srl l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile di cui era proprietaria, e alla società “la fornitura e Parte_1 posa delle ceramiche di tutte le opere di pavimentazione e rivestimento di tutti gli appartamenti, comprensivi di balconi e terrazzi”;
- che, venduti gli appartamenti a terzi, si era verificato il parziale distaccamento delle piastrelle di tutti i balconi e del terrazzo, tanto che in data 19.04.2022 uno dei proprietari degli appartamenti le denunciava il suddetto vizio;
- di aver prontamente segnalato a Fratus S.r.l. e a la denuncia ricevuta e che, fallite le Parte_1 trattative volte a trovare un componimento bonario della controversia, instaurava ex art 696 c.p.c. un procedimento di A.T.P. nei confronti di di Parte_1 Parte_3
- che la C.T.U. esperita in sede di A.T.P. imputava il distacco delle piastrelle all'operato di che non aveva correttamente provveduto alla posa della pavimentazione (secondo la Parte_1 norma UNI 11493), quantificando il relativo danno in € 73.855,78. 1 Nonché nei confronti dei terzi chiamati , ALLIANZ s.p.a., PAVI Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 pagina 2 di 9 costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande attoree e ne chiedeva Parte_1
l'integrale rigetto. In particolare, richiamava le osservazioni alla C.T.U. svolte dal proprio CTP e imputava i vizi riscontrati all'operato di ossia la società a cui aveva subappaltato le CP_7 lavorazioni relative alla posa delle pavimentazioni, e nei confronti della quale richiedeva l'estensione del contraddittorio.
Il Tribunale di Milano, respinta la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti di CP_4 ed acquisito il fascicolo di A.T.P., con sentenza n. 1776/2025 del 2.03.2025, ha accolto le domande attoree. Nel premettere che le opere erano state completate, e gli appartamenti venduti, con conseguente applicazione della disciplina in materia di garanzia speciale per vizi e difetti ex artt. 1667,1668 c.c., richiamandosi integralmente alle conclusioni rese in sede di consulenza tecnica dal C.T.U., ritenuta esaustiva e pienamente attendibile, e resa a seguito di pieno contraddittorio con i c.t.p., ha accertato che le cause del distacco delle piastrelle dipendevano dalla non corretta posa (secondo la norma UNI 11493)2, escludendo una corresponsabilità del committente ex art 1227 c.c. in ragione della asserita scelta in ordine alla mancanza dei giunti di dilatazione.Nel ritenere necessario il rifacimento totale della pavimentazione al fine di porre rimedio alle difformità riscontrate, ha quantificato i costi delle opere rimediali in € 73.855,78, oltre iva e rivalutazione dalla data di deposito della C.T.U. alla data della sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, avendo qualificato la domanda di natura contrattuale e la obbligazione di risarcimento come di valore .
Avverso tale sentenza propone appello articolando cinque motivi di appello, Parte_1 chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, che possono sintetizzarsi come segue: . I. “Primo motivo : preliminarmente – nullità o inesistenza della notificazione della sentenza per il decorrere del termine breve di impugnazione ”: l'appellante eccepisce la nullità della notificazione della sentenza impugnata in quanto eseguita nell'interesse di OG che, tuttavia, risultava essere estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese antecedentemente la pubblicazione della sentenza stessa;
II. “Secondo motivo – estinzione del credito risarcitorio di OG Srl non accertato in sede di liquidazione ed antecedentemente al momento dell'estinzione della società – violazione art. 2495 cc”:l'appellante sostiene che la cancellazione della società OG dal registro delle imprese in pendenza di un giudizio risarcitorio, e la sua conseguente estinzione, avrebbe determinato la rinuncia al credito giudizialmente fatto valere, ancora incerto ed illiquido o, comunque, la sua inesigibilità; 2 Si riporta per completezza il passaggio rilevante della relazione ( p. 16) : “Le cause dei vizi e difetti rilevati sono riconducibili a. l'assenza di adesione tra colla e retro piastrella (ciò che provoca il distacco delle piastrelle dal supporto); b. il collante non è stato posato con la tecnica della “doppia spalmatura” come previsto dalla norma UNI 11493 (applicazione con spatola dentata sul massetto ed applicazione di colla con spatola piana sul retro piastrella); c. mancano i giunti di dilatazione/elastici sia perimetrali che intermedi/dove cambia la forma della superficie di posa (balcone/loggia). Tali giunti sono necessari per