Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2628/2015 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2628/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 10/07/2019 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 20 Marzo 2025
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a Parte_1 C.F._1 alla VIA PRETORIA N. 12 POTENZA presso lo studio dell'Avv.
FAGGELLA ENZO, c.f.: , dal quale è rappresentato/a C.F._2
e difeso/a in virtù di procura agli atti
- OPPONENTE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA Controparte_1
ROMA, 195 85028 RIONERO IN V.RE, presso lo studio dell'Avv. DI LEO PASQUALE, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e C.F._3 difeso/a in virtù di procura agli atti
- OPPOSTA
Oggetto: Titoli di credito. Conclusioni: come rappresentato all'udienza del 10/07/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Atto di Citazione in opposizione a decreto ingiuntivo” del 10.09.2015, notificato il 15.09.2015, il Sig. , con il patrocinio degli Parte_1
Avv.ti Enzo Faggella e Sonia Maugeri, conveniva in giudizio la
[...]
(oggi , proponendo opposizione avverso il Controparte_2 CP_1
D.I. n° 430/15, emesso dal Tribunale di Potenza in data 26.05.2015, dichiarato provvisoriamente esecutivo, notificato al debitore in data 03.07.2015.
A sostegno delle proprie ragioni parte opponente eccepiva l'insussistenza dei requisiti per la concessione della provvisoria esecutorietà, l'illegittimità del
Decreto per insussistenza dell'azione contrattuale, l'illegittimità della richiesta
di Decreto ingiuntivo a destinazione d'uso e l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria per violazione del principio del ne bis in idem.
Costituitasi in giudizio la Società opposta contestava puntualmente le avverse eccezioni e domande, instando per il rigetto dell'opposizione comunque proposta, per la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite ed, in considerazione della plateale natura strumentale e dilatoria dell'opposizione, per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c..
La causa, di natura interamente documentale, veniva rinviata più volte a causa del criterio di previa definizione delle cause vetuste come da Programma di
Gestione vigente e veniva chiamato per la precisazione delle conclusioni dinnanzi alla scrivente quale nuovo Magistrato assegnatario all'udienza del 20.12.2024 con assegnazione dei termini ex art 190 cpc.
L'opposizione spiegata da parte opponente è infondata per i motivi che di seguito si espongono.
1. Della prova del titolo fonte del credito ingiunto
Giova premettere, in punto di diritto, che il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche a quello della fondatezza del diritto azionato (cfr. Cass. 15186/2004; Cass. 5055/1999).
In esso ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente (v. ex plurimis, in termini, Cass. S.U. n. 7448/93).
Ne consegue che, nel giudizio di opposizione, l'onere della prova del credito incombe sempre sul creditore opposto mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi allegati (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003).
Nel caso di specie, risulta provato, perché non contestato, il titolo posto a fondamento della propria pretesa dalla società creditrice, costituito dal contratto di appalto stipulato, con il nonché la successiva Controparte_3 approvazione dei lavori eseguiti.
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Venendo all'esame delle eccezioni sollevate da parte opponente, non possono trovare condivisione le argomentazioni relative alla pretesa illegittimità del Decreto ingiuntivo per “insussistenza dell'azione contrattuale”.
È infatti legittimo il decreto ingiuntivo ottenuto dall'impresa nei confronti di un solo condomino per la quota di sua spettanza a fronte dei lavori di straordinaria manutenzione disposti dall'assemblea di condominio, interamente eseguiti e saldati dai vari condomini. La legittimazione passiva del condomino moroso sussiste in considerazione della natura parziaria e non solidale dell'obbligazione condominiale ( cfr. Corte appello Bologna sez. III, 07/02/2019, n.409). Sotto questo profilo, dall'esame degli atti, si evince inoltre che il giudice inizialmente procedente ha sospeso la provvisoria esecuzione ex art. 649 cpc sulla base del difetto di periculum in mora e non del fumus boni iuris, come si desume dalla relativa ordinanza del 09 Maggio 2016.
2. Delle condizioni di ammissibilità della duplicazione del titolo esecutivo
Parimenti deve essere disattesa ogni pretesa discendente dall'eccepita illegittimità della richiesta di Decreto ingiuntivo al fine di iscrivere ipoteca sui beni del condomino moroso. L'indagine del Giudice dell'opposizione a D.I., infatti, è circoscritta, oltre che a verificare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, anche ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito, con la conseguenza che se il credito vantato dall'opposto viene accertato come esistente al termine del giudizio di opposizione, il Giudice deve necessariamente confermare il D.I., senza alcun onere di valutazione o sindacato delle ragioni che hanno indotto il creditore a ricorrere alla tutela monitoria.
Unico limite, in tal senso, è costituito dall'ipotesi di abuso del diritto, che però non risulta configurabile con riferimento alla necessità di iscrizione di ipoteca sui beni del debitore moroso, come si illustrerà in seguito.
Per quanto concerne l'eccezione di violazione del ne bis in idem e di duplicazione del titolo esecutivo, si osserva quanto segue:
Secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità:
“Non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi.
La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo in tre limiti derivanti da espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i
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quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto.” (Ordinanza n. 21768/2019 Cassazione Civile – Sezione 3).
Nel caso in esame deve ritenersi che il principio, secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, trova deroga nei casi in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non mira alla duplicazione del titolo già conseguito, ma è diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata (in applicazione del succitato principio di diritto la Suprema Corte, pur in presenza di provvedimento, avente già efficacia di titolo esecutivo, di liquidazione del compenso a un consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto proponibile la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento del medesimo compenso, non costituendo il primo provvedimento titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e così sussistendo un interesse del creditore a precostituirsi un titolo che offrisse maggiori garanzie, in quanto spiegante effetto anche al di fuori del processo esecutivo e nei confronti di eventuali terzi: cfr. Cassazione civile sez. II, 30/06/2006, n.15085).
Per le ragioni esposte deve ritenersi che l'opposizione sia infondata e debba quindi essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che viene quindi dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei
Parametri ex DM 147/2022, considerato l'importo ingiunto, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
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2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 9.178 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì il 13/04/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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