superfici superiori ai 9/10 mq come prescritto dalla norma UNI 11493; i giunti devono essere realizzati con del sigillante elastico. d. le dimensioni delle fughe pari a 3 mm in superficie sono inferiori a quanto prescritto dalla Norma UNI 11493” pagina 3 di 9 III. “Terzo motivo: Violazione degli artt. 1667, 1668 cc, nonché degli arti 2697 cc 1218 e 1223 cc in relazione all'art 112 cpc - mancanza di prova del danno patrimoniale lamentato da controparte”: l'appellante lamenta l'accoglimento della domanda risarcitoria in assenza di alcuna prova in ordine al concreto pregiudizio subito dalla committente sostenendo che, non essendo OG proprietaria dell'immobile affetto da vizi, e non avendo la stessa dimostrato la volontà dei proprietari degli appartamenti di rivalersi sulla stessa, non vantava alcun interesse proprio all'eliminazione dei vizi della pavimentazione e, comunque, al risarcimento dei danni;
IV. Quarto motivo: errata individuazione delle cause del parziale distacco dei rivestimenti e dunque della responsabilità conseguente – incompletezza dell'istruttoria”: l'appellate lamenta che il primo giudice ha erroneamente e immotivatamente escluso la necessità di integrare la C.T.U. espletata in sede di A.T.P., nonostante le considerazioni svolte dal proprio consulente avevano fatto emergere alcune lacune di analisi, che avrebbero richiesto ulteriori valutazioni, ciò avuto particolare riferimento all'assenza di correlazione causale tra la misura delle fughe (peraltro in linea con la normativa UNI 11493) e la mancanza di aggrappaggio al supporto;
V. “Quinto motivo: errata quantificazione dei costi di emenda stimati dal C.T.U.. violazione artt. 1223 e 1227 II c cc”: l'appellante lamenta la quantificazione dei costi così come operata dal C.T.U. (e recepita dal primo giudice) che, nonostante il solo parziale distaccamento delle piastrelle, ha erroneamente prospettato la necessità del completo rifacimento delle pavimentazioni: necessità che peraltro sarebbe stata esclusa ove fossero state effettuate le c.d. “prove di strappo”.
costituendosi, nel contraddire le avversarie deduzioni, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Nelle more l'appellante ha presentato ricorso ex art. 351 c.p.c., rigettato dalla Corte con ordinanza del 20.06.2025.
Nella prima udienza di trattazione del 2.10.2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 20.11.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, per le ragioni che seguono, deve essere Parte_1 integralmente rigettato.
I. Non merita considerazione il primo motivo di appello, con cui l'appellante ha lamentato la nullità della notificazione della sentenza per essere stata eseguita nell'interesse di una società (OG) cancellata dal registro delle imprese antecedentemente la pubblicazione della stessa sentenza.
pagina 4 di 9 La questione, rilevante al solo fine di determinare i termini dell'impugnazione e' superata dalla circostanza che l'appellante ha provveduto a notificare a della società Controparte_8 estinta OG- l'atto di appello entro il c.d. “termine breve”.
II. Risulta poi infondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, sostiene che l'estinzione della società OG in pendenza di giudizio (a fronte dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese) avrebbe determinato la rinuncia al credito giudizialmente fatto valere, ancora incerto ed illiquido. In merito, deve richiamarsi la recente pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione che, prendendo posizione sulla fondatezza dell'orientamento giurisprudenziale citato da parte appellante onde sostenere la propria doglianza3, ha chiarito che “L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito” (SS.UU n. 19750/2025 sulla questione rimessa dalla Sezione Prima civile con ordinanza interlocutoria n. 16477 del 2024). La pronuncia richiamata appare pienamente applicabile al caso qui preso in esame (traendo anch'essa origine da un'ipotesi di cancellazione di una società dal registro delle imprese in pendenza di un giudizio risarcitorio dalla stessa instaurato) e, non essendo in alcun modo emersa l'inequivocabile volontà di OG di rimettere il debito (avendo al contrario la stessa provveduto a coltivare l'azione proposta, partecipando a tutte le udienze anche personalmente, precisando le conclusioni e depositando la comparsa conclusionale), deve concludersi che la sua cancellazione dal registro delle imprese prima della pubblicazione della sentenza non abbia in alcun modo comportato l'estinzione dei crediti vantati che, seppur illiquidi, si trasferiscono in favore dei soci.
III. Risulta infondato anche il terzo motivo di appello, con cui contesta l' assenza di Parte_1 prova in ordine al concreto pregiudizio subito dalla committente OG che, secondo la prospettazione dell'appellante, non solo non sarebbe più proprietaria degli immobili interessati dalla difformità, ma non avrebbe dimostrato di avere subito alcun danno, non avendo provato che i proprietari degli appartamenti acquirenti da OG avessero a propria volta contestato di vizi e manifestato la volontà di rivalersi sulla stessa.
pagina 5 di 9 L'appellante,nel sviluppare le proprie censure partendo dal presupposto che OG non è più proprietaria dell'immobile, mostra di non tenere debitamente conto del fatto che la sentenza impugnata ha accertato la responsabilità di dipendente dal titolo del contratto di appalto Parte_1 concluso con OG, non essendo stata neppure contestata la sussistenza dei difetti, come rilevato dal giudice di prime cure (p.5 sentenza) quanto, semmai, la esaustiva riferibilità all'appaltatrice. L'azione per ottenere l'adempimento del contratto di appalto e l'eliminazione dei vizi spetta quindi esclusivamente al committente anche dopo la parziale alienazione del fabbricato a terzi (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 26574 del 09/11/2017), il danno riconosciuto è quello derivante dalla inesatta esecuzione dell'opera. E' pertanto non pertinente il richiamo al fatto che OG, non essendo proprietaria dell'immobile, non avrebbe interesse alla eliminazione dei vizi ( p.20 appello) avendo la stessa fatto valere, ex artt. 1667 e 1668 c.c., la garanzia derivante dal contratto di appalto sottoscritto con Parte_1 consistente, per l'appunto, nell'eliminazione delle difformità o i vizi a spese dell'appaltatore. Viene pertanto in rilievo il principio secondo cui “La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto” ( Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 21327 del 29/08/2018). Avendo l'appaltatrice realizzato un'opera viziata, la stessa è tenuta a risponderne in base Parte_1 alla domanda che è stata optata dal committente vuoi della eliminazione dei vizi, vuoi della riduzione del prezzo.
Non ha quindi pregio la deduzione svolta dall'appellante, volta a disquisire sul significato da attribuire alla domanda di “pagamento .. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito dell'inadempimento ” in quanto, alla luce delle allegazioni svolte, anche nel corso della A.T.P.,la domanda avanzata è linearmente qualificabile quale domanda volta a ottenere l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c., così come ritenuto dal giudice di prime cure, qualificazione giuridica, in ultima analisi, non contestata dall'appellante. L'importo oggetto di condanna attiene infatti all'emenda dei vizi così come riscontrati in sede di A.T.P., e non anche a una posta di credito ulteriore e da questa distinta quale sarebbe il risarcimento dei danni, distinta dalla prima. Infatti è stato autorevolmente affermato che “l'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell'opera appaltatasi aggiunge,nel caso di colpa dell'appaltatore, all'azione diretta alla eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o a quella di riduzione del prezzo;
infatti,tale azione riguarda il ristoro dei pregiudizi patrimoniali non realizzabile tramite l'esperimento dell'azione per la eliminazione dei vizi o di quella di riduzione del prezzo,in quanto concerne la lesione di interessi del committente tutelati dall'ordinamento, quali il danno a persone o a cose derivanti dai vizi o le spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25921 del 29/11/2005).Trattasi di distinzione a cui la stessa parte appellante ha pagina 6 di 9 fatto riferimento, richiamando come OG non abbia allegato di avere venduto gli appartamenti ad un prezzo inferiore ( p.22.appello).
Non ha parimenti presa il tentativo di evocare una causa petendi riconducibile alle segnalazioni provenienti dagli acquirenti ( p.21 appello): è sufficiente sul punto rilevare come il riferimento, operato in sentenza, ai proprietari degli appartamenti e alla denuncia da questi effettuata, ha avuto il solo fine di evidenziare la tempestività della denuncia a propria volta effettuata dalla committente, e, volendo tralasciare la novità della deduzione, è del tutto irrilevante che gli acquirenti abbiano a propria volta manifestato o meno l'intenzione di rivalersi su OG avendo il committente diritto a che l'opera fosse immune da vizi.
OG ha pertanto provato che l'opera oggetto di appalto non è stata eseguita correttamente, e, avendo provato l'inadempimento della controparte ha diritto ad ottenere l'equivalente monetario necessario ad eliminare i vizi accertati.
IV. Risulta altresì infondato il quarto motivo di appello, con cui l'appellante contesta le risultanze della C.T.U., censurando come l'istanza di supplemento sia stata qualificata come esplorativa, sostenendo l'assenza di correlazione causale tra la mancanza di aggrappaggio completo sul supporto e la misura delle fughe e dei giunti, per tale motivo, ne richiede un'integrazione.
Le considerazioni avanzate da parte appellante risultano essere già state pienamente prese in esame e valutate dal C.T.U., sicchè sono state puntualmente contraddette senza che in questa sede si evidenzino profili ulteriori degni di approfondimento menchevole (cfr. p. 6 e 7 C.T.U.). Fermo quanto sopra, deve comunque ribadirsi che a nulla rileverebbe un'integrazione della C.T.U. volta ad approfondire tale specifico aspetto. La rilevata mancanza di aggrappaggio al supporto è stata infatti ricondotta non esclusivamente alla errata misura delle fughe (3 mm anziché 6/8 mm), quanto piuttosto a una pluralità di cause che, congiuntamente considerate, hanno dato luogo ai lamentati distacchi della pavimentazione, ossia: “a. l'assenza di adesione tra colla e retro piastrella (ciò che provoca il distacco delle piastrelle dal supporto); b. il collante non è stato posato con la tecnica della
“doppia spalmatura” come previsto dalla norma UNI 11493 (applicazione con spatola dentata sul massetto ed applicazione di colla con spatola piana sul retro piastrella); c. mancano i giunti di dilatazione/elastici sia perimetrali che intermedi/dove cambia la forma della superficie di posa (balcone/loggia). Tali giunti sono necessari per superfici superiori ai 9/10 mq come prescritto dalla norma UNI 11493; i giunti devono essere realizzati con del sigillante elastico. d. le dimensioni delle fughe pari a 3 mm in superficie sono inferiori a quanto prescritto dalla Norma UNI 11493 (norma che regola la corretta posa)” (C.T.U. p. 16). Le cause in esame risultano tutte concernenti la “non corretta posa” (secondo la norma UNI 11493), e risultano dunque tutte imputabili all'operato di che ha preso la commessa Parte_1 della fornitura e della posa e ha fornito tutti i materiali a tal fine necessari (essendo irrilevante ai fini della decisione in esame la circostanza per cui avrebbe subappaltato l'opera a , in Parte_1 CP_4 quanto, da un lato, la stessa non ha fornito la componentistica idonea per la corretta posa e, in ogni caso, risulta essere stata incaricata da e non da OG). CP_4 Parte_1
pagina 7 di 9 Conseguentemente, a nulla rileverebbe un'integrazione della C.T.U. volta ad approfondire lo specifico aspetto attinente alla relazione causale tra la misura delle fughe e la mancanza di aggrappagio, stante la sussistenza delle ulteriori di cause comunque imputabili a Parte_1
V. Non è infine fondato il quinto motivo di appello con cui si lamenta che, alla luce del solo parziale distaccamento delle piastrelle, la quantificazione dei costi recepita dal primo giudice per come operata dal C.T.U., corrispondente al costo necessario per provvedere alla integrale sostituzione dei rivestimenti, avendo peraltro omesso l'effettuazione di “prove di strappo” che avrebbero consentito di valutare la possibilità di escludere la necessità del completo rifacimento delle pavimentazioni. Fermo restando che non è stato contraddetto che le operazioni di posa sono avvenute in termini uniformi ( p. 6 c.t.u.), e che i vizi attingono già il 50% dell'intera pavimentazione posata, risulta verosimile il verificarsi di un completo distacco della pavimentazione. Ciò che rileva, quindi, indipendentemente dalla quantità di piastrelle effettivamente distaccate, che l'eliminazione del pregiudizio subito dalla committente presuppone, necessariamente, una rimozione integrale delle piastrelle, onde riposizionare di una nuova pavimentazione uniforme, in quanto la pavimentazione è affetta tutta dal medesimo difetto. Va in proposito richiamato che “l'art. 1668 comma primo pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura” ( Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 21327 del 29/08/2018).
Non possono assumere alcuna rilevanza le argomentazioni relative alla necessità di effettuare le c.d.
“prove a strappo”, e ciò in quanto, già in sede di operazioni peritali “nessuna parte ha richiesto la prova di strappo” (cfr. C.T.U. p. 6).
V. Sulle spese di lite. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente. Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.001 a 260.000, essendo il valore della causa pari ad € 73.855,78.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 1776/2025 pubblicata in data 2.03.2025, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA;
pagina 8 di 9 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- Parte_1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26.11.2025
Il cons. relatore dott.ssa Roberta Nunnari
La presidente Francesca Vullo
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda (…) esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale” (Cass. n. 23269/2016).